Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di circostanze del reato, la vendetta non integra, di per sè sola, l'aggravante dei motivi abietti o futili, in quanto essa non induce a quel profondo senso di ripugnanza o disprezzo richiesto dall'art. 61, n. 1, cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante del motivo abietto o futile in relazione ad un omicidio volontario commesso nel corso di una spedizione punitiva organizzata per vendicare la violenta aggressione perpetrata in danno di un amico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2013, n. 7274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7274 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/10/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1478
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 49432/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZH NG ME - ALIAS - IN EN N. IL 27/06/1982;
avverso la sentenza n. 12/2011 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 30/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente all'aggravante dei motivi futili;
con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio;
uditi i difensori avv. Cola Sergio e Aricò Giovanni.
RITENUTO IN FATTO
1. Il cittadino cinese AN HA ME alias LI EN, all'esito del giudizio di secondo grado, svoltosi dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Napoli, è stato riconosciuto colpevole dei reati - commessi in San Giuseppe Vesuviano il 22 maggio 2006, in concorso con altri imputati di nazionalità cinese non ricorrenti - di omicidio volontario pluriaggravato in danno del connazionale AN HI alias Su ZH IA (capo A della rubrica), di lesioni personali in danno di DO YU, XH QU e AN UA, così modificata l'originaria imputazione di tentato omicidio pluriaggravato (capo B della rubrica) nonché di porto ingiustificato di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (capo D della rubrica) ed esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, è stato condannato alla pena dell'ergastolo nonché alle pene accessorie: dell'isolamento diurno, la cui durata però, rispetto a quella determinata dal primo giudice (mesi tre), è stata ridotta a mesi due;
dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e dall'esercizio della potestà genitoriale.
2. Secondo la ricostruzione dell'episodio prospettata dai primi giudici e ritenuta attendibile dai giudici di appello, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2006, all'interno dell'albergo Villa Paradiso di San Giuseppe Vesuviano, in una delle sale del ristorante, gestito da cittadini cinesi, dopo una sera di ordinario lavoro, allorquando erano rimasti in sala solo tre clienti AN HI, XH QU e AN UA ai quali si era aggregato DOg YU, cognato del gestore del locale, sei cittadini cinesi, armati di coltelli e di una pistola, avevano fatto irruzione nell'esercizio pubblico, dirigendosi verso gli ospiti dell'albergo. Questi ultimi, nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, avevano cercato rifugio all'interno della stanza 208 sita al primo piano dell'esercizio pubblico, ma, inseguiti, erano stati raggiunti ed accoltellati così come provato dalle copiose tracce di sangue rinvenute nel corso del sopralluogo eseguito dai Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano sulle scale, nella stanza indicata e sul balcone. Le indagini e le intercettazioni telefoniche eseguite, le dichiarazioni delle parti lese e di AN MI, sorella del gestore del ristorante e moglie di DOg YU, avevano consentito di individuare in AN HA MEg alias LI EN, in AN EN e AN WE tre dei componenti il gruppo degli aggressori e nel contrasto insorto tra imprese operanti nel settore dei trasporti dei prodotti cinesi sul territorio nazionale il verosimile movente dell'aggressione, imputando in particolare gli aggressori allo AN HI ed al AN UA di essere i responsabili di un'aggressione perpetrata tempo prima in Prato ai danni di un loro comune amico.
3. Avverso la decisione della Corte territoriale hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione i difensori dell'imputato, avvocati Sergio Cola e Giovanni Aricò.
3.1 Nel ricorso proposto dall'avvocato Sergio Cola, dopo una premessa in cui si censura la palese iniquità del trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata:
- con riferimento alla condanna di AN HA ME per i reati di cui ai capi A e B della rubrica, per violazione di legge (art. 110 e 116 cod. pen. e art. 27 Cost., comma 1) e per assoluta illogicità e mancanza di motivazione, in relazione al tema della sussistenza del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen.;
- con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 1 per assoluta mancanza e illogicità della motivazione;
- con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, per assoluta mancanza e illogicità della motivazione;
- con riferimento alla pena dell'ergastolo irrogata al ricorrente, per violazione di legge sostanziale (L. n. 300 del 1963, art. 14) e processuale (art. 721 cod. pen.), in quanto nella richiesta di estradizione dell'imputato dalla Francia avanzata dal Ministero della Giustizia si affermava che il reato per il quale si procedeva nei confronti di AN HA ME era un delitto punibile con la pena massima di anni trenta di reclusione.
