Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la configurazione del concorso cd. "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., è soggetta a due limiti negativi: a) l'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata; b) l'accertamento della non atipicità dell'evento diverso, o più grave, rispetto a quello concordato, in modo che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità. (Nel caso di specie, relativo all'accertata consapevolezza dell'imputato di fornire un luogo di scarico e deposito di sostanze stupefacenti, la S.C. ha escluso il concorso cosiddetto "anomalo" in relazione al diverso reato di contrabbando doganale, ravvisato dal giudice d'appello, ritenendo sussistente il concorso a pieno titolo dell'imputato, ex art. 110 cod.pen., nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, previa riqualificazione giuridica del fatto contestato).
Commentario • 1
- 1. Una nuova pronuncia della Cassazione sull'aggravante dei futiliPier Francesco Poli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La pronuncia annotata si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che conferisce rilievo alla cultura d'origine del soggetto autore del reato al fine di escludere la futilità del motivo ai sensi dell'art. 61 n. 1 c.p. 2. Il caso preso in esame dalla S.C. concerne un tentato omicidio realizzato da un immigrato egiziano[1] di fede islamica ai danni della figlia, all'epoca minorenne. Tra i due i rapporti erano diventati tesi da quando l'uomo aveva scoperto una foto che la ritraeva in atteggiamenti intimi con il proprio ragazzo, un italiano, il quale abitava ad Arezzo e veniva frequentemente a trovarla a Milano, ove lei risiedeva assieme alla famiglia. Tale relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2008, n. 20667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20667 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/02/2008
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 266
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 038330/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA TO, N. IL 05/06/1930;
2) CAGLIO GIANFRANCO, N. IL 01/07/1936;
avverso SENTENZA del 23/03/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
Sentito il P.G., che ha chiesto, riqualificato il fatto ascritto al CAGLIO L. n. 309 del 1990, ex art. 73, il rigetto di entrambi i ricorsi.
FATTO
1) Con sentenza in data 7/3/2002 il Tribunale di Torino dichiarava IA NI colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4), B), C), D), E), F), G),
I), L) (art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80), H) (art. 81 cpv c.p., art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80) e L) (art. 378 c.p., art. 81 c.p., n. 2 cpv., art. 61 c.p., n. 2) della rubrica e, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 74, comma 7, prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contesta, lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione.
Con la stessa sentenza, il Tribunale dichiarava GL AN colpevole dei reati di cui ai capi F) e G) (art. 110 c.p., D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 80) e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni undici di reclusione e Euro 45.000,00, di multa. Con sentenza in data 23/3/2005 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta allo AM ad anni quattordici di reclusione e, riconosciuta al GL la diminuente di cui all'art. 116 c.p., comma 2, riduceva la pena inflitta al predetto imputato ad anni cinque di reclusione ed Euro 22.000,00, di multa, eliminando la pena accessoria di cui all'art. 32 c.p., e mutando da perpetua in temporanea la pena accessoria di cui all'art. 29 c.p.. 2) Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. Il difensore dello AM con un primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), deduce che la sentenza impugnata risulta affetta da assoluto difetto di motivazione nella parte concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo ascrittogli al capo A) della rubrica, alla quale il giudice di merito è pervenuto sulla base di argomentazioni apodittiche, non riferite a specifici elementi di fatto. Il ragionamento seguito dalla Corte di Appello, inoltre, risulta illogico nella parte in cui, dopo aver dato atto che la commissione dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non vale di per sè a comprovare il concorso nel reato di cui all'art. 74 D.P.R., ha ritenuto che la commissione dei predetti reati, inserendosi nel contesto programmatico dell'associazione criminosa, costituisce indice sintomatico della partecipazione dell'imputato alla stessa. È altresì evidente l'incoerenza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che lo AM si recava in Sudamerica per incontrare il RU su incarico del Mezzaferro e che, al contempo, fosse lo stesso ricorrente (invece che il suo mandante) a stabilire i termini dell'accordo con riferimento alle quote di partecipazione nel traffico di cocaina.
