Sentenza 19 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18003 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18003/2026 Roma, li, 19/06/2026
DO FERRANTI
- Presidente -
IA AN SE
NO RD
CE ZE
LE D'EA
Sent. n. sez. 594/2026 UP 08/05/2026 R.G.N. 7813/2026
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
BR IA nato a [...] il [...] GN NI nato a [...] il [...] NO AR nato a [...] il [...] CA IM nato a [...] il [...] IL IV nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE di APPELLO di LECCE Sezione Distaccata di Taranto
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella. Lette le conclusioni scritte per l'udienza pubblica senza discussione orale, non ri- chiesta da alcuna delle parti, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nell'in- teresse del CA e l'inammissibilità degli altri ricorsi, nonché quelle dell'Avv. Francesco Paolo Garzone per CA IM (note di replica del 27/04/2026), dell'Avv. Cristiano Rizzi per IL IV (note di trattazione del 27/04/2026) e dell'Avv. Nicola Lerario, anch'egli per IL IV, che insistono tutti per l'accogli- mento dei rispettivi ricorsi e l'Avv. Lerario anche per la rettificazione della pena finale irrogata al proprio assistito.
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 19/04/2024, all'esito di un giudizio abbreviato, il GIP presso il Tribunale di Taranto ha dichiarato gli odierni ricorrenti: • BR IA colpevole dei delitti di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (commesso in Castellaneta dal 12/06/2022 al 09/10/2022), 81, 73, commi 1 e 4, 80, lettera b), d.P.R. 309.1990, in relazione al numero 4 del primo comma dell'art. 112 cod. pen. (commesso in Castellaneta dal 01/06/2022 al 07/08/2022), 110, 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, (commesso in Palagianello il 25.7.2022). Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti ed applicato il vincolo della con- tinuazione tra tutti i delitti, lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 60.000 di multa e alla pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed a quella dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. • GN NI colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, terza parte, cod. pen. (commesso in Palagianello il 24/07/2022). Riconosciute le circostanze attenuanti generiche equi- valenti alla ritenuta aggravante, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa;
• NO AR colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (commesso in Castellaneta e Palagianello dal 23/06/2022 al 16/08/2022). Pertanto, lo ha condannato alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa ed ha applicato la pena accessoria dell'interdi- zione dai pubblici uffici per anni cinque;
• CA IM colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309.1990, così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309.990 (commesso in Castellaneta dal 13/07/2022 al 21/07/2022) e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione ed euro 2.400,00 di multa;
• IL IV colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309.1990 (commesso in Castellaneta fino al 28/07/2022). Riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti analoghi già giudicati con la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto il 01/03/2023 (anni quattro mesi otto di reclu- sione ed euro 20.000 di multa), ha applicato un aumento pari ad anni uno di re- clusione ed euro 6.000,00 di multa, per una pena complessiva di anni cinque mesi otto di reclusione ed euro 26.000 di multa.
1.1. Avverso la pronuncia di condanna, NI NU, BR IA, Ca- ragnano NI, NO AR, LA CH, CA IM e IL IV hanno presentato rituali atti di appello.
