Sentenza 3 ottobre 2006
Massime • 1
Il divieto di utilizzazione, stabilito dall'art. 270 cod. proc. pen., dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, si riferisce soltanto all'utilizzazione di tali risultati ai fini della loro valutazione come fonti di prova in procedimenti diversi: resta pertanto salva la possibilità di utilizzare i detti risultati ai fini dell'acquisizione della "notizia criminis" per l'avvio di nuove indagini.
Commentari • 3
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2006, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/10/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1223
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 5055/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AB AN, N. IL 05/04/1955;
2) OS NO, N. IL 17/01/1976;
3) CO MI, N. IL 11/05/1971;
avverso SENTENZA del 20/10/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi il difensore Avv. Brida Giovanni.
OSSERVA
AB NI, TA NT e LL RM propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 20 ottobre 2004, che ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale della stessa città, del 12.3.01, che li ha condannati, riconosciute al solo LL le circostanze attenuanti genetiche ed esclusa la recidiva contestata al TA, alle pene, rispettivamente, di due anni ed otto mesi di reclusione (AB), un anno e sei mesi di reclusione (TA), un anno di reclusione, con pena sospesa (LL), per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, riconoscendo per tutti, oltre alla diminuente del rito, l'attenuante di cui al comma 5 di detto articolo.
TA NT deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, specificamente dell'art. 62 bis c.p., per non avere la corte territoriale riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, benché egli avesse intrapreso un programma terapeutico seguito con grande serietà ed impegno, secondo quanto comunicato dal centro di accoglienza "Cascina Mazzucchelli" con esauriente relazione acquisita agli atti;
deduce, altresì, mancanza di motivazione sul punto, avendo la medesima corte omesso qualsiasi valutazione del documento prodotto.
AB NI e LL RM deducono inosservanza di norme processuali, specificamente, in relazione all'art. 191 c.p.p., comma 2, art. 27 c.p.p., comma 1, e art. 380 c.p.p., comma 2, lett. h), per non avere la corte territoriale dichiarato l'inutilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, in quanto provenienti da altro procedimento e riguardanti delitti per i quali è esclusa la possibilità di procedere all'arresto in flagranza;
sostengono, in particolare, i ricorrenti che le predette intercettazioni hanno riguardato il procedimento relativo al tentato omicidio di LL RM, per cui doveva ritenersi operante il divieto di cui all'art. 270 c.p.p., comma 1, con esclusione dell'eccezione relativa ai delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non rientrando tra questi il reato per il quale, nel caso di specie, è intervenuta condanna (art. 73, comma 5).
Concludono i ricorrenti chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Tutti e tre i ricorsi sono infondati.
Certamente inesistenti sono i vizi dedotti da TA NT. In realtà, con riguardo al tema delle circostanze attenuanti generiche, posto dall'imputato nei motivi d'appello, la corte territoriale, nel confermare il trattamento sanzionatorio deciso dal primo giudice, ha, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico, spiegato, seppur sinteticamente, le ragioni del diniego, chiaramente individuate nei precedenti, anche specifici, dell'imputato, nella gravità della condotta delittuosa, caratterizzata da una sistematica attività di spaccio, protrattasi per un notevole arco di tempo, e nello stesso comportamento processuale. Elementi dai quali legittimamente la corte del merito ha tratto la convinzione dell'assenza di ragioni che potessero indurre a particolare clemenza. Alcuna omissione, poi, può rinvenirsi nella mancata esplicita indicazione, in sentenza, del documento attestante il proficuo avvio, da parte dell'imputato, di un programma di recupero presso una comunità. Invero, l'omessa specifica menzione di tale circostanza, lungi dal segnalare il disinteresse della corte territoriale verso quanto dedotto dalla parte, induce solo a ritenere che i giudici, dopo avere esaminato il documento prodotto, abbiano ritenuto più pregnanti e significativi gli elementi negativi sopra specificati piuttosto che la partecipazione dell'imputato ad un programma di recupero che, in realtà, nulla toglie alla gravità dei fatti contestati ed al negativo giudizio su una personalità equivoca, da tempo inserita in contesti delinquenziali dediti a traffici illeciti.
Ugualmente infondato è il motivo, congiuntamente proposto da AB NI e LL RM, relativo all'utilizzabilità di conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate nell'ambito di altro procedimento.
In realtà, le intercettazioni in questione sono state disposte nel procedimento principale, relativo alle indagini seguite al tentato omicidio di LL RM, maturato proprio nell'ambiente degli spacciatori di via Bolla, dal quale il presente procedimento ha avuto origine, di guisa che legittima deve ritenersene la utilizzazione, stante la necessaria connessione tra i diversi reati. In tale materia, del resto, questa Corte ha ripetutamente affermato che: "il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art 270 c.p.p., comma 1, è vietata l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni, non si estende fino ad escludere la possibilità di utilizzare delle intercettazioni in procedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. Inoltre, la diversità del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato" (Cass. n. 9579/04). Correttamente, d'altra parte, la corte territoriale ha rilevato che, per il reato nel caso di specie contestato (del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1), è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, donde la generale utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e la irrilevanza, con riguardo a quanto dispone l'art. 270 c.p.p., della successiva decisione del Gup di ritenere, in sede di giudizio abbreviato, la più favorevole ipotesi di cui al citato art. 73, comma 5. Peraltro, la medesima corte ha tenuto a precisare come non sia stato neanche necessario utilizzare, ai fini della prova, i contenuti delle predette conversazioni, in vista della pluralità di elementi probatori emersi a carico degli imputati, rappresentati dalle dichiarazioni di diversi testi (AT IL, consumatore di cocaina ed abituale frequentatore di via Bolla, Di Bitonto Massimo, XH TO, Palma IO, RU DO) e di due coimputati (TI e LI), donde l'irrilevanza del motivo dedotto.
Gli stessi ricorrenti, allorché qualificano le conversazioni in questione quali semplici elementi di supporto di autonome acquisizioni probatorie, confermano la secondarietà delle stesse rispetto al quadro probatorio aliunde acquisito. Mentre del tutto ingiustificata è la pretesa degli stessi ricorrenti di ritenere inutilizzabili le intercettazioni persino come semplice notitia criminis. A tale proposito, invero, con riguardo ai casi di inutilizzabilità di intercettazioni eseguite in procedimenti diversi, secondo quanto dispone l'art. 270 c.p.p., questa Corte ha affermato che: "ai fini dell'applicazione dell'art. 270 c.p.p., relativo all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati raccolti, deve intendersi per utilizzazione soltanto la valutazione delle stesse risultanze come fonti di prova. Resta, pertanto, salva la possibilità di dedurre da tali intercettazioni notizie di nuovi reati, quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie, indipendentemente dal rispetto dei limiti imposti dall'art. 270 c.p.p. e del principio generale relativo all'obbligo di trasmissione dei decreti autorizzativi (Cass. 23894/2003). I ricorsi devono essere, dunque, rigettati, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007