Il potere contrattuale che i giudici di appello riconoscono allo AM dimostra invece che l'imputalo, pur collaborando con varie organizzazioni criminose dedite al traffico di stupefacenti, manteneva una gestione autonoma dei propri traffici, di guisa che il medesimo va considerato soggetto estraneo al sodalizio criminale. In realtà, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, lo AM, al fine di commettere i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, utilizzava strutture associative finalizzate al traffico di stupefacenti, già organizzate ed autonomamente funzionanti, operando con propri mezzi e con personale occasionalmente reperito e di volta in volta incaricato e retribuito. Con un secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza assoluta di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice di appello fatto esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, senza tener conto degli elementi favorevoli addotti dalla difesa, e in particolare dell'età del prevenuto.
3) Il difensore del GL denunzia, con un unico motivo, la violazione degli artt. 83, 110, 379 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Deduce che l'affermazione della sua responsabilità in ordine al reato ascrittogli di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Appello in punto concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., e cioè che il GL intendeva porre in essere un reato diverso e meno grave di quello voluto. Come si rileva dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, la volontà dell'imputato era diretta a favorire la realizzazione di ben altro reato (contrabbando di metalli preziosi), e non di quello effettivamente posto in essere.
Alla luce di tale ricostruzione della vicenda, non appare corretta l'applicazione dell'art. 116 c.p., vertendosi al di fuori del concorso anomalo previsto da tale norma, per la cui integrazione è necessario che sussista un concorso in un reato voluto da tutti i partecipanti e un evento diverso che costituisce un altro reato, voluto e cagionato da uno soltanto dei concorrenti. Nel caso di specie, al contrario, il reato de quo non costituisce una progressione criminosa ovvero uno sviluppo logico e prevedibile dell'azione delittuosa condivisa da tutti i partecipi, in quanto il GL voleva e si era rappresentato l'azione, ritenendo tuttavia erroneamente ben diverso il bene occultato.
Il ricorrente, inoltre, sostiene che l'impugnata sentenza ha negato l'ipotesi del favoreggiamento reale prospettata dalla difesa sulla base di una motivazione apodittica.
DIRITTO
1) Le doglianze mosse dallo AM col primo motivo di ricorso appaiono prive di fondamento.
La Corte di Appello, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboranti CI, OL e TI, ha ritenuto provato che lo AM non solo ha concorso a realizzare numerose importazioni di cocaina, pari complessivamente a quasi 8 tonnellate (capi B, C, D, E, F, G, I), oltre ad un tentativo di importazione di circa 3 tonnellate (capo H), ma si è inserito, con il ruolo di organizzatore delle importazioni, nell'associazione volta al traffico di stupefacenti di cui al capo A), la cui oggettiva esistenza è stata già affermata da una precedente sentenza della Corte di Assise di Torino, passata in giudicato. In particolare, nel confutare la tesi difensiva secondo cui l'imputato sarebbe rimasto estraneo all'associazione in questione, operando con propri mezzi e personale di volta in volta reperito e interessandosi esclusivamente dello sdoganamento dei containers contenenti la sostanza stupefacente, il giudice del gravame ha ritenuto certo, sulla base delle dichiarazioni degli indicati collaboratori e delle stesse affermazioni dello AM, che quest'ultimo ha posto in essere decisivi interventi sia nella fase antecedente che in quella successiva allo sdoganamento: più specificamente, il prevenuto, unitamente ad altri membri dell'organizzazione, gesti i contatti con le persone operanti nel luogo di provenienza della droga, il Sud America, dove ebbe più volte a recarsi;
partecipò in Italia a riunioni ad alto livello ai fini organizzativi;
