Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 2
L'apprezzamento della pericolosità del ricorrente sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ai fini della concessione degli arresti domiciliari, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Nella specie la Corte suprema ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del giudice di merito che aveva rigettato l'istanza di concessione degli arresti domiciliari dell'indagato per il reato di detenzione ai fini di illecito commercio di sostanze stupefacenti, giacché il quantitativo di sostanza sequestrato e le modalità del suo occultamento nell' abitazione lasciavano presupporre che l'indagato stesso avrebbe potuto riallacciare i contatti con l'ambiente malavitoso in cui era inserito).
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 15 marzo 1996, n.71, pur dovendosi riconoscere l'autonomia del provvedimento "de libertate", impositivo di una misura cautelare, ove intervenga una decisione sul merito (quale quella di condanna) l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza deve ritenersi in essa assorbito, e, quindi, ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnativa avverso il provvedimento applicativo della misura coercitiva.
Commentario • 1
- 1. La trasmissione difettosa degli atti al riesame non comporta l’inefficacia automatica della misura cautelare (Cass. Pen. n. 14531/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 maggio 2025
1. Premessa: i limiti dell'art. 309 c.p.p. e la disciplina TIAP La sentenza della Corte di cassazione n. 14531/2025 chiarisce una questione frequentemente sollevata in ambito cautelare: il valore processuale della mancata trasmissione (o trasmissione difettosa) di parte degli atti al Tribunale del riesame. La difesa del ricorrente, indagato per reati associativi, tributari e di riciclaggio, aveva invocato l'inefficacia della misura per la presunta omissione degli allegati all'informativa ex art. 309, co. 5 e 10, c.p.p. Ma la Corte ribadisce: l'inefficacia opera solo in caso di mancata trasmissione, non di trasmissione incompleta o tecnicamente difettosa. 2. Il principio di diritto: solo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1998, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.10.1998
1. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere SENTENZA
2. Dott. Eugenio Amari Consigliere N.2852
3. Dott. Antonio Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Serpico Consigliere N.26504/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da SA SA, nato a [...] il [...], e DI EL, nato a [...] l'[...],
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 22.5.1998. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del dott. Gianfranco Viglietta, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
Osserva in fatto e diritto
1. Il 27.4.1998 militari della polizia tributaria di Piacenza fermavano nei pressi della barriera autostradale Milano Sud in territorio del comune di Melegnano un'autovettura Alfa Romeo 33 condotta da SA AM a bordo della quale si trovava DI EL, all'interno del pannello laterale della portiera anteriore destra venivano rinvenuti due involucri di cellophane contenenti complessivamente 43 grammi di cocaina.
All'udienza di convalida dell'arresto il SA dichiarava di fare uso personale di sostanza stupefacente e di avere acquistato la droga in un bar di Milano di cui non sapeva fornire più precise indicazioni;
precisava di essere partito da Pontremoli insieme con l'altro indagato che, dichiarava, non sapeva nulla dello stupefacente e si era recato insieme con lui perché doveva inviare denaro in Marocco. Il DI dichiarava di avere incontrato casualmente l'amico, che conosceva di vista, in un bar a Pontremoli e di avergli chiesto di condurlo a Milano perché doveva consegnare denaro e altre cose pesanti ad un connazionale che si recava in Marocco, con il quale aveva preso appuntamento in un bar di piazza Corvetto non meglio indicato.
Con ordinanza in data 30.4.1998 il G.I.P. del Tribunale di Lodi applicava a AM SA e DI EL la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990. Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 22.5.1998, confermava l'ordinanza del G.I.P., impugnata dagli indagati.
2. Propongono ricorso per cassazione il AM e il DI. Il AD denuncia l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. 309/1990. Deduce al riguardo di avere sempre sostenuto di avere acquistato lo stupefacente per uso personale. Tale destinazione non poteva essere messa in dubbio sulla semplice scorta del dato quantitativo, considerato che egli era tossicodipendente da parecchio tempo e che, essendosi recato per l'acquisto della droga a Milano da Pontremoli, aveva ritenuto di rifornirsi di una quantità sufficiente per un certo periodo di tempo. Le condizioni economiche di un tossicodipendente, per quanto precarie, non potevano poi fungere da deterrente all'acquisto della droga, che ben poteva essere stato effettuato con i proventi di L 80.000 al giorno derivantigli della sua attività lavorativa di contadino.
Il DI lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e dell'art. 27 della Costituzione. Assume tale indagato che per il semplice fatto di avere chiesto un passaggio in automobile al AM non poteva essere chiamato a rispondere di quanto in essa detenuto illecitamente dal conducente a sua insaputa. La motivazione dell'ordinanza impugnata era poi manifestamente illogica anche ove aveva ritenuto che la misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari non fosse adeguata in considerazione della facilità con la quale era possibile sottrarsi ai relativi obblighi, anche per la sporadicità dei controlli. Le carenze relative ai controlli della polizia giudiziaria non potevano, infatti, ricadere a danno degli interessati.
3. Nei confronti dei ricorrenti risulta essere stata pronunziata il 25.6.1998 dal G.I.P. del Tribunale di Lodi, in esito a giudizio abbreviato, sentenza di condanna per il reato loro contestato. Ora, come rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 71 del 1996, pur dovendosi riconoscere l'autonomia del provvedimento decisionale in materia di libertà rispetto a quello di merito, ove intervenga una decisione, come la condanna, che contenga in sè una valutazione di merito della vicenda, l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza deve ritenersi in essa assorbito e, quindi, ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnativa avverso il provvedimento "de libertate".
Per quanto concerne la doglianza del DI per la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, il giudice del riesame ha ritenuto l'insufficienza di tale misura m quanto, per la spiccata pericolosità del ricorrente desunta dal quantitativo dello stupefacente sequestrato e dalle modalità del suo occultamento, vi era la concreta possibilità che l'indagato dalla propria abitazione potesse riallacciare i contatti con l'ambiente della droga in cui era inserito. Si è, pertanto, in presenza di un apprezzamento di fatto cui il giudice del riesame è pervenuto attraverso la valutazione delle risultanze processuali con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità. Il riferimento fatto nell'ordinanza impugnata alla sporadicità dei controlli da parte della polizia giudiziaria sulla osservanza delle prescrizioni da parte delle persone che si trovano agli arresti domiciliari è poi un passaggio marginale della motivazione che non ha avuto significato e valenza decisiva sul mancato accoglimento della richiesta subordinata del DI. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Consegue la condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 1998