Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
In tema di legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità fisica), ed il danno inflitto con l'azione difensiva (la morte dell'offensore) abbia un'intensità e un'incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali, neppure gravi al momento dell'inizio dell'azione omicida). (Fattispecie nella quale si era verificata una colluttazione a mani nude di breve durata, seguita poi dall'uso del coltello da parte dell'aggredito, il quale aveva colpito l'aggressore ripetutamente mentre costui indietreggiava).
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La massima Non è configurabile l'esimente della legittima difesa allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Cassazione penale , sez. I , 14/11/2017 , n. 52617). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 14/11/2017 , n. 52617 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 7 novembre 2016 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 31 marzo 2016 che aveva …
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Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui. Il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno quando emerga il conflitto fra beni eterogenei e la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità della proprietà del fondo e dell'allevamento o anche la mera integrità fisica), e il danno inflitto con l'azione difensiva, vale a dire la morte del ritenuto offensore, abbia un'intensità e …
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In un contrasto tra due soggetti con obiettiva differenza di stazza e forza, contrasto ancora in atto e di fronte alla aggressione che non consenta una fuga, per l?uomo più debole ha diritto di difendersi anche con un arma: non è infatti precluso un legittimo utilizzo di una eventuale arma quale strumento di possibile difesa dinanzi alla concreta prospettiva di subire lesioni ulteriori e più gravi. La entità delle lesioni o l'utilizzo di un arma non escludono affatto la possbilità di una difesa legittima. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 aprile ? 6 settembre 2016, n. 36987 Presidente Sabeone ? Relatore Micheli. Ritenuto in fatto Il difensore di A.C. ricorre avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2009, n. 47117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47117 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
17 47 1 17 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/11/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Rel. Consigliere - 4033/09
- Presidente - N. Dott. GIOVANNI SILVESTRI
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 33406/2009 Dott. RAFFAELE CAPOZZI
- Consigliere - Dott. RENATO BRICCHETTI
- Consigliere - Dott. MAURIZIO BARBARISI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CARTA CARMINE N. IL 26/11/1963 avverso la sentenza n. 5/2008 CORTE ASSISE APPELLO di SASSARI, del 09/03/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Dica. Cedrongols che ha concluso per inam mittibilità del ricas
Udito, per la parte civile, l'Avv. Bosilu Brodu Uditi difensor Avv. Poo big ander in sostituzione dell'or. Olivias
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. CA Carmine, con l'assistenza dei sui difensori di fiducia, ricorre al giudice di legittimità per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte di Assise di Appello di Cagliari, nella sezione distaccata di Sassari, che in data 9 marzo 2009 ha confermato quella resa dal G.U.P. del Tribunale di Nuoro in data 4.6.2003 e con essa la sua condanna alla pena di anni quattordici e mesi due di reclusione, uniti i reati dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente del rito, perché ritenuto colpevole dell'omicidio di LA AR, ripetutamente accoltellato sulla pubblica via in seguito ad un litigio sulla cui ricostruzione presto si tornerà, nonchè del reato di detenzione e porto di coltello;
in Olzai, il 10 agosto 2007. 1.2 Secondo la ricostruzione degli accadimenti accreditata dai giudici di merito, verso le ore 21.30 del 10 agosto 2007, i CC., informati telefonicamente da un privato, intervenivano in via Dore di Olzai, ove, come poco prima denunciato dalla telefonata ricevuta, trovavano il corpo senza vita di LA AR, copiosamente imbrattato di sangue e vistosamente ferito in più parti da un'arma da punta e taglio. I Carabinieri indirizzavano immediatamente le ricerche verso la famiglia CA, notoriamente in conflitto con quella della vittima e già presso la casa paterna dell'imputato furono trovate tracce di sangue in più punti dell'abitazione e del bagno posto nel cortile della medesima e su alcuni capi di vestiario riposti all'interno della lavatrice.
