Sentenza 10 aprile 2013
Massime • 2
Non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti.
Non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore. (Fattispecie in cui l'imputato non si era avvalso della possibilità, garantitagli dal possesso di una pistola, di allontanarsi immediatamente dall'immobile in cui era in corso la lite con le vittime e aveva dato causa, o concorso a dare causa, alla stessa lite, esplodendo per primo un colpo di pistola nella zona antistante l'ingresso dell'immobile).
Commentari • 6
- 1. Art. 55 - Eccesso colposohttps://www.filodiritto.com/
1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 2 della …
Leggi di più… - 2. Difesa evitabile non è sempre legittima (Cass. 39977/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2019
Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui. Il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno quando emerga il conflitto fra beni eterogenei e la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità della proprietà del fondo e dell'allevamento o anche la mera integrità fisica), e il danno inflitto con l'azione difensiva, vale a dire la morte del ritenuto offensore, abbia un'intensità e …
Leggi di più… - 3. Aggredire non è eccesso colposo di legittima difesa (Cass. 29365/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 luglio 2019
L'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza: si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione. Il giudizio sulla sussistenza dei caratteri della legittima difesa deve tener conto della situazione di fatto esterna e delle …
Leggi di più… - 4. Orientamento della giurisprudenza dopo l’entrata in vigore della nuova legge di riforma della legittima difesaNunzia Barzan · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
L'articolo 1 della nuova legge sulla legittima difesa licenziata dal parlamento a fine marzo 2019 ( provvedimento che ha avuto il via libera del senato, con 194 sì, 52 contrari e 4 astenuti ) stabilisce che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. « chi compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere» ( rectius nel proprio domicilio ) «agisce sempre in stato di legittima difesa». L'articolo 2, ( approvato a larghissima maggioranza con 245 sì (anche pd oltre a fdi e fi), esclude nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, « trovandosi in condizioni di …
Leggi di più… - 5. Legittima difesa negata se ci si sfida (Cass. 15460/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2018
Se ci sono possibilità alternativa allo scontro (come ad esempio la fuga), o di difendersi "a mani nude" senza utilizzare alcuno strumento offensivo, non c'è legittima difesa. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 gennaio – 6 aprile 2018, n. 15460 Presidente Vessichelli – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Nei confronti di M.C. veniva esercitata l'azione penale per il reato di omicidio per avere cagionato la morte di L.A., attingendolo con una coltellata al cuore. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 01/12/2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma riqualificava il fatto quale omicidio preterintenzionale e, con le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2013, n. 18926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18926 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/04/2013
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 499
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 18351/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AO AN N. IL 29/07/1979;
avverso la sentenza n. 25/2011 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, del 20/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Urciolo NTo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18.1.2011 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri dichiarava LE RA colpevole dei seguenti reati: A) concorso con ON CE nell'omicidio volontario di AT JA contro il quale esplodeva un colpo di pistola all'altezza del torace provocandone il decesso immediato;
B) concorso con ON CE nel tentato omicidio di AR ED, contro il quale esplodeva un colpo di pistola che attingeva la vittima alla testa cagionandogli una frattura frontale pluriframmentaria, con focolai emorragici, coma profondo ed imminente pericolo di vita, non determinandone la morte per cause indipendenti dalla sua volontà; C) detenzione e porto illegale di una pistola beretta cal. 7,65; D) contravvenzione prevista dall'art. 703 c.p. per aver sparato colpi di arma da fuoco all'interno dell'appartamento di ON CE, ove venivano commessi i delitti di omicidio e tentato omicidio, e nel cortile condominiale. Con la recidiva. Fatti commessi il 17.7.2009.
Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione per il rito, il giudice di primo grado condannava l'imputato alla pena di anni venti di reclusione.
Con sentenza del 20.12.2011 la Corte di assise di appello di Roma, concesse attenuanti generiche, riduceva la pena ad anni 12 di reclusione.
