Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
I presupposti essenziali della legittima difesa - scriminante ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali - sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa. (Nella fattispecie, relativa ad un'aggressione con pugni e schiaffi subita dall'imputato, ed alla sua reazione che aveva provocato lesioni all'aggressore - per le quali il ricorrente era stato condannato ai sensi dell'art. 590 cod. pen. - la Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto proporzionata all'offesa la reazione difensiva consistita nel lancio di un oggetto che solo accidentalmente colpiva l'aggressore ad un occhio).
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: non c'è legittima difesa se commesse per risentimento o ritorsioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima Non è configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Cassazione penale , sez. I , 14/11/2017 , n. 52617). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 14/11/2017 , n. 52617 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 7 novembre 2016 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 31 marzo 2016 che aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2004, n. 16908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16908 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 12/02/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 199
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 011558/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE IO N. IL 18/06/1971;
avverso SENTENZA del 07/01/2003 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. COSENTINO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore del OP Avv. Ernesto D'Ippolito, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OP BI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 7.1.2003 della Corte di Appello di Catanzaro, con la quale, in riforma della sentenza del 18.9.2001 del Tribunale di Cosenza, che lo aveva prosciolto per mancanza di querela, era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p. e, previa concessione delle attenuanti generiche, condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre statuizioni accessorie, tra cui la condanna al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.
Al OP è stato attribuito l'eccesso colposo in legittima difesa, in quanto, in data 5.12.1996, aggredito da tale NN MI, che lo aveva anche colpito con forti schiaffi, reagì colpendolo con una lavagnetta/menu, e procurandogli un grave trauma contusivo all'occhio sinistro con scoppio e fuoruscita del bulbo, e conseguente indebolimento della vista.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la stessa Corte di merito aveva rilevato che l'uso della lavagnetta fu indotto dalla casuale vicinanza all'oggetto, e non fu una scelta meditata, tanto più che il OP aveva accanto alcuni coltelli che non adoperò.
Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che la lavagnetta non fu usata come corpo contundente, ma si trattò di un unico lancio, che sfortunamente colpì proprio all'occhio il NN. Infine, il OP ha assunto che non vi fu alcun eccesso colposo, trattandosi di un'aggressione molto violenta da parte del NN, e che con una reazione di minore gravità il OP non avrebbe potuto respingere l'aggressione.
In sostanza, il ricorrente ha rilevato che, non essendovi dubbi sulla necessità della difesa (riconosciuta dallo stesso giudice di merito) era stata rispettata anche la proporzionalità della reazione, valutandosi la situazione concreta di pericolo, e che solo per circostanza non voluta, il danno alla persona del NN era risultato rilevante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. L'art. 52 c.p. dispone che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
La chiarezza normativa ha consentito di ritenere che "i presupposti essenziali della legittima difesa - scriminante ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali - sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima;
mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa" (Cass. 24.9.1997 n. 8999). Nella specie, il giudice di merito ha chiaramente ritenuto che il ricorrente OP sia stato oggetto di un'aggressione particolarmente violenta da parte del NN, che lo ha colpito "con forti schiaffi che gli avevano fatto perdere l'equilibrio", e che non era servito a neutralizzare l'attacco l'intervento di tale RO. Lo stesso giudice ha, quindi, ritenuto la necessità della difesa, ma ha valutato come "sproporzionata" la reazione del OP, in relazione al mezzo impiegato ed al modo con il quale è stato utilizzato, ravvisando così l'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p.. L'interpretazione del giudice di merito non è in linea con il contenuto della norma e la sua interpretazione giurisprudenziale, valutato che poi nella motivazione della stessa sentenza impugnata è scritto che "l'uso della lavagnetta/menù fu indotto dalla casuale vicinanza dell'oggetto al luogo in cui il OP fu fatto cadere dal NN e, dunque, riferibile ad un'estemporanea e non meditata disponibilità" e che "l'imputato non riuscì a dosare la forza impressa al corpo contundente ne' a ponderare le modalità del suo impiego, anche in relazione alla ridotta distanza che la separava dall'altro".
Ne consegue che, dovendo il giudice valutare la situazione concreta di pericolo realizzatasi a seguito dell'aggressione, il caso di disponibilità di un unico mezzo di difesa, non destinato naturalmente all'offesa, come un'arma, non va ritenuto come un eccesso nei mezzi di difesa (Cass. 11.2.1989, Mazzella). Infatti, appare evidente, nella specie, la proporzionalità del mezzo di difesa rispetto all'offesa, che il OP non era in grado di contenere, nemmeno con l'aiuto di tale "RO", tanto da "perdere l'equilibrio" e cadere.
Inoltre, la "necessaria reazione" era quella di colpire il NN per frenarne l'impeto, e la gravità delle lesioni cagionate è dovuta non ad un uso eccessivo del mezzo dì difesa ovvero ad una erronea sopravvalutazione dell'aggressione, ma piuttosto ad una difficoltà di impiego del mezzo di difesa in relazione alla concitazione del momento ed "alla ridotta distanza che separava il OP dall'altro".
Orbene, se è vero che compito del giudice, nel valutare la sussistenza o meno della scriminante della difesa legittima (art. 52 c.p.p.), è di esaminare la situazione di fatto in cui ha agito la persona che ha tutelato il proprio diritto, la reazione, sicuramente legittima del ricorrente, è anche proporzionata nel mezzo di difesa e nel suo impiego, e solo la concitazione del momento, dovuta certamente a fatto addebitarle all'aggressore, ha cagionato una grave lesione al NN.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., risultando dal testo della motivazione, pur non potendo il giudice di legittimità accedere agli atti, che la prova su cui è fondata la tesi accusatoria legittima, al contrario, la declaratoria di non punibilità del ricorrente per avere agito per legittima difesa (in tale senso, anche se in fattispecie diversa, ma comunque riguardante le condizioni legittimanti il sindacato della Corte di Cassazione sull'esame delle prove acquisite, in caso di imputato condannato in appello, Cass. sezioni unite 30.10. 2003 n. 20).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata trattandosi di persona non punibile per avere agito per legittima difesa. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004