3.2 Quanto al primo profilo di illegittimità dedotto, da parte del ricorrente si sostiene, in particolare, che mentre il percorso motivazionale sviluppato per disattendere la richiesta di derubricazione del reato sub A in omicidio preterintenzionale può ritenersi nel suo complesso esente da vizi non altrettanto può affermarsi per quanto attiene l'esclusione del concorso anomalo. Al riguardo, nel ricorso, si evidenzia, anzitutto, come la richiesta difensiva si basasse su plurime emergenze processuali da cui era possibile desumere che lo AN HA ME si era sì reso disponibile ad accompagnare gli altri correi da Catania a Napoli, ma che il programma concordato era quello di "dare una lezione" a AN HI, vittima designata della spedizione, ma non certamente quello di cagionarne la morte.
In particolare la circostanza che gli aggressori al momento dell'irruzione nel ristorante Villa Paradiso fossero armati di cinque coltelli ed una pistola giocattolo (armi a loro consegnate a Terzigno, da un connazionale chiamato "Occhiali") era motivata unicamente dalla circostanza che l'Occhiali, nel segnale ai coimputati la presenza nel ristorante di AN HA ME, riferì pure che lo stesso si trovava in compagnia di altre cinque persone, sicché una spedizioni punitiva a mani nude, appariva impraticabile. Orbene, in presenza di articolate deduzioni difensive che trovavano riscontro anche nel contenuto di alcune intercettazioni disposte successivamente ai fatti e nelle stesse dichiarazioni rese dal fratello della vittima e da una delle persone offese (ZH UI), da cui emergeva che il ricorrente, il giorno dell'aggressione, era armato con la sola pistola giocattolo e che dopo i primi fendenti assestati alle vittime, aveva esortato i complici ad andar via "perché poteva bastare" e che lo stesso, dopo i fatti, aveva ripetuto più volte ai suoi interlocutori telefonici, che la morte del AN HA ME era un evento assolutamente non previsto e neppure voluto, il percorso motivazionale sviluppato dalla Corte territoriale in argomento, si rivela, ad avviso del ricorrente, assolutamente incongruo.
In particolare la circostanza che AN HA ME fosse consapevole del proposito dei suoi complici di aggredire fisicamente AN HI è del tutto irrilevante, se manca l'assoluta certezza del fatto che l'accordo raggiunto prevedesse effettivamente l'omicidio di quest'ultimo.
Ed invero, posto che la differenza tra responsabilità concorsuale a titolo di dolo eventuale e responsabilità per concorso anomalo risiede nella effettiva previsione ed accettazione del verificarsi dell'evento diverso da quello in origine voluto, le argomentazioni sviluppate per escludere l'applicabilità del disposto dell'art. 116 cod. pen., si rivelano, ad avviso del ricorrente, manifestamente illogiche e contraddittorie, specie allorquando fanno riferimento al carattere asseritamente micidiale delle armi utilizzate per l'aggressione (dei coltelli piatti, non puntuti) non considerando tale argomento, in particolare, che la causa del decesso di AN HI (shock ipolvemico), in base agli esiti della consulenza autoptica, è da ricollegare all'insieme delle ferite (ben 33), nessuna di esse essendo risultata da sola potenzialmente mortale, e quindi all'uso spropositato delle armi da parte dei correi, mai concordato ne' previsto dallo AN HA MEg, potendosi al più ipotizzare una prevedibilità, in concreto, del nefasto evento morte e pertanto un concorso anomalo nel delitto ex art. 575 cod. pen.. 3.3 Quanto poi alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei motivi futili, nel ricorso si evidenzia, intanto, come la causale del grave episodio delittuoso sia da ricercarsi in dinamiche più complesse e molto più oscure rispetto agli evidenziati dissidi correlati al controllo dei trasporti di prodotti cinesi sul territorio nazionale, nel senso che anche i giudici di merito hanno fatto riferimento a precise emergenze processuali che indicavano come i contrasti tra aggressori e vittime erano da ricollegarsi anche al pregresso ferimento a Prato di tale NG Meg, soggetto legato ad una delle due aziende di trasporto, in concorrenza tra loro.