Sottoposto a fermo da parte del P.M. il giorno successivo a quello del delitto, l'imputato, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, rendeva spontanee dichiarazioni, raccontando che, la sera precedente, dopo essersi intrattenuto in un bar del luogo, ove aveva incontrato la vittima che gli aveva indirizzato, non raccolte, smorfie di provocazione ed essersi poi recato in altro bar vicino, aveva deciso di far ritorno a casa, ove era quasi giunto allorché il LA, sopraggiunto alla guida della sua autovettura, aveva fermato il mezzo ancorché col motore acceso, il freno a mano inserito, ed i fari illuminati e, sceso sulla strada lasciando la porta del mezzo aperta, lo aveva aggredito con pugni, morsi e percosse, proseguite nonostante il suo tentativo di sottrarvisi fino a quando aveva tentato di fermarlo, in un frangente in cui era riuscito a divincolarsi, mostrandogli contro un coltello. Nonostante ciò la vittima, nel racconto dell'imputato, aveva ripreso con pari violenza la sua aggressione, per difendersi dalla quale era stato egli costretto a menare i primi fendenti, rimasti senza esito posto che l'avversario, ancorché ferito, continuava ad infierire contro il prevenuto il quale, a questo punto, nel disperato tentativo di fermare l'aggressore, aveva colpito alla cieca fino a quando il LA non si trovò a terra. Precisava il CA di aver usato il coltello soltanto nella fase finale della colluttazione, e che subito dopo i fatti narrati si era recato presso l'abitazione familiare per lavarsi, cambiarsi ed allontanarsi dal paese girovagando per le campagne. Il giudice di prime cure, sulle base degli accertamenti di polizia, delle testimonianze raccolte sulle fasi antecedenti al delitto, dell'esame autoptico della vittima, sul cui corpo furono trovati i segni di 25 coltellate, il maggior numero delle quali verso zone vitali (il torace, l'addome, la gola, con recisione netta della vena giugulare e perforazione del cavo pleurico, il diaframma ed il fegato) nonchè lesioni certamente anteriori all'uso del coltello
(ferita al labbro superiore ed alla mucosa gengivale, ecchimosi ed escoriazioni alla cute dorsale della mano destra, al fianco sinistro ed all'avambraccio) ed infine delle lesioni riscontrate sull'imputato al momento del fermo, fotograficamente riprese: ecchimosi ed escoriazioni in varie parti del corpo (schiena, mano destra, gomito sinistro, spalla destra) ricostruì le tragiche fasi dell'uccisione ipotizzando che la vittima, scorgendo l'imputato sulla strada, si sia fermato con rapida manovra, uscendo dall'autovettura ed aggredendolo. Dopo una rapida colluttazione il CA avrebbe estratto il coltello, colpendo l'aggressore ripetutamente, con fendenti reiterati in rapida successione mentre la vittima indietreggiava sotto i colpi che lo attingevano, spesso profondamente, in più parti, fino a stramazzare sulla strada e morire in pochi minuti per shok emorragico. Sulla base di siffatta ricostruzione il GUP affermava la colpevolezza del CA in relazione ai reati contestati, escludeva la premeditazione del reato e negava sia la fondatezza di tutte le eccezioni difensive (da quella relativa alla legittima difesa, all'eccesso colposo in legittima difesa) che la sussistenza nella fattispecie della attenuante della provocazione, sul rilievo, per un verso, che il numero dei colpi inferti, la violenza con cui vennero 鳖
portati, le parti attinte escludevano ogni intento difensivo anche sotto il profilo dell'eccesso per colpa in detta direzione e, per altro verso, che la sproporzione tra offesa della vittima e reazione dell'imputato, appariva incompatibile con l'invocata attenuante.
2. Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello la difesa del CA, insistendo sui rapporti ostili tra le famiglie dell'imputato e della vittima, sulla offensività della condotta tenuta dal LA, sulla prestanza della vittima, ben maggiore di quella del CA, sulle lesioni riportate dal LA, dimostrative dell'iniziale colluttazione a mani nude, sulla necessità, infine, insorta per l'imputato di evitare di soccombere rovinosamente alla preponderante violenza dell'aggressore, il quale gli aveva, tra l'altro, chiuso ogni via di fuga con la iniziale manovra dell'autovettura.
