Sentenza 6 luglio 2010
Massime • 1
È utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto d'indagine alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/07/2010, n. 44420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44420 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/07/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1436
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25393/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. EL AL, nato a *Marcianise (CE) il 09/12/1960*;
2. ON MA, nata a *Marcianise (CE) il 20/05/1959*;
3. ZA CO, nata a *Capodrise (CE) il 18/07/1965*;
avverso la sentenza emessa il 26/11/2008 dalla Corte di Appello di Napoli;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto dei tre ricorsi;
udito il difensore delle parti civili Federazione Antiracket Italiana e Coordinamento Napoletano Associazioni Antiracket, avv. Oriani Elvira (in sostituzione dell'avv. Pizzuto Francesco V.), che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Coppi Franco e avv. Dolce Anacleto (anche in sostituzione dell'avv. Abet per la \B), che - nel riportarsi ai motivi dei ricorsi e ai motivi nuovi depositati per il TE\ - hanno concluso per l'accoglimento dei tre ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1.- All'esito di giudizio abbreviato c.d. incondizionato il G.U.P. del Tribunale di Napoli con sentenza in data 5.11.2007, ritenute acquisite in corso di indagini univoche e convincenti prove della penale responsabilità dei tre imputati, ha dichiarato TE AL colpevole dei reati di: a) tentata estorsione aggravata continuata avente natura e finalità camorristiche in danno degli amministratori (ET @C e \Luigi @D LU\) dell'edificando centro polifunzionale *RO di Marcianise* per lavorazione e vendita di coralli e prodotti affini nonché in danno di FA @G titolare dell'omonima impresa edilizia assegnataria dei lavori edificatori del predetto centro, tentate estorsioni volte ad ottenere erogazione di denaro a titolo di tangente territoriale in favore del locale gruppo camorristico guidato dal TE\; b) sequestro di persona aggravato di \G O\; c) lesioni volontarie prodotte al medesimo \G\; d) detenzione e porto illegali di armi da sparo;
RI CO e \\ BU, rispettivamente moglie e cognata di VA @B, del reato di: e) concorso in minaccia aggravata (anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7) e continuata per indurre ET @C a rilasciare dichiarazioni liberatorie e rendere dichiarazioni comunque mendaci all'autorità giudiziaria in merito al tentativo di estorsione patito ad opera di TE AL.
Per l'effetto il g.u.p., unificati sotto il vincolo della continuazione i reati ascritti al TE\, ha condannato il TE\ alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa e la RI\ e la \B alla pena di tre anni di reclusione ciascuna nonché tutti e tre al risarcimento dei danni, liquidandi in sede civile, in favore delle costituite parti civili (F.A.I. e Coordinamento napoletano Associazioni Antiracket), alle quali ha assegnato provvisionali immediatamente esecutive. 2.- Giudicando sulle impugnazioni dei tre imputati, deducenti la fragilità degli elementi di accusa delineantisi nei loro confronti, la Corte di Appello di Napoli con la sentenza del 26.2.2008 richiamata in epigrafe ha respinto gli appelli e confermato interamente la sentenza di condanna di primo grado, in particolare ritenendo utilizzabili tutte le fonti di prova raccolte nell'ambito delle indagini preliminari.
Col supporto del tessuto narrativo delle due decisioni di merito i fatti reato contestati, avvenuti nel *novembre 2006/gennaio 2007*, sono agevolmente ricostruibili.
La società cooperativa RO a r.l. è un consorzio di produttori e commercianti di coralli lavorati e affini che ha progettato la creazione di un centro polifunzionale a *Marcianise (Caserta)*, destinato ad accogliere circa 200 aziende di operatori del settore. L'edificazione del centro è affidata a più imprese di cui è capofila la società TI TR coamministrata da FA @G.
I Carabinieri della Compagnia di Caserta, avendo appreso da fonti confidenziali di approcci estorsivi avviati nei confronti del consorzio RO su mandato di VA @B, capo della locale consorteria camorristica, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a *Marcianise*, e della verosimile convocazione presso di sè di LI IE, unico componente del c.d.a. della RO residente a *Marcianise*, attivano specifici servizi di controllo territoriale. In tale contesto accertano che la sera del 22.11.2006 l'imprenditore LI\ si reca con la propria autovettura presso lo stabile abitato anche dal TE\. Stabile da cui, accortosi della presenza di militari sul posto, si allontana per farvi ritorno poco dopo. Il LI\ è osservato entrare nell'edificio (ove abitano anche altri membri della famiglia TE\) ed uscirne dopo una decina di minuti, accompagnato fin sulla porta dello stabile da VA @B che, sinceratosi dell'assenza di forze dell'ordine, lo congeda. Escusso (il 24.11.2006) sui motivi della sua presenza nel predetto luogo, LI\ adduce falsamente di essersi recato a casa della sorella che abita in quella zona.