Orbene, si fa rilevare in ricorso, in presenza di una causale non pienamente chiarita, non potendosi escludere che l'azione costituisca una pur deprecabile reazione ad una pregressa aggressione nella quale era coinvolto anche AN HI, risulta incongruo sostenere che lo stimolo che ha originato il delitto, sia talmente lieve e sproporzionato rispetto al reato, da rendere ancora più riprovevole il fatto.
3.4 Ulteriore ferma censura alla sentenza di appello viene mossa in ricorso relativamente al diniego delle attenuanti generiche. In particolare in ricorso si sostiene che la Corte territoriale ha incomprensibilimente svalutato il dato della condotta processuale dell'imputato, che non si è limitato a riconoscere la propria partecipazione, sia pur marginale, all'episodio delittuoso, ma ha fornito indicazioni sulla propria esatta identità e su quella dei complici, formulando una vera e propria chiamata in correità, comportamento questo quanto mai insolito per la cultura cinese, ed offerto un rilevante contributo alla rapida definizione del procedimento, non opponendosi all'acquisizione degli atti d'indagine, contribuendo alla piena conoscenza del contenuto delle intercettazioni, altrimenti di difficile interpretazione. Del tutto incongrua deve quindi ritenersi, ad avviso del ricorrente, la valutazione della confessione dell'imputato come tardiva ed utilitaristica, come di mero stile deve ritenersi il riferimento alla pur rilevante gravità del fatto contestato, specie ove si consideri che l'aver classificato il dolo non come intenzionale ma come diretto, rende senz'altro il reato meno riprovevole, senza contare che la condanna di un giovane di appena 23 anni all'epoca dei fatti nonostante lo stesso abbia dato prova di seria e profonda resipiscenza, si rivela decisione davvero iniqua e contraria ai principi costituzionali, cristallizzati dall'art. 27 Cost.. 3.5 L'ultima censura mossa alla sentenza impugnata afferisce alla violazione del principio di specialità sancito dalla L. n. 300 del 1963, art. 14 e art. 721 cod. proc. pen., nel senso che precisando la richiesta di estradizione, nel foglio di informazioni complementari ex art. 95, comma 2 Convenzione Accordi Schenghen, che il delitto per il quale si procedeva nei confronti del ricorrente prevedeva una pena massima di anni 30 di reclusione e non invece l'ergastolo, la condanna dell'estradato ad una pena diversa (e maggiore) rispetto a quella indicata nella richiesta comportava una violazione del principio di specialità, come riconosciuto del resto, anche in un recente arresto di questa Corte regolatrice (Sez. 1, n. 24066 del 10/03/2009 - dep. 11/06/2009, Noschese, Rv. 244009).
4. Nel ricorso presentato dall'avvocato Aricò, con il primo motivo dedotto, la sentenza di appello viene censurata, sotto il profilo della falsa applicazione della legge penale nonché del vizio di motivazione, in relazione alla non corretta qualificazione giuridica del fatto contestato quale omicidio volontario piuttosto che quale omicidio preterintenzionale.
4.1 Al riguardo si evidenzia come, a prescindere da ogni dissertazione teorica circa l'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale (dolo misto a colpa o semplicemente dolo), a smentire la tesi secondo cui la volontà del ricorrente e degli altri concorrenti nel reato fosse quella di uccidere AN HI ed il suo amico AN UA, invece sopravvissuto all'aggressione, contribuisce già il solo dato del diverso esito della stessa aggressione, ovvero la diversa gravità delle lesioni subite da AN HI rispetto a quelle subite dallo AN, specie ove si consideri che gli aggressori sono fuggiti quando nulla impediva loro di proseguire nell'azione delittuosa. Anche la circostanza che uno dei soggetti aggrediti ZH UI, abbia riferito nelle sue dichiarazioni, che il più alto tra gli aggressori, da identificarsi pacificamente come l'odierno ricorrente, dopo alcuni colpi infetti alla vittima avrebbe detto "di andare via perché poteva bastare", mal si concilia con la tesi secondo cui la volontà dell'imputato fosse quella di uccidere e non già di ferire, come dallo stesso affermato in sede di confessione.
