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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2026, n. 18000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18000 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi presentati da:
1. XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d’appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. udita, per le parti civili XXXXXXX e XXXXXXX, l’Avv. Simona Simeone del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. Rossella Benedetti, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. udita, per la parte civile XXXXXXX, l’Avv. Filomena Pollastro del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. Riccardo Crucianelli, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. udito, per XXXXXX, l’Avv. Ippolita Naso del Foro di Roma, che si è riportata al ricorso chiedendone l’accoglimento. le parti civili, ammesse al gratuito patrocinio, hanno depositato altresì conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/09/2025, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della Penale Sent. Sez. 3 Num. 18000 Anno 2026 Presidente: DI STASI ANTONELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 28/04/2026 sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 08/10/2024, che – in esito a rito abbreviato - aveva condannato XXXXXX e XXXXXXX alla pena di anni 10 di reclusione ciascuno in relazione ai reati di cui agli articoli 110-81, 609-octies, 609-ter, nn. 2) e 5), 600-ter, comma 1, n. 1), cod. pen. in danno di XXXXXXX e XXXXXXX, esclusa l’aggravante di cui all’art. 609-ter n. 2) e concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, rideterminava la pena inflitta agli imputati in anni 7 di reclusione. 2. Avverso tale provvedimento insorgono gli imputati, formulando distinti ricorsi per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXX.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 609-octies e 600-ter c.p., nonché l’inosservanza dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p.. La difesa censura l’iter argomentativo del Collegio di merito che avrebbe ignorato una macroscopica discordanza tra le condotte descritte nel capo di imputazione e quanto effettivamente riferito dalle persone offese durante l’incidente probatorio. In particolare, mentre l’imputazione attribuisce al XXXXX una penetrazione orale, le dichiarazioni delle vittime invertono le posizioni dei due imputati o negano tale specifica circostanza, evidenziando una frattura logica che i giudici territoriali non hanno sanato. Viene inoltre contestata l’attendibilità intrinseca delle minori, rilevandosi come le versioni fornite siano tra loro contrastanti circa la completezza dei rapporti sessuali subiti, con una delle vittime che ha negato congiunzioni carnali complete in aperto contrasto con quanto riferito dall’altra. La doglianza si estende alla ricostruzione dell’organizzazione della serata, laddove la Corte d’appello, pur escludendo manipolazioni da parte degli imputati sulle persone offese e riconoscendo la volontaria assunzione di alcolici da parte delle giovani, ha comunque confermato la responsabilità penale basandosi su una presunta mancanza di consenso valido viziato ab origine, operando così un’indebita inversione cronologica nella manifestazione della volontà. Infine, si rileva come la condanna per il reato di cui all’art. 600-ter c.p. sia illogica, poiché la sentenza di primo grado attribuiva lo scatto delle foto alla stessa persona offesa XXXXXX e non al XXXXX.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta il vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riguardo all’affermazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 609-octies c.p.. 2 La difesa evidenzia come la medesima sentenza impugnata dia atto di una «disarmante e riprovevole incoscienza» in capo agli imputati circa l’illiceità penale delle loro condotte. Tale passaggio motivazionale, secondo il ricorrente, non dovrebbe essere trattato come un irrilevante errore sul divieto ex art. 5 c.p., bensì come un vero e proprio errore sul consenso che esclude il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice. Le interazioni tra gli imputati il giorno successivo ai fatti dimostrerebbero, infatti, la loro decisa convinzione di una partecipazione condiscesa delle giovani, rendendo la motivazione della sentenza insufficiente e in contrasto con l’impianto garantistico del diritto penale del fatto.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 609- octies, 62-bis e 133 c.p., con riferimento al mancato riconoscimento della diminuente della minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato, nonché dell’attenuante della minore gravità. Si contesta l’esclusione della speciale attenuante di cui all’art. 609-octies, comma 4, c.p., basata sulla qualifica del XXXXX come «organizzatore» della serata, circostanza che la stessa Corte distrettuale aveva precedentemente smentito, escludendo ogni manipolazione nell’invito alle minori. Particolare rilievo assume la censura relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, c.p.; la Corte territoriale ha ritenuto tale norma inapplicabile alla violenza sessuale di gruppo, ignorando tuttavia la sopravvenuta sentenza n. 202/2025 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 609- octies c.p. proprio nella parte in cui non prevede tale diminuzione di pena. Infine, viene definita incongrua la determinazione della pena base sopra il minimo edittale, giustificata dalle modalità del fatto commesso approfittando dello stato di ubriachezza delle giovani, nonostante la stessa Corte avesse escluso l’aggravante specifica legata all’uso di bevande alcoliche. 4. Il ricorso di XXXXXX.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio logico di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui agli artt. 609-octies, 609-ter n. 2) e 5), e 600- ter c.p., con particolare riferimento alla sussistenza del dissenso delle persone offese e al travisamento della prova documentale. La difesa deduce che l’apparato motivazionale dei giudici di merito sia fondato su argomentazioni apodittiche e contraddittorie, frutto di un travisamento dei fatti che ignora messaggi vocali e di testo decisivi per la ricostruzione del contesto. Si censura, nello specifico, la decisione della Corte territoriale di declassare ad «aspetti di contorno» le prove relative alle originarie intenzioni delle minori e alla loro iniziale 3 disponibilità ad approcci sessuali, circostanza che renderebbe illogica la successiva affermazione di un dissenso valido in un quadro di libera e volontaria assunzione di alcolici.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio logico di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., con riguardo all’esclusione della scriminante di cui all’art. 50 c.p. e alla violazione degli artt. 609-octies, 609-ter e 600-ter c.p. in relazione agli artt. 43 e 47 c.p., relativi all’elemento soggettivo. Il ricorrente sostiene che la medesima sentenza impugnata, dando atto di una «disarmante e riprovevole incoscienza» degli imputati circa l’illiceità delle condotte, avrebbe dovuto escludere il dolo in quanto espressione di un errore sul consenso che vizia la volontà colpevole. Viene inoltre contestata l’illogica deduzione contra legem per cui lo stato di minorazione psico-fisica delle vittime comporterebbe automaticamente un dissenso implicito che non necessita di esternazione, ignorando gli elementi probatori che dimostravano la decisa convinzione degli imputati circa la natura condivisa del rapporto.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p.. La doglianza si appunta sulla mancata prova della riconducibilità della condotta al XXXX in termini di consapevolezza al momento del fatto. Si eccepisce in dettaglio che l’imputato fosse del tutto inconsapevole dell’iniziativa dell’amico XXXXX di effettuare riprese fotografiche mentre il XXXX era intento a consumare il rapporto sessuale, con la conseguenza che tale reato non gli potrebbe essere imputato neppure a titolo di concorso morale, data la totale carenza motivazionale sul punto.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti e alla scelta della pena base. La Difesa giudica irrazionale la scelta di un giudizio di mera equivalenza, atteso che la stessa Corte territoriale aveva valorizzato elementi quali la giovane età, l’incensuratezza e il comportamento processuale dell’imputato. Tali fattori avrebbero dovuto ragionevolmente giustificare un giudizio di prevalenza e l’individuazione di una pena base nel minimo edittale, laddove invece la motivazione fornita dalla sentenza appare inadeguata e insoddisfacente. 5. In data 17 aprile 2026, l’Avv. Rossella Benedetti, per le parti civili XXXXXXX e XXXXXXX, depositava memoria in cui chiedeva dichiararsi inammissibili o comunque rigettarsi i ricorsi.
5.1. Quanto al giudizio di attendibilità delle pp.oo., evidenzia come la Suprema Corte abbia in più occasioni chiarito che tale valutazione attiene al merito e non può essere 4 oggetto di sindacato di legittimità, salvo che non vi siano incongruenze logiche intrinseche evidenti, non sussistenti nel caso in esame. Sottolinea l’esistenza di molteplici profili di attendibilità intrinseca ed estrinseca che i giudici di merito di primo e secondo grado (le cui motivazioni, sul punto, devono essere lette nel loro complesso, trattandosi di una «doppia conforme») hanno vagliato per pervenire ad un giudizio di colpevolezza degli imputati.
5.2. Quanto al tema della manifestazione del dissenso, si evidenzia come i difensori lamentino un vizio di motivazione e un’incongruità della sentenza di merito laddove, pur riconoscendo un’iniziale ambiguità delle persone offese nella fase organizzativa della serata ove, a dire della Corte di secondo grado (ma non del Giudice di Prime cure), non avrebbero escluso approcci sessuali con gli imputati (eppure mai si parla esplicitamente, nelle chat menzionate in sentenza, di approcci sessuali, ma solo di un’uscita a quattro). La Corte capitolina ha ritenuto dirimente che al momento del fatto le due pp.oo. non fossero in una condizione tale da esprimere un valido consenso e che si fossero, per come potevano, opposte alla condotta di violenza sessuale. Secondo la difesa, gli imputati, dunque, non potevano essere in grado di percepire il dissenso delle giovani ai rapporti sessuali che, a detta dei difensori, non era stato estrinsecato. Sul punto, la sentenza d’appello ha argomentato in maniera più che esaustiva facendo buon governo dei principi di diritto ormai radicati nella giurisprudenza della Suprema Corte in materia di interpretazione del reato di violenza sessuale e consenso. In particolare, la sentenza d’appello è partita dal principio di diritto in base al quale il consenso va verificato al momento dell’atto sessuale, a nulla rilevando comportamenti precedenti della persona offesa. A differenza dell’interpretazione proposta dalle difese, la parte civile evidenzia che non è il dissenso a dover essere esplicito, ma è il consenso che deve essere chiaro ed inequivoco sia prima, sia durante il rapporto sessuale (cfr. tra le tante Cassazione penale Sez. III sentenza n. 39851 del 26 settembre 2014). Occorre, pertanto, accertare le condizioni delle persone offese al momento del fatto, ove assume rilevanza l’assunzione di sostanze alcoliche, ma anche la condizione di particolare vulnerabilità della vittima al momento del fatto. In particolare, sarebbe pacifico il principio in base al quale la capacità di autodeterminazione e, quindi, di esprimere un valido consenso all’atto sessuale è esclusa quando la vittima si trova in una condizione di inferiorità dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, anche se su base volontaria.