Il *13.12.2006* FA @G denuncia ai Carabinieri di *Marcianise* di essere rimasto vittima di reati il precedente giorno *12.12.2006*, allorché nell'atto di lasciare in macchina il cantiere di *Marcianise* è stato bloccato da due autovetture, i cui occupanti con i volti coperti e armati di pistole lo costringono a salire su una loro auto e, portatolo nella campagna adiacente, lo picchiano con violenza (pugni e bastonate), intimandogli il pagamento di dieci milioni di euro necessari per poter "lavorare" a *Marcianise*. Dopo l'aggressione il \G\ si reca presso l'ospedale *Cardarelli*, ove i sanitari gli riscontrano un trauma cranico con multiple escoriazioni (referto con prognosi di sei giorni s.c). Gli inquirenti collegano subito l'aggressione al \G\ con il precedente episodio della "convocazione" presso l'abitazione di VA @B del LI\ (da questi dissimulata) ed il procedente pubblico ministero dispone, autorizzati dal g.i.p., servizi di intercettazione delle utenze telefoniche delle persone offese e di captazione ambientale all'interno dei loro veicoli. Il *19.12.2006* è registrata una conversazione tra \D LU UI, presidente del c.d.a. della RO, e ET @C a bordo dell'auto del \D LU\. Nella stessa il LI\ riferisce all'amico l'avvenuto "contatto" con VA @B e i due correlano senza incertezze l'episodio alla successiva aggressione consumata ai danni del \G\, prendendo atto degli espliciti propositi estorsivi-tangentizi della locale criminalità organizzata facente capo a VA @B e ai suoi congiunti, interrogandosi soltanto sugli obiettivi di tali progetti (l'impresa costruttrice del \G\ o il consorzio RO ovvero entrambe le unità aziendali).
Sulla base di tale captazione la p.g. il 20.12.2006 esegue il fermo di VA @B quale indiziato del duplice tentativo di estorsione ai danni della RO e dell'impresa TI, eseguendo perquisizione dei domicili dello stesso TE\ e dei suoi familiari residenti nel suo stesso stabile.
Nel prosieguo la p.g. apprende da AN EL, responsabile della sicurezza della RO, che - come da confidenze esternategli dal LI\ - costui la sera stessa del fermo del TE\ ha ricevuto a casa, verso le ore 23.00/23.30, la "visita" della moglie del TE\ e di una parente (successivamente identificate per le coimputate RI\ e \B), le quali - edotte della intercettazione (la cui esistenza hanno appresso dal provvedimento di fermo consegnato al TE\ e da esse consultato insieme al legale del familiare) - gli ingiungono di scagionare l'indagato. Il NE riferisce altresì al luogotenente BE (confermando in seguito le circostanze con le sommarie informazioni rese al p.m. l'11.1.2007) che LI\ è stato "convocato" per la sera del 21.12.2006 "per discutere di quanto avvenuto" da alcuni familiari del TE\ e che è fortemente preoccupato per sè e i propri cari. Le indicazioni del NE trovano puntuale riscontro in conversazioni intercettate sull'utenza in uso a \D LU UI, svoltesi tra questi e il LI\, che gli racconta la visita ricevuta la sera precedente dalle due donne della famiglia TE\ e l'imminente appuntamento impostogli da altri membri di quella famiglia. Nelle telefonate successive \D LU\ informa altri componenti del consorzio delle vicende riguardanti il LI\, altresì riferendo delle rivelazioni dell'accaduto fatte dallo stesso LI\ al NE. Convocato dal p.m. per rendere sommarie informazioni il 9.1.2007, LI\ non disconosce di essere l'interlocutore di \D LU\ nelle conversazioni intercettate, ma sostiene di "essersi inventato tutto e di non conoscere i TE\", assunto palesemente mendace, a fronte del quale il p.m., interrompendo l'esame testimoniale, contesta al LI\ il reato di false informazioni ai sensi dell'art. 371 bis c.p. La già evidente falsità delle dichiarazioni del LI\ è univocamente confermata dalle confidenze dello stesso LI\, mentre lo riaccompagnano in auto a *Marcianise*, ai sottufficiali \ET @Bernardo\ e AN @Barbano\, che le sintetizzano in specifica informativa di reato, secondo cui ha dichiarato il falso "per salvaguardare l'incolumità sua e dei suoi familiari", rivelando la visita della moglie e della cognata di TE\ la sera del *20.12.2006*, che gli rimproverano di "aver inguaiato VA @B" e della necessità di porvi rimedio e il seguente incontro con altri sodali del TE\ la sera successiva (*21.12.2006*), che gli impongono, gravemente minacciandolo, di negare il contenuto dell'intercettazione ambientale del *19.12.2006*.
