Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 1
In tema di furto, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. se la persona offesa non sia un viaggiatore e la condotta di appropriazione non abbia ad oggetto un bagaglio, anche qualora il fatto sia commesso all'interno di uno dei luoghi indicati dalla predetta disposizion. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha escluso che la suddetta aggravante possa configurarsi nel caso di sottrazione di monete da un videogioco collocato all'interno di un bar).
Commentari • 2
- 1. Art. 625 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Furto aggravato: violenza sulle cose e pubblica fede, esclusione dell'aggravante per furto ai danni di viaggiatorihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2017, n. 17804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17804 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
17804-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 14/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 757/2017 GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.35242/2016 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI PAOLO MICHELI Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RE LV nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/07/2015 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI che ha concluso per Uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen. e il rigetto nel resto;
per la parte civile, l'avv. T. Marchese, che ha concluso depositando conclusioni e nota spese;
per il ricorrente, l'avv. G. Polleggioni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 15/02/2010, il Tribunale di Pescara dichiarava NO Di GR colpevole del reato, commesso il 18/10/2006, di cui agli artt. 624, 625, primo comma, nn. 2) e 6), cod. pen. (per essersi impossessato delle monete per un valore complessivo di euro 150 sottratte - da un videogioco collocato all'interno di un bar) e lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati equitativamente in euro 700. Investita dell'appello dell'imputato, la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza deliberata il 17/07/2015, ha ritenuto l'equivalenza della già riconosciuta circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con le aggravanti applicate e ha rideterminato in mesi 7 di reclusione ed euro 400 di multa la pena irrogata (condizionalmente sospesa), confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione NO Di GR, attraverso il difensore avv. G. Polleggioni, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen.: la circostanza non può essere configurata nel caso di specie, in quanto il furto di cui all'imputazione riguarda monete contenute in un videogioco, ai danni dell'esercizio commerciale "Bar Gran Caffè", sicché non può riconoscersi la qualità di bagaglio ad un videogioco, né quella di viaggiatore al titolare di un esercizio commerciale di somministrazione di bevande. dell'esclusione dellaIl secondo motivo invoca, come conseguenza circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen., l'estinzione del reato per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere, in parte, accolto, nei termini di seguito indicati. 2 2. La fattispecie circostanziale ex art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen. (il cui fondamento è individuato, dalla giurisprudenza di questa Corte, nella minorata possibilità, da parte del viaggiatore, di rivolgere costantemente la propria attenzione alla cosa che porta con sé: cfr. Sez. 2, n. 538 del 21/04/1971 dep. 29/01/1972, Palma, Rv. 119983) prevede, quale soggetto passivo del reato aggravato, il "viaggiatore" (ossia colui che è in viaggio o in una sosta dello stesso: cfr. Sez. 2, n. 902 del 14/04/1970 - dep. 17/03/1971, Schiano, Rv. 117178) e, quale oggetto materiale della condotta, il suo "bagaglio" (ossia, tutto ciò che il viaggiatore porta con sé, senza custodirlo sulla propria persona: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 4017 del 21/01/1972 - dep. 07/06/1972, Davalos, Rv. 121261; Sez. 2, n. 2063 del 22/10/1971 - dep. 04/04/1972, Lucca, Rv. 120652): requisiti, questi, la cui sussistenza nel caso concreto deve formare oggetto di congrua motivazione (Sez. 5, n. 9132 del 15/06/1999 dep. 16/07/1999, Picone, Rv. 213929). Il locus commissi delicti è individuato dalla tassativa elencazione dettata dall'art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen., elencazione comprensiva, tra l'altro, degli esercizi in cui si somministrano cibi e bevande. Ciò posto, rileva la Corte che, nel caso in esame, se il luogo in cui è stato commesso il furto (un bar) rientra nell'ultima delle categorie indicate, difettano del tutto gli altri elementi costitutivi della fattispecie circostanziale, non potendosi considerare il titolare dell'esercizio un viaggiatore, né le monete contenute nel videogioco un suo bagaglio. La diversa interpretazione della norma in esame prospettata dalla sentenza di merito muove erroneamente dall'esclusiva considerazione del locus commissi delicti, laddove, come si è detto, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante è necessario che la persona offesa rivesta la qualità di viaggiatore e che la res sottratta sia qualificabile come bagaglio (cfr. Sez. 2, n. 8847 del 12/05/1991 - dep. 05/09/1991, Martinello, Rv. 188127, che ha escluso la configurabilità dell'aggravante in esame nel caso di sottrazione di assegni contenuti nella tasca di un indumento appoggiato su un attaccapanni di un ristorante).
3. Esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 6), cod. pen., si è perfezionata l'estinzione del reato per prescrizione: al termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6, correlato alla comminatoria edittale di cui all'art. 625, primo comma, cod. pen., devono aggiungersi 314 giorni di sospensione dello stesso, sicché la prescrizione è intervenuta il 26/02/2015. Ne consegue, che la sentenza impugnata deve essere 3 annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Non avendo l'impugnazione investito in modo specifico le statuizioni civili, oggetto di risarcimento del danno liquidato in via equitativa, agli effetti civili il ricorso deve essere rigettato. Essendosi perfezionata la fattispecie estintiva del reato prima della sentenza di appello, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti private le spese del presente grado.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6), cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Dichiara interamente compensate le spese tra le parti private. Così deciso il 14/03/2017. Il Presidente Wfolored Il Consigliere estensore Ampelo Coperto Dre R APR 2017 ad IL FUNZIONARIO CUDZIANO Cam Lanzuse ми 4