Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 1
Sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 cod. pen.) qualora vi siano la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 cod. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità per il concorso di cui all'art. 116 cod. pen. in relazione a soggetti accordatisi per fare una spedizione punitiva ai danni di un gruppo di giovani, evidenziando che gli agenti erano partiti da casa armati di bastoni, che la rissa era continuata pur dopo l'esplosione di colpi di pistola da parte di uno di essi che aveva ucciso uno dei contendenti e che, pertanto, trattandosi di rissa, caratterizzata da elevata violenza, l'evento più grave era assolutamente prevedibile in astratto, in quanto logico sviluppo del reato di rissa concordato ed era, altresì, prevedibile in concreto, avuto riguardo alle modalità di svolgimento del fatto).
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- 1. Quando un “semplice” furtarello diventa una rapina impropria: la prevedibilità che fonda la colpa (Cass. Pen. n. 38767/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 dicembre 2025
Tutto comincia con poco, un gruppetto di minorenni, un supermercato, merce infilata in tasca, l'idea tipica dell'adolescenza che le regole siano un gioco e che tutto sia reversibile. Poi qualcosa si rompe, un commesso che interviene, un gesto brusco, una spinta, una minaccia. E quel “piccolo furto” non è più un furto. Diventa una rapina impropria, un salto di specie giuridica che pesa come un macigno sulla vita di chi ha sedici, diciassette anni. Il diritto penale lo sa benissimo, il confine tra una ragazzata e un reato grave non è solo nei fatti, ma nella prevedibilità di ciò che può accadere quando si sceglie di delinquere, soprattutto in gruppo. La sentenza n. 38767/2025 della Seconda …
Leggi di più… - 2. Rissa aggravata dall’evento morte e omicidio: ipotesi di concorsoChiara Meneghetti · https://www.diritto.it/ · 19 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2006, n. 10995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10995 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 25/10/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1779
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 022554/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA NI, N. IL 13/10/1971;
2) IA IC, N. IL 20/02/1979;
avverso SENTENZA del 17/02/2005 della CORTE d'ASSISE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO FR, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore delle parti civili AL NI e TO IO avvocato Antonio Russomando, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati avvocati Alfredo Gaito e RE Stajano, che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata, insistendo il primo sulla eccezione di improcedibilità ai sensi della c.d. legge Pecorella ed il secondo sulla atipicità dell'evento.
OSSERVA
Verso le ore 23 del 29 settembre 2000 in una birreria di Ivrea scoppiava una rissa per motivi banali;
tale IA FR era inciampato in una delle stampelle di IA AT MA e, deriso, aveva offeso anche gli amici di quest'ultimo, venendo poi alle mani con uno di loro, CR IN.
Gli amici dei due contendenti intervenivano subito e poco dopo il gruppo di IA FR, del quale faceva parte anche il minore IU ID, usciva dal locale.
ID IU a mezzo telefono cellulare avvertiva i suoi fratelli maggiori, IU OL, IU EN e IU RE nonché l'amico EN UL di quanto era accaduto chiedendo aiuto.
I quattro, armati di un bastone, con un'auto si recarono sul posto e, dopo avere messo da parte i bastoni, invitarono gli avversari del fratello ID ad uscire dal locale.
Il gruppo avversario uscì dalla birreria e scoppiò una nuova violenta rissa nel corso della quale vennero esplosi da IU RE due colpi di pistola calibro 6,35; uno attinse all'inguine OL QU, che riportò lesioni, mentre l'altro colpì al torace FE TO cagionandone di lì a poco la morte.
Le posizioni che qui interessano sono soltanto quelle di IU OL e IU EN, essendo passata in giudicato sia la condanna, anche per il delitto di omicidio, di IU RE, sia quella dei due ricorrenti per la violazione della L. n. 110 del 1975, articolo 4 - il porto dei due bastoni - e per il delitto di rissa aggravata.
Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2001 con il rito abbreviato il GUP presso il Tribunale di Ivrea assolveva IU OL e IU EN dai delitti di omicidio e tentato omicidio per non aver commesso il fatto.
Il Tribunale escludeva la responsabilità, anche a titolo di concorso anomalo ex articolo 116 c.p., dei due imputati sia perché essi ignoravano che il fratello RE fosse in possesso di una pistola, sia perché prima di dare inizio alla rissa avevano abbandonato i bastoni presumibilmente con l'intento di abbassare il livello di violenza della lite.
La Corte di Assise di Appello di Torino con sentenza emessa in data 1 ottobre 2002 rigettava l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea inteso ad ottenere la condanna degli imputati per concorso ex articolo 116 c.p. facendo sostanzialmente proprie le argomentazioni del primo giudice. La Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 3 giugno 2003, accoglieva, invece, il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino ed annullava la sentenza di secondo grado osservando che il reato diverso e più grave commesso dal concorrente si presentava come uno sviluppo possibile e logicamente prevedibile del reato voluto, ovvero della rissa, essendo stata concordata una spedizione punitiva, non apparendo rilevante in siffatto contesto stabilire se i due imputati fossero o meno a conoscenza che il fratello RE fosse armato di pistola.
La Corte di Assise di Appello di Torino, quale giudice di rinvio, con sentenza del 17 febbraio 2005, in accoglimento dell'appello del PM ed in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Ivrea, adeguandosi al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, condannava IU OL e IU EN anche per i delitti di tentato omicidio ed omicidio alle pene, principali ed accessorie, di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili con provvisionale immediatamente esecutiva di Euro150.000,00 ciascuno.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione IU OL e IU EN.
Il primo deduceva, tramite il suo difensore di fiducia avvocato Oreste Verrazzo, i seguenti motivi di impugnazione:
1) Omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo - prevedibilità o meno dell'evento - e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
2) Violazione delle norme processuali sull'efficacia vincolante del giudicato penale, essendo stati gli imputati condannati sul presupposto della loro conoscenza del possesso di una arma da parte di IU RE, mentre dal reato di porto e detenzione di arma erano stati assolti.
L'avvocato RE Staiano deduceva nell'interesse di entrambi i ricorrenti i seguenti motivi di impugnazione:
3) Violazione dell'articolo 627 c.p.p. per violazione dello schema logico-giuridico della sentenza del giudice di legittimità, anche perché l'abbandono dei bastoni è stato interpretato diversamente dalla Corte di legittimità e dal giudice di rinvio.
4) Violazione degli articoli 605 e 546 c.p.p., lett. e), e carenza e/o illogicità della motivazione perché il giudice di rinvio si è discostato dalle direttive impartite dalla Corte di Cassazione fornendo una ricostruzione alternativa della dinamica dei fatti;
i ricorrenti hanno poi posto in evidenza alcune manifeste illogicità della motivazione, quale, ad esempio, il fatto che dopo gli spari la rissa fosse, sia pure per poco tempo, continuata e ponevano l'accento sulla necessità di una motivazione più articolata in caso di modifica di una precedente pronuncia assolutoria.
5) Erronea applicazione della legge penale con riferimento al ritenuto concorso anomalo ex articolo 116 c.p. - motivo, peraltro, già dedotto dall'avvocato Verrazza - perché i giudici avevano omesso di motivare in ordine alla esistenza della prevedibilità ancorandola soltanto alla circostanza che dopo gli spari la rissa fosse, sia pure per poco tempo, proseguita;
i ricorrenti sottolineavano, inoltre, che in effetti la morte di uno dei corrissanti era dovuta ad un fattore atipico del tutto estraneo al progetto criminoso - colpo di pistola - e non era una conseguenza della azione di percuotere.