3.- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno proposto, mediante i rispettivi difensori, ricorsi per Cassazione i tre imputati, denunciando vizi, disgiunti o congiunti, di violazione di legge e di difetto e illogicità della motivazione come di seguito illustrati per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 4.- Ricorso di VA @B.
1. Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali nei confronti di \Luigi @D LU\ e segnatamente dell'intercettazione ambientale del *19.11.2006* sulla sua autovettura, richieste dal p.m. e autorizzate dal g.i.p. sulla base di indicazioni di una mera fonte confidenziale della p.g. non resa nota e, quindi, inutilizzabile ai sensi dell'art. 203 c.p.p., comma 2 (come stabilito dalla S.C: Cass. S.U., 28.5.2003 n. 36747, Torcasio, rv. 225468) e - per ciò stesso - non idonea a costituire fonte indiziante per una legittima attività di captazione, in assenza di altri elementi, di cui non si rinviene traccia ne' nel provvedimento dispositivo adottato di urgenza dal p.m. ne' nell'autorizzazione del g.i.p..
2. La sentenza di secondo grado è priva di effettiva motivazione, poiché si richiama per intero alla ricostruzione storica e sequenziale dei fatti compiuta dalla sentenza di primo grado senza un peculiare approfondimento di temi rilevanti. Tra questi quello integrato dall'assenza di elementi di certezza, non ricavabili comunque dalla captazione ambientale del *19.12.2006* (a bordo del veicolo di \D LU\), sul ruolo del TE\ quale mandante dell'aggressione consumata in danno del \G\, sia perché gli stessi dialoganti (LI\ e \D LU\) nutrono dubbi al riguardo, sia perché il TE\ non avrebbe interesse a porre in difficoltà l'azienda del \G\, dal momento che insieme ad essa lavorano alla costruzione del centro RO anche le imprese di due suoi nipoti. Di tal che avrebbero dovuto essere esplorate più congrue ipotesi di iniziative tangentizie di "altri malavitosi presenti sulla zona".
3. La vicenda concernente la ipotizzata estorsione tentata nei confronti del LI\ e della RO è incentrata su dati conoscitivi non utilizzabili perché derivanti da fonti di natura confidenziale della come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 305/2008, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art.195 c.p.p., comma 4, ove interpretato nel senso che ufficiali e agenti di p.g. non possono deporre sul contenuto di dichiarazioni loro rese da testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p., e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate. Posto che LI\, sentito più volte dall'A.G., "mai ha mosso alcuna accusa nei confronti di TE\", la sola prova di accusa contro l'imputato è tratta dalla relazione di servizio del m.llo BE (confidenze raccolte dal LI\), ma tale relazione è inutilizzabile per le ragioni indicate dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 305/2008 e l'incontro tra LI\ e TE\ oggetto del servizio di osservazione di p.g. del 19.11.2006 è suscettibile di spiegazioni alternative (indicate dal LI\) apoditticamente respinte dai giudici di appello.
4. In subordine la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione sia sulla configurabilità della contestata circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (la sentenza motiva la asserita mafiosità dell'azione solo con riguardo al reato di cui all'art. 611 c.p. ascritto alle due coimputate), sia sulle invocate circostanze attenuanti generiche.
Con atto depositato il 17.6.2010 si deducono i seguenti "motivi nuovi".
