Sentenza 18 febbraio 2000
Massime • 1
L'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa. (Fattispecie in tema di omicidio volontario, in relazione alla quale la S.C. ha escluso che potesse configurarsi l'esimente, sia pure nella forma della legittima difesa putativa, nel fatto di chi aveva indirizzato, a distanza di quindici metri, due colpi di fucile letali all'indirizzo di soggetto che, già autore, un anno prima, di incendio in danno di una baracca sita nel suo fondo, in questo si era di nuovo introdotto, disarmato, per recuperare un'autovettura ivi parcheggiata da giorni).
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: non c'è legittima difesa se commesse per risentimento o ritorsioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima Non è configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Cassazione penale , sez. I , 14/11/2017 , n. 52617). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 14/11/2017 , n. 52617 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 7 novembre 2016 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 31 marzo 2016 che aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2000, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 18/02/2000
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 287
3.Dott. VACHIERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 47300/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) ON TOMMASO n. il 08.05.1922
avverso sentenza del 06.07.1999 C. ASS. APP. di ROMA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHIERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona delle Dott. ANNA MARIA DE SANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. ENNIO PIZZINO, che ha concluso, come da separata comparsa conclusionale, per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. GIORGIO ROBIONY, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La mattina dell'8.11.1996 ON TOMMASO, stando all'interno di una baracca sita in un terreno in territorio di Rocca di Papa, esplodeva all'indirizzo di Di IO Alberto, ivi recatosi per recuperare una autovettura parcheggiata da diversi giorni, due colpi di fucile da caccia in rapida successione, uccidendolo.
Da tempo fra i due vi era una forte acredine determinata da una lunga contestazione, punteggiata da denunce querele e da giudizi civili, in ordine al possesso del terreno su cui la baracca insisteva. Essendo emerso, anche attraverso le dichiarazioni dell'imputato, che quando il Di IO venne colpito si trovava ad una quindicina di metri dalla baracca, e che quest'ultimo non sapeva della presenza del ND all'interno di essa, la Corte di Assise di Roma, con sentenza del 28.3.1998 dichiarava l'imputato colpevole del reato di omicidio ascrittogli esclusa l'aggravante dei futili motivi, e, concesse al medesimo le attenuanti della provocazione e generiche, lo condannava alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
Tale decisione, a seguito di gravame proposto dal P.G. e dall'imputato, è stata confermata in toto dalla Corte di assise di appello di Roma con sentenza del 6.7.1999. Ha escluso la Corte suddetta che si potesse ravvisare nella specie la esimente della legittima difesa, sia reale che putativa, invocata dal ND, e ha respinto anche la tesi dell'eccesso colposo, in considerazione del fatto che era rimasto accertato che, quando il Di IO venne attinto dai colpi mortali sparatigli dal ND, egli si trovava alla distanza di 15 metri dalla baracca, dal cui interno i colpi furono esplosi, e che lo stesso non era in possesso di alcun arnese, potenzialmente offensivo, che potesse fare pensare ad una sua intenzione aggressiva, sicché facevano difetto tutti gli elementi necessari per integrare l'esimente invocata, sia pure nella forma putativa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ND, prospettando, con un unico motivo, mancanza e illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, anche putativa, e dell'eccesso colposo, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che, poco più di un anno prima, il Di IO aveva appiccato il fuoco al terreno circostante la baracca, sicché da tempo il ND viveva in uno stato di forte preoccupazione per la propria incolumità personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Con l'unico motivo di gravame si lamenta illogicità di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, reale o putativa, ed in ordine alla negata sussistenza degli estremi dell'eccesso colposo.
Dovendo questa Corte attenersi alla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, sulla quale la difesa ha per altro sostanzialmente concordato e, in particolare, alla descrizione della fase cruciale - e cioè quella della esplosione dei colpi che attinsero mortalmente il Di IO - ineccepibili appaiono, anche sul piano della aderenza a consolidati principi giuridici, le considerazioni dei giudici di merito di primo e secondo grado circa la assoluta mancanza dei presupposti necessari per la ravvisabilità della esimente della legittima difesa, in considerazione della insussistenza, rilevata nel caso di specie, di un pericolo attuale di una offesa nei confronti dell'imputato che, qualora non tempestivamente fronteggiata, avrebbe potuto sfociare nella lesione di un suo diritto e della conseguente necessità di difendersi, della inevitabilità di tale pericolo e della giusta proporzione tra offesa e difesa.