Di qui le conclusioni difensive per il riconoscimento dell'esimente data dalla legittima difesa, reale o putativa, per il riconoscimento dell'eccesso colposo nella sperimentata legittima difesa, per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione e per la riduzione della pena inflitta attraverso l'applicazione delle attenuanti generiche, già riconosciute in prime cure e della provocazione, invocata in appello, nella loro massima estensione.
La Corte di Assise di Appello adita, come innanzi anticipato, confermava la pronuncia resa dal giudice di prime cure, ritenendo correttamente ricostruiti i fatti di causa ed opponendo alle articolate doglianze di merito che:
l'imputato avrebbe riferito il falso allorché ha raccontato di aver utilizzato il coltello soltanto nella fase finale della colluttazione;
detta tesi difensiva risulterebbe smentita dal ritrovamento delle tracce di sangue riscontrate in loco a partire dallo sportello dell'autovettura, sul muricciolo, tra il muricciolo e l'autovettura ed infine sulla strada, quasi a segnare, annota la sentenza impugnata, il percorso seguito dalla vittima tra il punto ove ebbe inizio la colluttazione e quello ove essa poi cadde e morì; inizialmente vi fu una colluttazione a mani nude di breve durata, seguita poi dall'uso del coltello da parte dell'imputato; la vittima venne colpita quando ancora si trovava tra l'autovettura con lo sportello aperto ed il muricciolo;
l'azione di infliggere 25 coltellate comporta un tempo non
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brevissimo; del tutto condivisibile si appalesa la deduzione logica del giudice
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di prime cure e gli argomenti dal medesimo sviluppati per negare nella fattispecie la ricorrenza dell'esimente della legittima difesa, reale o putativa e dell'eccesso colposo in relazione alla stessa;
anche la provocazione è stata legittimamente negata dal giudice di primo grado dappoichè palese la "ingente sproporzione" tra l'offesa patita dall'imputato e la sua reazione, da imputarsi assai più verosimilmente all""astio antico" esistente tra i nuclei familiari dei due;
congrua è da ritenersi la pena inflitta e giustamente calibrata la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche, oltre la quale si appaleserebbero profili di iniquità in considerazione della ferocia dimostrata dall'imputato nella consumazione dell'azione omicida.
3. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l'imputato, assistito dai suoi difensori di fiducia, sviluppando quattro motivi di impugnazione col ricorso degli avvocati Denti e Busia ed un ulteriore motivo di impugnazione con la memoria aggiunta tempestivamente depositata a cura dell'avv. Loria.
3.1 Denuncia col primo motivo di ricorso la difesa ricorrente, a mente dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e), codice di rito, violazione dell'art. 526 co. 1 e 191 co. 1 c.p.p., nonché travisamento delle risultanze processuali ed illogicità della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento, nel caso di specie, che l'imputato agì in stato di legittima difesa reale o putativa, ovvero colposamente eccedendo nel difendersi legittimamente, ovvero ancora in presenza di una provocazione giuridicamente rilevante. Ad illustrazione di tale motivo si argomenta che: la sentenza impugnata non avrebbe considerato circostanze decisive al fine di decidere ed avrebbe nel contempo confutato i rilievi critici della difesa in modo incongruente, contraddittorio e superficiale;
in modo manifestamente illogico i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che il ricorrente inflisse 24 coltellate (e non 26) perché costretto dalla violenza dell'aggressore e per sfuggire ad un'aggressione improvvisa ed immotivata mentre stava tranquillamente tornando a casa, dato indispensabile, questo, per valutare ogni deduzione difensiva;
i giudici di merito avrebbero omesso di valutare le modalità ed i contesti di tempo e luogo, opportunamente scelti, per rendere più efficace la repentina aggressione operata dalla vittima (di notte ed in una strada deserta) contro una persona che certamente non aveva cercato lo scontro con l'avversario;
v'è quindi vizio della motivazione là dove i giudici di merito