5.3. In punto di elemento psicologico del reato, la sentenza di merito fa buon governo dei principi di diritto in materia di dolo in merito al reato di violenza sessuale in base ai quali «l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente» (cfr. tra le tante Sez. 3, Sentenza n. 4913 5 del 22/10/2014). Non può dirsi, per stessa ammissione degli imputati, che gli stessi non fossero a conoscenza della condizione di menomazione e di inferiorità in cui versavano le persone offese al momento dei fatti;
erano coscienti dell’impossibilità delle pp.oo. di autodeterminarsi nella loro sfera sessuale.
5.4. Quanto alla partecipazione del XXXX alla commissione del reato di cui all’art. 600-ter c.p., la sentenza di secondo grado (che si salda a quella di primo grado trattandosi di una doppia conforme di merito), ha ampiamente motivato sul ruolo dello stesso di «consapevole protagonista» della realizzazione e diffusione del materiale pedopornografico inviato agli amici, facendo ampio riferimento al materiale probatorio in atti. 6. In data 20 aprile 2026, l’Avv. Eleonora Nicla Moiraghi del Foro di Roma, per il XXXXX, depositava istanza di differimento per la contemporanea necessità di trattazione di altro procedimento dinanzi alla Quinta Sezione di questa Corte (n. 1161/2026 R.G.), in relazione al quale evidenziava la presenza di un maggior numero di imputati coinvolti, la restrizione in carcere di quasi la totalità degli stessi e la preventiva notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di XXXXXXX è complessivamente infondato, mentre quello di XXXXXX è inammissibile. 2. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover disattendere la richiesta di rinvio per legittimo impedimento formulata dalla difesa XXXXX.
2.1. Va in proposito rammentato che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, «l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262912 - 01). Ancora le Sezioni Unite, con la precedente sentenza Fogliani (Sez. U, n. 4708, 27/03/1992, Rv. 190828), avevano affermato che «perché l’impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 486, comma 5, cod. proc. pen. è necessario che il difensore prospetti l’impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare 6 l’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell’attività a cui deve presenziare, l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio.
2.2. Nel caso in esame, l’istanza di rinvio, oltre a non essere stata tempestivamente comunicata (l’avviso di fissazione dell’altro procedimento è stato notificato in data 18 marzo 2026, mentre quello del presente procedimento in data 24 marzo 2026, giorno in cui il difensore ha formulato richiesta di trattazione orale, senza dare atto del già noto concomitante impegno professionale), non indica le ragioni per cui il difensore non può essere sostituito ex art. 102 cod. proc. pen., né specifica se, nell’altro procedimento, l’istante è unico difensore (circostanza dedotta solo con riferimento al XXXXX).
2.3. L’istanza di rinvio deve essere quindi rigettata. 3. Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il Collegio evidenzia come, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [...], Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, [...], Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità - in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, [...], Rv. 209145). La presenza di una doppia conforme di merito proietta i suoi effetti anche sui limiti di deducibilità del vizio di travisamento della prova. In tal caso, infatti, il vizio in parola può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, [...], n.m.). Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione é ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di 7 valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, [...], Rv. 283777 - 01). Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, [...], Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, [...], n.m.). E’ necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che il travisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, [...], Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [...], Rv. 258774 - 01). Ne deriva l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, [...]; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, [...], Rv. 276567 - 01). A ciò consegue l’inammissibilità del primo motivo di ricorso proposto dal XXXX, nella parte in cui deduce il travisamento della prova documentale, posto che, in tutta evidenza, nel caso in esame le prove sono state esaminate da entrambi i giudici del merito attraverso una lettura complessiva del compendio acquisito, laddove – al contrario - l’asserito travisamento, nella prospettazione difensiva, si sostanzia in null’altro che nella (inammissibile) sollecitazione a rivalutare, in questa sede, il significato attribuito dai giudici alle prove stesse (in merito all’assenza di consenso, all’assenza di lesioni, al contenuto dei messaggi vocali, video e di testo), operazione conformemente svolta nei due gradi di giudizio attraverso un ragionamento scevro da contraddizioni o manifeste illogicità. 4. Tanto premesso, le comuni doglianze difensive, volte a censurare la dedotta mancata esplicitazione di un dissenso ovvero la prestazione di consenso prestato ad inizio serata come giustificazione dei fatti (primo motivo di entrambi i ricorsi), sono inammissibili.
4.1. Quanto alla XXXXX, va sottolineato come – in punto di fatto – le sentenze di merito evidenzino che la diagnosi effettuata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di XXXX di «intossicazione acuta da alcol», resa evidente dall’«eloquio rallentato» e dall’«alterato stato mentale», non solo non ha trovato smentita - contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - dalle successive analisi di reparto (il fatto che la giovane non abbia acconsentito al prelievo ematico non appare di certo dirimente in tal senso), ma al contrario appare confermata: dalle dichiarazioni delle persone offese (la XXXXX nei messaggi dice espressamente di avere «rischiato il coma etilico» e di essere stata «riacchiappata per i capelli», mentre la XXXXXX riferisce che l’amica «stava sdraiata là sul letto … non ce la faceva a stare in piedi»); dalle dichiarazioni della madre della giovane, 8 XXXXXXX (secondo cui la ragazza, quando è tornata a casa, appariva «in condizioni pietose, non era lucida, non aveva l’equilibrio, era pallida»); dalla visione e dall’ascolto diretto da parte dei giudici di appello del video postato su whatsapp dal XXXXX, in cui la Corte dà atto dell’eloquio trascinato della giovane (constatazione di fatto certamente non rivalutabile in sede di legittimità), nonché dai commenti degli stessi appartenenti alla chat denominata «XXX, la verità dei fatti», in cui gli interlocutori (v. pag. 41-42 sentenza di primo grado) chiedono se le ragazze fossero ubriache («bevute») o addirittura fuori combattimento («K.O.») e danno atto che sembrava che i due le stessero uccidendo («pare che le state a ammazzà, santo Dio»). Entrambe le sentenze di merito hanno quindi correttamente ritenuto che lo stato di «totale obnubilazione» della giovane impedisse la formazione ovvero l’espressione di un valido consenso. Va infatti ribadito che la libertà sessuale dell’individuo è un diritto inviolabile dell’uomo tutelato dall’articolo 2 della Costituzione (v. Corte costituzionale, sentenza n. 561 del 1987: «essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire»). Tale libertà, che in senso «positivo» si esplica nel diritto di svolgere tutte le pratiche sessuali che si desiderano, con il solo limite del rispetto dell’analogo diritto altrui, in senso «negativo» va inteso come diritto a che nessuno possa essere sottoposto ad atti sessuali senza previo consenso (Sez. 3, n. 37173 del 21/10/2025; Sez. 3, n. 31975 del 10/07/2024). Il consenso al compimento di atti sessuali, sia pure non espressamente menzionato dalla attuale norma incriminatrice di cui all’articolo 609-bis del codice penale, costituisce elemento «negativo» della fattispecie, nel senso che un consenso validamente espresso esclude la tipicità del fatto. Corollario di tale impostazione sistematica è che, laddove l’atto sessuale sia compiuto nei confronti di persona che si trovi in condizioni di minorata difesa a seguito di assunzione (anche volontaria) di sostanze in grado di offuscare la capacità di giudizio e quindi di espressione di libero consenso, sussiste il reato di violenza sessuale per costrizione. È stato in proposito affermato (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv. 282834 – 02) che «l’assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l’assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all’art. 609-bis, comma primo, cod. pen. e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all’art. 609-bis, comma secondo, cod. pen.». Con la citata sentenza n. 37173 del 2025, questa Corte ha ribadito che, nel caso di atto sessuale compiuto in danno soggetto in stato di incoscienza da assunzione di alcolici e stupefacenti, è inammissibile il motivo di ricorso che non si cura di dedurre «se» e «come» 9 sarebbe stato raccolto il consenso della persona offesa, limitandosi ad eccepire, per un verso, l’assenza di prova del «reale stato di incoscienza» della medesima al momento del fatto e, per altro verso, la possibilità che l’imputato non fosse in grado di percepire lo stato di incoscienza della vittima, posto che, come visto, la struttura dei reati contro la libertà sessuale è costruita, sia pure implicitamente, proprio attorno all’assenza di consenso. Inoltre, pacificamente, il consenso deve investire non solo l’an dell’atto sessuale ma anche il «tipo» di atto sessuale da compiere e deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità (Sez. 3, n. 15334 del 20/11/2012, [...]; Sez. 3, n. 27252 del 05/06/2007, Rv. 237204 – 01), potendosi la revoca del consenso intervenuta «in itinere» desumere da fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (Sez. 3, n. 15010 del 11/12/2018, Rv. 275393 – 01). È, inoltre, necessario che il consenso riguardi la specifica persona che quell’atto compie (Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 - 01), elemento di particolare rilevanza soprattutto quando si discetti – come nel caso in esame - di violenza sessuale «di gruppo». Il Collegio evidenzia peraltro - ad colorandum -che, dalla messaggistica scambiata nei giorni che hanno preceduto il fatto, in cui veniva pianificata la serata, la prima sentenza, a pagina 28, riporta conversazioni in cui XX e XX parlano delle preferenze di ciascuna ragazza per uno dei due ragazzi, elemento che escluderebbe l’intenzione delle giovani di intrattenere rapporti «di gruppo», ossia con entrambi i giovani;
mentre, nella stessa pagina della sentenza di prima cura, a fronte di una non troppo velata avance di XX («te vojo bella carica stasera»), la ragazza, seccamente, rispondeva «Oddio, ma che m’hai pijato pe’ nescort?», a smentita di una sicura e preventiva disponibilità delle ragazze ad intrattenere rapporti sessuali.