- L'accusa contesta (capo A) tre tentativi di estorsione unificati da continuazione, due dei quali integrati da una duplice convocazione del LI\ presso l'abitazione di TE AL. Ma, se - in difetto di prova che l'obiettivo tangentizio sia stato costituito dalla persona del LI\ - l'estorsione consumata ai danni dello stesso (pretesa costrizione a recarsi due volte a casa dell'imputato) non sussiste, tal fatto potendo integrare la diversa fattispecie di cui all'art. 610 c.p. (è pacifico che TE\ non l'ha avuto alcun rapporto con l'altra presunta p.o. \D LU UI). In ogni caso proprio dal collegamento operato tra la vicenda LI\ e la vicenda \G\ deve arguirsi che si è alla presenza di un unico tentativo di estorsione con conseguente inapplicabilità della disciplina della continuazione criminosa ex art. 81 c.p., comma 2. La connessione istituita dai giudici di merito tra la convocazione del LI\ e l'aggressione subita dal \G\ è frutto di erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., quando si tenga conto delle ragioni di incertezza in rapporto alla riconducibilità dell'aggressione all'opera criminale del TE\ (mandante) e di suoi accoliti, alimentate dagli stessi LI\ e \D LU\ nella conversazione intercettata il *19.12.2006*.
- In subordine va rilevata l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 4 (crudeltà), contestata per i reati di sequestro di persona e lesioni volontarie in danno di \G\ (la crudeltà evocata dalla norma ha eminente contenuto morale non ravvisabile nei mezzi attuativi dei due reati), dell'aggravante del numero dei concorrenti non inferiore a cinque nei medesimi reati di sequestro di persona e lesioni (art. 112 c.p., n. 1), di cui non vi è prova e di cui non si rinviene traccia nella motivazione della sentenza di appello, dell'aggravante - infine - di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n. 3, (premeditazione) per il reato di lesioni volontarie, di cui pure la sentenza non offre alcuna motivazione. 5.- Ricorsi di \B MA e CO @Z. I due atti di impugnazione pur formalmente diversi hanno medesime scansioni censorie, essendo imperniati sulla deduzione degli stessi vizi di legittimità, pur in varia misura approfonditi dai due ricorsi.
1. Violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. e difetto di motivazione in punto di fondatezza dell'accusa, sorretta da due annotazioni di servizio dei Carabinieri di *Marciaruse*, quella relativa alle dichiarazioni rilasciate da LA NC (sulle intimidazioni rivolte dalle imputate al LI\) e quella relativa alle confidenze raccolte dal LI\ dopo il suo esame davanti al p.m. il 9.1.2007. In merito alle dichiarazioni del NE la sentenza impugnata minimizza le discrasie in esse ravvisabili, derivanti comunque de relato dalle asserite rivelazioni del LI\, tanto più che anche la conversazione intercettata il *21.12.2006* tra LI\ e \D LU\ sembra escludere il riferimento ad interventi di persone di sesso femminile ("...questi alle undici e mezza stavano a casa mia..."). Quanto alle confidenze raccolte dal LI\, deve constatarsi che costui riveste la qualità di persona indagata per un reato collegato, essendogli stato contestato il reato di cui all'art. 371 bis c.p.. Di guisa che le "confidenze" rilasciate ai sottufficiali che lo riaccompagnano a casa, di per sè inutilizzabili ex artt. 191 e 195 c.p.p., avrebbero dovuto essere supportate da elementi di riscontro,
non rivestendo più il LI\ la qualità di testimone comune (incompatibile come tale ex art. 197 c.p.p., comma 2, dovendo essere esaminato ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p.). In ogni caso insuperabili si prospettano le incongruenze documentali delle due decisioni di merito con riferimento all'orario in cui la \B e la RI\ si sarebbero recate a casa del LI\, alle ore 23.00/23.30 essendo in corso le perquisizioni presso i loro rispettivi contigui domicili, atti di p.g. in cui entrambe sono indicate come presenti, benché gli stessi non rechino le loro sottoscrizioni.
