Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni, al fine di valutare la esistenza della condizione richiesta dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen. per la deroga al divieto di utilizzazione in altri procedimenti, non è necessario che dalla conversazione intercettata emerga immediatamente l'esatta qualificazione giuridica del delitto "diverso" per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, in quanto le informazioni raccolte tramite le attività di captazione legittimamente disposte in un determinato procedimento sono utilizzabili come "fonti" da cui eventualmente desumere la successiva "notitia criminis".
Commentario • 1
- 1. La Corte di Cassazione e le libertà dei cittadini: le attuali tendenze della giurisprudenza penale di legittimitàSaveria Cusumano · https://www.filodiritto.com/ · 28 novembre 2016
Esercitare liberamente il proprio ingegno, ecco la vera felicità. Aristotele, La politica Premessa Questo scritto analizza gli attuali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità nel settore penale. Ci interessavano le opinioni di dettaglio ma ancor più la visione generale di cui sono espressione, insomma il modo in cui gli artefici del cosiddetto diritto vivente guardano alle norme ed alla società per la quale sono state concepite. Il nostro scopo finale era di comprendere in che modo i giudici cui spetta l'ultima parola sui processi considerano il proprio ruolo e qual è la parte che si assegnano nel sempre più complesso e movimentato equilibrio tra i poteri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 12536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12536 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 29/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 208
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 44885/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RA, n. 15/12/1966 a Milazzo;
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di MESSINA in data 2/09/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Calabrò G. e dell'Avv. Veneto C., sostituto processuale dell'Avv. Veneto A., che hanno chiesto accogliersi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 2/09/2014, depositata in data 4/09/2014, il tribunale della libertà di MESSINA rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di AN RA avverso l'ordinanza 7/08/2014 con cui il GIP del tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO applicava nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 110, art. 23, commi 1 e 2, L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, asseritamente commessi secondo le modalità
esecutive e spazio temporali meglio descritte nei capi dell'imputazione cautelare.
2. Ha proposto ricorso AN RA, a mezzo dei difensori fiduciari cassazionisti Avv. A. Veneto ed Avv. G. Calabrò, impugnando la predetta ordinanza e deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 80, e art. 270 c.p.p. In sintesi, la censura investe l'ordinanza impugnata per aver ritenuto sussistente l'aggravante dell'essere stato commesso il fatto da persona armata e travisata, per il semplice fatto dell'essere state rinvenute, oltre lo stupefacente di cui il ricorrente ha ammesso la detenzione, anche delle armi;
sul punto, il tribunale ed il GIP motivano la ricorrenza dell'aggravante richiamando una giurisprudenza di questa Corte che, secondo l'assunto difensivo, consentirebbe di ritenere sussistente l'aggravante nel caso in cui vi sia una contestualità temporale e spaziale tra possesso della droga e dell'arma; nel caso in esame, diversamente, non solo le armi furono rinvenute in luogo diverso da quello ove era detenuto lo stupefacente, ma si trattava di armi custodite in modo tale da non renderne possibile la facile apprensione, in quanto per raggiungerle bisognava rimuovere il terreno che le custodiva e celava alla vista l'immediato recupero. Altro profilo di censura, poi, investe l'impugnata ordinanza per aver tratto la prova del rinvenimento dello stupefacente e delle armi da un'intercettazione effettuata in altro procedimento, motivando il GIP ed il tribunale del riesame nel senso della sua utilizzabilità in quanto dalla stessa emergevano indizi che potevano condurre all'arresto in flagranza;
sostiene, diversamente, il ricorrente, che dalla lettura del colloquio in carcere intercettato il 1/08/2014 non sarebbe possibile evincere quale condotta illecita sia stata posta in essere dai fratelli AN e dal nipote, non potendosi dunque considerare l'intercettazione come notizia di reato, ma al più come mero indizio, insufficiente per motivare l'immediata necessità di operare un arresto in flagranza, con conseguente violazione dell'art. 270 c.p.p.. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p..
