Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
Il giudizio sulla futilità del motivo, che integra la circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, non può essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 1304/21 - Collegio B - Tentato omicidio - Condanna e assoluzione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1304 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 56, 575, 577 n.4); 61 n. 1 e 5 - 582; 635 c.p. Esito: Condanna e assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 9.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2010, n. 42846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42846 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/11/2010
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 986
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 23090/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) AK LB, N. IL *28/07/1956* C/;
avverso la sentenza n. 29/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 09/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G., con annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di Appello di Milano.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Cornalba Augusto, che si è associato alle richieste del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 marzo 2010 la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto da anni 20 ad anni 16 di reclusione la pena inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Lodi con sentenza del 25 marzo 2009 a ZA ER, siccome ritenuto penalmente responsabile dei seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione:
a)- omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili nei confronti di PA IC, da lui colpito con numerosi fendenti, con un coltello di lama lunga centimetri 15, al torace, alla spalla destra ed alla regione lombare destra (art. 575 c.p., art. 577 c.p., nn. 3 e 4 in relazione all'art. 61 c.p., n. 1);
b) - tentato omicidio nei confronti di IS PE, da lui attinto con numerosi colpi di coltello, di cui tre assestati rispettivamente al passaggio celtico dorsale, alla regione laterale sinistra del dosso ed alla regione ascellare posteriore sinistra, non riuscendo nel suo intento di cagionare la morte della vittima per la reazione di quest'ultima (art. 56 c.p., art. 575 c.p., art. 577 c.p., n. 4 in relazione all'art. 61 c.p., n. 1);
c)- del delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per aver portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo un coltello da cucina lungo centimetri 28 con un lama di centimetri 15. 2. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto la pena inflitta a ZA ER dal primo giudice avendo escluso l'aggravante dei motivi futili, contestata per entrambi i reati sub a) e sub b), in quanto l'imputato non avrebbe agito per motivi irrisori, ovvero per un risentimento immotivato, essendo la persona da lui uccisa il suo datore di lavoro, che, dopo averlo licenziato, non gli aveva ancora corrisposto quanto a lui spettante per l'attività lavorativa svolta;
e, contraddittoriamente, il primo giudice aveva concesso all'imputato le attenuanti generiche, appunto avendo ritenuto che il medesimo si trovasse in una condizione di stress emotivo, dovuto alla perdita del lavoro ed alla consapevolezza di non poterlo più svolgere. La Corte d'Assise di Appello di Milano ha operato la riduzione di pena, di cui sopra, per avere inoltre qualificato il reato sub b) non come tentato omicidio ma come delitto di lesioni volontarie aggravate dall'uso dell'arma, avendo ritenuto che le coltellate inferte dall'imputato al IS\, cognato del PA\, intervenuto sulla scena del delitto dopo che quest'ultimo era stato colpito a morte, fossero state superficiali, avendo esse arrecato alla p.o. lesioni guaribili in giorni 20 ed avendo altresì ritenuto che non vi era alcun motivo di conflitto tra i due, tante vero che il IS\ neppure si era costituita parte civile.
3. Avverso detta sentenza della Corte d'Assise di Appello di Milano propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Milano che ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché motivazione carente, contraddittoria ed illogica, sia con riferimento alla ritenuta esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi, sia con riferimento alla derubricazione del fatto di cui al capo b) da tentato omicidio a delitto di lesioni volontarie aggravate dall'uso dell'arma.
Quanto all'esclusione dell'aggravante del motivo futile, ha ritenuto che essa fosse incompatibile con la pur ritenuta aggravante della premeditazione, in quanto la Corte territoriale aveva motivato detta esclusione ritenendo che, a far scattare l'aggressione da parte del AK\ al PA\, sarebbero state le umilianti risposte ricevute da quest'ultimo in ordine alla richiesta di corresponsione delle retribuzioni spettategli per il lavoro di autista svolto alle sue dipendenze;
ma di tali umilianti disposte non vi era traccia in atti, essendo state esse riferite solo dal ricorrente;
inoltre se l'azione del ricorrente fosse stata generata da tali umilianti disposte, non avrebbe potuto essere contestualmente ritenuta nel suo comportamento l'aggravante della premeditazione, in quanto in tal caso sarebbe stato preminente l'occasionante del momento consumativo del reato.