ideò la creazione in Svizzera di società da fare apparire destinatane delle merci "di copertura"; dopo lo sdoganamento, giunti i containers nei magazzini di volta in volta reperiti (in alcuni casi direttamente dallo AM, in altri da persona da lui incaricata) per lo scarico della droga, indicava i destinatari delle varie consegne dello stupefacente, talvolta partecipando direttamente allo smistamento. Particolarmente significativo è stato ritenuto il fatto, ammesso dallo stesso AM, che il medesimo, su incarico di EN ZZ, si recò a Curacao per incontrare FO AN e con lui stabilì i termini dell'accordo, con particolare riferimento alle quote di "partecipazione" nell'ideato traffico di cocaina, e rientrato in Italia ne riferì in apposita riunione: un simile potere "contrattuale" in materia essenziale per l'attuazione del programma criminoso evidenzia, infatti, la posizione rilevante assunta dal prevenuto nell'ambito del sodalizio, e presuppone la sua piena adesione all'accordo relativo a tale programma. Tale posizione, peraltro, secondo la Corte distrettuale, si evince anche dalla partecipazione dello AM a varie altre riunioni sia in Italia che all'estero, con personaggi di spicco dell'associazione, sempre al fine criminoso in questione, nonché dal fatto che l'imputato curò l'organizzazione degli aspetti tecnici delle importazioni e delle successive distribuzioni della cocaina, nelle forme e con i mezzi dal medesimo ammessi e descritti.
Orbene, ad avviso del giudice del gravame, gli importanti compiti organizzativi e dispositivi assegnati all'imputato nell'ambito dei ruoli occorrenti per il funzionamento dell'associazione criminosa in questione costituiscono chiaro indice della sua partecipazione al vincolo associativo, al pari del suo acclarato concorso nella commissione dei numerosi reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, che si inseriscono nel contesto programmatico del sodalizio criminoso. Le risultanze processuali, complessivamente valutate, provano, pertanto, che lo AM realizzò, con più persone separatamente giudicate e condannate, uno stabile accordo al fine di commettere una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti.
La Corte di Appello, pertanto, ha fornito ampia giustificazione delle ragioni della sua decisione, mediante un discorso motivazionale col quale ha dato conto, senza incorrere in palesi contraddizioni o incongruenze logiche, degli elementi probatori emersi a carico del prevenuto in ordine al reato associativo contestatogli al capo A). In particolare, l'impugnata decisione non merita censura nella parte in cui ha attribuito rilevanza sintomatica della partecipazione dello AM a una stabile associazione dedita al traffico di stupefacenti all'acciaiato concorso dell'imputato nei reati fine D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, ascrittigli in rubrica. Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'indipendenza del reato mezzo, ricavare la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso e della sua connotazione ai sensi dell'art.416 bis c.p.p., dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive (Cass. Sez. Un.28/3/2001 n. 10). Nel caso di specie, pertanto, la valutazione espressa dalla Corte di Appello appare pienamente legittima, tenuto conto del numero rilevante dei reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, commessi in concorso con altri membri dell'organizzazione, dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente trattata e degli importanti compiti organizzativi svolti dall'imputato nelle varie operazioni. Le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente si risolvono, attraverso l'apparente denuncia di vizi di motivazione, in censure in fatto, che mirano a riporre in discussione l'apprezzamento espresso dal giudice di appello circa la partecipazione dello AM all'associazione criminosa in esame, sollecitando una rilettura degli atti ed una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio raccolto, esulanti dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte. 2) Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso proposto dallo AM è infondato, avendo la Corte di Appello giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, altamente sintomatici della sua pericolosità sociale. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, d'altro canto, nella sua decisione il giudice del gravame ha tenuto conto delle deduzioni svolte dalla difesa dell'appellante, rilevando, in particolare, che non può valere a giustificare la concessione delle invocate attenuanti l'età avanzata del prevenuto, atteso che, di fatto, la stessa non ha impedito a quest'ultimo di svolgere l'intensa attività criminosa oggetto del presente giudizio, nè di riprendere a delinquere dopo precedenti espiazioni di pene. La decisione resa sul punto, pertanto, appare sorretta da una motivazione non meramente apparente ed esente da vizi logici. 3) Anche il ricorso proposto dal GL è infondato.
