Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18003
CASS
Sentenza 19 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio

    Il ricorso è inammissibile perché proposto in relazione alla misura della pena concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., salvo il caso di illegalità della pena concordata, non ricorrente nel caso di specie.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del reato di estorsione

    Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito che nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini dell'estorsione rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un risultato economicamente valutabile. Il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale. La condotta violenta era idonea a produrre un danno economico per la vittima, consistente nella perdita della possibilità di gestire la piazza di spaccio.

  • Inammissibile
    Illogicità della motivazione in relazione all'attribuzione del reato di estorsione

    L'omessa contestazione del reato di spaccio non contraddice la ricostruzione della vicenda estorsiva, potendo essere dovuta alla genericità delle notizie sui quantitativi di droga trattati. La giurisprudenza ha più volte trattato il reato di estorsione nel circuito della droga, configurandolo anche quando la pretesa non è strettamente legata al corrispettivo della cessione ma alla gestione della piazza di spaccio.

  • Inammissibile
    Violazione dell'obbligo di motivazione in ordine all'esclusione della messa alla prova

    Il ricorso è inammissibile perché proposto in relazione a questioni alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte in appello ha effetti preclusivi anche sul giudizio di legittimità.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione degli artt. 266, commi 2 e 2-bis, e 266-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso è infondato. La giurisprudenza ha chiarito che il captatore informatico è uno strumento intrusivo con diverse funzionalità, tra cui l'intercettazione di chiamate vocali, chat e messaggi istantanei. La captazione di flussi di dati in fieri è ammessa previa autorizzazione giudiziaria. La qualificazione giuridica cambia a seconda del momento e della modalità di acquisizione: la captazione in tempo reale di un flusso comunicativo equivale a intercettazione, mentre l'acquisizione di contenuti già memorizzati equivale al sequestro di documento informatico.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 267, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Il ricorso è infondato. I messaggi WhatsApp e Telegram integrano una mera documentazione di flussi comunicativi, non rientrando propriamente nella nozione tecnica di intercettazione. La Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità della disciplina eccezionale di cui all'art. 267, comma 2-bis, cod. proc. pen. a tali ipotesi, applicando la disciplina generale di cui all'art. 267, secondo comma, cod. proc. pen.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla messa alla prova

    Il ricorso è infondato. Sebbene la Corte d'Appello abbia erroneamente affermato che il GUP non si fosse pronunciato sull'istanza, ha comunque motivato nel merito il diniego, escludendo la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza a causa della pendenza di altri procedimenti per stupefacenti. La difesa non ha contestato tali elementi indicativi di persistente pericolosità sociale.

  • Inammissibile
    Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto alla responsabilità per spaccio

    Il motivo è generico, limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze motivazionali o illogicità. Il ricorso deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.

  • Inammissibile
    Mancato inquadramento delle condotte nell'ambito della fattispecie di fatto lieve (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90)

    Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte salentina ha correttamente escluso l'ipotesi lieve sulla base di molteplici elementi: capacità di immettere quantità rilevanti di stupefacenti, diversa tipologia delle sostanze, strutturate relazioni con il mercato, affidabilità e serietà nel soddisfare le richieste. Tali elementi indicano un'attività organizzata in modo professionale e non occasionale. La valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo degli indici normativi, non basato solo sul dato quantitativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18003
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18003
    Data del deposito : 19 maggio 2026

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