2. Erronea applicazione dell'art. 611 c.p. e carenza di motivazione. Il reato di cui all'art. 611 c.p. ascritto alle imputate richiede il dolo specifico (finalità di costringere il soggetto passivo a commettere un reato), di cui le emergenze processuali non offrono affidabili riscontri. In realtà dalle stesse frasi riferite dal LI\ al m.llo RN si evince che l'intento della \B e della RI\ era, se mai, unicamente quello di offrire un aiuto al loro prossimo congiunto. Con l'effetto che la fattispecie configurabile dovrebbe ritenersi quella del favoreggiamento personale o, al più, quella di intralcio alla giustizia (subornazione di testimone) prevista dall'art. 377 c.p., comma 3. 3. Erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art.
7. La Corte di Appello ha incongruamente motivato la sussistenza dell'aggravante della mafiosità della condotta criminosa, ma non ha chiarito se ed in qual modo si sia espressa la pretesa condotta della \B in forme agevolatrici di un sodalizio camorristico.
4. Immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui le ricorrenti avrebbero potuto beneficiare per il loro marginale ruolo nell'intera vicenda processuale.
6.- I tre i ricorsi degli imputati vanno respinti per l'infondatezza (in alcuni casi manifesta) dei motivi di critica proposti a loro sostegno ovvero per loro indeducibilità.
Giova ribadire che, al di là della chiara e puntuale motivazione della sentenza di appello, il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili. Ed il dato, che sostanzia la diacronica dinamica del processo decisionale del giudice di merito, è ancor più significativo allorché, come nel caso di cui alla presente vicenda processuale, la sentenza di appello abbia confermato tutte le statuizioni del giudice di primo grado. A tale osservazione si giustappone l'ulteriore connesso rilievo, lamentando i ricorrenti (in particolare il TE\) i richiami alla decisione di primo grado, della piena legittimità di una motivazione per relationem, allorché il giudice che ad essa ricorra dimostri di aver preso piena cognizione delle ragioni di doglianza dell'imputato istante e di averne compiuto un previo vaglio che lo induca a condividere le analisi e le considerazioni già sviluppate dal giudice anteriore. Ciò è quanto deve constatarsi per l'impugnata decisione della Corte di Appello di Napoli, tanto più quando si ponga in luce che i motivi di impugnazione, in buona sostanza riproposti in tutto o in parte con i ricorsi odierni, sono stati già oggetto di verifica anche da parte del giudice di primo grado.
7.- Ricorso di TE AL.
A. Le censure (primo e terzo motivi di ricorso) concernenti l'inutilizzabilità delle informazioni testimoniali raccolte dalla polizia giudiziaria (LA NC, che per altro ha confermato al p.m. quanto già riferito ai Carabinieri) e di quelle introdotte nel patrimonio conoscitivo del giudizio attraverso l'annotazione di servizio dei marescialli RN e BA (confidenze LI\) non hanno ragion d'essere. Il giudice di primo grado è giunto all'affermazione di responsabilità del TE\ attraverso i passaggi espositivi dei fatti costituenti la regiudicanda e la connessa valutazione della loro attendibilità storica e logica offerti dalle complessive emergenze delle indagini, basate su acquisizioni che prescindono dall'utilizzazione degli atti censurati con il ricorso.
Come puntualizzano le due conformi decisioni di merito, le intercettazioni telefoniche e ambientali in cui si inserisce la conversazione captata il *21.12.2006* (dialogo tra LI\ e \D LU\) non sono state ordinate sulla scorta di semplici indicazioni di natura confidenziale recepite dalla p.g., ma all'esito dell'osservazione dell'incontro avvenuto il *19.11.2006* tra LI\ e VA @B (che lo ha "convocato" a casa sua) di cui, in difetto di motivi di rapporto tra i due soggetti, ben fondatamente è stata ipotizzata la natura e la finalità illecite, correlatali alla posizione ricoperta dal LI\ (che implausibilmente, se non per timore, nega l'incontro) in seno al consorzio RO.