6) Violazione dell'articolo 133 c.p., e art. 116 c.p., comma 2. I motivi di impugnazione posti a sostegno dei ricorsi non sono fondati. Preliminarmente deve rilevarsi che è infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione ex L. n. 46 del 2006, articolo 10, sollevata alla odierna udienza. I problemi posti,
infatti, non concernono la fattispecie in discussione, dal momento che quello in esame non è certo un appello del Pubblico Ministero, che è stato eliminato dalla citata riforma. Oggi sono in discussione i ricorsi proposti dai due imputati che in sede di rinvio sono stati condannati dalla Corte di Assise di Appello che ha accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso la decisione assolutoria del GUP.
Quindi l'appello del PM ha esaurito i suoi effetti ben prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006, dal momento che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 17 febbraio 2005. In base al principio tempus regit actum l'appello proposto dal PM era pienamente ammissibile e, quindi, correttamente i giudici di secondo grado hanno giudicato su di esso.
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione del ricorso proposto da IU OL, poggiano su un presupposto non corretto, presumibilmente frutto di un equivoco, e sono, perciò, infondati. Il ricorrente è, infatti, partito dalla considerazione che la Corte di rinvio avesse ritenuto che gli imputati non fossero ignari del possesso di una pistola da parte del loro congiunto. Da tale considerazione il ricorrente faceva discendere la affermata - dalla Corte di rinvio - prevedibilità dell'evento e, quindi, la violazione del giudicato penale, essendo i due imputati stati assolti, con sentenza passata sul punto in giudicato, dal concorso nella detenzione della pistola.
Se le cose stessero in questo modo il ricorrente potrebbe anche avere ragione, ma le cose non stanno così perché il presupposto non è vero.
La Corte di merito in modo chiaro ed esplicito ha ricordato che i due ricorrenti erano stati assolti dal reato di concorso in detenzione della pistola calibro 6,25 materialmente in possesso di RE IU, punto passato in giudicato, ed ha precisato che, pertanto, si doveva ritenere che gli attuali imputati avessero ignorato la disponibilità di detta arma da parte del fratello RE.
La parte successiva della motivazione del provvedimento impugnato è fedele a tale affermazione e mai la Corte di merito ha ipotizzato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente IU OL, che gli imputati non fossero ignari del possesso di una pistola da parte del loro congiunto.
La mancanza di sorpresa degli imputati per gli spari di cui parla la Corte di merito in effetti non è indice della conoscenza dei ricorrenti della detenzione della pistola del corrissante IU RE, ma, secondo la Corte di merito, costituisce un comportamento indicativo dell'atteggiamento psicologico dei partecipanti alla rissa che avevano ipotizzato come possibile sviluppo della rissa il verificarsi anche di un evento più grave. Interpretata correttamente in tal modo la motivazione impugnata, viene meno il presupposto del ragionamento sviluppato nei primi due motivi di impugnazione da IU OL.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione, comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale si è dedotta la violazione dell'articolo 627 c.p.p. In particolare i ricorrenti hanno rilevato che mentre la Corte di Cassazione aveva ritenuto plausibile che i IU avessero deposto i bastoni prima dello scontro allo scopo di contenere il livello di violenza della rissa, la Corte di rinvio ha ipotizzato che l'abbandono dei bastoni fosse semplicemente dovuto ad un mutamento di strategia degli imputati IU.
Da ciò deriverebbe una violazione dello schema logico-giuridico della sentenza della Corte di legittimità.
In verità non sembra che vi sia siffatto contrasto tra le due sentenze, contrasto che, comunque, sarebbe non molto rilevante. In effetti la Corte di Cassazione aveva ritenuto logicamente plausibile quanto ritenuto dai giudici di merito che i bastoni fossero stati abbandonati dai IU per contenere il livello dello scontro, tanto più che essi non vennero raccolti nel corso della violenta colluttazione, ma aveva anche precisato che non si poteva escludere che gli imputati non si munirono di corpi contundenti forse anche nella fiducia di avere il sopravvento sugli avversari anche ad armi pari.