Una volta escluso che il Di IO, recatosi nel fondo nel quale sorgeva la baracca dell'imputato, fosse armato, o che comunque reggesse in mano, mentre si intratteneva in detto fondo, un qualche arnese atto ad offendere, e che al momento in cui venne attinto dai colpi si trovava a 15 metri di distanza dalla baracca, nessun pericolo, imminente ed attuale, era prospettabile nei confronti del ND.
L'avere, nonostante l'inesistenza di tale pericolo, scelto di sparare contro l'avversario, indirizzando i colpi verso parti corporee vitali, giustifica pienamente il convincimento espresso dai giudici di merito, secondo cui non era in alcun modo ravvisabile l'invocata scriminante della legittima difesa.
L'esimente in parola non è applicabile quando, come nella specie, l'agente non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa. In tale evenienza egli risponderà pienamente del reato di omicidio volontario.
Nè, nella fattispecie in esame, poteva ravvisarsi la legittima difesa putativa, in quanto, per la concretizzazione di tale ipotesi, devono sussistere gli stessi elementi costitutivi della legittima difesa reale, con la sola eccezione che lo stato di pericolo attuale di offesa ingiusta, anziché essere esistente nella realtà, deve essere erroneamente ritenuto esistente dal soggetto in base ad un'errata valutazione della situazione obiettiva. Ma non è ovviamente sufficiente che tale erronea rappresentazione della realtà sia semplicemente prospettata dall'imputato, ma è necessario che la pretesa erronea opinione circa l'esistenza del pericolo trovi una logica giustificazione nell'esistenza di una situazione di fatto, tale da ingenerare il ragionevole convincimento circa la necessità di un'azione difensiva, non essendo a tal fine rilevanti ne' lo stato d'animo dell'agente, ne' il semplice timore che altri commetta un fatto lesivo del suo diritto. In altre parole, la ingannevole percezione della realtà, nella quale si sostanzia la legittima difesa putativa, deve poter trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
Nella specie, anche a volere avere riguardo, come assume il ricorrente, agli avvenimenti precedenti e al contesto nel quale il delitto ebbe a maturare, e non soltanto all'episodio finale, non era ravvisabile alcun elemento obiettivo che potesse indurre l'agente a ritenere, sia pure erroneamente, di trovarsi in una situazione di effettivo ed imminente pericolo, tale da richiedere addirittura il sacrificio di una vita umana;
ma, al contrario, sono stati messi in risalto, da parte dei giudici di merito, molteplici aspetti fattuali che inducevano piuttosto a ritenere che egli sparò per uccidere e non per difendersi. Ciò, se non altro, perché il grave pericolo per la sua incolumità, prospettabile come derivante dal fatto che tempo prima il Di IO aveva appiccato il fuoco al terreno circostante la baracca, non si presentava affatto come imminente, laddove l'attualità del pericolo costituisce elemento essenziale per la ravvisabilità dell'attenuante la legittima difesa, sia pure nella forma putativa.
Non può, infine, ritenersi sussistente neanche l'ipotesi dell'eccesso colposo in legittima difesa, in quanto tale ipotesi presuppone comunque l'esistenza della causa di giustificazione, e si qualifica ulteriormente per il superamento colposo dei limiti stabiliti per l'esercizio di essa. Una volta esclusa, per quanto sopra detto, la possibilità di ravvisare la predetta esimente sia in forma reale che in forma putativa, esso non è configurabile. Ciò, neanche in relazione alla eventuale disponibilità dell'unico mezzo di difesa in concreto adoperato, in quanto non può darsi alcun valore risolutivo al solo accertamento della singolarità del mezzo disponibile, quando sia indubbio che esso avrebbe potuto essere usato con modalità diverse, e taluna di queste, come la semplice minaccia o lo sparare in aria, appaia, con giudizio ex ante, proporzionata e adeguata al pericolo paventato (v. Cass., Sez. I, sent. n. 6979 del 14-07-1997, Sergi) Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ND va inoltre condannato al rimborso delle spese in favore della parte civile costituita, BE IL, che si stima equo liquidare in complessive L. 3.060.000, di cui L.
3.000.000 per onorario di avvocato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre il ND alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive L. 3.060.000, di cui L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2000