La sentenza impugnata -con speciale riguardo ai dati conoscitivi provenienti dal LI\ (relazione di servizio dei sottufficiali operanti) - applica l'indirizzo di questa stessa Corte regolatrice, secondo cui le annotazioni della polizia giudiziaria recanti la sintesi di affermazioni personalmente ascoltate o recepite dall'ufficiale di p.g. rese dalle vittime di un reato, che si ha motivo di ritenere ne rifiutino la verbalizzazione per paura di danni a sè o ai familiari (evenienza per dir così scontata nel caso di LI\, che ha appena mentito al p.m., come dimostrano le altre acquisizioni probatorie) integrano la mera e doverosa documentazione dell'attività di indagine espletata, ritualmente acquisita al fascicolo del p.m. e, dunque, suscettibile di utilizzazione ai fini della decisione nell'ambito del giudizio celebrato con rito abbreviato, atteso che l'accesso a tale rito, la cui scelta è rimessa all'imputato, attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie (Cass. Sez. 1, 3.3.2005 n. 16411, Baldassarre, m. 231571). Le contrarie deduzioni esposte nel ricorso non fanno velo all'anteriore conclusione, poiché sono frutto di un palese errore prospettico, che prescinde dalla specificità del giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del rito abbreviato senza condizioni e dalla palese inesistenza, a tutto voler concedere, di situazioni che consentano di ricondurre la testimonianza de auditu (o, meglio, la sua annotazione di servizio) degli ufficiali di p.g. nell'alveo delle prove acquisite illegittimamente ai sensi dell'art. 191 c.p.p.. In ogni caso giammai si sarebbe in presenza di una inutilizzabilità c.d. patologica, l'eventuale irritualità nella acquisizione dell'atto probatorio essendo vanificata dalla scelta negoziale delle parti e dell'imputato; scelta di carattere abdicativo che riconosce dignità di prova agli atti di indagine, non illegittimi ma eventualmente e soltanto assunti senza il rispetto delle forme di rito e, quindi, senza dubbio utilizzabili nel giudizio abbreviato (v. Cass. Sez. 3, 9.6.2005 n. 29240, Fiero, m. 232374). Ma a ben considerare neppure è lecito nel caso di specie e - più in generale - nella dinamica del giudizio abbreviato discorrere di violazione del divieto di testimonianza indiretta da parte dell'ufficiale di p.g. ex art. 195 c.p.p., comma 4. Il richiamo della norma alla "testimonianza" e alla "deposizione testimoniale", cioè a categoria o figura processuale propria del dibattimento del giudizio che si svolga nelle forme ordinarie, esclude in via logica che essa trovi applicazione nel giudizio abbreviato, che è tipicamente basato su tutti gli atti delle indagini preliminari. Ora è semplice rilevare che nel corso di tali indagini e delle sottostanti attività investigative della polizia giudiziaria non si pone alcun peculiare obbligo legale di verbalizzazione a carico dell'ufficiale di p.g. operante, che ben può riferire le informazioni e dichiarazioni raccolte da persone informate (siano esse persone offese o testimoni diretti o indiretti di fatti) in annotazioni di servizio a propria firma. Atti consentiti e legittimi, transitati nel fascicolo del p.m. e altrettanto legittimamente utilizzabili per la decisione allo stato degli atti ai sensi dell'art. 438 c.p.p.. B. Le ulteriori censure sviluppate con il secondo motivo di ricorso sono indeducibili e comunque manifestamente infondate, poiché si accentrano su una non consentita reinterpretazione delle fonti probatorie, in cui sarebbero ravvisabili incertezze ricostruttive e incongruenze. Incertezze e discrasie in verità inesistenti alla stregua della lineare e coerente motivazione delle due conformi sentenze di merito, entrambe fattesi carico delle critiche oggi replicate con il ricorso del TE\, ripercorrrenti la dinamica degli episodi estorsivi e la inconfutabile esistenza di un diretto collegamento tra gli stessi (minacce a LI\ e aggressione intimidatoria al \G\), frutto di una unitaria progettualità estorsiva di natura camorristica. Unitarietà che non stempera, tuttavia, la pluralità degli episodi e il loro carattere di plurima offensività, diversamente da quel che si ipotizza con il primo motivo "nuovo" di ricorso. Essendo palese che la convocazione del LI\ da parte di TE\ non avviene se non in funzione del ruolo che costui riveste nella direzione della società RO (membro del c.d.a abitante a *Marcianise*), è altrettanto palese che altro diretto destinatario della pretesa estorsiva è sicuramente il \D LU\ nella sua qualità di presidente del c.d.a. della RO. Sostenere, poi, che il TE\ non avrebbe avuto interesse a colpire con lo strumento estorsivo la RO e la ditta TI, essendo coinvolte nell'impresa del centro polifunzionale anche imprese riconducibili alla famiglia TE\, è un fuor d'opera. I giudici di merito hanno congruamente evidenziato come tali evenienze non confliggano in alcun modo con l'esigenza di imporre tangenti ad imprese operanti sul territorio, segnatamente se espressione di lavori senz'altro imponenti e destinati a protrarsi nel tempo quali quelli relativi alla edificazione del centro di *Marcianise*. C. L'infondatezza dei rilievi sulla ritenuta circostanza aggravante delle modalità e finalità esecutive mafiose dei reati (quarto motivo di ricorso) è consequenziale derivazione dei precedenti argomenti, entrambe le decisioni di merito avendo motivato la ricorrenza dell'aggravante ex L. n. 253 del 1991, art. 7 proprio in base agli elementi conoscitivi desunti dagli atti di indagine ed ai contegni in concreto realizzati dal TE\ e dai suoi emissari. La sentenza di appello si riporta correttamente, anche in ragione della carente specificità del coevo motivo di gravame, alle ragioni esposte dal primo giudice. Non a caso lo stato di timore in cui risulta essere precipitato il LI\ (tanto da indursi a dichiarare il falso al p.m.), è letto come uno degli elementi sintomatici della forza intimidatrice, non solo evocativa, di natura camorristica con cui i reati ascritti all'imputato sono stati realizzati.