In sintesi, la censura investe l'ordinanza impugnata, anzitutto, per aver omesso di considerare che, a differenza di quanto avvenuto per la detenzione dello stupefacente (la cui detenzione è stata ammessa dall'indagato), non altrettanto si è verificato per le armi, difettando in ogni caso la prova che le stesse possano essere ricondotte alla titolarità di un diritto di proprietà o di un possesso in capo al ricorrente;
peraltro, si osserva in ricorso, ove si ritenessero utilizzabili i risultati delle intercettazioni, la loro lettura escluderebbe la responsabilità del ricorrente, in quanto a fronte della richiesta del detenuto AN EP, non corrisponderebbe una condotta fattiva del ricorrente, che sembra accampare scuse per non aver fatto il lavoro (che "venga ripulita la campagna"), tenendo un atteggiamento di fastidio a fronte di dette sollecitazioni;
ciò determinerebbe il vizio di motivazione apparente dell'ordinanza.
In secondo luogo, poi, le censure del ricorrente attingono l'ordinanza che avrebbe omesso di indicare la ragione per la quale una misura gradata rispetto alla detenzione non dovrebbe essere sufficiente ad evitare il pericolo di recidiva;
la motivazione offerta dal tribunale (che fa esplicito riferimento all'attività istituzionale dell'indagato, carabiniere in servizio) in uno con il risalto mediatico della vicenda, escluderebbe in radice la probabilità di reiterazione del reato, non mergendo peraltro ne' egli abbia abusato della sua posizione per favore chicchessia, ne' che per commettere i reati di cui è asseritamente accusato abbia utilizzato conoscenze provenienti dalla sua attività istituzionale, dunque solo attraverso presunzioni si sarebbe pervenuti a ritenere esistenti le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p., lett. b) e c). CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e dev'essere pertanto dichiarato inammissibile.
4. Deve premettersi che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo giudizio prognostico di "elevata probabilità di colpevolezza", tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché di tipo "statico" e condotto, allo stato degli atti, sui soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent. n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995). La specifica valutazione prevista in merito all'elevata valenza indiziante degli elementi a carico dell'accusato, che devono tradursi in un giudizio probabilistico di segno positivo in ordine alla sua colpevolezza, mira, infatti, a offrire maggiori garanzie per la libertà personale e a sottolineare l'eccezionalità delle misure restrittive della stessa.
Il contenuto del giudizio da farsi da parte del giudice della cautela è evidenziato anche dagli adempimenti previsti per l'adozione dell'ordinanza cautelare. L'art. 292 c.p.p., come modificato dalla L. n. 332 del 1995, prevedendo per detta ordinanza uno schema di motivazione vicino a quello prescritto per la sentenza di merito dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), impone, invero, al giudice della cautela sia di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, di indicare gli elementi di fatto da cui sono desunti e di giustificare l'esito positivo della valutazione compiuta sugli stessi elementi a carico, sia di esporre le ragioni per le quali ritiene non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa, e comunque a favore dell'accusato (comma 2, lett. c) e c bis).
4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono di per sè a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995, Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511). A norma dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di una misura cautelare personale si applicano, tra le altre, le disposizioni contenute nell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. F, n. 31992 del 28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n. 29403 del 24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n. 36767 del 04/06/2003, dep. 25/09/2003, Grasso Rv. 226799; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601). Relativamente alle regole da seguire, questo Collegio ritiene che, alla stregua del condivisibile orientamento espresso da questa Corte, dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, nel delineare i confini del libero convincimento del giudice cautelare con il richiamo alle regole di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, pone un espresso limite legale alla valutazione dei "gravi indizi".
4.2. Si è, inoltre, osservato che, in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).
Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, "l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro" (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685).
5. Tanto premesso è quindi possibile affrontare il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente in estrema sintesi deduce: a) l'insussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, atteso che difetterebbe il requisito della contestualità
della detenzione delle armi e degli stupefacenti); b) la violazione dell'art. 270 c.p.p., atteso che le intercettazioni da cui hanno preso le mosse le indagini, non possono essere considerate come "notizia di reato", ma, al più, avrebbero valenza di mero indizio, dunque sarebbero inutilizzabili.