I fatti erano cosi ricostruiti: davanti al complesso residenziale Le Salzare di Tor AN RE (costituito da innumerevoli appartamenti quasi tutti abusivamente occupati da distinti gruppi di etnia rom, di origine magrebini e di origine campana), verso le ore 23,30 del 17.9.2009 si verificava un'accesa lite tra LE RA ed ON CE da un lato, e RI e AR dall'altro, durante la quale LE esplodeva un colpo di pistola;
l'alterco proseguiva lungo le scale e poi nell'abitazione di ON dove LE si era rifugiato;
all'interno dell'appartamento LE sparava altri due colpi colpendo RI e YI, quindi scendeva di corsa le scale e si dileguava. Costituitosi in carcere dopo un periodo di latitanza, LE affermava di essere stato aggredito da un gruppo di quattro o cinque marocchini che pretendevano una tangente di 500 Euro per l'occupazione di un appartamento del residence;
avendo rifiutato la pretesa, ne era nata una colluttazione, durante la quale ad uno dei marocchini era caduta a terra una pistola che egli aveva raccolta per poi scappare lungo le scale inseguito dai suoi aggressori sin dentro l'appartamento di ON, ove era stato accerchiato, percosso e spinto verso il balcone;
temendo che lo volessero gettare di sotto egli si era divincolato ed era fuggito per le scale;
in quel frangente, senza che egli se ne accorgesse, erano partiti due colpi dalla pistola che teneva tra le mani.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) erronea applicazione di legge e illogicità della motivazione in riferimento all'omesso riconoscimento della legittima difesa anche sotto il profilo putativo: dalla analisi delle deposizioni (riportate per estratto nel ricorso), rese da RI TT, RÒ AT, SA La TR, ER IA, BA HR, NI D'NT e LA VI, risulta che l'imputato è stato aggredito e braccato da una moltitudine di soggetti extracomunitari armati di bastoni, mazze e bottiglie di vetro rotte che lo hanno inseguito sin dentro casa;
l'arma da sparo era di tutta evidenza di proprietà del defunto JA come confermato da RÒ AT e da numerosi testimoni di cui si riportano le dichiarazioni;
2) violazione di legge ed illogicità della motivazione in riferimento all'omesso riconoscimento dell'eccesso colposo ai sensi dell'art. 55 c.p.; 3) violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante della provocazione, erroneamente esclusa dalla sentenza impugnata per la mancanza di adeguatezza tra reazione dell'imputato ed azione offensiva dallo stesso subita. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La richiesta di riesaminare il contenuto delle deposizioni testimoniali, al fine di inferirne una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dal giudice di merito, è inammissibile. La natura del sindacato di legittimità previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) il cui oggetto è circoscritto all'esame della tenuta logica delle specifiche proposizioni argomentativo addotte dal giudice di merito, esclude che ad esse possa opporsi che gli atti processuali si prestano ad una diversa lettura o interpretazione fattuale, poiché tale prospettazione equivale ad una surrettizia richiesta al giudice di legittimità di travalicare il proprio ambito cognitivo compiendo una valutazione diretta della rilevanza degli atti probatori. (In senso conforme Sez. U, n. 30 del 27/09/1995 Mannino, Rv. 202903). La Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza della scriminante della legittima difesa, osservando che la riferibilità esclusiva della pistola a LE era provata non solo dalle sole dichiarazioni della persona offesa YI, ma dalle stesse affermazioni del coimputato ON, il quale aveva dichiarato che "la pistola apparteneva sicuramente a RA" (LE); ha ritenuto non provata la circostanza che all'interno dell'appartamento le due vittime fossero spalleggiate da altre persone;
ha ritenuto la reazione di LE connotata da totale sproporzione, avendo puntato l'arma prima alla testa di AR, facendolo stramazzare al suolo, e poi al torace di AT, provocandone il decesso pressoché immediato. Inoltre il giudice di primo grado ha rilevato che LE non si era avvalso della possibilità, garantitagli dal possesso della pistola, di allontanarsi immediatamente dal posto ove era in corso la violenta lite con i due cittadini magrebini, e che in realtà aveva egli stesso dato causa o concorso a dare causa alla lite esplodendo un primo colpo di pistola nella zona antistante l'ingresso nell'immobile.
Le argomentazioni svolte dai giudici di merito sono prive di vizi logici e conformi al contenuto dell'art. 52 c.p., secondo cui la sussistenza della scriminante della legittima difesa non può essere invocata da chi reagisce a una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso ha concorso (Sez. 1, n. 5424 del 04/03/1992 - dep. 09/05/1992, Filopanti, Rv. 190299), e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dai soggetti antagonisti senza pregiudizio e senza disonore. (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223441).
2. È giuridicamente corretto l'assunto del giudice di appello secondo cui "la mancanza dei presupposti della scriminante della legittima difesa impedisce di ravvisare anche l'ipotesi dell'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p.". L'espresso richiamo contenuto nell'art. 55 c.p. alle disposizioni che disciplinano le singole cause di giustificazione, e la specificazione che l'eccesso ricorre quando, per colpa, si eccedono i limiti stabiliti dalla legge o dall'Autorità (nelle ipotesi previste dagli artt. 51 e 53 c.p.), o dalla necessità di difendere il proprio o l'altrui diritto o sè stesso da un danno grave alla persona (nelle ipotesi di legittima difesa e stato di necessità previste dagli artt. 52 e 54 c.p.), conduce a affermare che l'art. 55 c.p. postula necessariamente un collegamento tra eccesso colposo e situazioni scriminanti, con conseguente impossibilità di ritenere la sussistenza della fattispecie colposa descritta dall'art. 55 c.p. in assenza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminate di cui si eccedono colposamente i limiti, (conforme Sez. 1, n. 298 del 24/09/1991 - dep. 15/01/1992, Riolo, Rv. 190726).
3. L'attenuante della provocazione è stata correttamente esclusa dal giudice di appello, il quale ha tenuto conto del fatto che "un violento scontro fisico era stato accettato e fomentato da entrambe le parti", reputandolo incompatibile con l'assunto difensivo secondo cui l'azione era stata originata da un fatto ingiusto altrui riconducibile alle persone offese, ed ha ulteriormente considerato la mancanza del requisito di adeguatezza tra reazione ed offesa, pure richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la sussistenza della attenuante in oggetto (Sez. 1, n. 6811 del 21/04/1994, De Giovanni, Rv. 198116).
A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente LE RA deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013