Sentenza 30 giugno 2009
Massime • 1
Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nel fatto che nel secondo caso la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte, che si determina per fattori esterni e il cui accertamento deve fondarsi su elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta. (Nella specie, la configurabilità dell'omicidio volontario è stata ritenuta sulla base dell'azione conosciuta, lo strangolamento, idonea, di per sé, a cagionare la morte, nell'assenza di elementi in grado di dimostrare che l'autore si era prefissato il fine di intaccare l'incolumità personale e solo un'interferenza causale impropria aveva determinato l'offesa alla vita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2009, n. 30304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30304 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 30/06/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 637
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 016025/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA HE, N. IL 22/11/1971;
avverso SENTENZA del 09/02/2009 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. FRATICELLI chiedeva rideterminarsi la pena in complessivi anni 17, mesi 9 e giorni 10 di reclusione;
Rilevato che il difensore avv. Arcadipane chiedeva l'accoglimento dei motivi.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Venezia, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte, in parziale riforma della decisione del GUP di Verona, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, ma ritenuta quella di cui all'art. 61 c.p., n. 2, concesse le generiche equivalenti, condannava LI IC alla pena di anni 14, mesi 5 e giorni 10 di reclusione per omicidio e anni 4 di reclusione per i reati di soppressione di cadavere, incendio di vettura e guida sotto l'effetto di stupefacenti.
Rilevava che il GUP del Tribunale di Verona aveva ritenuto l'imputato colpevole del delitto di omicidio volontario della moglie in quanto le prove raccolte deponevano per la sussistenza del dolo omicidiario. La donna era stata rinvenuta carbonizzata all'interno della propria vettura, collocata nel sedile lato guida, lo stato del cadavere non consentiva di ricostruire la dinamica del fatto, ma era stato accertato che la donna era stata portata nell'auto priva di vita, in quanto non aveva respirato alcun residuo dell'incendio, e che era stato simulato un incidente stradale, visto che i danni riportati dall'auto e dal paracarro erano minimi;
infine le ferite e le ecchimosi ancora riscontrabili al collo deponevano per una costrizione dovuta a soffocamento o strangolamento. La versione fornita dall'imputato, secondo cui egli si trovava sull'auto con la moglie, quando aveva avuto un incidente e l'auto aveva preso fuoco senza che lui potesse salvarla, era priva di ogni riscontro fattuale.
Rilevava poi che la prima corte territoriale, in sede di appello, aveva ritenuto di poter derubricare il fatto a omicidio preterintenzionale in quanto, non potendosi avere alcuna certezza sulle cause della morte, per lo stato in cui era stato trovato il cadavere, doveva essere valutata in favore del reo la circostanza che già in passato aveva cercato di strangolare la moglie ma aveva desistito e quindi forse anche in questo caso poteva essere accaduto che l'evento morte non fosse stato da lui voluto.
Rilevava ancora che su ricorso del P.G. la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della corte territoriale in relazione alla quantificazione della pena per i reati di cui ai capi b) e c) e in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo a) come omicidio preterintezionale, in quanto la modifica del fatto era stata basata su una supposizione e cioè la similitudine con un comportamento pregresso;
la Corte di Cassazione aveva affermato che, fermo restando la causa della morte, dovuta a compressione o taglio delle prime vie respiratorie, era necessario un nuovo esame alla luce del principio di diritto secondo il quale la possibilità di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 584 c.p., imponeva l'acquisizione di elementi che dimostrassero che l'autore si era prefissato solo lo scopo di intaccare l'incolumità personale e che solo una interferenza causale impropria aveva determinato l'offesa della vita ed ancora che la possibilità di qualificare il fatto come omicidio preterintenzionale era condizionata all'acquisizione di certezze sulle modalità specifiche dell'azione e la produzione dell'evento. In sede di rinvio, la corte territoriale osservava che nulla in merito era dato rinvenire, visto che la morte era stata determinata dall'azione umana di compressione delle vie respiratorie, con una manovra che implicava di per se, e per la sede attinta, un risultato mortale.
La circostanza che in passato una analoga azione non si era conclusa con la morte, dimostrava solo che l'evento era stato impedito da un intervento estraneo, e comunque anche solo l'accettazione del rischio di uccidere implicava il riconoscimento del dolo eventuale. Fermo restando quindi che l'evento morte era stato cagionato da asfissia, avvenuta in una fase antecedente all'incendio, dato che la vittima non aveva aspirato fumi da combustione, emergeva dagli atti prova della sussistenza del dolo diretto di omicidio, essendo il collo sede di organi vitali, per cui anche nel caso che un evento estraneo lo avesse indotto ad allentare la presa avrebbe comunque dovuto rispondere di tentato omicidio.