4.2. Quanto alla XXXXXX, la stessa giovane (che si è dichiarata «abbastanza» ubriaca, e quindi in grado di proporre una - sia pur confusa - reazione, ma meno dell’amica) riferisce di essere riuscita ad evitare i repentini tentativi di penetrazione sia orale che vaginale posti in essere da entrambi gli imputati (da qualificarsi certamente, posta la natura erogena degli organi, come «atti sessuali consumati») grazie alla sua residua lucidità. Esemplificativo è il messaggio riportato a pagina 36 della prima sentenza, in cui la giovane, scrivendo a XXXXX, la sorella di XX, precisa che, pur essendo «mezza ‘mbriaca», per cui non ricordava tutti i dettagli, ma il «succo» era che aveva tentato di spostare entrambi gli imputati da sopra l’amica e poi XXXXX aveva provato a inserirle il membro in bocca e il XXXX in sede vaginale, operazioni cui lei si era opposta. Sul punto va ricordato chela giurisprudenza della Corte è granitica (v. Sez. 3, n. 1559 del 19/11/2021, dep. 2022, [...], non massimata;
Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, [...], Rv. 277615) nell’affermare che è «sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez.3,n.6340 del 01/02/2006, Rv.233315) … Deve, quindi, ribadirsi che, in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella 10 intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Sez.3, n.6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n.46170 del 18/07/2014, Rv.260985)». La censura proposta dagli imputati è quindi inammissibile. 5. Del pari inammissibile è la comune doglianza relativa alla inattendibilità delle persone offese. In primo luogo, la totale assenza di lucidità della giovane XXXXXXX induce a ritenere sostanzialmente irrilevanti eventuali (e marginali) discordanze nella deposizioni delle due giovani, peraltro ritenute ininfluenti dai giudici di entrambi i gradi del merito, posto che la sostanziale incapacità naturale della XXXXX non può che influire sui suoi ricordi, che la ragazza conferma essere assolutamente vaghi, come dei flash. In secondo luogo, le dichiarazioni di XXXXXXX, che ha da subito mandato un lungo messaggio alla sorella dell’amica raccontandole i fatti in modo sovrapponibile alla sua successiva e reiterata narrazione, sono riscontrate dalla esistenza di lividi nell’interno coscia (la cui origine la ragazza ha detto comunque di non ricordare), dalla diagnosi di Pronto Soccorso dell’amica e dalla fotografia scattata in quei terribili momenti, di cui parla, sempre con XXXXX, nel messaggio riportato a pagina 36 della prima sentenza. Né può certo avere efficacia «disarticolante» del materiale probatorio l’«interpretazione» proposta dai ricorrenti di una fotografia, che nelle intenzioni difensive immortalerebbe la giovane XXXX intenta a praticare una volontaria fellatio a uno degli imputati, posto che la sentenza impugnata (pag. 30), non irragionevolmente - e comunque con una valutazione fattuale - evidenzia come la medesima scena, fotografata da differenti angoli di visuale, restituisse invece la differente interpretazione della ragazza che si china sull’amica per tentare di impedire al XXXX di costringerla a tale pratica (come dalla stessa riferito). Manifestamente infondata è poi la doglianza contenuta a pagina 10 del ricorso XXXXX, in cui si contesta, quale contraddizione tra le versioni delle due giovani in grado di inficiarne l’attendibilità complessiva, l’affermazione fatta dalla XXXXXX alla XXXXX di avere subito la «medesima sorte» dell’amica. In primo luogo, in quanto entrambe hanno patito, sia pure in forma differenza, una violenza sessuale consumata, non essendo più normativamente distinguibile un rapporto penetrativo da uno non penetrativo (lo stesso ricorrente riferisce, alle pagine 10-11 del ricorso, del contenuto di una chat di gruppo in cui la giovane ebbe ad affermare di «essere stata abusata», mentre XX era stata «stuprata»); in secondo luogo in quanto, pur ammettendosi, in ipotesi, che la XXXXXX abbia inizialmente riferito il falso all’amica, non appare tacciabile di illogicità la motivazione addotta dalla sentenza impugnata a pagina 39, secondo cui sarebbe ben possibile che tale decisione sia stata presa nell’immediatezza 11 per «empatica condivisione» con l’amica che aveva subito un trauma così profondo, salvo poi riferire il vero agli inquirenti e al giudice, ridimensionando la portata della violenza patita. Analogamente, la circostanza del mancato rinvenimento di tracce genetiche riconducibili al XXXXX nei campioni di liquidi biologici prelevati in ospedale dalle zone intime della XXXXX, non appare in alcun modo idonea ad inficiare l’attendibilità del narrato delle giovani, posto che, come evidenziato a pagina 28 della sentenza gravata, la ragazza ha riferito ai sanitari dell’ospedale che la violenza sessuale ripetuta, mediante rapporti orali e vaginali, era stata compiuta «sia con presidio contraccettivo (condom) che senza», mentre, sotto altro profilo, la prima sentenza a pagina 37 riporta il contenuto del messaggio inviato da XXXX a XXXXX il 15 agosto alle ore 4,50, in cui la ragazza, rispondendo alla esplicita richiesta della sorella gemella di XX, rispondeva che all’inizio l’avevano ma a un certo punto XX non lo aveva più. La deduzione difensiva secondo cui le ragazze avrebbero inventato una storia calunniosa per giustificare, con le rispettive famiglie, la decisione di trascorrere una «notte brava», è, poi, manifestamente infondata. Essa, infatti, trova smentita nella pacifica circostanza che le due giovanissime (una delle quali, come detto, in stato di intossicazione acuta da alcol) durante lo svolgimento dei fatti sono state sempre in compagnia degli imputati e poi sono state riaccompagnate a casa (rectius: in strade vicine alle loro rispettive abitazioni) separatamente e in momenti diversi dai due giovani, e ciononostante hanno reso, sin dall’inizio, dichiarazioni sovrapponibili in merito allo svolgimento dei fatti, circostanza che esclude in radice ogni possibilità di previo concerto tra le due. 6. Il secondo motivo di ricorso di entrambi gli imputati, relativo all’elemento psicologico del reato, è manifestamente infondato.
6.1. Quanto alla persona offesa XXXXXXX, appare ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude che la persona in stato di incapacità psicofisica di esprimere un valido consenso, anche in caso di assunzione volontaria di sostanze alcoliche, con conseguente correttezza della motivazione secondo cui il dolo non include la coscienza e volontà dell’illiceità penale del fatto, ma solo la volizione del suo fatto tipico, e pertanto, non può certo scusare una eventuale ignorantia legis, posto che entrambi gli imputati sono soggetti adulti, scolarizzati e inseriti nella società civile, certamente in grado di comprendere il disvalore delle loro azioni. A tale considerazione va aggiunto che la XXXXX, secondo quanto dichiarato dalla XXXXXX, pur versando in condizioni tali da non consentirle di opporre resistenza, avrebbe reiteratamente chiesto ai due giovani di non toglierle le mutandine, così esprimendo un chiaro dissenso, restato, tuttavia, inascoltato.
6.2. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla giovanissima XXXXXXX, della cui attendibilità si è detto, la quale ha lucidamente ripercorso gli 12 eventi e ricostruito in modo chiaro le condotte dei due imputati.
6.3. In punto di diritto, va evidenziato come, secondo l’orientamento assolutamente maggioritario in giurisprudenza, l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito, ancorché implicito, della fattispecie, e l’errore si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 7873/2022, [...]; Sez. 3, Sentenza n. 20780 del 19/03/2019, Santana, n.m.; Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, Rv. 272074 – 01; Sez. 3, n. 17210 del 10/03/2011, Rv. 250141 - 01). In senso analogo, Sez. 3, Sentenza n. 49597 del 09/03/2016, Rv. 268186 – 01, ha precisato che «è irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l’errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa». Altro orientamento, invero decisamente minoritario, sostiene invece che l’errore sul «dissenso» rileva come errore di fatto, sicché sarebbe, teoricamente, configurabile, ma incombe sull’imputato l’onere fornire la prova del relativo assunto (Sez. 3, n. 3326 del 25/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282715 - 01), onere cui – in ogni caso - gli odierni ricorrenti non si sono attenuti, con conseguente inammissibilità della doglianza. 7. Esaurito il vaglio dei motivi comuni di censura, il Collegio può ora passare all’esame dei motivi di ricorso formulati dai singoli ricorrenti. 8. Il ricorso di XXXXX è in parte infondato e in parte inammissibile.
