Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
È utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale si riporta il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto di indagine alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 8376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8376 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - N. 2376
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 51246/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO MI N. IL 14/01/1965;
AN IA N. IL 06/09/1965;
DE AS TT N. IL 11/07/1988;
DE AS AU N. IL 11/06/1987;
avverso la sentenza n. 2951/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 05/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. Dardes.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione, RE IC, NE CR, De SE TE e De SE RA, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 5 dicembre 2011 con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado che era stata di condanna, all'esito di giudizio abbreviato, con attenuanti generiche equivalenti, in ordine ai reati di lesioni personali volontarie, rapina e violenza privata.
I fatti risalgono al 19 luglio 2007.
Il giudice dell'appello ha riqualificato i fatti come "furto con strappo" ai sensi dell'art. 624 bis c.p. e ha riconosciuto come prevalenti le circostanze attenuanti generiche già concesse a De SE TE, unico beneficiario della sospensione condizionale della pena. Anche nei confronti degli altri imputati si è proceduto alla rideterminazione della pena, fissata in anni uno e mesi due di reclusione oltre alla multa.
Deducono:
De SE RA, RE e NE:
la mancanza radicale di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, invece concesso a De SE TE;
tutti:
la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coniugi AT IT e TI riportate nella annotazione di servizio del 22 luglio 2011. Risultava violato, ad avviso dei ricorrenti, il disposto dell'art. 195 c.p.p., comma 4, posto che tali presunte fonti dichiarative non erano state esattamente identificate e gli agenti avevano riportato il contenuto di asserite loro affermazioni che, invece, avrebbero dovuto essere trasfuse in un regolare verbale di PG.
I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. Infondato è il primo motivo di ricorso.
Invero, quanto alla doglianza formulata nell'interesse di RE IC, deve ravvisarsene persino la manifesta infondatezza, dal momento che l'esame del certificato del Casellario che lo riguarda evidenzia in modo palese il ricorrere della preclusione del beneficio nei suoi riguardi, a causa delle numerose precedenti condanne per delitto, già riportate.
Con riferimento agli altri ricorrenti, deve, per altro verso, escludersi la censurabilità della sentenza che, sebbene non rechi, sul punto qui in esame, una motivazione espressa, tuttavia consente di ritenere ugualmente apprezzata, dal giudice del merito, la tematica oggi sollevata, e formulata una prognosi negativa, specularmente opposta, a quella, favorevole, formulata nei confronti di De SE TE: di costui è stata infatti valorizzato lo stato di incensuratezza, ossia una condizione soggettiva che non condivide con nessuno degli altri ricorrenti, tutti già condannati. Sul secondo motivo, parimenti infondato, si osserva che valgono, per la relativa risoluzione, i principi enunciati nelle due sentenze già citate dal giudice del merito.
Si tratta delle sentenze n. 44420 del 2010 rv 249029 e n. 28542 del 2009, rv 244803 secondo le quali, in base ad un orientamento peraltro costante, va ritenuta utilizzabile, nel giudizio abbreviato, l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale da persona che non ha voluto verbalizzarle, costituendo, la stessa, atto d'indagine alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi. A ciò va aggiunto che, comunque, la prova di resistenza cui può sottoporsi la motivazione della sentenza, rende evidente che le deposizioni non verbalizzate ma rifluite nella informativa non sono essenziali per la tenuta della motivazione, invece fondata sulle convergenti dichiarazioni delle due vittime dell'agguato, NE e SC e sulla documentazione medica.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014