5.1. Quanto alla questione sub a), il tribunale del riesame fornisce adeguata e puntuale motivazione, senza salti logici tale da integrare il vizio di illogicità manifesta, in ordine alla sussistenza dell'aggravante in esame. In particolare (v. pagg. da 5 ad 8 dell'impugnata ordinanza), i giudici peloritani condividono il giudizio espresso dal GIP circa la sussistenza dell'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, lett. d), atteso che l'AN risulta essere raggiunto contestualmente da un grave quadro indiziario in relazione ai delitti in materia di armi addebitatigli in rubrica (si noti, per completezza, che le censure difensive non attingono l'ordinanza custodiale quanto al fumus della violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, avendo ammesso l'imputato ammesso le sue responsabilità in ordine alla detenzione dello stupefacente rinvenuto). Sul punto, i giudici del riesame richiamano il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la circostanza aggravante specifica per i delitti in materia di stupefacenti di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 1, lett. d), (l'essere stato commesso il fatto da persona armata o travisata) si realizza pur quando l'arma non sia utilizzata per conseguire, agevolare o mantenere il possesso dello stupefacente, essendo sufficiente la mera contestualità temporale o spaziale tra il possesso dello stupefacente e la detenzione dell'arma medesima (Sez. 4, n. 5038 del 21/01/2011 - dep. 10/02/2011, Cozzolino, Rv. 249574;
nella specie, l'arma, perfettamente funzionante, era scarica ed occultata in un'intercapedine del pavimento).
Premessa, in diritto, la configurabilità dell'aggravante, il tribunale del riesame ha ritenuto, in fatto, che gli elementi in atti consentissero di ritenerla configurabile, alla luce delle modalità con cui quello che viene definito come "l'arsenale" rinvenuto dai carabinieri era stato ingegnosamente occultato;
ed invero, sia le armi che le munizioni, dopo essere state imballate, risultano essere state interrate all'interno di un capannone costituente pertinenza dell'abitazione del ricorrente, ed ove questi si recava con sicura assiduità per accudire il cavallo di cui era proprietario. Quanto sopra, a giudizio del collegio, esclude che possa darsi credito alla tesi sostenuta in sede di interrogatorio secondo cui un estraneo possa essersi clandestinamente introdotto nel capannone, intrattenendosi per tutto il tempo necessario ad eseguire due profondi scavi nel pavimento o in quella parte non pavimentata (ove, si noti, è stato rinvenuto un tubo in PVC contenente un fucile cal. 12 e le munizioni in sequestro) e che ivi l'extraneus abbia pensato di occultarvi l'imponente arsenale;
a ciò si aggiungono, nella ricostruzione dei giudici del riesame, ulteriori elementi emersi dall'attività di indagine (le buste di plastica retinate e termosaldate al cui interno sono state rinvenute alcune delle armi, sono risultate ictu oculi identiche a quelle rinvenute tra lo stupefacente ed il materiale per il confezionamento delle dosi;
il tubo in PVC in cui l'altra parte dell'arsenale era stato occultato si presentava identico ad altro tubo notato su un carrello posizionato all'interno dello stesso capanno dove erano stati nascosti sotto terra le armi ed il materiale balistico;
una delle buste in cui erano state riposte due pistole, riportanti il logo Family shoes, risulta essere stata realizzata nell'anno 2010 e, quindi, non più ordinata dal gestore dell'esercizio commerciale perché inidonea allo scopo, ciò che induce il tribunale a ritenere con alto grado di fondatezza che l'occultamento delle armi o quanto meno di una parte di esse, sia stato realizzato in epoca successiva ma prossima all'anno 2010, dato che appare all'evidenza incompatibile con l'ipotesi difensiva secondo cui il ricorrente, militare dell'Arma dei Carabinieri, possa essere stato vittima di una vendetta orchestrata da soggetti vicini ai malviventi che con la sua attività professionale avrebbe colpito, in quanto nessuno animato da un tale proposito attenderebbe quasi cinque anni per porre in atto detto proposito). Il tribunale, peraltro, si prende carico di confutare l'obiezione difensiva secondo cui gli elementi in atti non consentirebbero di escludere che la disponibilità delle armi e delle munizioni in sequestro vada ricondotta in via esclusiva ad altro componente del nucleo familiare. I giudici peloritani, in particolare, escludono la fondatezza di tale tesi osservando come le sollecitazioni pressanti rivolte al ricorrente dal fratello detenuto, poste in essere durante i colloqui in carcere, non concernono la manutenzione del giardino, ma afferiscono proprio alla necessità di dar corso al trasferimento dell'ingente arsenale che in esso era stato occultato, trattandosi di interpretazione logica e necessitata;