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omettono di considerare la causa che determinò e giustificò la reazione del CA, vizio della motivazione che si unisce al travisamento della prova allorché si esclude che la reazione sia stata determinata da quanto appena riportato per ricollegarla ad "un astio antico"; le tracce di sangue si susseguono per tredici metri a partire dal muretto di protezione dell'argine (e non dalla macchina come detto in sentenza travisando le prove raccolte, posto che sulla macchina e dentro di essa non furono trovate tracce ematiche) per terminare dove la vittima cadde;
tali premesse provano che la vittima, nonostante i colpi inferti,
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continuò nella violenta aggressione, con ciò evidenziandosi la sussistenza dei requisiti di legge per la ricorrenza della legittima difesa ed, in particolare, la proporzione tra gravità dell'offesa e del pericolo incombente, da una parte e reazione col coltello dall'altra;
è lo stesso medico legale a rilevare che il LA continuò a lottare nonostante venisse ripetutamente attinto dalle coltellate, dato questo obliato dal giudicante, il quale avrebbe altresì omesso di considerare che, le ferite riportate dal CA alla schiena ed alle braccia, comproverebbero all'evidenza come, in assenza della sua reazione armata, le conseguenze della colluttazione si sarebbero invertite;
nessun rilievo avrebbe avuto, altresì, il tasso alcolometrico riscontrato sulla vittima, che avrebbe mantenuto integre le sua capacità, tutt'al più risoltesi in uno stato di esaltazione, di guisa che illogicamente i giudici territoriali avrebbero valutato i fatti ritenendo la vittima in stato di ubriachezza e da ciò facendo conseguire conseguenze, per quanto detto, contraddittorie con i fatti come realmente concretizzatisi;
v'è palese travisamento della prova allorché i giudici di merito collocano l'inizio dell'azione omicida, l'uso cioè del coltello,
"mentre ancora la vittima si trovava tra l'autovettura con lo sportello aperto ed il muricciolo che delimitava l'asse stradale: tanto che tracce di sangue vennero rinvenute nell'apertura dell'auto, nel muricciolo e per terra tra muricciolo e auto” e questo perché la presenza di tracce ematiche sull'autovettura viene esplicitamente negata dal consulente medico legale intervenuto sul posto dopo il delitto e dai CC. di Olzai;
i siffatto travisamento probatorio, per un verso, smentirebbe la ricostruzione dei fatti operata dai giudicanti e, per altro verso, dimostrerebbe che il CA non ha detto il falso allorché ha ricostruito l'aggressione della vittima e la sua reazione;
il consulente medico-legale pone l'inizio dell'accoltellamento in
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prossimità del muretto e ciò dimorerebbe che l'imputato si difese inizialmente a mani nude ed in un secondo momento, per non soccombere rovinosamente, utilizzando l'arma, con ciò dimostrandosi la manifesta illogicità della motivazione impugnata;
la sentenza ignora il dato, fornito ancora dal medico legale, il quale ha rilevato ferite sulla mano destra del LA a conferma della circostanza, riferita dall'imputato, che la vittima cercò di disarmarlo e che i fendenti seguirono l'inizio della colluttazione.
3.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione degli artt. 55 e 589 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento che vi fu comunque, nel caso in esame, il superamento colposo dei limiti della difesa legittima reale. A sostegno di tale motivo viene argomentato che:
- la Corte territoriale ha omesso di considerare complessivamente i seguenti dati: la vittima ha aggredito senza motivo, la vittima odiava l'imputato, l'imputato stava rientrando tranquillamente nella sua abitazione, l'imputato è stato proditoriamente sbattuto contro la protezione dell'argine come provato dalle ferite sulla schiena rilevate fotograficamente al momento del suo fermo, la vittima era più forte dell'imputato, l'imputato stava avendo la peggio e non aveva alcuna possibilità di fuggire perché l'avversario gli aveva sbarrato la strada;
da simili constatazioni oggettive consegue che non può negarsi in favore dell'imputato quanto meno l'eccesso nell'azione difensiva, comunque assolutamente necessaria per evitare il peggio e, conseguentemente, con la violazione di legge denunciata, il difetto di motivazione sul punto e l'illogicità di essa, tenuto conto, altresì, delle prove acquisite attraverso la riproduzione fotografica delle lesioni provocate all'imputato dalla violenza della vittima e le considerazioni del CTU, coerenti con le ricostruzioni difensive.
