Articolo 330 del Codice di procedura penale
Articolo 303Articolo 291
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24 ottobre 1989
Art. 330. Acquisizione delle notizie di reato 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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