del resto, si osserva nell'ordinanza, gli inviti del fratello del ricorrente a rimuovere le "erbacce" sono stati accompagnati da un gesto convenzionale (porsi due dita sul naso è nell'esperienza investigativa il modo con cui ci si riferisce ad un confidente della polizia o, in alternativa, a colui che ha iniziato recentemente un percorso collaborativo con la polizia) e dopo aver verificato che il fratello avesse compreso il tema;
a ciò si aggiunge, ancora, la circostanza che proprio l'indagato, nei colloqui carcerari, si era lamentato di non poter contare sulla collaborazione del nipote e di altro soggetto, delineando peraltro con chiarezza come il compito da attendere, per quanto non difficile (mettiamoci là, stiamoci una serata, dice AN Felice), avrebbe richiesto l'adozione di speciali cautele e una preventiva verifica dei luoghi (ci nascondiamo là dentro e vediamo che movimenti ci sono, afferma AN AN); inoltre, e questo appare elemento di indubbio significato nell'ottica valutativa dei giudici del riesame, si sottolineano nell'ordinanza le stringenti preoccupazioni palesate dal detenuto con cui questi ha cercato di persuadere i congiunti, tra cui il ricorrente, ad attivarsi con urgenza (Franco, vedi di risolvere questa cosa a breve, a breve, perché questo fa danno, sicuro, capito?, afferma AN EP rivolgendosi al ricorrente). Orbene, proprio il riferimento al "danno" che questa persona è in grado di fare, spiegano i giudici del riesame, non può non essere letto che alla luce dei cenni convenzionali operati all'inizio della conversazione, ossia nel senso che il detenuto abbia voluto evidenziare al fratello, attuale ricorrente, che era opportuno procedere immediatamente allo spostamento delle armi occultate all'interno della proprietà, per neutralizzare le propalazioni accusatorie, di sicura valenza, che taluno stava in quel contesto rendendo (si tratterebbe di tale D'CO EL, esponente di spicco della consorteria criminale operante nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, la cui collaborazione era divenuta di pubblico dominio proprio nel periodo in cui avvennero i fatti per cui si procede), esegesi, questa, che costituisce per il tribunale del riesame unico percorso interpretativo che consenta di conferire al dialogo intercettato una sua intima coerenza logica.
5.2. Quanto, poi, all'ulteriore questione riguardante l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate ex art. 270 c.p.p., il tribunale del riesame (v. pag. 8) osserva come la tesi secondo cui la conversazione possa concernere solo lo stupefacente di cui l'AN ha ammesso la detenzione e non già le armi e le munizioni rinvenute in occasione della perquisizione, è tesi indimostrata. Se, infatti, si accedesse alla tesi difensiva, ribadita in sede di ricorso per cassazione, rimarrebbero per il tribunale del riesame imperscrutabili le ragioni per le quali il ricorrente, a fronte delle recriminazioni oppostegli dal fratello detenuto, avrebbe replicato di non aver proceduto al chiesto spostamento perché non adeguatamente coadiuvato dal nipote e/o altro soggetto non meglio indicato (osservandosi, a tal proposito, che lo stupefacente era occultato in alcune buste che, all'esito della perquisizione, il figlio del ricorrente aveva agevolmente trasportato al di fuori dell'abitazione, circostanza significativa in quanto era evidente che l'agevole rimovibilità dello stupefacente faceva sì che l'attività di rimozione di cui si parla nella conversazione non riguardasse quest'ultimo ma le armi, tanto da non poter essere effettuato dal solo ricorrente, necessitando dell'aiuto del nipote o del terzo ignoto); incomprensibile, poi, per i giudici del riesame, sarebbe il riferimento al non modesto arco temporale necessario, secondo il figlio del detenuto, per dar corso a detto trasferimento, non essendo necessaria più di una serata per rimuovere il quantitativo di stupefacente rinvenuto;
infine, incongrui, per i giudici peloritani, si appalesano i persistenti richiami operati dal detenuto alla necessità di estirpare sterpaglie e di tenere pulita la casa.