L'aver trascurato tali dati emersi in dibattimento e pure rilevanti ai fini di una verifica ex post dell'effettiva volontà dell'imputato integra già di per sè una vizio motivazionale tale da comportare l'annullamento della sentenza.
Per altro anche il dato rappresentato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche nelle quali i parenti della vittima ovvero altri interlocutori sconosciuti commentavano l'episodio, affermando che l'esito fatale dell'aggressione non era stato previsto dagli assalitori, e ciò in quanto gli stessi "davano fendenti trasversali al corpo... e non avevano fatto nemmeno un fendente dritto al corpo", ipotizzando che il non previsto decesso della vittima fosse stato cagionato dalla sua eccessiva magrezza, è stato completamente trascurato dai giudici di appello, malgrado lo stesso svaluti uno degli argomenti addotti a sostegno della tesi della volontarietà dell'omicidio: quello del tipo di coltello utilizzato dagli aggressori (il coltello da cucina cinese), che rappresenta, in realtà, un dato "neutro", specie in assenza di una accurata valutazione del tipo di ferite inferte, totalmente omessa dai giudici di appello, che hanno privilegiato, invero, il solo dato del numero dei colpi, ininfluente ove isolatamente considerato, rigettando la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame del medico legale.
In conclusione, si sostiene nel ricorso, l'aver trascurato dei dati niente affatto secondari, concernenti anche le modalità dell'azione (l'essere gli aggressori arrivati senza minimamente nascondersi e l'essersene andati lasciando le vittime solo ferite) e la mancata iniziale previsione dell'uso di armi (consegnati da "Occhiali" solo dopo che costui aveva informato della presenza di più persone), pongono seri dubbi sulla effettiva volontà degli imputati ed avrebbero dovuto trovare comunque ben altra trattazione nel provvedimento impugnato.
4.2 Con gli ulteriori quattro motivi di impugnazione si censurano, infine, diffusamente, i punti della sentenza di appello - la mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen.; la mancata esclusione dell'aggravante dei futili motivi;
il diniego delle generiche;
la condanna ad una pena difforme rispetto a quella indicata nella richiesta di estradizione - già oggetto dell'impugnazione proposta dal co-difensore, sviluppando al riguardo, argomentazioni non dissimili da quelle ivi prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di AN HA ME, nei limiti meglio precisati in prosieguo, è fondata e merita accoglimento.
1.1 Incontestata dal ricorrente la propria partecipazione all'azione delittuosa perpetrata nelle prime ore del 22 maggio 2006 in danno degli ospiti del ristorante "Paradiso" sito in San Giuseppe Vesuviano, vanno disattese, in primo luogo, le deduzioni difensive attinenti alla mancanza di volontà omicida ed alla natura, al più, preterintenzionale, dell'omicidio.
Nessun profilo di illegittimità è infatti ravvisabile nella decisione impugnata, per avere la Corte territoriale escluso, con riferimento al reato contestato al capo A) della rubrica, l'omicidio volontario di AN HI, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 584 cod. pen., e ciò in quanto la tesi difensiva della preterintenzionalità è stata disattesa dai giudici di appello a ragione della reiterazione dei colpi inferti (otre trenta, come da perizia autoptica in atti), della violenza con cui gli stessi erano stati portati (le armi utilizzate, affilate e piatte, in alcuni punti avevano raggiunto il tavolato osseo incidendo lo stesso) e delle zone corporee - praticamente tutte - cui erano dirette le coltellate). Le modalità della condotta, in altri termini deponevano, ad avviso dei giudici di appello, per un'azione accompagnata dalla previsione, in termini di alta probabilità, della produzione di un evento letale: è di tutta evidenza - si legge nella semenza impugnata - "che a AN HA MEg ed ai correi si fosse rappresentato come altamente probabile la morte delle vittime di tal che gli stessi ne dovevano rispondere a titolo di dolo diretto".
