Sentenza 23 aprile 2010
Massime • 1
Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi attiene solo alla valutazione degli stessi come elementi di prova e non anche come notizia di reato ai fini dell'avvio di nuove indagini e dell'acquisizione di ulteriori fonti probatorie. (Fattispecie di utilizzazione ai fini dell'adozione di sequestro probatorio).
Commentario • 1
- 1. Utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni. Art. 270 c. 1 c.p.p.: questioni interpretative e prospettive di riformaMarco Cultrona · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Cenni introduttivi – 2. Dall'abrogato art. 226-quater c. 6 c.p.p. all'attuale art. 270 c.p.p. – 3. Ratio del divieto previsto dall'art. 270 c. 1 c.p. – 4. L'interpretazione della locuzione “procedimenti diversi” – 5. Considerazioni conclusive 1. Cenni introduttivi La disciplina sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali di cui all'art. 270 c.p.p. – modificato dal d.l. n. 161/2019, convertito in L. n. 7/2020 – è frutto di scelte legislative volte a bilanciare diversi interessi: da un lato, l'accertamento e la repressione dei reati; dall'altro, la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, la cui inviolabilità è sancita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2010, n. 19699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19699 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/04/2010
Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 527
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 41065/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LATINA, nei confronti di:
1) TA LA N. IL 06/04/1972 C/;
avverso l'ordinanza n. 212/2009 TRIB. LIBERTÀ di LATINA, del 23/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO Laurenza;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni che chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Latina ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 23.10.2009, con cui il Tribunale medesimo, in sede di riesame, revocava il decreto di sequestro probatorio, in data 30.9.2009, emesso dal P.M., ex art. 253 c.p.p., nei confronti di RO IO, indagato per il reato di cui all'art. 642 c.p., disponendo la restituzione allo stesso di quanto in sequestro, riguardante pratiche relative a sinistri stradali nella disponibilità dell'indagato. Il P.M. ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata deducendo violazione e/o inosservanza di norme processuali, laddove il provvedimento impugnato aveva escluso la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per il reato di cui all'art. 642 c.p., non considerando che il decreto di sequestro probatorio costituisce un "mezzo di ricerca della prova", necessario per l'accertamento dei fatti;
nella specie, dall'ascolto di alcune conversazioni, fra due indagati, per il reato di associazione a delinquere finalizzata, tra l'altro, alla consumazione di truffe in danno di compagnie assicuratrici, era emerso che il RO, quale procuratore legale, aveva anch'egli posto in essere una serie di condotte volte a denunciare falsi sinistro stradali per ottenere il risarcimento di danni riportati dagli assistiti (soprattutto cittadini stranieri) in contesti del tutto diversi;
ai fini dell'avvio di ulteriori indagini, doveva, quindi, ritenersi consentito l'utilizzo dei risultati di dette intercettazioni in virtù del "fumus" emergente dalla notizia di reato acquisita che legittimava il decreto di sequestro dei fascicoli delle pratiche risarcitorie custodite presso lo studio legale del RO, stante l'esigenza di accertare gli estremi dei sinistri stradali falsamente denunciati. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha adottato la decisione impugnata sul rilievo che il reato di cui all'art. 642 c.p. era stato ipotizzato a carico del RO "esclusivamente sulla base di intercettazioni disposte a carico di diversi soggetti indagati per associazione per delinquere ed altro"; che detto reato "non consente intercettazioni... sicché può sin d'ora escludersi con riguardo al RO l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate".
Orbene, rileva la Corte che, secondo la giurisprudenza della S.C. in materia, il divieto, ex art. 270 c.p.p., di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche relative a procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati raccolti, attiene solo alla valutazione delle stesse risultanze come elementi di prova e non esclude, invece, la loro valorizzazione come notizia di reato, per l'avvio di nuove indagini e l'acquisizione di ulteriori fonti probatorie (Cfr. Cass.n. 41957/2005; n. 31/2003). Consegue che il P.M., sulla base di quanto emerso da dette intercettazioni a carico del RO in ordine al fumus del reato ipotizzato, legittimamente aveva emesso, ex art. 253 c.p.p., il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto i fascicoli delle pratiche risarcitorie custodite presso lo studio legale del RO.
Il sequestro probatorio costituisce, infatti, non una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, utilizzabile, nella specie, per esaminare la documentazione sottoposta a sequestro ed acquisire ulteriori elementi ai fini dell'accertamento del reato ipotizzato (quali gli estremi e le modalità dei sinistri stradali falsamente denunciati).
Il provvedimento impugnato non motiva sulla necessità del sequestro probatorio in ordine alla finalità di accertamento dei fatti, ma si limita a dare atto della mancanza in atti "di ulteriori indagini con riguardo alla specifica posizioni del RO", non tenendo conto che era sufficiente la sussistenza del "fumus" del reato ipotizzato per legittimare l'adozione di detto sequestro.
Alla stregua di quanto osservato l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Si provveda ai sensi dell'art. 92 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010