Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 2
Integra il reato di danneggiamento non solo il pregiudizio alla funzionalità del bene, ma anche quello inferto alla sua dimensione strutturale. (Fattispecie relativa alla introflessione di una porta in metallo ed alla rottura di una piastrella).
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione ad una rissa insorta per questioni di tifo calcistico in quanto la passione per una attività sportiva non può mai giustificare possibili manifestazioni di violenza).
Commentari • 6
- 1. Art. 635 c.p. Danneggiamentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
Leggi di più… - 2. Il “caso Emanuele Morganti”: commento alla sentenza della Corte di Assise d’Appello di Roma ed esame delle relative questioni giuridichehttps://www.iusinitinere.it/
A cura del Dott. Paolo Q. Cardinali 1.Premessa. La Corte d'assise ed i casi di sua competenza. Ai sensi dell'art. 5 c.p.p[1]. la Corte d'Assise è chiamata a giudicare su fatti contraddistinti da una intensa violenza o ritenuti di particolare disvalore da parte dell'ordinamento. Tale organo giurisdizionale è peculiare, oltre che per la natura dei giudizi di cui è competente, anche per la sua struttura, essendo composto da due giudici togati e da sei giudici popolari. I giudici popolari vengono nominati a sorte e, in ossequio alla natura democratica della nostra Repubblica, incidono direttamente sulle decisioni della Corte d'Assise, avendo la maggioranza dei voti in camera di consiglio. In …
Leggi di più… - 3. Lesioni personali: se commesse durante una partita di calcetto, sussistono i futili motiviAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l'agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale …
Leggi di più… - 4. Lesioni personali: la gelosia rientra tra i futili motivi?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima In tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall' art. 61, comma 1, n. 1, c.p. , che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto tale aggravante in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l'investimento della vittima, rilevando che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell'istinto …
Leggi di più… - 5. Quando ricorre la circostanza aggravante dei futili motivi?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 dicembre 2021
Approfondimenti La prima sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 16889/2017, ha illustrato che occorre preliminarmente porre in luce che la nozione di "motivo" rimanda alla causa psichica di una data condotta umana, ovvero all'impulso che induce il soggetto a tenere una determinata condotta attiva od omissiva. Esso, dunque, descrive uno stato interiore, di carattere razionale o emozionale, etiologicamente connesso con il comportamento illecito; uno stato soggettivo che, a sua volta, deve essere tenuto distinto dall'eventuale accadimento esterno, cronologicamente prossimo o remoto, da cui esso abbia in ipotesi avuto scaturigine (il ed. "stimolo esterno" rispetto all'agente: si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 41052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41052 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/06/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 2007
Dott. SETTEMBRE IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 39803/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ES, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16/11/2012 della Corte d'Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per il capo 3 per mancanza di querela con rinvio per la rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, del 15/11/2007, con la quale AR ES veniva ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 588, 582 e 635 cod. pen., commesso il 27/05/2007 partecipando con SE IO e SE SO ad una rissa presso il Commissariato di Polizia di Monopoli, ove i predetti si trovavano per apporre le firme di presenza quali sottoposti alla misura del divieto di accedere a manifestazioni sportive, nel corso della quale procurava lesioni al Vicesovrintendente di Polizia Conte Lucio, intervenuto per sedarla, e successivamente scagliando un letti no contro la parete di una cella di sicurezza del Commissariato e danneggiandola;
e condannato alla pena di mesi otto di reclusione. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla ritenuta sussistenza della contestata aggravante dei futili motivi, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione con riguardo ad una rissa sviluppatasi per quelle questioni di tifo calcistico che avevano portato i corrissanti ad essere sottoposti al divieto di accesso a manifestazioni sportive, da ritenersi pertanto di una certa importanza per i predetti e non mero pretesto di sfogo di impulsi violenti.
2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione nell'individuazione dell'evento nell'introflessione della porta metallica della cella di sicurezza e nella rottura di una piastrella in ceramica, inidonee ad integrare modificazioni funzionali e strutturali delle cose oggetto della condotta violenta.
3. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, il ricorrente deduce illogicità della motivazione laddove l'imputato, in inferiorità numerica rispetto ai corrissanti, non poteva rendersi conto di colpire nella sua reazione il pubblico ufficiale piuttosto che i predetti;
contraddittorietà rispetto all'assoluzione in primo grado di tutti gli imputati, per insussistenza del fatto, dalla contestata imputazione di resistenza;
e violazione di legge e contraddittorietà della motivazione nella mancata esclusione dell'aggravante teleologica, in quanto contestata nel fine di commettere il reato di resistenza a pubblico ufficiale, dal quale l'imputato era stato assolto in primo grado.
5. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorrente deduce illogicità della motivazione nel diniego della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, in considerazione della scarsa rilevanza della condotta, del corretto comportamento processuale dell'imputato e della riappacificazione dello stesso con i SE, e nella determinazione della pena in misura irragionevolmente sproporzionata alla reale offensività del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto sulla ritenuta sussistenza della contestata aggravante dei futili motivi è infondato.
Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, la circostanza aggravante in esame sussiste allorché la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 1, n. 29337 dell'08/05/2009, Albanese, Rv. 244645; Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832; Sez. 1, n. 59 dell'01/10/2013 (02/01/2014), Pernia, Rv. 258598). Tali essendo i parametri di riferimento per la valutazione sulla ricorrenza dell'aggravante, le considerazioni dei giudici di merito sull'esito positivo di tale giudizio, nel caso in discussione, sono conformi agli stessi ed esenti dalle censure del ricorrente. La passione per una squadra di calcio, per quanto radicata, attiene comunque ad un'attività sportiva, che nella sua normale dimensione richiama aspetti di pacifica e regolare competizione, e in nessun modo può essere considerata quale fonte naturale di possibili manifestazioni di violenza fisica. Ove ciò avvenga, la contrapposizione di tensioni casistiche altro non costituisce che l'occasione di sfogo di pulsioni violente di diversa origine nella personalità dei soggetti coinvolti;
inidonea in quanto tale, per i principi richiamati, ad evocare quel minimo di proporzionalità fra lo stimolo e la reazione criminosa che escluderebbe la futilità del motivo a delinquere. Nè la situazione muta apprezzabilmente per la circostanza, sottolineata dal ricorrente come caratteristica della fattispecie concreta, della sottoposizione dei soggetti a misura di prevenzione a seguito di precedenti intemperanze in occasione di eventi sportivi;
l'esplosione di aggressività fisica in tali condizioni, e addirittura nella sede di un commissariato di polizia, lungi dall'essere significativa di un sentimento di intensità tale da giustificare la condotta, esprime al contrario la totale inefficacia deterrente della misura applicata, coerentemente attribuita nella specie dalla Corte territoriale alla prevalente controspinta di impulsi violenti estranei alla mera dialettica sportiva.
2. Anche il motivo proposto sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento è infondato. Nella sentenza impugnata, il reato era ritenuto sussistente nella forma del deterioramento. In questa ipotesi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il reato di danneggiamento sussiste laddove l'oggetto materiale del reato sia pregiudicato non solo nella sua funzionalità, ma anche nella sua dimensione strutturale (Sez. 2, n. 4229 del 31/01/2005, Raiola, Rv. 230700); la quale comprende il valore della cosa, la cui diminuzione in misura apprezzabile integra un deterioramento penalmente rilevante anche a prescindere dall'essere o meno impedita o limitata l'utilizzazione pratica della cosa stessa, aspetto alternativo e non essenziale della lesività tipica del reato (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv.232006). Siffatto deterioramento veniva pertanto correttamente ritenuto esistente per l'introflessione di una porta in metallo e la rottura di una piastrella, verificatesi nel caso in esame in conseguenza della condotta violenta dell'imputato, indubbiamente incidenti sul valore delle strutture e degli arredi interessati.
3. I motivi proposti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni sono invece fondati nell'assorbente profilo dell'improcedibilità del reato. Il ricorrente contesta, fra l'altro, la mancata esclusione dell'aggravante teleologia in quanto riferita al reato di resistenza, dal quale l'imputato veniva assolto in primo grado. Il rilevo è in fatto corretto;
e l'assoluzione dal reato-fine determina il venir meno dell'aggravante in questione (Sez. 5, n. 9084 dell'11/07/1983, Smalavita, Rv. 160951; sez. 2, n. 31038 del 04/06/2008, Maurizi, Rv. 240652).
Dall'esclusione dell'aggravante deriva tuttavia la procedibilità del reato a querela della persona offesa;
che nel caso di specie non risulta essere stata presentata. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con declaratoria di improcedibilità del reato di lesioni, contestato al capo 3, per mancanza di querela, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
nel quale si dovrà tener conto dell'intervenuta elisione, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, dell'aggravante contestata per il reato di rissa nella causazione di lesioni, della conseguente punibilità di detto reato con la sola pecuniaria e della maggior gravità per effetto di ciò, nell'ambito della ritenuta continuazione, del reato di danneggiamento, punito con la pena alternativa della reclusione e della multa. I motivi proposti sulla determinazione della pena rimangono assorbiti;
e il ricorso deve per il resto essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al delitto di lesioni di cui al capo 3, esclusa la contestata aggravante, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela;
rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014