Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2010, n. 19699
CASS
Sentenza 23 aprile 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi attiene solo alla valutazione degli stessi come elementi di prova e non anche come notizia di reato ai fini dell'avvio di nuove indagini e dell'acquisizione di ulteriori fonti probatorie. (Fattispecie di utilizzazione ai fini dell'adozione di sequestro probatorio).

Commentario1

  • 1Utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni. Art. 270 c. 1 c.p.p.: questioni interpretative e prospettive di riforma
    Marco Cultrona · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Cenni introduttivi – 2. Dall'abrogato art. 226-quater c. 6 c.p.p. all'attuale art. 270 c.p.p. – 3. Ratio del divieto previsto dall'art. 270 c. 1 c.p. – 4. L'interpretazione della locuzione “procedimenti diversi” – 5. Considerazioni conclusive 1. Cenni introduttivi La disciplina sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali di cui all'art. 270 c.p.p. – modificato dal d.l. n. 161/2019, convertito in L. n. 7/2020 – è frutto di scelte legislative volte a bilanciare diversi interessi: da un lato, l'accertamento e la repressione dei reati; dall'altro, la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, la cui inviolabilità è sancita …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2010, n. 19699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19699
Data del deposito : 23 aprile 2010

Testo completo