3.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 co. 2 e 5 c.p.. A sostegno della doglianza vengono articolate le seguenti considerazioni:
- è rilevabile nei fatti di causa il fatto ingiusto del LA per le più volte ribadite modalità della sua aggressione proditoria;
è rilevabile altresì, nei fatti di causa, che la reazione dell'imputato fu dettata da un giustificato stato d'ira provocato dalla violenza messa in campo dall'imputato; palese, infine, il nesso di causalità psicologica tra offesa e reazione.
3.4 Col quarto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione e difetto di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione nella misura massima consentita dalla legge. Non avrebbe considerato la Corte distrettuale, ad avviso dei difensori, lo stato di incensuratezza del CA, il suo comportamento processuale espressione di immediato ravvedimento, la scarsa intensità del dolo evidenziato dall'azione consumata solo in seguito ad una proditoria aggressione.
3.4 Col motivo aggiunto di ricorso lamenta il difensore violazione dell'art. 546 co. 1 lett. e c.p.p. e difetto di motivazione al riguardo sul rilievo che:
v'è nella sentenza impugnata travisamento probatorio in ordine al punto fondamentale del momento iniziale dell'azione omicida;
è erroneamente affermato dalla Corte distrettuale che il CA non avrebbe detto la verità in ordine al momento in cui portò i primi colpi di coltello;
detti rilievi difensivi sono confermati dalle acquisizioni processuali in ordine alle tracce di sangue non trovate sull'autovettura, come, viceversa erroneamente affermato in sentenza;
evidentissimo il travisamento probatorio in ordine alla considerazione delle tracce di sangue riscontrate lungo una certa scia, che dimostrerebbe per i giudicanti il percorso seguito dal LA mentre subiva le coltellate e questo sul rilievo che non è affatto provato che il sangue trovato sulla strada appartenesse alla vittima, perché omesso qualsiasi esame su di esso e non al CA, seriamente ferito nella colluttazione ovvero ad animali che, lungo la strada teatro dei tragici avvenimenti, transitano spesso in gregge. 5
4. Il ricorso è infondato.
4.1 I motivi di ricorso censurano la motivazione impugnata sotto molteplici profili, essenzialmente tentando di una ricostruzione degli accadimenti delittuosi diversa e per più versi contraria a quella motivatamente operata dai giudici di merito. Ciò posto rileva il Collegio che le circostanze di fatto considerate dalla Corte territoriale di secondo grado, al pari peraltro del giudice di prime cure, appaiono, per un verso, di indubbia significatività rispetto alla tesi finale poi affermata e, per altro verso, trattate nella motivazione in esame con rigore logico immune da contraddizioni e, soprattutto, per nulla attenuato dai rilievi argomentativi sviluppati da una diligente difesa.
Giova qui ribadire, pertanto, che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, con la conseguenza del tutto palese che, ad una coerente valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo).
4.2 Appare necessario peraltro indugiare, preliminarmente, prima dell'esame delle specifiche doglianze, su un rilievo verosimilmente fondato della difesa, che ad esso ha peraltro affidato considerazioni di merito e giuridiche decisive nel contesto dei gravami prodotti, al fine di evidenziarne da parte di questa Corte la non decisività. Ci si riferisce al ritrovamento di tracce ematiche sullo sportello aperto dell'autovettura, asserito dai giudici di merito, che da tale dato traggono la convinzione che gli accoltellamenti iniziarono tra l'autovettura ed il muretto subito dopo l'inizio della colluttazione a mani nude, e smentito dai rilievi eseguiti sia dai CC sia dal consulente medico legale sul luogo del delitto nell'immediatezza dei fatti, che tali tracce non riscontrarono.