8.1. La doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza alla violenza sessuale di gruppo è inammissibilmente reiterativa di analoga doglianza, motivamente disattesa dalla sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, la circostanza in parola può essere riconosciuta nel solo caso in cui l’apporto del concorrente, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell’economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell’agente rispetto a quelle degli altri concorrenti (Sez. 4, n. 10649 del 24/01/2024, [...], Rv. 285972 – 01; Sez. 3, n. 38616 del 10/04/2017, [...], Rv. 270993 – 01; Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014, [...], Rv. 259939 – 01). La Corte territoriale ha escluso, in fatto, tale circostanza con motivazione immune da censure, avendo ritenuto che lo stesso abbia avuto un ruolo egemone nell’organizzazione della serata, sia stato pervicace sostenitore dell’incontro con le minori, abbia messo a disposizione la sua abitazione e sia stato egli stesso autore materiale delle condotte di violenza sessuale contestate. 13 8.2. Il motivo relativo al mancato riconoscimento della diminuente del fatto di minore gravità è infondato. Come noto, sia nell’ipotesi della violenza sessuale quanto in quella degli atti sessuali con minorenne, è necessaria, invece, una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (tra le tante, Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022. dep. 2023, B., Rv. 284203 01 e Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, [...], Rv. 277615-01). La Corte costituzionale, con sentenza n. 202 del 29 dicembre 2025, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi, contraddicendo la sedimentata giurisprudenza della Corte di cassazione, che aveva sempre affermato che la circostanza di cui all’art. 609-bis, terzo comma cod. pen., non fosse analogicamente applicabile, perché ontologicamente incompatibile, alla violenza sessuale di gruppo (si veda per tutte, Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262471 – 01). Tuttavia, si è recentemente osservato (Sez. 3, n. 8013 del 12/02/2026, [...], non massimata) che «la latitudine normativa della disposizione censurata, idonea a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal disvalore diversificato, e l’eccessiva asprezza del minimo edittale, passato a otto anni di reclusione, in seguito alla novella della legge n. 69 del 2019, hanno indotto i Giudici delle leggi a introdurre un temperamento al trattamento sanzionatorio, sia pure con la cautela dovuta alla particolare gravità della lesione e al maggiore trauma che una violenza sessuale di gruppo può cagionare nella sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima». La Corte costituzionale ha quindi precisato che il parametro di valutazione del fatto di minore gravità è pur sempre quello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per gli art. 609-bis e 609-quater cod. pen., con la particolarità, però, che l’applicazione in concreto di tale diminuente può trovare ragionevole giustificazione limitatamente alle ipotesi di disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale della persona offesa, la quale subisce un’aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen.
8.3. Ciò posto, va tuttavia evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 34588 del 23/05/2024, [...], Rv. 286901 – 02, relativa all’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, che ha esteso tale circostanza attenuante in parola al reato di pedopornografia) ritenga che l’attenuante in parola possa essere riconosciuta a condizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, ictu 14 oculi, la configurabilità stessa della diminuente speciale laddove dalla sentenza impugnata;
al contrario, laddove emergano elementi schiaccianti di gravità del fatto, essi precludono la rivalutazione del merito di tale sopravvenienza favorevole all’imputato. In sostanza, la motivazione sulla gravità del fatto potrebbe contenere, in concreto, una motivazione implicita sulla non minore gravità del fatto. Tale è il caso in esame. A pagina 46 della sentenza impugnata, i giudici di appello escludono la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute in ragione della incensuratezza degli imputati) in giudizio di prevalenza con l’aggravante dell’abuso delle condizioni di inferiorità della vittima, le modalità del fatto, «la particolare invasività degli atti compiuti (consistiti nella contemporanea e reiterata penetrazione orale e vaginale da parte dei predetti), l’intensità del dolo la deprecabile violazione dell’intimità cui, in particolare, la XXXXX fu ulteriormente sottoposta (ripresa con il telefono dal XXXXX mentre il XXXX la stuprava) con conseguente sottoposizione al ludibrio dei partecipanti alla chat con i quali il XXXXX condivideva il video pedopornografico, il danno esistenziale e morale cagionato alle parti lese, l’assenza di sincera resipiscenza da parte degli imputati, tesi, di contro, a giustificare le proprie condotte in ragione dell’assoluta “disinvoltura” con cui le due ragazze, minorenni e certamente immature, ebbero ad approcciarsi a quella serata, deliberatamente ignorandone il successivo rifiuto ovvero il consenso “viziato” a fronte della ritenuta iniziale “disponibilità” irragionevolmente ma pervicacemente desunta dal sol fatto per cui le predette avessero acconsentito, quella sera, a una uscita “a quattro”». Trattasi di motivazione che, evidenziando la particolare gravità del fatto commesso, si pone in termini decisamente incompatibili con la susssistenza dell'attenuante della minore gravità.
8.4. La doglianza relativa alla responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 600-ter cod. pen. è inammissibile in quanto meramente reiterativa di analoga censura motivatamente disattesa a pagina 43 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea come dalle chat intercorse tra gli imputati e da quelle intercorse tra loro e gli appartenenti al gruppo «XXX, la verità dei fatti», emerga chiaramente come sia stato il XXXXX a realizzare e caricare in chat il materiale pedopornografico, per cui la doglianza è meramente esplorativa e generica.
8.5. Il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.
8.5.1. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla residua aggravante, va in primis rammentato che, secondo questa Corte (Sez. 4, n. 46217 del 05/11/2019, [...], n.m.; Sez. 1, n. 44528 del 25/09/2018, dep. 2019, [...], Rv. 277148 – 03; Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, [...], 260627 – 01; Sez. 3, n. 4956 del 17/12/1999, dep. 2000, [...], Rv. 216587 - 01) le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte 15 con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra (come nel caso in esame), perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex multis, v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, [...], n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, [...], n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale giustifica (non certo illogicamente) il mancato riconoscimento delle generiche in regime di prevalenza alla luce della particolare gravità del fatto, come visto al par. 7.1, cui si rimanda.
8.5.2. Quanto alla dosimetria della pena, il motivo è inammissibile. La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, [...], 16 Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, [...], non mass.). Nel caso di specie, applicare – ritenuta l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla contestata aggravante - una pena base di anni 8 di reclusione, a fronte di una cornice edittale compresa tra 8 e 14 anni di reclusione, ritenuta «congrua e proporzionata» alla suddetta gravità dei fatti, non presenta di certo alcun profilo di manifesta illogicità.
8.5.3. Analogamente, i contenuti aumenti per la continuazione (pari ad anni 1 per la violenza commessa in danno della XXXXXX e di 6 mesi per la produzione di materiale pedopornografico) non appaiono in alcun modo viziati. In proposito, il Collegio non può che prendersi le mosse da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, PI (Rv. 282269 - 01), secondo cui «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (c.d. "visione multifocale" descritta dalle Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263717, poi richiamata da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, [...], Rv. 273750, che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione delle pene per i singoli reati satellite). Non vi è quindi dubbio sull’obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di pena previsti per i singoli reati satellite;
ciò, evidentemente, in ossequio al principio di «proporzionalità» della pena (v. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, [...], Rv. 264205, che, in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questo e il principio di proporzione). Diversa è la questione relativa all’obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena, che sia pur obbligatorio nell’an, merita ulteriore approfondimento in relazione al quantum necessario nel singolo caso. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, [...], Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, [...], Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, [...], Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, [...], 207497). Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza del calcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base e quelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, [...]). Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n. 17 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U. PI), secondo cui è necessario che:
1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; 2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Parametri di valutazione, tutti, rispettati nella sentenza in scrutinio. Gli aumenti operati hanno rispettato il perimetro segnato dalla giurisprudenza e non appaiono pertanto censurabili in quanto costituiscono non irragionevole esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli articoli 132 e 133 cod. pen... 9. Il ricorso di XXXXXX è inammissibile.
9.1. Il motivo di ricorso relativo alla dedotta insussistenza del concorso nel reato di produzione di materiale pedopornografico è inammissibile per genericità. Come correttamente rilevato a pagina 43 della sentenza impugnata, dai contenuti della chat denominata «XXX la realtà dei fatti» (il cui nome stesso sembra richiamare il nome di battesimo dell’imputato) e dalle dichiarazioni degli stessi appartenenti alla stessa, emerge come i due imputati fossero adusi a esaltare le proprie gesta erotiche con gli amici;
dai commenti profferiti dai giovani, poi, emergerebbe – secondo una valutazione non manifestamente illogica - la piena consapevolezza del XXXX di essere ripreso. Il Collegio non può non evidenziare in proposito come dagli atti emerga la cura certosina nella organizzazione della serata da parte dei due imputati, che, dapprima, convincono le due giovanissime a disertare la serata in discoteca;
poi, escludono dalla serata gli amici delle ragazze per organizzare una serata «a quattro» (v. pag. 33 della prima sentenza, nonché il messaggio riportato a pag. 30 della stessa, in cui XX invita XX a chiamare l’amica XXXX e tutti gli altri per dire loro «che stai a casa»); quindi, dirottano la serata dalla discoteca affollata a casa di XXXXX, assicurandosi che le ragazze bevessero alcolici (v. i messaggi riportati a pag. 26 della prima sentenza); ancora, commentano le difficoltà organizzative in modo da lasciare chiaramente intendere che si trattasse di una vera e propria ragnatela, intessuta per portare le due giovani prede a consumare una notte a contenuto sessuale (si vedano i messaggi scambiati tra i due imputati, contenuti a pagina 20 della sentenza impugnata - ove si ricapitolano i motivi di appello del XXXXX - in cui, in primo luogo, le due ragazze vengono ridotte a una mera «pratica»; poi, si dice chiaramente che tutto verteva attorno a una «scopata, che poi nun se sa manco se la famo», per cui forse sarebbe stato preferibile utilizzare una prostituta presa a via XXXXXXXX); infine, postano in chat i loro trofei. Del resto, il XXXXX, resosi evidentemente conto della gravità del fatto, invita (il 15 agosto 2023, ore 4,12) il XXXX a «cancellare tutto» dalla chat (v. pag. 40 della sentenza GUP). 18 Il ricorrente non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, destinando così il motivo di ricorso all’inammissibilità.