Secondo il Procuratore ricorrente era poi errata la diversa qualificazione giuridica dei fatto sub b) ritenuta dalla sentenza impugnata, essendo stata invece più aderente ai fatti la diversa la tesi sostenuta dal primo giudice, secondo il quale, al fine di stabilire se il fatto concreto dovesse essere ricondotto al reato di tentato omicidio ovvero alla meno grave fattispecie di lesioni personale, dovevasi aver riguardo non ai risultati dell'azione, ma alla potenzialità lesiva dell'azione medesima;
al contrario l'esclusione della volontà omicidiaria era stata desunta dalla sentenza impugnata da circostanze del tutto inidonee, avendo fatto essa riferimento alla superficialità delle lesioni ed alla presunta assenza di motivo di conflitto fra i due;
erano invece da ritenere sussistenti nel comportamento dell'imputato gli estremi dei delitto di tentato omicidio, tenuto conto del tipo dell'arma impiegata (un coltello con la lama di 15 cm, dunque dotato di micidiale potenzialità offensiva); del numero delle coltellate infette al soggetto passivo (tre, tutte in zone del corpo ricche di organi vitali); della circostanza che i primi colpi avevano raggiunto la vittima quanto meno poteva aspettarselo e cioè mentre si stava sincerando delle condizioni del cognato, poco prima colpito a morte e riverso a terra;
ne' poteva escludersi la volontà omicidiaria dalla non particolare gravità delle ferite subite dalla vittima, in quanto l'evento esiziale poteva essere stato scongiurato dalla reazione difensiva della vittima.
AK ER ha sua volta proposto memoria difensiva, con la quale ha chiesto la conferma della sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, sostenendo che egli non avesse agito per futili motivi e che non era sua intenzione uccidere il IS\, non avendo egli alcun motivo di rancore nei confronti di quest'ultimo. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. È infondato il motivo di ricorso con il quale il P.G. di Milano si duole dell'avvenuta esclusione nel comportamento dell'imputato dell'aggravante del motivo futile.
È noto che il giudizio sulla futilità del motivo non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio di una persona, attesa l'estrema difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire;
è pertanto richiesto che il giudizio sulla futilità del motivo venga ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possano avere condizionato la condotta criminosa (cfr. Cass 1A, 14.6.07 n. 26013, rv. 237436). Su tali basi appare pienamente condivisibile la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso nel comportamento complessivo tenuto dal ricorrente l'aggravante dei motivo futile, non potendosi negare che l'imputato, quale soggetto extracomunitario, per il quale lo svolgimento di un'attività lavorativa è essenziale ai fini di ottenere la proroga del permesso di soggiorno, l'avvenuto licenziamento ed il mancato pagamento delle somme spettantigli per il lavoro di autista in nero svolto alle dipendenze della vittima non può essere ritenuta una causale meramente irrisoria, ovvero macroscopicamente inadeguata a spiegare il pur esecrabile comportamento da lui tenuto. Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore ricorrente, va poi ritenuto che l'esclusione dell'aggravante del motivo futile non è incompatibile sul piano logico-giuridico con la pur riconosciuta aggravante della premeditazione, atteso che l'avere l'imputato programmato e pensato per un adeguato spazio temporale il piano criminoso poi in concreto attuato, non esclude che egli possa essere stato a ciò spinto e che possa aver effettuato detta programmazione per motivi non futili;
in particolare non è dato ritenere che le "umilianti risposte", cui ha fatto riferimento il Procuratore ricorrente, siano state le uniche che abbiano indotto la Corte territoriale ad escludere l'aggravante del motivo futile, essendo al contrario da ritenere che detta esclusione sia stata giustificata in quanto correttamente collegata al contesto complessivo nel quale l'imputato ha agito, si che le motivazioni, che l'hanno indotto ad agire, per le ragioni sopra esposte, non possono considerarsi del tutto irrisorie.
5. È invece fondato il motivo di ricorso, con il quale il Procuratore Generale ha ritenuto non adeguatamente motivata la derubricazione, disposta dalla sentenza impugnata, del delitto contestato all'imputato al capo b) da tentato omicidio al reato di lesioni personali volontarie aggravate.