In proposito è necessario sgombrare il campo da un larvato equivoco in cui sembra cadere il ricorso. Quello di non considerare l'unitarietà del tessuto motivazionale (tanto più perché si è proceduto con rito abbreviato e, quindi, in base a dati probatori cristallizzati) costituito dalla congiunta sovrapposizione delle sentenze di primo e di secondo grado. Di tal che molte delle supposte carenze giustificative della condanna attribuite alla decisione dei giudici di appello trovano composizione e adeguato supporto chiarificatore nei contenuti della sentenza del Tribunale, espressamente richiamata per relationem, soprattutto - come è intuibile - per la diacronia sequenziale dei fatti storici integranti la regiudicanda, dalla sentenza della Corte territoriale. Ed è quel che si verifica per la confermata sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 253 del 1991, art.
7. Incensurabile in questa sede si prospetta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla sentenza impugnata.
D. I motivi nuovi di ricorso proposti nell'interesse dell'imputato non solo si profilano distonici rispetto ai descritti motivi originari del ricorso del TE\, ma attengono in ogni caso a violazioni di legge non dedotte anteriormente con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado (art. 606 c.p.p., comma 3). Ciò vale in special modo per i rilievi, generici, concernenti le circostanze aggravanti dei reati diverse da quella della mafiosità ex L. n. 203 del 1991, art.
7. Il tema della continuazione criminosa è stato già affrontato in precedenza e i rilievi concernenti le ragioni di dubbio sul collegamento istituito tra la vicenda del LI\ e l'aggressione del \G\ investono il merito valutativo della regiudicanda, che - per quanto chiarito - è stato apprezzato dalle due decisioni di merito alla luce di dati probatori convergenti e dotati di sicura efficacia rappresentativa nel rispetto dei criteri valutativi della prova di cui all'art. 192 c.p.p.. 8.- Ricorsi di \\ BU e CO @Z. A. Il primo motivo dei due ricorsi, attinente alla addotta violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. nella valutazione delle fonti di prova è infondato per le stesse ragioni già esposte con riguardo al ricorso di VA @B, correlate alla natura contratta del giudizio allo stato degli atti. D'altro canto gli elementi di prova sono in gran parte comuni, anche nel caso della \B e della RI\ essendo integrati: dalle sommarie informazioni rilasciate da AN EL;
dalle intercettazioni LI\ - \D LU\ asseveranti - quanto a riferibilità soggettiva (identificazione delle imputate come responsabili del reato, ad onta del plurale maschile impiegato dal LI\ e coniugabile al "peso" dell'intero gruppo criminale locale) e ad orario dell'episodio - la "visita" e le relative "esortazioni" ricevute dal LI\ da parte delle due imputate la sera stessa del fermo del TE\; dalla relazione di servizio degli operanti sulla falsità delle dichiarazioni al p.m. loro manifestata dallo stesso LI\. Le discrasie evidenziate dalle difese di ambedue le ricorrenti in punto di effettiva storicità dell'episodio del *20.12.2006* in relazione alle contestuali operazioni perquisitive in corso nei confronti anche delle imputate debbono considerarsi meramente apparenti alla luce delle puntuali ricostruzioni della sequenza dei fatti e degli spostamenti delle due donne illustrate nella sentenza del g.u.p. del Tribunale di Napoli. Ricostruzioni condivise dai giudici di secondo grado, che le hanno rese oggetto di autonoma nuova valutazione, dedicando alla tematica larga parte della decisione concernente la \B e la RI\ (sentenza, pp. 17-21) e dimostrando, con argomenti logici e privi di contraddizioni, la perfetta compatibilità orario con la "visita" delle imputate presso l'abitazione del LI\. Della inconferenza del ruolo di indagato da costui assunto dopo l'escussione testimoniale