Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di concorso anomalo, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, con riferimento alla personalità dell'imputato e alle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'imputato - il quale avrebbe inteso commettere il diverso reato di corruzione - poteva ragionevolmente prevedere la pregressa attività di coercizione della vittima realizzata dal concorrente, posto che il pubblico ufficiale che accetta denaro da un privato, consapevole della illiceità della propria condotta, aderisce consapevolmente anche alla condotta del correo ed alla sua eventuale qualificazione, con giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, in termini di concussione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2009, n. 10098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10098 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/01/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - N. 152
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 45646/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE TO, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato avv. Fadalti Luigi, del Foro di Treviso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 15 novembre 1993 il Tribunale di Treviso condannava SE TO per il delitto di concussione commesso in concorso con IO TO e MO LI. Gli si contestava la complicità con il suo superiore MO nell'aver costretto o indotto l'imprenditore ET TO a consegnar loro delle somme di denaro, onde evitare di incorrere in problemi e lungaggini al momento della liquidazione dei pagamenti: il ET si era infatti aggiudicato l'appalto di alcuni lavori da svolgersi presso la caserma "Gotti" di Vittorio Veneto, presso la quale il militare MO era incaricato dei pagamenti e il SE era il suo assistente.
Il Tribunale aveva motivato il proprio convincimento sulla base della dettagliata denuncia del ET, seguita alle confidenze sul medesimo tema fatte al militare della Guardia di Finanza RU, il quale ultimo aveva confermato al Tribunale di aver appreso dal ET, anteriormente alla denuncia, gli stessi fatti che egli aveva poi rivelato all'autorità; sulla base della scoperta in flagranza del MO in occasione della seconda consegna di denaro;
sulla base delle dichiarazioni confessorie e della chiamata in correità dello stesso MO verso il SE e il colonnello IO, che si riteneva riscontrata oggettivamente in virtù delle seguenti circostanze:
- ancor prima della chiamata in correità si deduceva dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni del sottufficiale RU che il MO sosteneva di dover dividere la somma richiesta al ET;
- le somme richieste (L. 3 ml. e poi L. 500.000) erano modeste, e comunque non abbastanza alte da dover essere giustificate da parte del concussore con un millantato credito;
- il coinvolgimento di altri soggetti era logico, poiché la pratica era destinata a passare attraverso il vaglio di molte persone. Il Tribunale respingeva consapevolmente le tesi difensive che pretendevano di qualificare il fatto come corruzione, argomentando dalla spontaneità della denuncia del ET, avvenuta in assenza di qualsiasi sospetto sulla vicenda contrattuale, nonché dalla constatazione che la denuncia non avrebbe apportato alcun vantaggio al ET ove egli fosse stato parte di un patto corruttivo, perché si sarebbe esposto al rischio di controdenunce e di ritorsioni al momento della liquidazione dei lavori. Relativamente alla complicità del SE, il Tribunale riteneva assolutamente decisivo il fatto che egli fosse stato nell'auto del ET il 12 marzo 1992, quando questi aveva consegnato una la busta col denaro al MO, il quale non avrebbe mai compiuto quell'operazione in presenza di una persona che non ne fosse attivamente partecipe. Il 7 ottobre 1996 la Corte d'Appello di Venezia, investita dell'impugnazione degli imputati IO e SE, assolveva il primo, rilevando che nulla a suo carico avevano riferito il ET e il RU, mentre la chiamata in correità del MO non era corredata da sufficienti riscontri esterni. Veniva invece confermata la condanna del SE, la cui colpevolezza poteva fondarsi sulle credibili dichiarazioni del ET e sull'obiettiva circostanza della presenza alla consegna del denaro.
In data 4 aprile 1997 la sesta Sezione di questa Suprema Corte accoglieva il ricorso del SE, annullando con rinvio la sentenza d'appello, rilevando contraddittorietà di motivazione sul punto relativo alla credibilità del MO: la Corte di merito, infatti, dopo aver espresso un giudizio di inattendibilità intrinseca del MO, sia era data alla ricerca di riscontri esterni alle sue dichiarazioni, individuandoli nell'episodio della consegna del denaro, ricostruito però secondo la versione dell'inattendibile MO e non nella declinazione datane dal ET. La sentenza di annullamento proponeva dunque al giudice del rinvio il tema dell'attendibilità del MO sia in genere, sia in relazione alla specifica posizione del SE.