La Corte di Appello, pur ritenendo certa la materiale partecipazione dell'imputato ai fatti delittuosi di cui ai capi F) e G) della rubrica, per avere il GL procurato il luogo di deposito (presso il magazzino del Lo Re) di parte del carico di 300 kg. di cocaina sbarcato a Massa il 25/7/2002 e adibito il cortile della propria abitazione a luogo di deposito del carico di 1.050 kg. di cocaina sbarcato a Genova nel marzo 2003, ha ritenuto non potersi affermare con la necessaria certezza che l'imputato fosse a conoscenza della vera natura dei carichi, non potendosi escludere che il predetto, come dal medesimo sostenuto, pur rendendosi conto che si trattava di merce "irregolare" nascosta sotto altra "regolare", ritenesse essersi in presenza di metalli preziosi di contrabbando.
A tali conclusioni la Corte di Appello è pervenuta dopo avere confutato, sul piano logico, gli elementi che avevano indotto il Tribunale a ritenere che il GL avesse agito con la piena consapevolezza del reale contenuto dei carichi per i quali aveva procacciato i luoghi di temporaneo deposito, rilevando:
- che l'osservazione del primo giudice, secondo cui è inverosimile che metalli preziosi di contrabbando fossero occultati dentro fusti contenenti materiali oleosi e che fosse occorso tanto tempo per scaricarli non sembra dirimente, in quanto non si vede perché ciò che vale per l'occultamento e lo scarico della sostanza stupefacente non potrebbe valere per i metalli preziosi;
- che il fatto che il GL, come dal medesimo ammesso, abbia percepito per ciascuna operazione un rilevante compenso (L. 10 milioni), rende evidente che fu pattuito un compenso eccessivo per un'operazione lecita;
ma non è sufficiente per dedurre che il prevenuto sapesse trattarsi di cocaina, dal momento che la retribuzione concordata doveva ritenersi congrua anche in relazione alla natura "illecita" di metalli preziosi di contrabbando, certamente di notevole quantità, come indirettamente sottolineato dal Tribunale con riferimento alle grandi dimensioni del container. La Corte di Appello, tuttavia, ha rilevato che il fatto che non risulti sufficientemente provato che il GL abbia agito con la consapevolezza e volontà di concorrere nel delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non vale ad esimere l'imputato da responsabilità penale, risultando comunque provato che il predetto, per sua stessa ammissione, accettò di partecipare ad un reato di contrabbando doganale, attivandosi nel procurare luoghi di scarico e temporaneo deposito di tale merce. Di qui la conclusione che, essendo il reato voluto diversa e meno grave rispetto a quello effettivamente realizzato dallo AM e dai suoi associati, all'imputato compete la diminuente di cui all'art. 116 c.p., comma 2. Rileva questa Corte che il ragionamento seguito dal giudice di appello appare affetto da un macroscopico vizio di logicità, non essendo seriamente ipotizzabile che il GL, pur essendosi reso conto che il favore richiestogli dallo AM celava operazioni illecite, possa avere equivocato sulla effettiva natura della merce nascosta entro i fusti contenenti materiali oleosi trasportati da grossi containers e scaricati nei luoghi da lui predisposti. Non si vede, infatti, come simili modalità di occultamento potessero adattarsi al trasporto di metalli preziosi;
e, del resto, che l'operazione camuffasse un lucroso traffico di stupefacenti, e non un mero reato di contrabbando, sia pure di preziosi, era reso ben evidente dall'elevato compenso pattuito a fronte della prestazione resa dall'imputato, esauritasi nella messa a disposizione di luoghi di deposito meramente temporaneo. A tutto concedere, l'atteggiamento psicologico dell'imputato dovrebbe quanto meno ricostruirsi in termini di dolo eventuale, non potendosi dubitare, pur nella prospettiva difensiva della ritenuta partecipazione a un contrabbando di preziosi, che il GL si sia posto quanto meno il dubbio che la merce da depositare potesse essere droga, e abbia quindi accettato il rischio di tale evento diverso e più grave.