5.3. A fronte di tale percorso logico - argomentativo, si ripete, del tutto coerente con gli elementi acquisiti in atti e del tutto immune da vizi logici, il ricorrente solleva censure che, quanto al primo profilo, si pongono come manifestazioni di dissenso rispetto alla ricostruzione fattuale della vicenda da parte dei giudici del riesame e rispetto, soprattutto, al risultato della valutazione operata dai predetti giudici degli elementi indiziari in atti, finendo quindi per prospettarne una lettura alternativa, com'è noto inibita in questa sede di legittimità. Ed invero, è ormai consolidato il principio secondo cui in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (v., tra le tante: Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 - dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510).
5.4. Quanto, poi, al secondo profilo, con cui si censura una presunta violazione della legge processuale in relazione all'art. 270 c.p.p., il tribunale del riesame non affronta ex professo la questione in diritto. Ritiene, tuttavia, il Collegio che ricorressero le condizioni dettate dall'art. 270 c.p.p., atteso che le intercettazioni erano sicuramente indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali era obbligatorio l'arresto in flagranza. Ed invero, la norma in esame è stata interpretata dalla Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità dell'art. 270, comma 1, nel senso che "la normativa processualpenalistica sulle intercettazioni telefoniche (...) mira a contemperare il potenziale contrasto fra i due valori costituzionali", espressi dal "diritto dei singoli individui alla libertà e segretezza delle loro comunicazioni" di cui agli artt. 2 e 15 Cost., e da "l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono"; di ciò sono espressione: "le regole sui limiti e sui divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni" (artt. 270 e 271) (C. Cost. 17.7.1998, n. 281; parzialmente negli stessi termini, C. Cost. 24.2.1994, n. 63). L'unico criterio per una corretta esegesi della norma è pertanto quello della "stretta interpretazione", diretto a riconoscerne un ambito di operatività il più limitato possibile (C. Cost. 24.2.1994, n. 63, citata). Orbene, dalla circostanza per la quale l'art. 270 stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti e dal confronto della diversità terminologica sussistente tra l'attuale art. 270 ed il vecchio art. 226 quater c.p.p. del 1930 (che vietava l'utilizzazione "come prova" dei risultati d'intercettazione ottenuti in altri procedimenti), si deduce che, qualora si tratti di accertare un delitto per il quale l'arresto in flagranza non è obbligatorio, i risultati delle intercettazioni legittimamente disposte possono valere solo come notitia criminis. A tale riguardo, va rammentato che nel rilevarsi l'infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, 1 co., in relazione agli artt. 3 e 112 Cost., sul presupposto che consenta l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi solo se risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, la Corte Costituzionale ha affermato che "i limiti imposti da detta norma, infatti, si riferiscono soltanto a "processi" diversi ed alla utilizzabilità di quei risultati come elementi di prova mentre non escludono la possibilità di dedurre notizie di reato dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento" (C. Cost. 23.7.1991, n. 336).
5.5. Alla luce, quindi, dell'insegnamento del Giudice delle Leggi, ben può quindi ritenersi che il divieto imposto dal comma primo dell'art. 270 c.p.p., non esclude che possano essere utilizzati quegli elementi dotati di indubbia gravità indiziaria in relazione ai delitti in materia di armi (per i quali sussiste la condizione della obbligatorietà dell'arresto in flagranza), elementi tratti dall'attività di captazione intercettati va in corso per i reati in materia di stupefacenti. Dalle lettura complessiva delle conversazioni come riportate nell'ordinanza impugnata, del resto, non può dubitarsi che emergessero indizi di reità a carico del ricorrente per reati diversi da quelli in materia di stupefacenti e, segnatamente, del delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, proprio alla luce della ricostruzione fattuale e della puntuale e non illogica esegesi operata dai giudici di merito.