Nel rideterminare la pena doveva tenersi conto della gravità del fatto e del comportamento successivo privo di ogni resipiscenza per cui non poteva partirsi dal minimo edittale, mentre in relazione ai capi b) e c) doveva ritenersi contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
2. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva:
erronea qualificazione giuridica del fatto come omicidio volontario, basata su un rifiuto a rivalutare le modalità dell'azione mediante un nuovo accertamento tecnico medico legale finalizzato all'individuazione dell'esistenza di profili di interferenza causale impropria nell'evento;
la sentenza impugnata muoveva dal principio che ogni manovra di strangolamento è prevalentemente orientata alla produzione della morte e quindi che mai potesse ravvisarsi un omicidio preterintenzionale per strangolamento, mentre la sentenza di annullamento aveva ritenuto che solo tramite acquisizione di certezze ulteriori sulla modalità dell'azione poteva ipotizzarsi il delitto preterintenzionale;
la corte territoriale doveva o dare ingresso a nuova perizia o sottoporre a nuovo esame il materiale probatorio esistente;
la perizia medico legale infatti pur rilevando che la morte era dovuta a strozzamento, non aveva rilevato fratture o lesioni tipici di tale evento;
di conseguenza non si poteva sopperire a tale lacuna semplicemente facendo riferimento a presunzioni statistiche e non poteva accertarsi il dolo a mezzo di presunzioni;
violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio;
infatti la prima corte territoriale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 e la Corte di Cassazione aveva annullato ai fini dell'effettuazione di un nuovo computo della pena, la corte in sede di rinvio non poteva ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 contestata in fatto, non essendo mai stata oggetto di valutazione;
si era formato il giudicato sull'esclusione dell'aggravante tanto è vero che era stato accolto il motivo di ricorso dell'imputato sul punto e la pena base doveva essere determinata sulla base del reato di cui al capo b) non aggravato. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente al motivo inerente il trattamento sanzionatorio per i reati di cui ai capi b) e c) della rubrica, in quanto l'annullamento con rinvio era limitato al computo della pena, ritenuto errato dalla Suprema Corte una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, con la conseguenza che la corte territoriale in sede di rinvio non poteva riqualificare il fatto con l'individuazione di altra aggravante, senza appello sul punto del p.g. e senza che la corte di legittimità l'avesse ravvisata.
Ne consegue però che sul punto deve tornarsi al computo effettuato dalla sentenza della corte territoriale del 2007 che non era affatto errato;
infatti la corte, aveva escluso l'aggravante di cui all'art.61 c.p., n. 11, ma aveva ritenuto equa la pena base fissata per il reato di cui all'art. 411 c.p. e cioè anni 5 di reclusione, l'aveva poi ridotta ad anni 4 per la concessione delle attenuanti generiche, l'aveva aumentata ad anni 5 per la continuazione e ridotta per il rito ad anni 3 e mesi 4 di reclusione.
Non vi è alcun motivo per ritenere tale computo errato e sul punto l'annullamento disposto dalla Suprema Corte non indica su quali punti si sarebbe dovuto intervenire;
il motivo di ricorso si limitava a contestare la quantificazione della pena base che invece sia dal giudice di primo che di secondo grado era stata motivata sulla base della gravità del fatto e del comportamento dell'imputato. Quanto all'altro motivo di ricorso esso è infondato in quanto basato su affermazioni del tutto generiche sulla necessità di accertamenti tecnici ulteriori o di rivisitazioni di elementi di fatto che avrebbero potuto individuare elementi esterni idonei a determinare la morte e intervenuti nell'evolversi della azione di strangolamento posta in essere dall'imputato.
Tutto ciò poi doveva essere eseguito su un cadavere già deteriorato al momento del rinvenimento, perché carbonizzato, ed in assenza di delucidazioni fornite dall'imputato sulle modalità dell'azione, essendosi egli limitato a sostenere la tesi che la morte della moglie era dovuta ad incidente stradale.
Nessun elemento di fatto è stato trascurato dal giudice di rinvio, tanto è vero che i motivi di ricorso si limitano a censurare in modo aspecifico l'iter logico seguito, denunciando omissioni di indagini sulla individuazione di fattori di interferenza causale nella causazione dell'evento senza però individuare quali potessero essere questi fattori estranei, neppure come spunto di indagine. La sentenza di annullamento sul punto era stata molto chiara spiegando al giudice di rinvio che in presenza di questa situazione di fatto non si poteva neppure ipotizzare un omicidio preterintenzionale, ancorato alla mera supposizione che in passato l'imputato aveva saputo interrompere la sua azione, e che solo la presenza di elementi di fatto chiari e univoci poteva interrompere il nesso causale del dolo omicidiario.
Il giudice di rinvio ha ricondotto l'indagine nel giusto binario riesaminando i fatti ed escludendo la sussistenza del benché minimo elemento fattuale dal quale ricavare la interferenza causale richiesta e nessun appunto può essere mosso alla motivazione. A ciò aggiungasi che le modalità dell'azione, strangolamento, per la zona vitale attinta e per la facilità della lesione del bene della vita, difficilmente può consentire il realizzarsi della fattispecie di cui all'art. 584 c.p., cosi come affermato in passato da giurisprudenza di legittimità (sez. 1^, 20 gennaio 1986 n. 9449, rv. 173746); inoltre il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e preterintenzionale è che in questo secondo caso la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte che si determina per fattori esterni e l'accertamento deve fondarsi su elementi oggettivi desunti dalla modalità dell'azione; orbene nel caso di specie le modalità dell'azione conosciuta e conoscibile individuano una azione, lo strangolamento, idonea a cagionare la morte, mentre nessun fattore esterno è mai stato individuato o dedotto dall'imputato (Sez. 1^, 4 luglio 2007 n. 35369, rv. 237685).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena relativa ai reati di cui agli artt. 411 e 424 c.p. capi b) e c), che ridetermina in anni 3 e mesi 4 di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso, rideterminando la pena complessiva in anni 17, mesi 9 e giorni 10 di reclusione.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2009