Ne consegue, come richiesto dal P.G. nel corso della sua requisitoria, la necessità di riqualificare i fatti ascritti al prevenuto, riconducendoli a pieno titolo nell'ambito della originaria imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 110, 73 e 80. Appare del tutto inconferente, infatti, il richiamo, operato dalla Corte di Appello, all'art. 116 c.p.; ma ciò non per le ragioni prospettate dal ricorrente, che presuppongono la validità della ricostruzione della vicenda operata dal giudice distrettuale, di cui, al contrario, si è evidenziata la manifesta illogicità, bensì in aderenza alla più convincente ricostruzione, in termini di concorso nel reato, effettuata dal Tribunale, di cui va riaffermata la correttezza e coerenza logica.
Come è stato precisato da questa Corte, infatti, l'applicazione dell'art. 116 c.p., postula la sussistenza di tre requisiti:
l'adesione dell'agente a un reato concorsualmente voluto;
la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso o più grave;
l'esistenza di un nesso causale, anche psicologico, fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza, peraltro, che l'agente abbia effettivamente previsto o ne abbia accettato il rischio, nel qual caso vi sarebbe ordinario concorso ex art. 110 c.p., (Cass. Sez. 1^, 10/4/1996 n. 4894; Cass. Sez. 1^, 14/3/1996 n. 5188). L'affermazione della responsabilità del compartecipe a titolo di concorso ed. "anomalo", pertanto, è soggetta a due limiti negativi. Il primo di essi è costituito dall'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, perciò, che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e, nonostante la previsione, non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato. In tale situazione, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale nella ipotesi piena e non attenuata, ai sensi dell'art. 110 c.p.. Il secondo limite è costituito dall'accertamento circa la non atipicità dell'evento diverso o, anche, più grave rispetto a quello concordato, si che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità (Sez. 6^, 20/1/2004 n. 15481; Cass. Sez. 6^, 4 luglio 1994 n. 11352). Nel caso di specie, di conseguenza, dovendosi ritenere, in conformità del giudizio espresso dal giudice di primo grado, che il GL ha agito nella consapevolezza di fornire un luogo di deposito e scarico di stupefacente (e dovendosi comunque raffigurarsi quanto meno l'ipotesi del dolo eventuale), non può dubitarsi del concorso a pieno titolo dell'imputato, ex art. 110 c.p., nella detenzione di tale sostanza, restandosi al di fuori dell'ipotesi del concorso "atipico" considerata dal citato art. 116 c.p.. La riqualificazione giuridica del fatto nei termini innanzi precisati non comporta uno sconfinamento dai limiti di cognizione di questa Corte. Anche quando il ricorso sia stato proposto dal solo imputato, infatti, al giudice di legittimità va riconosciuto, nell'esercizio della sua funzione istituzionale di nomofilachia, il potere - dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, anche più grave, non comportando una simile pronuncia, non accompagnata da un aggravamento del trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito, una violazione del divieto di "reformatio in peius". La più grave qualificazione attribuita ai fatti ascritti al GL rende prive di fondamento le doglianze mosse dal ricorrente, non potendosi far ridiscendere dalla inapplicabilità dell'art. 116 c.p., una pronuncia assolutoria, e non essendovi spazio per una ricostruzione della condotta dell'imputato in termini di favoreggiamento reale, stante l'acclarato consapevole concorso del predetto nella fase programmatica ed esecutiva del reato di cui all'art. 73 d.p.r..
4) Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008