Orbene tali osservazioni, basate su di una lettura dei dati di fatto non suscettibile di rivalutazione in questa sede, hanno portato a conclusioni in diritto incensurabili.
Infondata è quindi la doglianza secondo cui l'elemento soggettivo sarebbe stato individuato soltanto sulla base degli aspetti della condotta prima evidenziati e senza verificare approfonditamente l'effettiva volontà degli agenti quale desumibile dal diverso esito dell'aggressione commessa in danno di AN UA ovvero dal dato obiettivo che gli stessi erano fuggiti dal ristorante "lasciando le vittime ancora ferite" quando nulla avrebbe impedito loro di proseguire nell'azione delittuosa ove effettivamente avessero inteso uccidere anche l'altra pretesa vittima designata dell'aggressione. In assenza di strumenti introspettivi sono difatti normalmente le circostanze di fatto che devono essere indagate quali elementi sintomatici dell'atteggiamento soggettivo, laddove la fuga degli aggressori e la morte del solo AN UA, sono degli eventi post factum che possono ascriversi, in tesi, ad una pluralità di fattori (quali la paura di un intervento delle forze di polizia;
la concitazione del momento;
l'errato convincimento dell'irreversibilità delle ferite cagionate), certamente inidonei ad escludere l'effettiva sussistenza di una volontà omicida, quanto meno nelle forme del dolo eventuale.
1.2 Quanto poi alla dedotta configurabilità di un concorso anomalo dell'imputato nell'omicidio ex art. 116 cod. pen., va anzitutto precisato che i giudici di appello hanno disatteso tale prospettazione difensiva osservando, sul punto, che AN HA ME aveva partecipato all'aggressione di AN HI, XH QU e AN UA, unitamente ai cinque connazionali, con la piena consapevolezza del piano criminoso ed aveva contribuito alla sua realizzazione sia con la propria presenza sia con la forza intimidatrice derivante dal possesso di una pistola (sia pur giocattolo), precisando che ciò emergeva, in modo incontrovertibile, dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, posto che il coinvolgimento dello stesso in un'azione particolarmente violenta che traeva origine dalle contrapposizioni di due gruppi che si contendevano il predominio nel trasporto delle merci, non era motivato da alcuna effettiva necessità operativa, anche perché, come riconosciuto dallo stesso imputato, almeno due dei suoi complici conoscevano personalmente non solo le vittime "destinatane della spedizione punitiva" ma anche il luogo ove le stesse si trovavano, sicché la partecipazione di AN HA ME non poteva ritenersi imposta dalla conoscenza, si ripete non esclusiva, che lo stesso aveva delle vittime e dell'ubicazione del ristorante che li ospitava. In particolare, con specifico riferimento la posizione del ricorrente AN HA ME alias LI EN, la Corte distrettuale, nel condividere integralmente le ampie e coerenti argomentazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto dimostrata l'esistenza dei coefficienti oggettivi e soggettivi del concorso nel reato contestato al capo A), fondata su una condotta di partecipazione coscientemente volontaria e, dunque, assolutamente incompatibile con il prospettato concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., rilevando che l'accertata spedizione punitiva costituì sostanzialmente un'aggressione preordinata ai danni di persone intente pacificamente a banchettare e che AN HA ME era pienamente consapevole della disponibilità dei coltelli e della possibilità di usarli: ond'è che è senz'altro giustificato il convincimento relativo all'attribuzione all'imputato del dolo omicidiario, specie ove si consideri, che come già rilevato dal primo giudice, AN HA ME alias LI EN - pienamente coinvolto nelle vicende relative ai contrasti insorti per l'acquisizione del monopolio nell'attività di trasporto delle merci prodotte da ditte cinesi - era stato indicato come armato di mannaia e come "aggressore attivo" dai due feriti AN UA e ZH QU e che le discordi dichiarazioni rese da DOg YU si potevano giustificare anche in considerazione della maggiore rapidità del medesimo nel darsi alla fuga lanciandosi dal balcone della stanza d'albergo dove si era rifugiato.
