Sentenza 14 dicembre 2000
Massime • 2
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art.61, comma primo, n.1, seconda ipotesi, cod. pen, il motivo (inteso come antecedente psichico della condotta, ossia come impulso che ha indotto il soggetto a delinquere), deve considerarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter essere riguardato, più che come causa determinante dell'evento, come pretesto o scusa perché l'agente potesse dare sfogo al suo impulso criminale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che la sola, ritenuta matrice mafiosa di un omicidio non fosse idonea, di per sè, a rendere configurabile l'aggravante in questione).
Per la configurabilità dell'aggravante dei motivi futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendosi giustificare l'applicazione di detta aggravante quando risulti incerta la reale spinta a delinquere, posto che l'ambiguità probatoria sul punto non può ritorcersi in danno dell'imputato, accollando a quest'ultimo - in contrasto con il canone fondamentale del processo penale secondo cui spetta all'accusa provare non solo i fatti costitutivi del reato ma anche quelli che, come le circostanze aggravanti, danno luogo ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio - l'onere di fornire la prova negativa sull'inesistenza della futilità del motivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2000, n. 5864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5864 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI SEVERO - Presidente - del 14/12/2000
1. Dott. MABELLINI ANNA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 1076/2000
3. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 024299/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RI IN N. IL 19/10/1946
avverso SENTENZA del 21/02/2000 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. G.B. Valensise;
Udito il difensore Avv. Mellini;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.4.2000, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa il 17.3.1999 dalla Corte di Assise di Palmi con cui LA NE era stato condannato alla pena di diciannove anni e sei mesi di reclusione e di lire un milione di multa perché ritenuto colpevole di omicidio volontario in danno di AL Filippo e di porto illegale di un fucile Beretta cal. 12, ritenuta la continuazione tra i due delitti, esclusa la premeditazione e dichiarate prevalenti le concesse attenuanti generiche sull'aggravante dei motivi futili, oltre alle pene accessorie e alla rifusione delle spese alla parte civile. Disattesa preliminarmente l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento, la Corte di secondo grado rilevava che dalle risultanze probatorie emergeva che dopo due liti, avvenute la prima verso le ore 22 dell'11.10.1997 sotto l'abitazione del AL e la seconda verso le ore 22,45 davanti al bar "Tavernetta", l'imputato era tornato a casa ove aveva prelevato il fucile e un coltello e, verso le ore 24 circa, aveva incontrato di nuovo il AL contro il quale aveva inferto tre coltellate e aveva esploso due colpi di fucile, cagionandone la morte. La Corte riteneva infondato il motivo di appello col quale il LA aveva chiesto l'applicazione della esimente della legittima difesa e rigettava l'impugnazione del P.M. contro il punto della sentenza di primo grado con cui era stata esclusa l'aggravante della premeditazione. Veniva disattesa, inoltre, la richiesta di esclusione dell'aggravante dei motivi futili sul rilievo che non era dimostrata la causa dei litigi, indicata dal giudice di prime cure in un contrasto di natura mafiosa o in comuni attività delittuose, e che l'unica certezza era costituita dal fatto che il movente doveva essere identificato in banali liti, con un uso modesto di violenza reciproca, tant'è che lo stesso imputato aveva dichiarato "se prendo degli schiaffi per due volte certamente non me li tengo". Dall'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 1 c.p. veniva fatta discendere l'esclusione sia dell'attenuante della provocazione, trattandosi di circostanze tra loro incompatibili, sia della diminuzione di pena prevista dall'art. 442, non potendo considerarsi neppure pertinente il riferimento alla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla L. 16.12.1999, n. 479, il cui art. 56 ne limita l'applicazione ai soli giudizi di primo grado in corso, per i quali non abbia avuto inizio l'istruzione, dibattimentale. Infine, veniva ritenuta congrua la determinazione del trattamento sanzionatorio.
I difensori dell'imputato proponevano ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 61 n. 1 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., per la ragione che, col negare il movente indicato nella sentenza di primo grado, la Corte distrettuale era incorsa in errori di diritto e in illogicità manifeste, confondendo la banalità delle liti, trasmodate in vie di fatto, in banalità dell'omicidio, che costituiva, invece, la conclusione di una vicenda progressivamente aggravatasi e non poteva considerarsi scaturito, dunque, da un antecedente psicologico del tutto insignificante;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 62 n. 2 c.p. in relazione all'art. 63 c.p. e all'art. 606, comma 1, lett. b)
ed e) c.p.p., sul rilievo che l'erronea ricostruzione del fatto aveva portato ad escludere le reiterate violenze e le sopraffazioni del AL che rappresentavano idonea spinta psicologica rispetto alla condotta dell'imputato; e) violazione degli artt. 438, 439 e 442 c.p.p. in relazione alla dedotta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., con riguardo al non giustificato diniego del rito abbreviato e della relativa riduzione di pena;
d) violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 63, 69 e 81 c.p., in dipendenza della mancanza di motivazione sul motivo di appello riguardante l'eccessività della pena.