Risulta evidente da quanto detto che la Corte di legittimità non aveva escluso nessuna delle due possibilità e, quindi, del tutto legittimamente la Corte di rinvio ha privilegiato la tesi del c.d. cambio di strategia, che appariva più logica in base alle prove raccolte e che non era stata esclusa dalla Corte di Cassazione. Del resto, come è stato correttamente messo in evidenza, i IU non deposero i bastoni nelle loro automobili, non li gettarono in un cassonetto dell'immondizia, ma semplicemente li poggiarono su una aiuola distante soltanto una quindicina di metri dal luogo dello scontro;
tali circostanze di fatto del tutto pacifiche consentono una ricostruzione dei fatti come quella operata dai giudici di rinvio, specialmente se si tiene presente che nel caso di specie non si trattò di una rissa scoppiata quasi per caso, ma di una programmata spedizione punitiva in danno del gruppo che aveva osato deridere, e scacciare dal locale, il giovane IU IDe ed i suoi amici.
Ma, come meglio si dirà, la questione, alla quale la difesa ha conferito grande importanza, non appare nemmeno di grande rilievo perché, nonostante l'abbandono dei bastoni da parte dei IU, anche a volere ammettere che tale comportamento manifestasse una iniziale volontà di contenere il livello di violenza dello scontro, si deve ritenere sussistente nel caso di specie il concorso anomalo di cui all'articolo 116 c.p., così come ha deciso la Corte di rinvio.
Infondati sono anche il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, comuni ad entrambi i ricorrenti, che conviene trattare insieme al fine di evitare inutili ripetizioni. Hanno ragione i ricorrenti quando rilevano che quando il giudice di secondo grado modifichi una precedente sentenza favorevole all'imputato ha il dovere di motivare con compiutezza e discutere gli argomenti utilizzati dal primo giudice.
Insomma vi è una indiscutibile esigenza di completezza della motivazione.
Il fatto è, però, che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di rinvio non si sono affatto sottratti a tale dovere ed hanno analizzato tutti gli elementi di prova disponibili reinterpretandoli alla luce dei principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione.
Della vicenda dell'abbandono dei bastoni si è già detto e non conviene ritornarci.
Quanto al comportamento tenuto dai IU dopo gli spari va detto che la Corte di rinvio ha motivato in modo logico sul punto. In punto di fatto è rimasto provato - vedi numerosi brani di testimonianze riportati nella motivazione - che furono esplosi non uno, ma ben tre colpi di pistola, e che tra la varie esplosioni intercorse un certo lasso tempo, anche se breve.
Risultarono immediatamente evidenti anche gli effetti degli spari per i lamenti delle persone attinte dai colpi e l'improvviso indietreggiare di uno di essi.
Tali situazioni, che non sfuggirono ad alcuni dei presenti, non potevano sfuggire, come correttamente ha argomentato la Corte di rinvio, nemmeno ai corrissanti, che si trovavano a poca distanza l'uno dall'altro, nonostante le non favorevoli condizioni climatiche;
insomma tre esplosioni in un ambiente circoscritto si fanno certamente notare.
Ebbene nonostante ciò, nonostante a quel punto fosse chiaro che qualcosa di molto grave poteva essere successo, la rissa continuò, sia pure per breve tempo, come i giudici di rinvio hanno messo in evidenza con una ricostruzione degli eventi fondata su un esame degli elementi di prova del tutto logico.
Ora se è evidente che la condotta tenuta dopo il verificarsi dell'evento può avere scarso rilievo e se è vero che la pretesa mancanza di sorpresa da parte degli odierni imputati per quanto era accaduto è frutto della impressione e, quindi, della valutazione di alcuni presenti, è pure vero che il continuare la rissa anche dopo gli spari è indice della grande violenza degli eventi e della forte determinazione di coloro che avevano posto in essere la tragica spedizione punitiva.
Su queste conclusioni non si può che concordare con i giudici di rinvio, essendo esse sorrette da un attento esame degli eventi e da considerazioni logiche.
Da tali premesse non poteva che scaturire, in armonia con quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, una affermazione di responsabilità degli imputati per concorso ex articolo 116 c.p. nell'omicidio e nel tentato omicidio commessi da IU RE.
