Sentenza 21 gennaio 2011
Massime • 1
La circostanza aggravante specifica per i delitti in materia di stupefacenti di cui all'art. 80, comma primo, lett. d), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (l'essere stato commesso il fatto da persona armata o travisata) si realizza pur quando l'arma non sia utilizzata per conseguire, agevolare o mantenere il possesso dello stupefacente, essendo sufficiente la mera contestualità temporale o spaziale tra il possesso dello stupefacente e la detenzione dell'arma medesima. (Nella specie, l'arma, perfettamente funzionante, era scarica ed occultata in un'intercapedine del pavimento).
Commentario • 1
- 1. Le circostanze aggravanti nel TU sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 7 settembre 2023
Nei Lavori Preparatori al TU 309/90, il Legislatore ha specificato che “le aggravanti [ex comma 1 Art. 80 TU 309/90] appesantiscono situazioni eterogenee, aventi, in alcune ipotesi, l'obiettivo di tutelare persone fragili; in altre, di colpire persone più pericolose; in altre, di ostacolare il commercio di sostanze nocive o in luoghi protetti”. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. Il comma 1 Art. 80 TU 309/90 Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà: nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore nei casi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2011, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 21/01/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 143
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 36520/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO IU, N. IL 27/09/1962;
avverso la sentenza n. 13533/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di LI US in ordine ai reati di detenzione illegale di stupefacenti, di arma clandestina e munizioni, nonché di ricettazione dell'arma stessa. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello.
2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo si prospetta che erroneamente è stata ritenuta l'esistenza della fattispecie di ricettazione in relazione all'acquisizione di arma clandestina;
tanto più che la stessa, ricevuta da uno zio defunto, era un "reperto archeologico".
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, lett. d) del si configura solo quando l'arma sia in condizione di poter essere prontamente utilizzata. Nel caso di specie, invece, l'arma stessa, pur funzionante, era scarica ed occultata in un'intercapedine del pavimento.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto, in relazione alla detenzione di arma clandestina perfettamente funzionante, il reato di ricettazione, attesa la acquisizione di bene delittuoso che tale condotta implica. Tale enunciazione è aderente alla consolidata, condivisa giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, tra le tante, Cass. 2, 29/9/2009) Rv. 244951).
3.2 Pure immune da censure è la ritenuta esistenza dell'aggravante. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di condiviso principio ripetutamente enunciato da questa Corte, in aderenza al tenore della normativa: il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. d), che prevede come ipotesi aggravata del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, la detenzione illecita di sostanza stupefacente commessa da persona armata, stabilisce solo una contestualità temporale e spaziale tra il possesso della droga e la detenzione dell'arma, senza necessità anche di una contestualità causale alla realizzazione della condotta di illecita detenzione di stupefacente. Pertanto, l'arma non deve servire a connotare una particolarita dell'azione di commercio della droga e non deve anche essere utilizzata per il conseguimento, l'agevolazione ovvero il mantenimento del possesso stesso della droga (Cass. 6, 28/1/1999, Rv. 212885, Cass. 6, 23/1/1996, Rv. 204511). Nel caso di specie, ha razionalmente considerato il giudice di merito, tale contestualità si configura posto che l'arma, di cui - come si è detto - è stata constatata l'efficienza, era occultata proprio nel retrobottega in cui era nascosta la droga.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011