Osserva la Corte che il luogo ove ebbe inizio lo scontro fisico e la fase dell'accoltellamento reiterato non ha rilievo decisivo ai fini della valutazione giuridica dei fatti, mentre ne ha certamente il dato, questo motivatamente affermato dalle istanze di merito, che l'imputato iniziò ad usare il coltello con fendenti omicidi subito dopo l'inizio dello scontro fisico ed in tempi ravvicinatissimi rispetto all'aggressione.
Questa circostanza risulta affermata dal giudice di prime cure e da quello di seconda istanza con argomentazione logica e coerente, in opposizione alla quale non rimane che il giudizio di merito, inammissibile in questa sede ancorchè diffusamente utilizzato dalle difese ricorrenti.
I giudici territoriali hanno considerato infatti significative le lesioni reciprocamente cagionate dai colluttanti al fine di ritenere che inizialmente vi fu con certezza una colluttazione esclusivamente fisica, cagionata dalla proditoria aggressione del LA ai danni dell'imputato, da tempo divisi da profonda inimicizia familiare;
tale colluttazione non ebbe però tempi prolungati, anzi, ad avviso dei giudicanti che si avvalgono altresì del giudizio peritale riprodotto a pag. 13, subito dopo il suo inizio registrò i primi accoltellamenti, che proseguirono secondo la scia di sangue riscontrata sulla strada, sangue certamente provocato dalle profonde ferite inferte alla vittima e non certo a quelle, di evidente minimo rilievo sanitario riportate nelle fotografie allegate al ricorso difensivo, subite dall'imputato e tanto meno ad animali passati nottetempo lungo la strada del paese, come da ultimo posto tra le possibilità non verificate (opportunamente aggiunge la Corte) dagli inquirenti nel motivo aggiunto innanzi sintetizzato.
4.3 Tanto premesso, osserva ancora la Corte, con riferimento, al primo ed al secondo motivo di impugnazione, che i giudici territoriali hanno correttamente e motivatamente escluso nel caso di specie la ricorrenza di una fattispecie riferibile alla legittima difesa, reale o putativa ovvero all'eccesso colposo in legittima difesa. Nel caso dedotto in giudizio, sulla base della ricostruzione operata dai giudici di merito, si appalesa di tutta evidenza che dell'istituto della legittima difesa, sia reale che putativa, faccia difetto il requisito della proporzione richiesto dalla norma di riferimento (art. 52 co. 1 c.p.) tra la difesa e l'offesa da cui ci si difende.
Giova sul punto rammentare ed affermare in linea di principio che, con riferimento alla esimente in parola, affinché sussista la richiamata proporzione fra offesa e difesa, occorre effettuare un confronto valutativo, con giudizio ex ante, sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito, sia fra i beni giuridici in conflitto. Ne consegue che il requisito della proporzione viene comunque meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona, integrante l'in sé dell'uomo) sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità fisica) ed il danno inflitto con l'azione difensiva (la morte dell'offensore) abbia un'intensità ed una incidenza di gran lunga superiore, nel caso di specie neppure comparabile, a quella del danno minacciato (lesioni personali, nel caso di specie neppure gravi al momento in cui iniziò l'azione omicida che si assume realizzata per legittima difesa) (Cass., Sez. I, 10/11/2004, n. 45407).
4.4 Nè può ritenersi fondato il richiamo alla legittima difesa putativa ovvero all'eccesso difensivo nel suo esperimento.
