Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195, comma quarto, cod.proc.pen., e non incorre in alcuna causa di inutilizzabilità, l'intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria dalla persona offesa di un delitto, la quale si sia rifiutata di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del verbale delle suddette dichiarazioni (principio affermato, nella specie, con riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni registrate della persona offesa ai fini dell'applicazione di una misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2007, n. 35412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35412 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/03/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO NC - Consigliere - N. 754
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO OM - Consigliere - N. 47987/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MA OM, nato l'[...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina 13 novembre 2006 nel procedimento penale n. 842/06 R.G. M.C.P.;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. Giovanni D'ANGELO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina 13 novembre 2006 nel procedimento penale n. 842/06 R.G. M.C.P. - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Messina 26 ottobre 2006, che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato n. 54) per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 575 e 577 c.p., e n. 55) per il delitto di cui agli artt. 61 e 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, - OM De MA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 266, e art. 195, comma 4, e difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché il Tribunale del riesame ha respinto l'eccezione d'inutilizzabilità della conversazione svoltasi fra la Parte offesa e i Verbalizzanti il 13 luglio 2000 in quanto oggetto di operazioni di captazione ambientale debitamente richieste e autorizzate, trascurando di considerare che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti della P.G., sancito dall'art. 195 c.p.p., comma 4, si riferisce tanto alle dichiarazioni ritualmente assunte e documentate ai sensi dell'art.351 c.p.p., e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), quanto ai casi in cui la P.G. non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, eludendo le norme citate;
2. violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e art. 273 c.p.p., e difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha confermato il giudizio di gravità indiziaria nei confronti di OM De MA sulla base della chiamata in correità di NC LO, priva di riscontro estrinseco di natura individualizzante e di pregnanza probatoria nei confronti del ricorrente.
L'impugnazione è infondata.
L'intercettazione ambientale volta a registrare le dichiarazioni rese confidenzialmente dalla parte offesa, che si rifiuti di deporre ufficialmente, agli inquirenti della polizia giudiziaria che indagano sul delitto (tentativo di omicidio), è atto formalmente e sostanzialmente diverso dalla testimonianza indiretta, vietata dall'art. 195 c.p.p., comma 4, riguardante la deposizione resa da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di quelle dichiarazioni, acquisite sotto forma di informazioni sommarie assunte da persone che possono riferire circostanze utili alle indagini (art.351 c.p.p.). Tale intercettazione, che non infrange e, anzi, rispetta il divieto della testimonianza indiretta e non contrasta con l'art. 111 Cost., può essere pertanto legittimamente autorizzata ed eseguita secondo le disposizioni dell'art. 266 c.p.p. e sgg.. Nè è sostenibile che la registrazione in tal modo disposta comporti la violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di redigere verbale delle informazioni assunte a norma dell'art. 351 c.p.p., (art. 357 c.p.p., comma 2, lett. c)), perché in ipotesi la redazione del verbale è resa impossibile dal rifiuto dell'interessato di riferire formalmente le circostanze utili alle indagini da lui conosciute, determinando di conseguenza la necessità del ricorso all'intercettazione.
Sulla base di questa premessa, nella specie è stata giustamente ritenuta legittimamente disposta ed eseguita la registrazione ambientale delle informazioni rese confidenzialmente agli inquirenti da ES AP, e l'espressione adoperata nella motivazione della richiesta, di far conseguire valore probatorio alle dichiarazioni da lui rilasciate informalmente, dev'essere intesa nel senso della consapevolezza dell'inutilizzabilità che sanziona il divieto posto dall'art. 195 c.p.p., comma 4, e della necessità di acquisire le dichiarazioni del AP col mezzo, diverso dalla testimonianza indiretta vietata, dell'intercettazione, avente pieno valore probatorio.
I vizi di violazione di legge e vizio di motivazione e la conseguente eccezione di inutilizzabilità delle risultanze dell'intercettazione ambientale, dedotti col primo motivo di ricorso, appaiono quindi infondati.
Quanto al secondo motivo si osserva che nell'ordinanza impugnata si è dato atto che costituiscono riscontro della versione dei fatti resa dal collaboratore di giustizia NC LO, in primo luogo, le dichiarazioni intercettate di ES AP, che ha riconosciuto il De MA come esecutore materiale del delitto, dalle quali il ricorrente prescinde per il fatto di ritenerle, erroneamente, inutilizzabili.
Secondariamente, la chiamata di correo del LO è riscontrata, nel movente del delitto da lui indicato, dai risultati delle indagini relative all'antefatto, costituite dal tentato omicidio di cui il AP si era reso colpevole nel 1996 nei confronti di TE US, padre di NF.
Il Tribunale del riesame ha preso accuratamente in esame tale riscontro, verificandone positivamente l'attendibilità anche in relazione ai tempi di attuazione della vendetta di US TE nei confronti del AP.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'alt. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007