Come ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento e come ha ribadito la Corte di rinvio nella sentenza impugnata, la giurisprudenza della Suprema Corte è oramai costante, sulla scorta delle indicazioni offerte dalla sentenza della Corte Costituzionale del 31 maggio 1965 n. 41, nell'affermare che l'applicazione dell'articolo 116 c.p. postula l'esistenza di tre requisiti: l'adesione dell'agente a un reato concorsualmente voluto, la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso o più grave e l'esistenza di un nesso causale, anche psicologico, fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza, peraltro, che l'agente abbia effettivamente previsto o ne abbia accettato il rischio, nel qual caso vi sarebbe ordinario concorso ex articolo 110 c.p. (Cass. 10 aprile 1996 n. 4894, in GP 97, II, 676 e Cass. 19 gennaio 1999, Zumbo, in CED 212870).
Tale indirizzo giurisprudenziale appare fondato su una corretta interpretazione dell'istituto e deve, quindi, essere confermato;
esso, peraltro, non è stato nemmeno contestato dai ricorrenti che hanno soltanto cercato di mettere in evidenza che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti indicati dalla giurisprudenza.
Tale ultima conclusione appare errata perché, invece, la Corte di rinvio ha, in modo chiaro, illustrato le ragioni che inducevano a ritenere IU EN e IU OL responsabili dei più gravi delitti di omicidio e tentato omicidio commessi dal fratello RE a titolo di concorso anomalo ex articolo 116 c.p. È del tutto pacifico, invero, che i tre fratelli IU si fossero accordati per attuare una spedizione punitiva ai danni di altro gruppo di giovani;
la circostanza non è stata messa in dubbio dai ricorrenti.
Ed è altrettanto pacifico che la rissa che ne sarebbe inevitabilmente derivata - erano sei i IU e cinque i componenti del gruppo avversario - sarebbe stata assai violenta e brutale, tanto è vero che i IU partirono dalle loro case armati di bastoni, anche se, come precedentemente chiarito, tali improprie armi vennero abbandonate su una aiuola prima dello scontro.
La particolare violenza della spedizione punitiva è, altresì, dimostrata, come già detto e come messo in evidenza dalla Corte di rinvio, non solo dalla brutalità con la quale venne aggredito il CR, responsabile del torto subito dal IDe IU, ma anche dal fatto che la rissa continuò, anche se per breve tempo, dopo la esplosione dei tre colpi di pistola.
Che una spedizione punitiva, connotata da quei caratteri di elevata violenza, e, quindi, una rissa possano causare non solo lesioni - fatto che rientra nella assoluta normalità quando si decide di percuotere qualcuno -, ma anche fatti più gravi, quale ad esempio un omicidio, è fatto assolutamente prevedibile in astratto, perché tale più grave evento costituisce niente altro che un logico sviluppo del reato di rissa concordato, ed era anche prevedibile in concreto, tenuto conto di tutto quanto detto in precedenza.
Del resto quest'ultima è una valutazione di merito che, in quanto sorretta, come già si è notato, da una motivazione immune da vizi logici, è sottratta alla valutazione del giudice di legittimità.
È quasi superfluo ricordare che la rissa prevede come possibile logica conseguenza fondata sull'id quod plerumque accidit, che si verifichino lesioni o morte di alcuno dei contendenti, tanto è vero che l'articolo 588 c.p., comma 2, considera tali eventi come aggravanti del delitto di rissa.
Inoltre il delitto di rissa è reato contro l'ordine pubblico proprio perché la violenza dispiegata in tali vicende è tale che può coinvolgere numerose persone con gravi rischi non solo per la incolumità individuale ma anche per l'ordine pubblico. Quando, infatti, si progetti una rissa connotata da particolare violenza non è affatto possibile escludere che uno dei corrissanti possa porre in essere anche condotte più gravi proprio perché nella rissa la violenza sfugge al controllo dei contendenti.