1.3 Fondata deve ritenersi, invece, la censura formulata nei ricorsi relativamente alla ravvisata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 2 e art. 61 c.p., n.
2. La decisione impugnata sul punto, presenta infatti delle insuperabili incongruità che impongono l'annullamento della stessa e l'eliminazione dell'aggravante.
Al riguardo va in primo luogo evidenziato l'obiettivo contrasto esistente sul punto tra le decisioni di merito. Ed invero, mentre il primo giudice ha ritenuto sussistente la contestata aggravante nella forma del "motivo abietto", di contro, quello di appello ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante nella forma dei "motivi futili", espressamente sostenendo che nel caso in esame "la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale".
Ma a prescindere da tale pur evidente contraddizione, la sentenza impugnata si rivela incongrua, soprattutto, allorquando individua il "motivo futile" all'origine dell'episodio delittuoso nella finalizzazione dell'aggressione al conseguimento di un incontrastato controllo sul commercio di prodotti cinesi sul territorio nazionale. Ed invero i giudici di appello, oltre a non specificare, pur in presenza di articolate censure della difesa dell'imputato, gli elementi di prova su cui si fondava tale assunto del primo giudice, in altra parte dell'impugnata sentenza (pag. 12) hanno evidenziato, altresì, che la causale della spedizione punitiva era in effetti da ricercare nella violenta aggressione perpetrata qualche tempo prima, in Prato, ai danni di tal NG MEg, un amico comune di LA UA e di AN WE, e nella ferma volontà degli aggressori di vendicarsi nei confronti dei responsabili di tale aggressione, ovvero AN HI e AN UA.
Orbene, premesso che per la configurabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato (in tal senso Sez. 1, n. 5864 del 14/12/2000 - dep. 12/02/2001, Gattellari, Rv. 218081), va in ogni caso osservato che la vendetta, pur sempre determinata da moti dell'animo di scarso o nullo valore e rilevo morale, di per sè non può indurre, secondo il comune senso morale, a quel profondo senso di ripugnanza e di disprezzo richiesto per la configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 1 (in termini, ex multis, Sez. 1, n. 6231 del 13/04/1994 - dep. 27/05/1994, Balzano ed altri, Rv. 198036).
1.4 Fondata si rivela, infine, anche la censura formulata nei ricorsi relativamente al diniego delle attenuanti generiche, in quanto a prescindere dal ridimensionamento, sia pure soltanto relativo, della gravità dei fatti contestati per effetto della disposta eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 2 e art. 61 c.p., n. 2, la motivazione della decisione impugnata sul punto si rivela comunque incongrua e lacunosa, nella misura in cui ricollega la propria decisione in senso negativo, essenzialmente, al rilievo dell'irrilevanza della confessione resa dal ricorrente, risultando la responsabilità del predetto già provata aliunde, laddove la difesa dell'imputato denunciava la mancata valutazione dell'apporto recato dall'imputato all'accertamento dei fatti e della responsabilità di alcuni correi, contributo la cui sussistenza i giudici di appello sembrano negare, allorquando hanno motivato sul punto (pag. 15 dell'impugnata sentenza) salvo però riconoscere (pag. 8) l'esistenza di dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da AN HA MEg.
1.5 Anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche si impone quindi l'annullamento dell'impugnata sentenza per nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio, statuizione, questa che, per il suo carattere assorbente, e tenuto conto dell'eliminazione delle aggravanti che comporta la pena dell'ergastolo, rende non necessario l'esame dell'ulteriore motivo d'impugnazione subordinato che, in riferimento sempre al trattamento sanzionatorio, denunzia la illegittima determinazione della pena, in quanto asseritamente viziata da violazione della L. n. 300 del 1963, art. 14 e dell'art. 721 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 2 e art. 61 c.p., n. 1, che elimina, e alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014