Il ricorrente depositava memoria contenente motivi aggiunti coi quali sviluppava le censure formulate con il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il primo motivo di ricorso a mezzo del quale sono state contestate la congruenza logica e l'esattezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata con cui è stata giustificata l'applicazione della circostanza aggravante del motivo futile di cui all'art. 61 n. 1 c.p.. Deve premettersi che la Corte di primo grado aveva ritenuto configurabile l'aggravante in esame per la ragione che la causale dell'omicidio era riconducibile ad un contrasto di natura mafiosa o, comunque, attinente ad attività delittuose nelle quali l'imputato e la vittima erano stati coinvolti. La Corte di secondo grado non ha aderito all'opinione accolta nella sentenza di primo grado e ha rilevato che gli elementi disponibili potevano legittimare tutt'al più un sospetto, ma non potevano certamente dimostrare il reale movente dell'azione omicidiaria, osservando, peraltro, che se il crimine dovesse essere realmente collocato in un contesto mafioso, la causale avrebbe dovuto qualificarsi come abietta e non come futile. Poste tali premesse, la Corte distrettuale ha limitato la propria attenzione ai due episodi che hanno immediatamente preceduto l'uccisione del AL e ha affermato che il movente del delitto fu costituito dai banali litigi, nel corso dei quali fu fatto un uso modesto di violenza reciproca, abbandonando completamente l'indagine relativa alla ricerca della causa che aveva dato origine ai contrasti, accompagnati da violenza fisica e conclusisi con la consumazione dell'omicidio.
Un simile argomentare si è tradotto in una "ratio decidendi" che deve considerarsi senz'altro viziata sotto il profilo logico e sotto quello giuridico, in quanto ne è risultata frammentata e parcellizzata la sequenza degli eventi, mentre la dinamica della vicenda, enucleabile da entrambe le sentenze di merito, appare concretata da fatti a tal punto concatenati, con una evidente progressione e accelerazione di aggravamento, da imporre una valutazione globale dell'intera condotta dei protagonisti. Ditalché non può ritenersi rispondente a corretti canoni logici l'operazione interpretativa che ha condotto la Corte di secondo grado ad individuare negli scontri, non solo verbali ma anche fisici, l'unico motivo dell'omicidio, senza tenere conto che se tale spinta psicologica poteva rappresentare la causa prossima del delitto, non potevano reputarsi, tuttavia, certamente irrilevanti le ragioni che, per il fatto di avere determinato tali scontri, erano idonee ad alimentare e a qualificare la causale del crimine, concorrendo a costituire l'antecedente psicologico della condotta criminosa. A questo primo risultato del sindacato logico della motivazione deve accompagnarsi l'ulteriore rilievo che l'incongruenza della motivazione è confermata dalla natura e dai caratteri distintivi dell'aggravante del motivo futile prevista dall'art. 61 n. 1 c.p.. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'aggravante in esame, per motivo deve intendersi l'antecedente psichico della condotta, ossia l'impulso che ha indotto il soggetto a delinquere, e che il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter considerarsi, più che una causa determinante rito, un pretesto o una scusa per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale (Cass., Sez. 1^ 1 febbraio 2000, Dolce;
Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 1999, P.M. in proc. Zumbo ed altri;
Cass., Sez. 6^, 3 giugno 1998, Rova). La circostanza aggravante ha, quindi, natura prettamente soggettiva, dovendosene individuare la ragione giustificativa nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto che legittima l'applicazione di un più severo trattamento punitivo (Cass., Sez. 1^, 20 ottobre 1997, Trovato). Da tali rilievi si evince che le tipiche connotazioni dell'aggravante postulano che il movente del reato deve essere identificato con certezza, nel senso che occorre che sia accertata l'effettiva causa psichica della condotta criminosa e che questa possa qualificarsi come futile, nei termini dianzi specificati:
correlativamente, non può ritenersi giustificata l'applicazione dell'aggravante allorché risulti incerta la reale spinta a delinquere, per l'ovvia ragione che l'ambiguità probatoria sul punto non può ritorcersi in danno dell'imputato, al quale non può essere accollato l'onere di fornire la prova negativa sull'inesistenza della futilità del motivo, in base al fondamentale canone del sistema processuale penale, espresso dal favor rei, per cui spetta all'accusa provare non solo i fatti costitutivi del reato ma anche quelli che, come le circostanze aggravanti, determinano l'inasprimento del trattamento sanzionatorio.
Infine, colgono nel segno anche le censure con cui è stato denunciato il vizio logico della motivazione dipendente dal non avere valutato se le ragioni delle liti e delle aggressioni fisiche, ancorché reciproche, possano considerarsi quale futile spinta ad uccidere, pur a volere escludere precedenti risentimenti e contrasti tra il LA e il AL.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato più volte precisato che il giudizio sulla futilità del motivo non deve essere riferito astrattamente ad un comportamento medio e ad una morale comune difficilmente definibili, ma deve essere strettamente collegato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali dell'imputato, del contesto sociale in cui è stato commesso il reato e degli specifici fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminosa, dato che soltanto se valutato in tale contesto il movente può reputarsi palesemente sproporzionato e tale da far trasparire un istinto criminale più spiccato (Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 1998, Casile;
Cass., Sez. 1^, 27 novembre 1995, Coppolaro). Ne consegue che, poiché la Corte distrettuale ha omesso anche tale necessaria indagine, l'apparato argomentativo risulta carente anche sotto questo particolare profilo.
Tutte le precedenti considerazioni convergono nel rivelare la presenza di vizi logici e giuridici che inficiano la motivazione della decisione nel punto riguardante l'applicazione dell'aggravante del motivo futile, onde deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare autonomamente l'intero materiale probatorio e, quindi, stabilire l'esistenza o non della circostanza aggravante, applicando i principi di diritto sopra enunciati.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso, che, alla luce delle conclusioni del giudizio sulla futilità del motivo, dovranno essere oggetto di nuova disamina da parte del giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante del motivo futile e, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi, rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2001