Nello stesso senso, peraltro, è orientata anche la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante: Sez. 2, n. 19699 del 23/04/2010 - dep. 25/05/2010, Pmt in proc. Trotta, Rv. 247104; Sez. 4, n. 2596 del 03/10/2006 - dep. 25/01/2007, Abate e altri, Rv. 236115; Sez. 3, n. 41957 del 19/10/2005 - dep. 22/11/2005, Garruti, Rv. 232747), con l'opportuna precisazione, a giudizio di questa Corte, che al fine di valutare la esistenza della condizione richiesta dall'art. 270 c.p.p., comma 1, non può richiedersi che la "diversa" notitia criminis che emerge dalla conversazione intercettata sia esattamente definita nelle sue coordinate giuridiche (nel senso che dalla conversazione debba emergere ictu oculi l'esatta qualificazione giuridica del delitto "diverso" per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, i cui elementi indiziari sono desumibili dall'ascolto della conversazione), dovendosi invece interpretare l'art. 270 c.p.p. in un senso più ampio e conforme alla lettura costituzionale della norma per come operata con la richiamata sentenza n. 336 del 1991, nel senso da non comportare la preclusione dell'utilizzazione delle informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento come "fonti" da cui eventualmente desumere una successiva "notitia criminis" solo dopo aver operato una "lettura" attenta degli esiti intercettativi e svolto quegli accertamenti prodromici tendenti all'esatta individuazione del fatto - reato il cui "fumus" sicuramente emergeva dall'ascolto delle captazioni ma in maniera non così evidente da consentirne l'immediata qualificazione giuridica. Del resto, che questa sia un'esegesi conforme alla voluntas legis come chiarata dal Giudice delle Leggi, è ribadito in un passaggio motivazionale della predetta sentenza n. 336 del 1991, ove si evidenzia come (5) "la conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al P.M. l'inizio di un procedimento, ma consente piuttosto che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potrà successivamente proporre l'azione penale. Tanto più ciò vale in un sistema nel quale si prevede che "il P.M. e la polizia giudiziaria acquisiscono le notizie di reato di propria iniziativa" (art. 330 c.p.p.), e si attribuisce rilevanza pure a eventuali notizie di reato apprese dal pubblico ministero al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (v. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 70, come sostituito dal D.P.R. 22 settembre 1948, n. 449, art. 20)".
In definitiva, dovendosi escludere che il divieto di utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente disposte in un determinato processo possa estendersi, stando a una corretta interpretazione dell'art. 270 c.p.p., anche all'utilizzazione degli stessi risultati al fine dell'eventuale e successiva proposizione dell'azione penale, vengono meno in radice i dubbi di illegittimità dell'ordinanza genetica (e di quella impugnata) prospettati dalla difesa del ricorrente.
6. Resta da esaminare, infine, il secondo motivo, con cui il ricorrente svolge censure concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari, criticando anche il giudizio di adeguatezza della misura custodiale applicata. Il motivo non ha pregio.
Ed invero, il tribunale del riesame si diffonde con argomentazioni puntuali, congrue e immuni da vizi logici (v. pagg. 9 e 10 ordinanza impugnata), in particolare condividendo il giudizio formulato dal GIP in ordine al fatto che le esigenze cautelari sussistessero e che le medesime potevano essere adeguatamente soddisfatte solo mediante l'adozione della massima misura custodiale. Sul punto, dopo aver premesso che la contestuale detenzione di armi e stupefacenti costituisce condotta di indubbio allarme sociale rappresentando inequivoca dimostrazione dell'inserimento del ricorrente in inquietanti circuiti criminali, richiama sì il ruolo rivestito dal medesimo quale carabiniere in servizio, ma solo per evidenziare che la circostanza di essere un pubblico ufficiale chiamato a prevenire e reprimere quelle stesse condotte di cui invece egli è protagonista nel presente procedimento, ne accentua il disvalore. Nessun riferimento, nemmeno indiretto, v'è invece nelle parole del tribunale del riesame ad un presunto abuso da parte del ricorrente della sua posizione per favorire altri, ne' alla circostanza che, per commettere i reati di cui è asseritamente accusato, egli abbia utilizzato conoscenze provenienti dalla sua attività istituzionale:
non può quindi ritenersi praticabile la tesi difensiva secondo cui solo attraverso presunzioni si sarebbe pervenuti a ritenere esistenti le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p., lett. b) e c). Piuttosto, si osserva nell'impugnata ordinanza, ben può sostenersi che il ricorrente sia un soggetto che non ha esitato ad intessere opachi legami con taluni esponenti di primo piano della locale criminalità, sicché può ritenersi che, in spregio ai doveri istituzionali gravanti sulla propria persona, abbia accettato l'idea (definita "scriteriata") di degradare se stesso a strumento per tutelare istanze criminali di speciale importanza, a danno di altri settori di delinquenza o anche solo per un personale tornaconto. In definitiva, dunque, a sostegno dell'esigenza cautelare, il tribunale del riesame valorizza in chiave negativa la personalità del ricorrente, definita come dai tratti spregiudicati, da inquietanti connotati, personalità che la reticenza mostrata nella fase investigativa in atti varrebbe ad esaltare in tutta la sua dimensione negativa. Sotto tale profilo, dunque, si è ritenuto da parte dei giudici del riesame concreto ed elevatissimo il pericolo che, in assenza dell'adozione di misure custodiali, egli potesse reiterare le condotte per le quali è stata ritenuta raggiunta la soglia della gravità indiziaria richiesta per l'applicazione, e dunque concreto il pericolo che questi si attivi per mantenere integri quei legami con i settori della criminalità che dimostra di aver intrecciato, interferendo peraltro sull'attività di acquisizione delle risultanze investigative, non ancora conclusa.