9.2. Il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante è manifestamente infondato per le ragioni indicate al par. 7.3.1, cui si rimanda. 10. Il ricorso di XXXXXXX va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di XXXXXX va invece dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di XXXXXXX e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di XXXXXX e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 19
1. XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d’appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. udita, per le parti civili XXXXXXX e XXXXXXX, l’Avv. Simona Simeone del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. Rossella Benedetti, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. udita, per la parte civile XXXXXXX, l’Avv. Filomena Pollastro del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. Riccardo Crucianelli, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi. udito, per XXXXXX, l’Avv. Ippolita Naso del Foro di Roma, che si è riportata al ricorso chiedendone l’accoglimento. le parti civili, ammesse al gratuito patrocinio, hanno depositato altresì conclusioni scritte e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/09/2025, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della Penale Sent. Sez. 3 Num. 18000 Anno 2026 Presidente: DI STASI ANTONELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 28/04/2026 sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 08/10/2024, che – in esito a rito abbreviato - aveva condannato XXXXXX e XXXXXXX alla pena di anni 10 di reclusione ciascuno in relazione ai reati di cui agli articoli 110-81, 609-octies, 609-ter, nn. 2) e 5), 600-ter, comma 1, n. 1), cod. pen. in danno di XXXXXXX e XXXXXXX, esclusa l’aggravante di cui all’art. 609-ter n. 2) e concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, rideterminava la pena inflitta agli imputati in anni 7 di reclusione. 2. Avverso tale provvedimento insorgono gli imputati, formulando distinti ricorsi per cassazione. 3. Il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXX.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 609-octies e 600-ter c.p., nonché l’inosservanza dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p.. La difesa censura l’iter argomentativo del Collegio di merito che avrebbe ignorato una macroscopica discordanza tra le condotte descritte nel capo di imputazione e quanto effettivamente riferito dalle persone offese durante l’incidente probatorio. In particolare, mentre l’imputazione attribuisce al XXXXX una penetrazione orale, le dichiarazioni delle vittime invertono le posizioni dei due imputati o negano tale specifica circostanza, evidenziando una frattura logica che i giudici territoriali non hanno sanato. Viene inoltre contestata l’attendibilità intrinseca delle minori, rilevandosi come le versioni fornite siano tra loro contrastanti circa la completezza dei rapporti sessuali subiti, con una delle vittime che ha negato congiunzioni carnali complete in aperto contrasto con quanto riferito dall’altra. La doglianza si estende alla ricostruzione dell’organizzazione della serata, laddove la Corte d’appello, pur escludendo manipolazioni da parte degli imputati sulle persone offese e riconoscendo la volontaria assunzione di alcolici da parte delle giovani, ha comunque confermato la responsabilità penale basandosi su una presunta mancanza di consenso valido viziato ab origine, operando così un’indebita inversione cronologica nella manifestazione della volontà. Infine, si rileva come la condanna per il reato di cui all’art. 600-ter c.p. sia illogica, poiché la sentenza di primo grado attribuiva lo scatto delle foto alla stessa persona offesa XXXXXX e non al XXXXX.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta il vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riguardo all’affermazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 609-octies c.p.. 2 La difesa evidenzia come la medesima sentenza impugnata dia atto di una «disarmante e riprovevole incoscienza» in capo agli imputati circa l’illiceità penale delle loro condotte. Tale passaggio motivazionale, secondo il ricorrente, non dovrebbe essere trattato come un irrilevante errore sul divieto ex art. 5 c.p., bensì come un vero e proprio errore sul consenso che esclude il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice. Le interazioni tra gli imputati il giorno successivo ai fatti dimostrerebbero, infatti, la loro decisa convinzione di una partecipazione condiscesa delle giovani, rendendo la motivazione della sentenza insufficiente e in contrasto con l’impianto garantistico del diritto penale del fatto.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 609- octies, 62-bis e 133 c.p., con riferimento al mancato riconoscimento della diminuente della minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato, nonché dell’attenuante della minore gravità. Si contesta l’esclusione della speciale attenuante di cui all’art. 609-octies, comma 4, c.p., basata sulla qualifica del XXXXX come «organizzatore» della serata, circostanza che la stessa Corte distrettuale aveva precedentemente smentito, escludendo ogni manipolazione nell’invito alle minori. Particolare rilievo assume la censura relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, c.p.; la Corte territoriale ha ritenuto tale norma inapplicabile alla violenza sessuale di gruppo, ignorando tuttavia la sopravvenuta sentenza n. 202/2025 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 609- octies c.p. proprio nella parte in cui non prevede tale diminuzione di pena. Infine, viene definita incongrua la determinazione della pena base sopra il minimo edittale, giustificata dalle modalità del fatto commesso approfittando dello stato di ubriachezza delle giovani, nonostante la stessa Corte avesse escluso l’aggravante specifica legata all’uso di bevande alcoliche. 4. Il ricorso di XXXXXX.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio logico di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui agli artt. 609-octies, 609-ter n. 2) e 5), e 600- ter c.p., con particolare riferimento alla sussistenza del dissenso delle persone offese e al travisamento della prova documentale. La difesa deduce che l’apparato motivazionale dei giudici di merito sia fondato su argomentazioni apodittiche e contraddittorie, frutto di un travisamento dei fatti che ignora messaggi vocali e di testo decisivi per la ricostruzione del contesto. Si censura, nello specifico, la decisione della Corte territoriale di declassare ad «aspetti di contorno» le prove relative alle originarie intenzioni delle minori e alla loro iniziale 3 disponibilità ad approcci sessuali, circostanza che renderebbe illogica la successiva affermazione di un dissenso valido in un quadro di libera e volontaria assunzione di alcolici.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio logico di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., con riguardo all’esclusione della scriminante di cui all’art. 50 c.p. e alla violazione degli artt. 609-octies, 609-ter e 600-ter c.p. in relazione agli artt. 43 e 47 c.p., relativi all’elemento soggettivo. Il ricorrente sostiene che la medesima sentenza impugnata, dando atto di una «disarmante e riprovevole incoscienza» degli imputati circa l’illiceità delle condotte, avrebbe dovuto escludere il dolo in quanto espressione di un errore sul consenso che vizia la volontà colpevole. Viene inoltre contestata l’illogica deduzione contra legem per cui lo stato di minorazione psico-fisica delle vittime comporterebbe automaticamente un dissenso implicito che non necessita di esternazione, ignorando gli elementi probatori che dimostravano la decisa convinzione degli imputati circa la natura condivisa del rapporto.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p.. La doglianza si appunta sulla mancata prova della riconducibilità della condotta al XXXX in termini di consapevolezza al momento del fatto. Si eccepisce in dettaglio che l’imputato fosse del tutto inconsapevole dell’iniziativa dell’amico XXXXX di effettuare riprese fotografiche mentre il XXXX era intento a consumare il rapporto sessuale, con la conseguenza che tale reato non gli potrebbe essere imputato neppure a titolo di concorso morale, data la totale carenza motivazionale sul punto.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti e alla scelta della pena base. La Difesa giudica irrazionale la scelta di un giudizio di mera equivalenza, atteso che la stessa Corte territoriale aveva valorizzato elementi quali la giovane età, l’incensuratezza e il comportamento processuale dell’imputato. Tali fattori avrebbero dovuto ragionevolmente giustificare un giudizio di prevalenza e l’individuazione di una pena base nel minimo edittale, laddove invece la motivazione fornita dalla sentenza appare inadeguata e insoddisfacente. 5. In data 17 aprile 2026, l’Avv. Rossella Benedetti, per le parti civili XXXXXXX e XXXXXXX, depositava memoria in cui chiedeva dichiararsi inammissibili o comunque rigettarsi i ricorsi.
5.1. Quanto al giudizio di attendibilità delle pp.oo., evidenzia come la Suprema Corte abbia in più occasioni chiarito che tale valutazione attiene al merito e non può essere 4 oggetto di sindacato di legittimità, salvo che non vi siano incongruenze logiche intrinseche evidenti, non sussistenti nel caso in esame. Sottolinea l’esistenza di molteplici profili di attendibilità intrinseca ed estrinseca che i giudici di merito di primo e secondo grado (le cui motivazioni, sul punto, devono essere lette nel loro complesso, trattandosi di una «doppia conforme») hanno vagliato per pervenire ad un giudizio di colpevolezza degli imputati.
5.2. Quanto al tema della manifestazione del dissenso, si evidenzia come i difensori lamentino un vizio di motivazione e un’incongruità della sentenza di merito laddove, pur riconoscendo un’iniziale ambiguità delle persone offese nella fase organizzativa della serata ove, a dire della Corte di secondo grado (ma non del Giudice di Prime cure), non avrebbero escluso approcci sessuali con gli imputati (eppure mai si parla esplicitamente, nelle chat menzionate in sentenza, di approcci sessuali, ma solo di un’uscita a quattro). La Corte capitolina ha ritenuto dirimente che al momento del fatto le due pp.oo. non fossero in una condizione tale da esprimere un valido consenso e che si fossero, per come potevano, opposte alla condotta di violenza sessuale. Secondo la difesa, gli imputati, dunque, non potevano essere in grado di percepire il dissenso delle giovani ai rapporti sessuali che, a detta dei difensori, non era stato estrinsecato. Sul punto, la sentenza d’appello ha argomentato in maniera più che esaustiva facendo buon governo dei principi di diritto ormai radicati nella giurisprudenza della Suprema Corte in materia di interpretazione del reato di violenza sessuale e consenso. In particolare, la sentenza d’appello è partita dal principio di diritto in base al quale il consenso va verificato al momento dell’atto sessuale, a nulla rilevando comportamenti precedenti della persona offesa. A differenza dell’interpretazione proposta dalle difese, la parte civile evidenzia che non è il dissenso a dover essere esplicito, ma è il consenso che deve essere chiaro ed inequivoco sia prima, sia durante il rapporto sessuale (cfr. tra le tante Cassazione penale Sez. III sentenza n. 39851 del 26 settembre 2014). Occorre, pertanto, accertare le condizioni delle persone offese al momento del fatto, ove assume rilevanza l’assunzione di sostanze alcoliche, ma anche la condizione di particolare vulnerabilità della vittima al momento del fatto. In particolare, sarebbe pacifico il principio in base al quale la capacità di autodeterminazione e, quindi, di esprimere un valido consenso all’atto sessuale è esclusa quando la vittima si trova in una condizione di inferiorità dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, anche se su base volontaria.