In data 1 luglio 2004 la Corte d'Appello di Venezia, pronunciandosi in sede di rinvio, ribadiva la responsabilità penale del SE per il delitto di concussione commesso in concorso col MO, concedendogli però l'attenuante della minima partecipazione e irrogandogli per l'effetto la pena di anni due di reclusione. Il giudice del rinvio ricostruiva compiutamente i fatti, enfatizzando la traccia critica indicata dalla sentenza di annullamento. Invece che limitarsi a riprendere il tema dell'attendibilità intrinseca del MO, per poi saggiare la responsabilità del SE alla luce delle conclusioni raggiunte, espungeva la chiamata in correità del MO dal panorama del materiale probatorio a carico del SE, approdando egualmente al positivo convincimento circa la colpevolezza dell'imputato.
Come le precedenti pronunce di merito, anche quella di rinvio attribuisce un significato centrale all'episodio della consegna del denaro avvenuto il 12 marzo 1992 e alla presenza del SE in quell'occasione; tuttavia, facendo tesoro delle osservazioni formulate dal giudice di legittimità, ricostruisce quell'episodio unicamente sulla base delle dichiarazioni ET, sollevando quindi la posizione del SE dalla forte coloritura che le era stata conferita dalla chiamata del MO, il quale aveva detto di aver sollevato la busta col denaro mostrandola al complice e dicendo "ecco i soldi!".
Contro la sentenza di rinvio ricorre il SE a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi. Violazione dell'art. 62 c.p.p., comma 3, in quanto la Corte di merito non si era attenuta al principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, omettendo di procedere ad un nuovo riscontro della credibilità del MO e limitandosi ad utilizzare come autonomi elementi di giudizio i riscontri esterni alla chiamata in correità.
Violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione, in quanto la sentenza riprenderebbe tutti gli argomenti di quella a suo tempo cassata, con l'unica novità dell'episodio della consegna del denaro nella versione ET piuttosto che nella versione MO. Secondo il ricorrente, però, la sequenza di fatto allineata dalla sentenza di rinvio non potrebbe provare la sua colpevolezza a prescindere dalle dichiarazioni del MO e quindi senza una rinnovata e approfondita valutazione della sua attendibilità intrinseca. La presenza del SE alla consegna del denaro costituisce un mero fattore indiziario rispetto al concorso nel reato e quindi potrebbe fungere al massimo da riscontro a una dichiarazione accusatoria ben altrimenti esplicita. Con un ultimo motivo il ricorrente trae spunto dalla motivazione con la quale i giudici di rinvio hanno concesso l'attenuante del concorso anomalo ex art. 116 c.p. (...allo stato delle risultanze (peraltro non meglio chiaribili per il notevole lasso di tempo trascorso) non può escludersi, invero, che il SE, pur obiettivamente partecipe attivo di un fatto concussivo, potesse ritenere di aderire ad un accordo corruttivo, e dunque ad un reato meno grave. V'è da rilevare, in tal senso, che - come più volte rilevato - tutti i principali contatti con il ET li ebbe a tenere il MO e non può dunque escludersi che esso SE, per il suo ruolo subordinato, potesse non aver colto nella sostanziale pienezza di significato la reale minaccia (di frapporre ostacoli ai pagamenti) che accompagnava la richiesta di denaro...) per rilevare violazione dell'art. 47 c.p.. Egli sostiene infatti che non sarebbe prospettabile l'ipotesi di un concorso anomalo in cui la corruzione assuma la veste del reato voluto dal concorrente e la concussione quello di reato effettivamente commesso.
La struttura delle due condotte è così dissimile da escludere che il partecipe volontario della corruzione possa prospettarsi come prevedibile la torsione della condotta del concorrente verso la corruzione. Affermando dunque il dolo della corruzione nel SE, la Corte d'Appello aveva implicitamente e simultaneamente accreditato l'ipotesi dell'errore sul fatto che costituisce il reato, disciplinato dall'art. 47 c.p., comma 1, che avrebbe dovuto imporre l'esclusione della punibilità del SE.
Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, l'espediente utilizzato dal giudice di rinvio, di espungere le dichiarazioni MO dal quadro probatorio, è più retorico che reale. In realtà la valorizzazione degli elementi di riscontro come autonomi fatti indizianti è più che legittima se condotta senza smagliature logiche e attinge indirettamente, ma con pari efficacia, il risultato che la sentenza di annullamento pretendeva.
La forza autonomamente probatoria dei riscontri finisce infatti col convalidare la credibilità del MO in tutti casi in cui le sue dichiarazioni si dirigono verso i medesimi significati, sicché l'operazione imposta dal giudice di legittimità, sebbene diversamente qualificata, viene in effetti compiuta, seppur con argomenti addirittura eccedenti rispetto alle esigenze imposte dalla sentenza di annullamento. In questa situazione, la censura del ricorrente non può appuntarsi sulla metodologia adottata dalla Corte di merito per il riesame del tema individuato dal giudice di legittimità, poiché il principio di diritto da questa enunciato non si estendeva al metodo del nuovo esame, limitandosi a sanzionare la contraddittorietà esistente tra la ritenuta inattendibilità del MO e la ricostruzione del fatto alla stregua delle sue indicazioni. Indubbiamente questa contraddizione viene definitivamente sanata dalla sentenza di rinvio e la sentenza impugnata non offre il fianco ad alcuna censura di legittimità sotto questo profilo.