6.1. L'aver valorizzato la personalità negativa dell'indagato per giustificare l'applicazione della misura è, peraltro, operazione conforme a diritto, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte che, sul punto, ha già affermato che in tema di esigenze cautelari per l'adozione di misure coercitive personali, la prognosi idonea a fondare il giudizio di probabile reiterazione della condotta criminosa risulta correttamente formulata quando il giudice abbia dato rilievo sia alla particolare significazione di dati sintomatici di natura oggettiva, sia alla personalità dell'indagato, enucleando, dalla condotta complessiva dello stesso e da tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 c.p. rilevanti nel caso specifico, gli elementi concreti di valutazione da porre a fondamento dell'ordinanza che dispone la misura (v., in termini: Sez. 3, n. 2439 del 29/05/1996 - dep. 04/07/1996, Senesi, Rv. 205473). Ed infatti, poiché la "capacità a delinquere del colpevole" è concetto che si pone in relazione di continenza con quello più ampio di "personalità" considerato dall'art. 274 c.p.p., lett. c), ne deriva che, ai fini del giudizio prognostico di pericolosità enunciato da tale norma, possono essere valutati tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., comma 2, che siano individuabili, oltre che nei precedenti penali, in "comportamenti o atti concreti", pur collegati ma non coincidenti con i fatti perseguiti (Sez. 1, n. 5555 del 11/11/1998 - dep. 12/01/1999, Barreca S, Rv. 212192, relativa a fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto corretta la valutazione di pericolosità che il giudice "a quo" aveva desunto dalla persistenza e durata della attività delittuosa, dai collegamenti con l'ambiente criminale e dalle condizioni di vita familiare).
6.2. A non diversa conclusione si perviene con riferimento all'ulteriore profilo, attinente alla valutazione di adeguatezza della misura detentiva. Ed invero, il tribunale precisa che nessuna misura diversa dalla custodia cautelare in carcere appare idonea a salvaguardare le predette esigenze;
in particolare, si sottolinea in motivazione, quella degli arresti domiciliar, invocata dalla difesa, quand'anche in un contesto spaziale diverso da quello in cui i delitti per i quali si procede sono stati consumati, apparirebbe del tutto insufficiente a neutralizzare l'allarmante capacità delinquenziale dimostrata dal ricorrente;
in tal senso, prosegue l'ordinanza impugnata, non va dimenticato che l'efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari è rimessa alla volontà discrezionale dell'indagato di conformarsi alle prescrizioni relative. Orbene, secondo i giudici peloritani, non può ritenersi che tale misura attenuata sia sufficiente ad elidere il rischio che l'indagato possa variamente attivarsi, personalmente o per interposta persona, per mantenere e/o rinsaldare quegli allarmanti legami criminali assunti. Trattasi, all'evidenza, di motivazione corretta e immune da vizi logici, oltre che conforme ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte che, sul tema dell'adeguatezza della misura applicabile in relazione al fatto - reato per cui si procede, ha costantemente affermato che l'apprezzamento della pericolosità del ricorrente sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ai fini della concessione degli arresti domiciliari, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato (v., in termini: Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998 - dep. 30/10/1998, Lamsadeq H, Rv. 211755).
7. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00).
Segue la comunicazione ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015