5.3. In punto di elemento psicologico del reato, la sentenza di merito fa buon governo dei principi di diritto in materia di dolo in merito al reato di violenza sessuale in base ai quali «l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente» (cfr. tra le tante Sez. 3, Sentenza n. 4913 5 del 22/10/2014). Non può dirsi, per stessa ammissione degli imputati, che gli stessi non fossero a conoscenza della condizione di menomazione e di inferiorità in cui versavano le persone offese al momento dei fatti;
erano coscienti dell’impossibilità delle pp.oo. di autodeterminarsi nella loro sfera sessuale.
5.4. Quanto alla partecipazione del XXXX alla commissione del reato di cui all’art. 600-ter c.p., la sentenza di secondo grado (che si salda a quella di primo grado trattandosi di una doppia conforme di merito), ha ampiamente motivato sul ruolo dello stesso di «consapevole protagonista» della realizzazione e diffusione del materiale pedopornografico inviato agli amici, facendo ampio riferimento al materiale probatorio in atti. 6. In data 20 aprile 2026, l’Avv. Eleonora Nicla Moiraghi del Foro di Roma, per il XXXXX, depositava istanza di differimento per la contemporanea necessità di trattazione di altro procedimento dinanzi alla Quinta Sezione di questa Corte (n. 1161/2026 R.G.), in relazione al quale evidenziava la presenza di un maggior numero di imputati coinvolti, la restrizione in carcere di quasi la totalità degli stessi e la preventiva notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di XXXXXXX è complessivamente infondato, mentre quello di XXXXXX è inammissibile. 2. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover disattendere la richiesta di rinvio per legittimo impedimento formulata dalla difesa XXXXX.
2.1. Va in proposito rammentato che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, «l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262912 - 01). Ancora le Sezioni Unite, con la precedente sentenza Fogliani (Sez. U, n. 4708, 27/03/1992, Rv. 190828), avevano affermato che «perché l’impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 486, comma 5, cod. proc. pen. è necessario che il difensore prospetti l’impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare 6 l’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell’attività a cui deve presenziare, l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio.
2.2. Nel caso in esame, l’istanza di rinvio, oltre a non essere stata tempestivamente comunicata (l’avviso di fissazione dell’altro procedimento è stato notificato in data 18 marzo 2026, mentre quello del presente procedimento in data 24 marzo 2026, giorno in cui il difensore ha formulato richiesta di trattazione orale, senza dare atto del già noto concomitante impegno professionale), non indica le ragioni per cui il difensore non può essere sostituito ex art. 102 cod. proc. pen., né specifica se, nell’altro procedimento, l’istante è unico difensore (circostanza dedotta solo con riferimento al XXXXX).
2.3. L’istanza di rinvio deve essere quindi rigettata. 3. Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il Collegio evidenzia come, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [...], Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, [...], Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità - in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, [...], Rv. 209145). La presenza di una doppia conforme di merito proietta i suoi effetti anche sui limiti di deducibilità del vizio di travisamento della prova. In tal caso, infatti, il vizio in parola può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, [...], n.m.). Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione é ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di 7 valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, [...], Rv. 283777 - 01). Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, [...], Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, [...], n.m.). E’ necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che il travisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, [...], Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [...], Rv. 258774 - 01). Ne deriva l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, [...]; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, [...], Rv. 276567 - 01). A ciò consegue l’inammissibilità del primo motivo di ricorso proposto dal XXXX, nella parte in cui deduce il travisamento della prova documentale, posto che, in tutta evidenza, nel caso in esame le prove sono state esaminate da entrambi i giudici del merito attraverso una lettura complessiva del compendio acquisito, laddove – al contrario - l’asserito travisamento, nella prospettazione difensiva, si sostanzia in null’altro che nella (inammissibile) sollecitazione a rivalutare, in questa sede, il significato attribuito dai giudici alle prove stesse (in merito all’assenza di consenso, all’assenza di lesioni, al contenuto dei messaggi vocali, video e di testo), operazione conformemente svolta nei due gradi di giudizio attraverso un ragionamento scevro da contraddizioni o manifeste illogicità. 4. Tanto premesso, le comuni doglianze difensive, volte a censurare la dedotta mancata esplicitazione di un dissenso ovvero la prestazione di consenso prestato ad inizio serata come giustificazione dei fatti (primo motivo di entrambi i ricorsi), sono inammissibili.
4.1. Quanto alla XXXXX, va sottolineato come – in punto di fatto – le sentenze di merito evidenzino che la diagnosi effettuata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di XXXX di «intossicazione acuta da alcol», resa evidente dall’«eloquio rallentato» e dall’«alterato stato mentale», non solo non ha trovato smentita - contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - dalle successive analisi di reparto (il fatto che la giovane non abbia acconsentito al prelievo ematico non appare di certo dirimente in tal senso), ma al contrario appare confermata: dalle dichiarazioni delle persone offese (la XXXXX nei messaggi dice espressamente di avere «rischiato il coma etilico» e di essere stata «riacchiappata per i capelli», mentre la XXXXXX riferisce che l’amica «stava sdraiata là sul letto … non ce la faceva a stare in piedi»); dalle dichiarazioni della madre della giovane, 8 XXXXXXX (secondo cui la ragazza, quando è tornata a casa, appariva «in condizioni pietose, non era lucida, non aveva l’equilibrio, era pallida»); dalla visione e dall’ascolto diretto da parte dei giudici di appello del video postato su whatsapp dal XXXXX, in cui la Corte dà atto dell’eloquio trascinato della giovane (constatazione di fatto certamente non rivalutabile in sede di legittimità), nonché dai commenti degli stessi appartenenti alla chat denominata «XXX, la verità dei fatti», in cui gli interlocutori (v. pag. 41-42 sentenza di primo grado) chiedono se le ragazze fossero ubriache («bevute») o addirittura fuori combattimento («K.O.») e danno atto che sembrava che i due le stessero uccidendo («pare che le state a ammazzà, santo Dio»). Entrambe le sentenze di merito hanno quindi correttamente ritenuto che lo stato di «totale obnubilazione» della giovane impedisse la formazione ovvero l’espressione di un valido consenso. Va infatti ribadito che la libertà sessuale dell’individuo è un diritto inviolabile dell’uomo tutelato dall’articolo 2 della Costituzione (v. Corte costituzionale, sentenza n. 561 del 1987: «essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire»). Tale libertà, che in senso «positivo» si esplica nel diritto di svolgere tutte le pratiche sessuali che si desiderano, con il solo limite del rispetto dell’analogo diritto altrui, in senso «negativo» va inteso come diritto a che nessuno possa essere sottoposto ad atti sessuali senza previo consenso (Sez. 3, n. 37173 del 21/10/2025; Sez. 3, n. 31975 del 10/07/2024). Il consenso al compimento di atti sessuali, sia pure non espressamente menzionato dalla attuale norma incriminatrice di cui all’articolo 609-bis del codice penale, costituisce elemento «negativo» della fattispecie, nel senso che un consenso validamente espresso esclude la tipicità del fatto. Corollario di tale impostazione sistematica è che, laddove l’atto sessuale sia compiuto nei confronti di persona che si trovi in condizioni di minorata difesa a seguito di assunzione (anche volontaria) di sostanze in grado di offuscare la capacità di giudizio e quindi di espressione di libero consenso, sussiste il reato di violenza sessuale per costrizione. È stato in proposito affermato (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv. 282834 – 02) che «l’assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l’assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all’art. 609-bis, comma primo, cod. pen. e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all’art. 609-bis, comma secondo, cod. pen.». Con la citata sentenza n. 37173 del 2025, questa Corte ha ribadito che, nel caso di atto sessuale compiuto in danno soggetto in stato di incoscienza da assunzione di alcolici e stupefacenti, è inammissibile il motivo di ricorso che non si cura di dedurre «se» e «come» 9 sarebbe stato raccolto il consenso della persona offesa, limitandosi ad eccepire, per un verso, l’assenza di prova del «reale stato di incoscienza» della medesima al momento del fatto e, per altro verso, la possibilità che l’imputato non fosse in grado di percepire lo stato di incoscienza della vittima, posto che, come visto, la struttura dei reati contro la libertà sessuale è costruita, sia pure implicitamente, proprio attorno all’assenza di consenso. Inoltre, pacificamente, il consenso deve investire non solo l’an dell’atto sessuale ma anche il «tipo» di atto sessuale da compiere e deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità (Sez. 3, n. 15334 del 20/11/2012, [...]; Sez. 3, n. 27252 del 05/06/2007, Rv. 237204 – 01), potendosi la revoca del consenso intervenuta «in itinere» desumere da fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (Sez. 3, n. 15010 del 11/12/2018, Rv. 275393 – 01). È, inoltre, necessario che il consenso riguardi la specifica persona che quell’atto compie (Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 - 01), elemento di particolare rilevanza soprattutto quando si discetti – come nel caso in esame - di violenza sessuale «di gruppo». Il Collegio evidenzia peraltro - ad colorandum -che, dalla messaggistica scambiata nei giorni che hanno preceduto il fatto, in cui veniva pianificata la serata, la prima sentenza, a pagina 28, riporta conversazioni in cui XX e XX parlano delle preferenze di ciascuna ragazza per uno dei due ragazzi, elemento che escluderebbe l’intenzione delle giovani di intrattenere rapporti «di gruppo», ossia con entrambi i giovani;
mentre, nella stessa pagina della sentenza di prima cura, a fronte di una non troppo velata avance di XX («te vojo bella carica stasera»), la ragazza, seccamente, rispondeva «Oddio, ma che m’hai pijato pe’ nescort?», a smentita di una sicura e preventiva disponibilità delle ragazze ad intrattenere rapporti sessuali.