4.4.1 Quanto alla prima, non ricorre nella fattispecie l'errore scusabile giustificativo della scriminante, posto che non v'è prova che l'imputato abbia mai corso pericolo di vita ovvero potesse correre pericolo di vita a seguito delle percosse infertegli dalla parte offesa, considerato che, le lesioni reciprocamente infertesi dai contendenti prima dell'uso del coltello, depongono per una colluttazione paritaria, nonostante la riconosciuta maggiore prestanza dell'aggressore; che non è affatto provato che l'imputato non avesse vie di fuga;
che, secondo quello che egli stesso afferma, si trovava a venti metri dall'ingresso della sua abitazione e che, infine, non risulta accertato alcunché che potesse essere dall'imputato interpretato, ancorché per errore, alla stregua di una situazione di fatto riferibile alla fattispecie normativa della legittima difesa.
4.4.2 Con riferimento, invece, all'invocato eccesso colposo in legittima difesa, giova richiamare l'insegnamento di questa Corte, in forza del quale l'eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, in seguito a precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce dall'eccesso colposo tutte le volte in cui i limiti imposti dalla necessità difensiva vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporti il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi, per questo, in uno strumento di aggressione, che, annota questa Corte, è esattamente quanto avvenuto nella vicenda in esame, in cui l'aggredito, nell'atto di difendersi, ha assunto il ruolo di aggressore, dappoichè non altrimenti interpretabile la sequenza prolungata nel tempo di 25 fendenti, la maggior parte dei quali portata con violenza omicida verso parti vitali del corpo della vittima (Cass., Sez. I, 10/11/2004, n. 45407) che certo non poteva articolare in danno dell'imputato se non un aggressione man mano scemata, e non di poco, a cagione delle micidiali ferite infertegli.
4.5 Col terzo motivo di ricorso lamenta la difesa ricorrente la mancata concessione delle attenuanti portate dai nn.2 e 5 art. 62c.p.. Trattasi anche in questo caso di doglianza infondata, per il vero addirittura inammissibile con riferimento all'art. 62 n. 5 c.p., dappoichè non dedotta siffatta questione, né in fatto né tampoco nei suoi profili di diritto, all'esame del giudice di secondo grado. Quanto in particolare all'istituto della provocazione, anche in questo caso legittimamente e correttamente ne è stata negata la ricorrenza da parte dei giudici di merito. Ed invero, per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendosi la proporzione tra reazione ed offesa, occorre tuttavia tener conto del diverso criterio dell'adeguatezza come parametro utile alla valutazione dello stato d'animo del reo che, nel caso di evidente sproporzione, sproporzione che nel caso di specie, come detto, sussiste in termini di enorme rilevanza, tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira (principio consolidato;
in termini: Cass., Sez. V,
02/03/2004, n. 24693, rv. 228861; ed, ancora di recente: Cass., Sez.
I, 06/11/2008, n. 1214).
4.6. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza relativa ala trattamento sanzionatorio ed in particolare alla mancata concessione delle attenauanti generiche nella loro massima estensione. Trattasi di doglianza in fatto, già proposta in sede di gravame di merito ed in questa sede di legittimità pedissequamente reiterata, in relazione alla quale la Corte di Assise di Appello ha adeguatamente e diffusamente motivato, rilevando che "una maggiore estensione della riduzione di pena sarebbe stata e sarebbe in contrasto, tra l'altro, sia con la ferocia del delitto commesso, atteso il numero delle coltellate con le quali è stata colpita la vittima, sia con il fatto che l'imputato si è ben guardato dal consegnare l'arma del delitto".
Trattasi di motivazione logica, congrua e coerente, del tutto assorbente dei rilievi proposti col motivo di impugnazione in esame.
4.7 Il motivo aggiunto trova adeguata considerazione al punto sub 4.2 della presente motivazione, ove negativamente se ne valutano le argomentazioni.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente sia al pagamento delle spese processuali, sia alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili, che si stima equo liquidare come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo, liquidate complessivamente in 5.000,00 euro, oltre accessori come per legge.
Roma, addì 26 novembre 2009
Il cons. est. Il presidente
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 D:C. 2009
L CANCELLIES