Il secondo motivo rileva una sopravvenuta illogicità dell'impianto motivazionale, che non potrebbe tollerare l'espunzione delle dichiarazioni del MO senza rivelare la propria fragilità rispetto all'ipotesi di concussione, che non potrebbe riscontrarsi senza la chiamata di correo. L'argomento muove da una premessa erronea e cioè che il MO sia stato come cancellato dal panorama del processo, mentre questo è avvenuto solo con riferimento alla ricostruzione dell'episodio della consegna del denaro dal ET al MO, conformemente alle indicazioni desumibili dall'annullamento della sentenza d'appello. Per altro verso, lo stesso episodio della consegna del denaro non viene letto in modo isolato, ma collocato all'interno di un vastissimo materiale indiziario riguardante il SE (dichiarazioni ET, dichiarazioni RU e intercettazioni, elementi tutti dai quali emerge un ruolo del SE che il MO rende noto al ET ben prima che scattino le indagini preliminari;
posizione oggettiva del SE nell'organizzazione amministrativa della caserma;
partecipazione del SE a incontri di natura tecnica tra il ET e il MO che non troverebbero spiegazione diversa dalla partecipazione criminosa, essendo il SE incaricato di mansioni meramente contabili) che la Corte ha opportunamente collegato, assegnando ai singoli fatti e al loro complesso un significato conforme agli ordinari criteri di normalità logica. Col terzo motivo il ricorso attribuisce alla sentenza una contraddizione clamorosa, sottolineando la diversità degli elementi costitutivi della concussione e della corruzione e la loro tendenziale incompatibilità nell'elemento psicologico dello stesso agente, che non potrebbe rappresentarsi la prevedibilità di una corruzione che trasmodi in concussione. La configurazione del concorso anomalo (peraltro richiesta dalla difesa) sarebbe perciò impossibile, ma di essa dovrebbe valorizzarsi solo la premessa, ovvero che il reato effettivamente voluto dal SE era la corruzione e che pertanto egli è caduto in un errore sul fatto che esclude la punibilità. L'elegante argomento ha il grave torto di esplicarsi esclusivamente in astratto, mediante la comparazione degli elementi costitutivi delle due fattispecie incriminatici, che effettivamente presentano tratti fortemente differenziati. Al contrario, la c.d. prognosi postuma sulla prevedibilità del fatto diverso commesso dal concorrente, che costituisce il nucleo del concorso anomalo, deve essere condotta in concreto, con riferimento alla persona dell'imputato e alle circostanze ambientali nelle quali è avvenuta l'azione. Con l'osservanza di questa prescrizione, si potrà rilevare che quella contemplata dal ricorso come un'impossibile contraddizione non è tale quando si ipotizzi, come ha fatto la Corte di merito, che la posizione del concorrente che volle la corruzione sia caratterizzata da una sostanziale ignoranza sui rapporti tra il complice e il privato che effettua la dazione. In tale specifico caso, l'ipotesi retrospettiva di una pregressa attività di induzione o coercizione del privato non può essere considerata imprevedibile dal concorrente "corrotto". Il pubblico ufficiale che accetta denaro da un privato sa perfettamente che sta commettendo un reato, sicché aderisce consapevolmente alla pregressa condotta del concorrente che abbia determinato l'esito sfociato nel pagamento, sia che esso sia qualificabile come concussione che come corruzione: la situazione può essere quindi qualificabile, alternativamente, o come dolo eventuale rispetto alla concussione o come concorso anomalo del corrotto nella concussione. La scelta di questa alternativa è ovviamente condizionata alla valutazione di elementi di fatto dei quali solo il giudice di merito può disporre. Le stesse riflessioni rendono evidente l'impossibilità di un richiamo all'istituto dell'errore di fatto ex art. 47 c.p., comma 1, che è radicalmente incompatibile con la situazione di prevedibilità del fatto diverso che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 116 c.p.: chi versa in errore ha una cognizione inesatta di una cosa o di un fatto, mentre il concorrente ex art. 116 c.p. non versa in alcun errore, tanto da poter ritenere prevedibile il fatto diverso da lui non voluto.
Al rigetto del ricorso, si accompagna, ex lege, la condanna del ricorrente la pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009