4.2. Quanto alla XXXXXX, la stessa giovane (che si è dichiarata «abbastanza» ubriaca, e quindi in grado di proporre una - sia pur confusa - reazione, ma meno dell’amica) riferisce di essere riuscita ad evitare i repentini tentativi di penetrazione sia orale che vaginale posti in essere da entrambi gli imputati (da qualificarsi certamente, posta la natura erogena degli organi, come «atti sessuali consumati») grazie alla sua residua lucidità. Esemplificativo è il messaggio riportato a pagina 36 della prima sentenza, in cui la giovane, scrivendo a XXXXX, la sorella di XX, precisa che, pur essendo «mezza ‘mbriaca», per cui non ricordava tutti i dettagli, ma il «succo» era che aveva tentato di spostare entrambi gli imputati da sopra l’amica e poi XXXXX aveva provato a inserirle il membro in bocca e il XXXX in sede vaginale, operazioni cui lei si era opposta. Sul punto va ricordato chela giurisprudenza della Corte è granitica (v. Sez. 3, n. 1559 del 19/11/2021, dep. 2022, [...], non massimata;
Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, [...], Rv. 277615) nell’affermare che è «sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez.3,n.6340 del 01/02/2006, Rv.233315) … Deve, quindi, ribadirsi che, in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella 10 intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Sez.3, n.6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n.46170 del 18/07/2014, Rv.260985)». La censura proposta dagli imputati è quindi inammissibile. 5. Del pari inammissibile è la comune doglianza relativa alla inattendibilità delle persone offese. In primo luogo, la totale assenza di lucidità della giovane XXXXXXX induce a ritenere sostanzialmente irrilevanti eventuali (e marginali) discordanze nella deposizioni delle due giovani, peraltro ritenute ininfluenti dai giudici di entrambi i gradi del merito, posto che la sostanziale incapacità naturale della XXXXX non può che influire sui suoi ricordi, che la ragazza conferma essere assolutamente vaghi, come dei flash. In secondo luogo, le dichiarazioni di XXXXXXX, che ha da subito mandato un lungo messaggio alla sorella dell’amica raccontandole i fatti in modo sovrapponibile alla sua successiva e reiterata narrazione, sono riscontrate dalla esistenza di lividi nell’interno coscia (la cui origine la ragazza ha detto comunque di non ricordare), dalla diagnosi di Pronto Soccorso dell’amica e dalla fotografia scattata in quei terribili momenti, di cui parla, sempre con XXXXX, nel messaggio riportato a pagina 36 della prima sentenza. Né può certo avere efficacia «disarticolante» del materiale probatorio l’«interpretazione» proposta dai ricorrenti di una fotografia, che nelle intenzioni difensive immortalerebbe la giovane XXXX intenta a praticare una volontaria fellatio a uno degli imputati, posto che la sentenza impugnata (pag. 30), non irragionevolmente - e comunque con una valutazione fattuale - evidenzia come la medesima scena, fotografata da differenti angoli di visuale, restituisse invece la differente interpretazione della ragazza che si china sull’amica per tentare di impedire al XXXX di costringerla a tale pratica (come dalla stessa riferito). Manifestamente infondata è poi la doglianza contenuta a pagina 10 del ricorso XXXXX, in cui si contesta, quale contraddizione tra le versioni delle due giovani in grado di inficiarne l’attendibilità complessiva, l’affermazione fatta dalla XXXXXX alla XXXXX di avere subito la «medesima sorte» dell’amica. In primo luogo, in quanto entrambe hanno patito, sia pure in forma differenza, una violenza sessuale consumata, non essendo più normativamente distinguibile un rapporto penetrativo da uno non penetrativo (lo stesso ricorrente riferisce, alle pagine 10-11 del ricorso, del contenuto di una chat di gruppo in cui la giovane ebbe ad affermare di «essere stata abusata», mentre XX era stata «stuprata»); in secondo luogo in quanto, pur ammettendosi, in ipotesi, che la XXXXXX abbia inizialmente riferito il falso all’amica, non appare tacciabile di illogicità la motivazione addotta dalla sentenza impugnata a pagina 39, secondo cui sarebbe ben possibile che tale decisione sia stata presa nell’immediatezza 11 per «empatica condivisione» con l’amica che aveva subito un trauma così profondo, salvo poi riferire il vero agli inquirenti e al giudice, ridimensionando la portata della violenza patita. Analogamente, la circostanza del mancato rinvenimento di tracce genetiche riconducibili al XXXXX nei campioni di liquidi biologici prelevati in ospedale dalle zone intime della XXXXX, non appare in alcun modo idonea ad inficiare l’attendibilità del narrato delle giovani, posto che, come evidenziato a pagina 28 della sentenza gravata, la ragazza ha riferito ai sanitari dell’ospedale che la violenza sessuale ripetuta, mediante rapporti orali e vaginali, era stata compiuta «sia con presidio contraccettivo (condom) che senza», mentre, sotto altro profilo, la prima sentenza a pagina 37 riporta il contenuto del messaggio inviato da XXXX a XXXXX il 15 agosto alle ore 4,50, in cui la ragazza, rispondendo alla esplicita richiesta della sorella gemella di XX, rispondeva che all’inizio l’avevano ma a un certo punto XX non lo aveva più. La deduzione difensiva secondo cui le ragazze avrebbero inventato una storia calunniosa per giustificare, con le rispettive famiglie, la decisione di trascorrere una «notte brava», è, poi, manifestamente infondata. Essa, infatti, trova smentita nella pacifica circostanza che le due giovanissime (una delle quali, come detto, in stato di intossicazione acuta da alcol) durante lo svolgimento dei fatti sono state sempre in compagnia degli imputati e poi sono state riaccompagnate a casa (rectius: in strade vicine alle loro rispettive abitazioni) separatamente e in momenti diversi dai due giovani, e ciononostante hanno reso, sin dall’inizio, dichiarazioni sovrapponibili in merito allo svolgimento dei fatti, circostanza che esclude in radice ogni possibilità di previo concerto tra le due. 6. Il secondo motivo di ricorso di entrambi gli imputati, relativo all’elemento psicologico del reato, è manifestamente infondato.
6.1. Quanto alla persona offesa XXXXXXX, appare ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude che la persona in stato di incapacità psicofisica di esprimere un valido consenso, anche in caso di assunzione volontaria di sostanze alcoliche, con conseguente correttezza della motivazione secondo cui il dolo non include la coscienza e volontà dell’illiceità penale del fatto, ma solo la volizione del suo fatto tipico, e pertanto, non può certo scusare una eventuale ignorantia legis, posto che entrambi gli imputati sono soggetti adulti, scolarizzati e inseriti nella società civile, certamente in grado di comprendere il disvalore delle loro azioni. A tale considerazione va aggiunto che la XXXXX, secondo quanto dichiarato dalla XXXXXX, pur versando in condizioni tali da non consentirle di opporre resistenza, avrebbe reiteratamente chiesto ai due giovani di non toglierle le mutandine, così esprimendo un chiaro dissenso, restato, tuttavia, inascoltato.
6.2. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla giovanissima XXXXXXX, della cui attendibilità si è detto, la quale ha lucidamente ripercorso gli 12 eventi e ricostruito in modo chiaro le condotte dei due imputati.
6.3. In punto di diritto, va evidenziato come, secondo l’orientamento assolutamente maggioritario in giurisprudenza, l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito, ancorché implicito, della fattispecie, e l’errore si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 7873/2022, [...]; Sez. 3, Sentenza n. 20780 del 19/03/2019, Santana, n.m.; Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, Rv. 272074 – 01; Sez. 3, n. 17210 del 10/03/2011, Rv. 250141 - 01). In senso analogo, Sez. 3, Sentenza n. 49597 del 09/03/2016, Rv. 268186 – 01, ha precisato che «è irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l’errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa». Altro orientamento, invero decisamente minoritario, sostiene invece che l’errore sul «dissenso» rileva come errore di fatto, sicché sarebbe, teoricamente, configurabile, ma incombe sull’imputato l’onere fornire la prova del relativo assunto (Sez. 3, n. 3326 del 25/11/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282715 - 01), onere cui – in ogni caso - gli odierni ricorrenti non si sono attenuti, con conseguente inammissibilità della doglianza. 7. Esaurito il vaglio dei motivi comuni di censura, il Collegio può ora passare all’esame dei motivi di ricorso formulati dai singoli ricorrenti. 8. Il ricorso di XXXXX è in parte infondato e in parte inammissibile.
