Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2000, n. 5864
CASS
Sentenza 14 dicembre 2000

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Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art.61, comma primo, n.1, seconda ipotesi, cod. pen, il motivo (inteso come antecedente psichico della condotta, ossia come impulso che ha indotto il soggetto a delinquere), deve considerarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter essere riguardato, più che come causa determinante dell'evento, come pretesto o scusa perché l'agente potesse dare sfogo al suo impulso criminale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che la sola, ritenuta matrice mafiosa di un omicidio non fosse idonea, di per sè, a rendere configurabile l'aggravante in questione).

Per la configurabilità dell'aggravante dei motivi futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendosi giustificare l'applicazione di detta aggravante quando risulti incerta la reale spinta a delinquere, posto che l'ambiguità probatoria sul punto non può ritorcersi in danno dell'imputato, accollando a quest'ultimo - in contrasto con il canone fondamentale del processo penale secondo cui spetta all'accusa provare non solo i fatti costitutivi del reato ma anche quelli che, come le circostanze aggravanti, danno luogo ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio - l'onere di fornire la prova negativa sull'inesistenza della futilità del motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2000, n. 5864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5864
    Data del deposito : 14 dicembre 2000

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