La Corte territoriale ha effettuato tale derubricazione ritenendo l'insussistenza nel comportamento dell'imputato del dolo omicidiario, inteso come determinazione e volontà di cagionare la morte di IS PE ed ha motivato tale sua convinzione facendo riferimento alla circostanza che le coltellate inferte a quest'ultimo erano state superficiali, siccome ritenute guaribili in giorni 20 e che l'imputato non aveva alcun motivo di risentimento nei confronti della vittima, la quale neppure si era costituita 99 parte civile. Trattasi di motivazione inadeguata e non conforme alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di accertamento del dolo richiesto per aversi il delitto di tentato omicidio. È noto che, per ritenere od escludere la sussistenza dell'elemento psicologico in esame (dolo omicidiario), il giudice è tenuto a svolgere un'attenta ricostruzione dei fatti ex post, che tenga conto degli elementi sintomatici ritenuti utili, secondo la regola dell'esperienza, per valutare se la volontà dell'agente, riferita a quel particolare momento, sia stata o meno intesa a cagionare la morte della vittima ovvero solo il suo ferimento;
ed in tale operazione è necessario tener conto di tutti gli elementi che hanno caratterizzato l'azione criminosa tenuta dall'agente, quali il tipo di arma usato per il delitto;
le modalità con cui l'aggressione ha avuto luogo;
le parti del corpo della vittima attinte dall'agente; e solo a seguito di tale complessivo esame è consentito rilevare se l'agente abbia agito con la sola volontà di ferire la vittima ovvero con la cosciente previsione di cagionare, se non la morte, almeno il grave ferimento della vittima designata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte invero, in tema di delitto omicidiario va qualificato come dolo diretto e non meramente eventuale quella particolare manifestazione di volontà intenzionale conosciuta come dolo alternativo, che si ha quando il soggetto attivo prevede e vuole, come scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento cosciente e volontario e cioè la morte od il grave ferimento della potenziale sua vittima, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la volontà ha natura di dolo diretto ed è compatibile con l'omicidio tentato (cfr., in termini, Cass. 1A 20.10.97 n. 9949;
Cass. 1, 25.5.07 n. 27620). Fatte tali premesse, va rilevato che, conformemente a quanto rappresentato dal Procuratore ricorrente, la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per ritenere che il dolo ravvisarle nel comportamento dell'imputato fosse solo quello proprio del delitto di lesioni personali è insufficiente, avendo tenuto conto solo di due elementi (superficialità delle lesioni arrecate;
insussistenza di un motivo di contrasto fra la gente e la vittima) che non sono idonei nella specie ad escludere la sussistenza del dolo omicidiario, a fronte della più accurata e dettagliata motivazione addotta dal G.U.P. del Tribunale di Lodi per ritenere viceversa la sussistenza del dolo proprio del tentato omicidio, avendo essa fatto riferimento al tipo di arma utilizzato (coltello con un lama di 15 cm); al numero delle coltellate liberate alla vittima (3 in zone ricche di organi vitali), nonché alla circostanza che i primi colpi sarebbero stati infetti dall'imputato alla vittima mentre quest'ultima era intenta ad accertarsi delle condizioni di salute del cognato, riverso a terra, siccome già mortalmente colpito dall'imputato e non per avere la vittima commesso atti ostili nei suoi confronti. La circostanza relativa alla superficialità delle lesioni arrecate alla vittima non è in sè dirimente, in quanto ben può ritenersi che le stesse non abbiano avuto esito letale non per la loro potenziale idoneità ad arrecare la morte della vittima, ma solo per la pronta reazione avuta da quest'ultima, la quale, dopo il primo momento di sorpresa, è presumibile che si sia difesa, riuscendo in tal modo a contenere i potenziali danni alla sua persona.
Quanto poi alla mancanza di contrasti tra l'imputato ed il IS\, ben potrebbe ritenersi che, come rilevato dal primo giudice, l'imputato, in quel momento di parossistica concitazione emotiva, abbia visto il IS\, cognato della sua vittima designata, come complice di quest'ultimo e quindi corresponsabile della grave ingiustizia di cui egli era stato vittima, si da averlo ritenuto ugualmente meritevole di morire.
6. Da quanto sopra consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata con suo rinvio alla Corte d'Assise di Appello di Milano in diversa composizione, affinché, in piena autonomia di giudizio, riesamini la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lodi, limitatamente all'avvenuta derubricazione del reato contestato a AK ER sub b) da omicidio tentato a lesioni personali aggravante, tenendo presenti i rilievi motivazionali sopra formulati.
7. Vanno liquidate come in dispositivo le spese di giudizio sostenute delle parti civili, ritualmente costituitesi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al tentato omicidio e rinvia per nuovo giudizio su punto ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano.
Rigetta il ricorso del resto.
Condanna l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010