Non si può che concludere che correttamente i giudici di rinvio hanno ritenuto sussistente sia un evidente rapporto di causalità materiale sia quello necessario di causalità psichica, consistente nella possibilità che il compartecipe possa rappresentarsi il reato più grave come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto (vedi Cass. 23 febbraio 1995 n. 3381, in CP 96, 1129).
Come è stato messo in evidenza nella sentenza impugnata nel caso di specie l'evento più grave cagionato dalla condotta di IU RE non è atipico rispetto al delitto concordato, poiché esso non è conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa concordata, tanto da ritenere che si sia spezzato il nesso di causalità (Cass. 4 luglio 1994, n. 11352, in CP 96, 89). Si è già detto che l'evento morte non è estraneo al delitto di rissa e non si tratta, quindi, di evento atipico rispetto a tale reato.
Inoltre nel caso di specie, come è lecito desumere dalla sentenza impugnata, non è emersa alcuna circostanza eccezionale ed imprevedibile, ne' i ricorrenti, che pure hanno sostenuto la tesi della atipicità, hanno messo in evidenza la esistenza di siffatte circostanze.
La verità è che, come è stato acutamente osservato (vedi Cass. 25 giugno 1999 n. 10795), il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 116 c.p. deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto - nel caso di specie infliggere una lezione agli avversari procurando loro delle lesioni -, colui il quale, invece, si unisce ad altri per porre in essere una azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta ed alla volontà dei complici per il compimento dell'azione stessa.
Ne deriva che in tale situazione l'agente non deve sottovalutare il pericolo che taluno dei compartecipi possa deviare dall'azione principale, magari anche per fronteggiare eventuali supposte difficoltà, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello concordato. Ora, se si tiene conto di tutto quanto detto in precedenza, non vi è dubbio che, quando si concordi una rissa o una spedizione punitiva che dir si voglia particolarmente violenta è facilmente prevedibile che uno dei compartecipi, forse temendo di essere sopraffatto o per altra ragione, possa eccedere e provocare un evento più grave di quello voluto, come si è puntualmente verificato nel caso di specie, ma tale evento, lungi dall'essere considerato atipico, non può che essere considerato come un logico sviluppo del reato concordato.
Infine è opportuno ricordare, ma sul punto non sembra che vi siano state contestazioni, che la prevedibilità dell'evento non deve investire anche i mezzi e le modalità specifiche con cui viene realizzato in concreto l'evento più grave, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza Zumbo già precedentemente citata).
Infondato, ed anzi ai limiti della ammissibilità, è, infine, l'ultimo motivo di impugnazione concernente la determinazione della pena.
La Corte di rinvio nel punto specifico relativo alla individuazione della pena da comminare ha fatto riferimento ai criteri direttivi di cui all'articolo 133 c.p. ed ha comminato una pena ritenuta equa e congrua, Già questo potrebbe essere sufficiente in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal momento che la determinazione della pena è il frutto della discrezionalità del giudice.
Ma a ben vedere gli elementi che hanno indotto i giudici a comminare una pena, per la verità nemmeno tanto grave, sono facilmente desumibili dalla lunga motivazione della sentenza impugnata.
Dalla stessa emerge, infatti, con chiarezza il giudizio della Corte di rinvio di estrema gravità dell'episodio delittuoso, dal momento che i IU, nonostante l'episodio in danno del fratello IDe fosse terminato e non avesse provocato apprezzabili conseguenze, invece di opportunamente consigliare al fratello di rientrare in casa, essendo notte fonda, si armarono di bastoni, chiamarono un loro amico in aiuto e si recarono sul posto per attuare la loro vendetta per il preteso torto subito dal IDe ed impartire una dura lezione agli avversari.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati ed i ricorrenti condannati a pagare in solido le spese del procedimento.
I ricorrenti sono altresì tenuti a rimborsare le spese sostenute dalle parti civili, spese che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento;
Condanna, inoltre, i ricorrenti a rimborsare alle parti civili le spese sostenute, spese che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, in data 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007