Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2026, n. 18000
CASS
Sentenza 19 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 609-octies e 600-ter c.p.

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando la sussistenza dei reati e l'attendibilità delle persone offese, evidenziando la totale obnubilazione delle vittime che impediva la formazione di un valido consenso.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 609-octies c.p.

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il dolo non include la coscienza e volontà dell'illiceità penale ma solo la volizione del fatto tipico, e che gli imputati, essendo adulti e scolarizzati, dovevano comprendere il disvalore delle loro azioni.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 609-octies, 62-bis e 133 c.p.

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, escludendo la concedibilità delle attenuanti per la gravità del fatto e la particolare invasività degli atti compiuti, e ritenendo la pena base congrua e proporzionata.

  • Inammissibile
    Nullità della sentenza per violazione di legge e vizio logico di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti di cui agli artt. 609-octies, 609-ter n. 2) e 5), e 600-ter c.p.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per travisamento della prova, ritenendo che le prove siano state esaminate da entrambi i giudici del merito e che la deduzione difensiva costituisca una sollecitazione a rivalutare il significato attribuito alle prove.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio logico di motivazione riguardo all'esclusione della scriminante di cui all'art. 50 c.p. e violazione degli artt. 609-octies, 609-ter e 600-ter c.p. in relazione agli artt. 43 e 47 c.p.

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, affermando che il dolo non include la coscienza e volontà dell'illiceità penale ma solo la volizione del fatto tipico, e che l'errore sul dissenso è inescusabile.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per genericità, evidenziando come dalle chat emerga la piena consapevolezza del ricorrente di essere ripreso e la sua cura nell'organizzazione della serata.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla scelta della pena base.

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il giudizio di comparazione delle circostanze sfugge al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e che la pena base è congrua e proporzionata alla gravità dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2026, n. 18000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18000
    Data del deposito : 19 maggio 2026

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