innanzi al p.m. del 9.1.2007, siccome divenuto indagato di reato collegato probatoriamente (art. 371 bis c.p.) alla regiudicanda concernente le imputate, si è già detto senza che vi sia necessità di ritornare sul tema per evidenziare come, sul piano ontologico e dinamico, l'incriminazione del LI\ non contraddice affatto la significanza, allo stato degli atti caratterizzante il giudizio ex art. 438 c.p.p., delle confidenze o rivelazioni raccolte dalla p.g., prospettandosi anzi come un effetto diretto dell'efficacia dell'azione costrittiva delle due imputate ai sensi della contestata fattispecie di cui all'art. 611 c.p. Fattispecie che non può essere degradata nei termini indicati dalle ricorrenti, in presenza di elementi che univocamente avvalorano la deliberata azione criminosa delle imputate, volta ad esercitare una concreta intimidazione nei confronti del LI\, evocando e amplificando i referenti organizzativi criminali di cui è portatore TE AL, immediatamente avvertiti dal LI\, come si evince dai contenuti delle intercettazioni, confermati dal teste NE e dalla stessa ostinata determinazione del LI\ ad affermare il falso, giungendo ad escludere perfino di conoscere il TE\ e il suo ruolo a *Marcianise*.
Ribadita la natura di reato di pericolo rivestita dal reato di cui all'art. 611 c.p., va soltanto aggiunto che, a stretto rigore -e ad ulteriore riprova dell'infondatezza delle censure sul "diverso" ruolo processuale assunto dal LI\ indagato per le false informazioni al p.m.- del reato ascritto al LI\ dovrebbero rispondere le stesse due imputate alla stregua degli ordinari principi in tema di concorso di persone nel reato (v. Cass. Sez. 2,22.10.2003 n. 42789, Capalbo, rv. 227312).
B. La palese ricorrenza della circostanza aggravante dell'azione mafiosa ex L. n. 203 del 1991, art. 7, per altro immanente nelle modalità esecutive della concorrente condotta criminosa delle due imputate, è stata idoneamente motivata dalla sentenza impugnata, che ha rammentato l'autonomo spessore criminale delle due prevenute emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia \Gerardi Antonio\ e \Giacomo @Nocera\.
In pari misura incensurabili in questa sede vanno ritenute le ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche illustrate dalla sentenza impugnata. I rilievi in proposito espressi dalle ricorrenti sono indeducibili e manifestamente infondati, poiché investono un punto della decisione, quello del trattamento sanzionatorio, riservato all'esclusivo discrezionale apprezzamento del giudice di merito e ad un giudizio di fatto non scrutinabile in sede di legittimità, quando - come si constata nel caso di specie - il quadro sanzionatorio sia frutto di un percorso decisorio coerente e logico.
C. Con l'ultimo motivo del ricorso di \B MA si censura la ritenuta continuazione criminosa contestata alle due imputate, sebbene la loro condotta si sia esaurita nel sommario approccio con il LI\ la sera del 20.12.2006. La doglianza, potenzialmente estensibile alla coimputata RI\, non è sorretta da specifici argomenti ed è comunque contraddetta dalle successive "convocazioni" del LI\ ad opera di altri membri della famiglia TE\, delle cui manifestazioni criminose non possono non considerarsi a pieno titolo partecipi le due imputate (al di là del loro peso esponenziale in seno alla consorteria camorristica familiare), le quali all'opera di intimidazione del testimone di accusa e persona offesa LI\ hanno immediatamente dato avvio con la propria azione di minaccia non appena è avvenuto il fermo di LV TE\.
Al rigetto delle tre impugnazioni segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre i ricorrenti alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di Euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori per ciascuna, in favore delle due parti civili.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010