Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati. (Nella specie si è escluso che la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., nei confronti dell'imputata, in ordine al delitto di cui all'art. 575 cod. pen. - la quale, aggredita dal marito, lo aveva colpito con un coltello della lunghezza non inferiore a 10 cm - ritenendo che l'utilizzo del coltello non poteva configurarsi quale eccesso colposo di legittima difesa, posto che la vittima non aveva usato arma alcuna e non aveva inferto lesioni all'imputata, che costei aveva forza fisica sufficiente per sottrarsi alle percosse, che in casa vi erano altri soggetti cui chiedere aiuto e che, pertanto, doveva ritenersi che l'imputata fosse consapevole di non essere in pericolo grave per la propria incolumità).
Commentari • 3
- 1. Difesa evitabile non è sempre legittima (Cass. 39977/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 ottobre 2019
Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui. Il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno quando emerga il conflitto fra beni eterogenei e la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità della proprietà del fondo e dell'allevamento o anche la mera integrità fisica), e il danno inflitto con l'azione difensiva, vale a dire la morte del ritenuto offensore, abbia un'intensità e …
Leggi di più… - 2. Legittima difesa negata se ci si sfida (Cass. 15460/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2018
Se ci sono possibilità alternativa allo scontro (come ad esempio la fuga), o di difendersi "a mani nude" senza utilizzare alcuno strumento offensivo, non c'è legittima difesa. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 gennaio – 6 aprile 2018, n. 15460 Presidente Vessichelli – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Nei confronti di M.C. veniva esercitata l'azione penale per il reato di omicidio per avere cagionato la morte di L.A., attingendolo con una coltellata al cuore. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 01/12/2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma riqualificava il fatto quale omicidio preterintenzionale e, con le …
Leggi di più… - 3. Registrazione di conversazione fra presenti sempre ammessa (Cass. 15627/2016)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La registrazione di un colloquio anche all'insaputa dell'interlocutore è azione libera e lecita, non necessita di autorizzazione, ed il risultato è considerato documento, quindi come tale acquisibile e valutabile nel procedimento penale; ciò anche quando avviene su consiglio del proprio legale. Corte di Cassazione SEZIONE V SENTENZA n. 15627 / 2016 (ud. 27/01/2016) 14-04-2016 avverso la sentenza n. 7265/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/05/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN; Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Agnello Rossi che ha concluso per il rigetto del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2010, n. 26172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26172 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 11/05/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1190
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - N. 43939/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pe.Ad.Mi. , nata il (omesso);
avverso la sentenza emessa il 28-5-09 dalla Corte di Assise di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ferrua Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Zilletti Lorenzo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore, avv. Taglioli Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 14-11-08 il Gip presso il Tribunale di Lucca, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava Pe.Ad.Mi.
responsabile del delitto di cui all'art. 575 c.p. e art. 577 c.p., u.c., per avere colpito il marito Go.Sa. con un coltello della lunghezza non inferire a 10 cm. con punta acuminata e lama affilata che attingeva la vittima all'emitorace sinistro, pericardio e cuore, provocando un tamponamento cardiaco da versamento ematico nel cavo pericardio, seguito a lesione ventricolare del cuore, che portava alla morte del citato soggetto per irreversibile insufficienza cardiaca, con l'aggravante dell'avere commesso il fatto ai danni del coniuge: concesse le attenuanti generiche equivalenti e calcolata la diminuente del rito, la condannava a pena ritenuta di giustizia, pari a 16 anni di reclusione, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili. La Corte di assise di appello di Firenze qualificava il fatto come omicidio preterintenzionale e rideterminava la pena in anni 12 di reclusione, confermando nel resto la gravata decisione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata deducendone "la contrarietà a norme imperative di legge", per omesso riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 c.p.. La censura è infondata ed al proposito si osserva.
La vicenda de qua è stata ricostruita dalla Corte territoriale - in base alle dichiarazioni della stessa prevenuta, a quelle rese della di lei cugina presente ai fatti, al contenuto delle intercettazioni telefoniche intervenute, poche ore dopo il fatto, tra le predette e la madre dell'imputata - nei seguenti termini: il giorno XXXXXXX i coniugi Pe. - Gr. avevano iniziato a litigare, la moglie in quanto risentita per un recente supposto tradimento del marito e quest'ultimo perché la donna non gli consegnava i proventi della sua prostituzione;
il Gr. aveva fisicamente aggredito la Pe. , limitandosi a percuoterla senza cagionarle lesioni;
l'imputata a questo punto aveva colpito il coniuge al torace con il coltello che stava accanto al pane;
il medesimo, pur insanguinato, si era allontanato con la propria vettura e, giunto all'Ospedale Unico di (omesso), era deceduto poco dopo.
Nel delineato contesto è stato escluso che la Pe. volesse uccidere il marito, posto che in effetti ella aveva infetto un solo colpo e, nonostante avesse sottovalutato la portata di quanto accaduto, si era astenuta dall'attentare ulteriormente all'incolumità della vittima.
Ciò posto veniva evidenziato che - pur accreditandosi la versione dell'imputata secondo cui il marito l'aveva aggredita - l'utilizzo del coltello non poteva configurarsi quale eccesso, colposamente realizzato, di legittima difesa;
all'uopo si è sottolineato: che il Gr. non aveva usato arma alcuna e non aveva infetto lesioni alla Pe. ; che costei aveva corporatura tale da consentirle di reagire, impiegando forza fisica per sottrarsi alle percosse;
che vi era in casa altra persona, la cugina, alla quale ella avrebbe potuto chiedere aiuto;
che pertanto doveva ritenersi che l'imputata fosse consapevole di non essere in pericolo grave per la propria incolumità. La conclusione adottata si palesa conforme ai principi enunciati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità. La figura dell'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante della legittima difesa e si concreta nel superamento dei limiti ad essa immanenti: ne deriva che, ove non sia giuridicamente prospettabile l'esimente della legittima difesa, non è concettualmente ipotizzabile neppure l'eccesso colposo;
di conseguenza per stabilire se in una determinata vicenda fattuale si sono ecceduti i limiti della legittima difesa bisogna innanzitutto accertare con valutazione "ex ante" l'inadeguatezza della reazione difensiva per eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in una precisa situazione e poi procedere ad ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, posto che solo il primo rientra nelle schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta di per sè il superamento degli schemi della scriminante (Cass. 25-10-05 n. 45425 Rv. 233352; Cass. 14-11-08 n. 25- 5 Rv. 242349). Nella fattispecie concreta, essendosi individuata (in base ai dati obiettivi sopra evidenziati) una scelta deliberata di condotta reattiva che ebbe a determinare il superamento cosciente e volontario dei limiti imposti dalla necessità di difesa, correttamente si è negata la ricorrenza di eccesso colposo e sotto codesto profilo va ribadito che il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa reale o putativa ovvero dell'eccesso colposo nella stessa costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Cass. 26-8-08 n. 39049 Rv. 241553). Nella delineata ottica risulta del tutto privo di incidenza il richiamo difensivo alla circostanza che la Pe. non avesse immaginato che il suo gesto poteva ferire a morte il coniuge: proprio in considerazione di tale mancata previsione l'addebito originario è stato riqualificato come omicidio preterintenzionale;
d'altro canto non possono valere le censure di fatto con le quali si attribuiscono al pregresso comportamento della vittima caratteristiche diverse da quelle individuate nell'impugnata decisione. Per tutte le svolte argomentazioni s'impone il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alle parti civili delle spese e compensi di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010