8.1. La doglianza relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza alla violenza sessuale di gruppo è inammissibilmente reiterativa di analoga doglianza, motivamente disattesa dalla sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, la circostanza in parola può essere riconosciuta nel solo caso in cui l’apporto del concorrente, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell’economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell’agente rispetto a quelle degli altri concorrenti (Sez. 4, n. 10649 del 24/01/2024, [...], Rv. 285972 – 01; Sez. 3, n. 38616 del 10/04/2017, [...], Rv. 270993 – 01; Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014, [...], Rv. 259939 – 01). La Corte territoriale ha escluso, in fatto, tale circostanza con motivazione immune da censure, avendo ritenuto che lo stesso abbia avuto un ruolo egemone nell’organizzazione della serata, sia stato pervicace sostenitore dell’incontro con le minori, abbia messo a disposizione la sua abitazione e sia stato egli stesso autore materiale delle condotte di violenza sessuale contestate. 13 8.2. Il motivo relativo al mancato riconoscimento della diminuente del fatto di minore gravità è infondato. Come noto, sia nell’ipotesi della violenza sessuale quanto in quella degli atti sessuali con minorenne, è necessaria, invece, una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (tra le tante, Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022. dep. 2023, B., Rv. 284203 01 e Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, [...], Rv. 277615-01). La Corte costituzionale, con sentenza n. 202 del 29 dicembre 2025, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi, contraddicendo la sedimentata giurisprudenza della Corte di cassazione, che aveva sempre affermato che la circostanza di cui all’art. 609-bis, terzo comma cod. pen., non fosse analogicamente applicabile, perché ontologicamente incompatibile, alla violenza sessuale di gruppo (si veda per tutte, Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262471 – 01). Tuttavia, si è recentemente osservato (Sez. 3, n. 8013 del 12/02/2026, [...], non massimata) che «la latitudine normativa della disposizione censurata, idonea a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal disvalore diversificato, e l’eccessiva asprezza del minimo edittale, passato a otto anni di reclusione, in seguito alla novella della legge n. 69 del 2019, hanno indotto i Giudici delle leggi a introdurre un temperamento al trattamento sanzionatorio, sia pure con la cautela dovuta alla particolare gravità della lesione e al maggiore trauma che una violenza sessuale di gruppo può cagionare nella sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima». La Corte costituzionale ha quindi precisato che il parametro di valutazione del fatto di minore gravità è pur sempre quello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per gli art. 609-bis e 609-quater cod. pen., con la particolarità, però, che l’applicazione in concreto di tale diminuente può trovare ragionevole giustificazione limitatamente alle ipotesi di disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale della persona offesa, la quale subisce un’aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen.
8.3. Ciò posto, va tuttavia evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 34588 del 23/05/2024, [...], Rv. 286901 – 02, relativa all’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, che ha esteso tale circostanza attenuante in parola al reato di pedopornografia) ritenga che l’attenuante in parola possa essere riconosciuta a condizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, ictu 14 oculi, la configurabilità stessa della diminuente speciale laddove dalla sentenza impugnata;
al contrario, laddove emergano elementi schiaccianti di gravità del fatto, essi precludono la rivalutazione del merito di tale sopravvenienza favorevole all’imputato. In sostanza, la motivazione sulla gravità del fatto potrebbe contenere, in concreto, una motivazione implicita sulla non minore gravità del fatto. Tale è il caso in esame. A pagina 46 della sentenza impugnata, i giudici di appello escludono la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute in ragione della incensuratezza degli imputati) in giudizio di prevalenza con l’aggravante dell’abuso delle condizioni di inferiorità della vittima, le modalità del fatto, «la particolare invasività degli atti compiuti (consistiti nella contemporanea e reiterata penetrazione orale e vaginale da parte dei predetti), l’intensità del dolo la deprecabile violazione dell’intimità cui, in particolare, la XXXXX fu ulteriormente sottoposta (ripresa con il telefono dal XXXXX mentre il XXXX la stuprava) con conseguente sottoposizione al ludibrio dei partecipanti alla chat con i quali il XXXXX condivideva il video pedopornografico, il danno esistenziale e morale cagionato alle parti lese, l’assenza di sincera resipiscenza da parte degli imputati, tesi, di contro, a giustificare le proprie condotte in ragione dell’assoluta “disinvoltura” con cui le due ragazze, minorenni e certamente immature, ebbero ad approcciarsi a quella serata, deliberatamente ignorandone il successivo rifiuto ovvero il consenso “viziato” a fronte della ritenuta iniziale “disponibilità” irragionevolmente ma pervicacemente desunta dal sol fatto per cui le predette avessero acconsentito, quella sera, a una uscita “a quattro”». Trattasi di motivazione che, evidenziando la particolare gravità del fatto commesso, si pone in termini decisamente incompatibili con la susssistenza dell'attenuante della minore gravità.
8.4. La doglianza relativa alla responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 600-ter cod. pen. è inammissibile in quanto meramente reiterativa di analoga censura motivatamente disattesa a pagina 43 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea come dalle chat intercorse tra gli imputati e da quelle intercorse tra loro e gli appartenenti al gruppo «XXX, la verità dei fatti», emerga chiaramente come sia stato il XXXXX a realizzare e caricare in chat il materiale pedopornografico, per cui la doglianza è meramente esplorativa e generica.
8.5. Il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.
8.5.1. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla residua aggravante, va in primis rammentato che, secondo questa Corte (Sez. 4, n. 46217 del 05/11/2019, [...], n.m.; Sez. 1, n. 44528 del 25/09/2018, dep. 2019, [...], Rv. 277148 – 03; Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, [...], 260627 – 01; Sez. 3, n. 4956 del 17/12/1999, dep. 2000, [...], Rv. 216587 - 01) le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte 15 con la funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra (come nel caso in esame), perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex multis, v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, [...], n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, [...], n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale giustifica (non certo illogicamente) il mancato riconoscimento delle generiche in regime di prevalenza alla luce della particolare gravità del fatto, come visto al par. 7.1, cui si rimanda.
8.5.2. Quanto alla dosimetria della pena, il motivo è inammissibile. La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [...], Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, [...], 16 Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, [...], non mass.). Nel caso di specie, applicare – ritenuta l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla contestata aggravante - una pena base di anni 8 di reclusione, a fronte di una cornice edittale compresa tra 8 e 14 anni di reclusione, ritenuta «congrua e proporzionata» alla suddetta gravità dei fatti, non presenta di certo alcun profilo di manifesta illogicità.
8.5.3. Analogamente, i contenuti aumenti per la continuazione (pari ad anni 1 per la violenza commessa in danno della XXXXXX e di 6 mesi per la produzione di materiale pedopornografico) non appaiono in alcun modo viziati. In proposito, il Collegio non può che prendersi le mosse da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, PI (Rv. 282269 - 01), secondo cui «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (c.d. "visione multifocale" descritta dalle Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263717, poi richiamata da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, [...], Rv. 273750, che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione delle pene per i singoli reati satellite). Non vi è quindi dubbio sull’obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di pena previsti per i singoli reati satellite;
ciò, evidentemente, in ossequio al principio di «proporzionalità» della pena (v. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, [...], Rv. 264205, che, in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questo e il principio di proporzione). Diversa è la questione relativa all’obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena, che sia pur obbligatorio nell’an, merita ulteriore approfondimento in relazione al quantum necessario nel singolo caso. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, [...], Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, [...], Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, [...], Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, [...], 207497). Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza del calcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base e quelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, [...]). Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n. 17 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U. PI), secondo cui è necessario che:
1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; 2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Parametri di valutazione, tutti, rispettati nella sentenza in scrutinio. Gli aumenti operati hanno rispettato il perimetro segnato dalla giurisprudenza e non appaiono pertanto censurabili in quanto costituiscono non irragionevole esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli articoli 132 e 133 cod. pen... 9. Il ricorso di XXXXXX è inammissibile.
9.1. Il motivo di ricorso relativo alla dedotta insussistenza del concorso nel reato di produzione di materiale pedopornografico è inammissibile per genericità. Come correttamente rilevato a pagina 43 della sentenza impugnata, dai contenuti della chat denominata «XXX la realtà dei fatti» (il cui nome stesso sembra richiamare il nome di battesimo dell’imputato) e dalle dichiarazioni degli stessi appartenenti alla stessa, emerge come i due imputati fossero adusi a esaltare le proprie gesta erotiche con gli amici;
dai commenti profferiti dai giovani, poi, emergerebbe – secondo una valutazione non manifestamente illogica - la piena consapevolezza del XXXX di essere ripreso. Il Collegio non può non evidenziare in proposito come dagli atti emerga la cura certosina nella organizzazione della serata da parte dei due imputati, che, dapprima, convincono le due giovanissime a disertare la serata in discoteca;
poi, escludono dalla serata gli amici delle ragazze per organizzare una serata «a quattro» (v. pag. 33 della prima sentenza, nonché il messaggio riportato a pag. 30 della stessa, in cui XX invita XX a chiamare l’amica XXXX e tutti gli altri per dire loro «che stai a casa»); quindi, dirottano la serata dalla discoteca affollata a casa di XXXXX, assicurandosi che le ragazze bevessero alcolici (v. i messaggi riportati a pag. 26 della prima sentenza); ancora, commentano le difficoltà organizzative in modo da lasciare chiaramente intendere che si trattasse di una vera e propria ragnatela, intessuta per portare le due giovani prede a consumare una notte a contenuto sessuale (si vedano i messaggi scambiati tra i due imputati, contenuti a pagina 20 della sentenza impugnata - ove si ricapitolano i motivi di appello del XXXXX - in cui, in primo luogo, le due ragazze vengono ridotte a una mera «pratica»; poi, si dice chiaramente che tutto verteva attorno a una «scopata, che poi nun se sa manco se la famo», per cui forse sarebbe stato preferibile utilizzare una prostituta presa a via XXXXXXXX); infine, postano in chat i loro trofei. Del resto, il XXXXX, resosi evidentemente conto della gravità del fatto, invita (il 15 agosto 2023, ore 4,12) il XXXX a «cancellare tutto» dalla chat (v. pag. 40 della sentenza GUP). 18 Il ricorrente non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, destinando così il motivo di ricorso all’inammissibilità.
9.2. Il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante è manifestamente infondato per le ragioni indicate al par. 7.3.1, cui si rimanda. 10. Il ricorso di XXXXXXX va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di XXXXXX va invece dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di XXXXXXX e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di XXXXXX e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 19