2
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall'odierno ricorrente, con la sentenza in epigrafe: ⚫in accoglimento della richiesta, tra gli altri, degli imputati BR IA e NO AR, di concordato della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. a cui il Procuratore Generale ha prestato adesione, previo riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 80, lettera b), d.P.R. 309.1990 (capo r), ha rideterminato la pena inflitta a BR IA in anni sei di reclusione ed euro 40.000,00 di multa;
previo riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a NO AR in anni tre mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. ⚫ ha confermato la sentenza di primo grado per GN NI, IL IV e CA IM, disponendo il dissequestro e la restituzione a quest'ultimo delle somme sequestrategli nel corso del procedimento penale;
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. ⚫2.1. BR IA (Avv. Salvatore Maggio) Con un unico motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione e/o ma- nifesta illogicità della stessa, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato. In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove non state ritenute meritevoli di accoglimento le tesi difensive poste a base dell'atto di appello in or- dine ai mancato accoglimento della richiesta, contenuta nell'atto di appello, di ri- conoscere un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello irrogato con la sentenza di primo grado. Si ritiene che, con evidente lacuna motivazionale ovvero con motivazione il- logica, il giudice di secondo grado abbia ritenuto di disattendere le tesi difensive contenute nell'atto di appello relativamente alla determinazione dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione, in quanto nella sentenza impugnata, su tale statuizione, è stata inflitta una pena eccessiva, senza dare effettiva spiegazione delle ragioni a supporto di tale illegittima decisione. • 2.2. GN NI (Avv. Vincenzo Stellaccio) Il ricorrente premette, in fatto, che sin dalle prime battute della vicenda pro- cessuale che ci occupa, lo stesso GN rilevava come a proprio carico non vi fosse alcuna intercettazione e che egli si è trovato coinvolto nella vicenda per delle intercettazioni di comunicazioni telematiche sul social network WhatsApp fatte da altri. Tutta la questione, infatti, prende le mosse da un'indagine a carico di un
3
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
gruppo di ragazzi attivi nella detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo l'assunto accusatorio, il GN avrebbe usato violenza fisica su di un minorenne che faceva parte del gruppo, tal De DO NG, il quale riferiva al proprio cugino, BR IA anch'egli all'epoca indagato ed oggi condannato, che in occasione di un episodio di spaccio, l'imputato l'avrebbe picchiato per farlo desistere dallo svolgere attività di cessione di stupefacente in una determinata zona, in quanto, come ricostruito nell'imputazione, sarebbe stata la propria piazza di spaccio. In particolare, il 26 luglio 2022, BR IA e NO IT, da poco sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, intrattenevano una conversazione telematica nella quale la NO si lamentava del fatto che durante l'assenza per i propri problemi di salute, due soggetti, ben indicati dalla stessa nel corso della interlocuzione, avrebbero preso il suo posto nella cessione dello stupefacente in una determinata zona. BR IA chiedeva chi fossero queste persone e la NO diceva che erano IN SC e DE. E il BR, subito diceva che questi soggetti andavano fermati e che avrebbe mandato il contatto a NU (NI) e a CH (LA). Più avanti nella conversazione la NO af- fermava che avrebbero dovuto chiederle il permesso o che comunque non avreb- bero dovuto fare "concorrenza sleale" per quel che attiene al peso e al prezzi delle dosi degli stupefacenti. Nell'ambito di tale conversazione BR IA faceva riferimento a un epi- sodio nel corso del quale sarebbe stato picchiato il proprio cugino De DO An- gelo (minorenne all'epoca coindagato, ammesso alla MAP, così come previsto dal rito minorile), e riferiva che questa persona che aveva commesso "l'affronto contro il De DO", era già stata punita mediante un trascinamento sull'asfalto per venti metri, con gli arti inferiori legati e attaccati ad un'auto, per cui faceva intendere che anche SC IN e DE avrebbero ricevuto lo stesso trattamento. Durante la conversazione con la NO, il BR le mandò una foto estrapolata da Facebook, di chi sarebbe stato il soggetto protagonista dell'episodio riferito ov- vero colui che aveva "pestato" il De DO, ovvero l'odierno ricorrente Cara- gnano. Il ricorrente, premettendo di non voler sollevare nuovamente questioni che riguardano il merito della vicenda, lamenta con un primo motivo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del reato di estorsione contestato al ricor- rente anziché del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. Riporta un ampio stralcio dell'atto di appello e a sostegno delle proprie tesi richiama il dictum di Sez. 5 n. 32011/2006 secondo cui integra il delitto di tentata estorsione (art 56 e 629 cod. pen.) e non quello di cui all'art. 610 cod. pen. (violenza privata) la
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di de- naro (nella specie cinquantamila lire al giorno) dal soggetto passivo, per consen- tirgli di esercitare la prostituzione in un dato luogo, considerato che entrambe le fattispecie incriminatrici in questione (estorsione e violenza privata) tutelano la libertà di autodeterminazione dell'individuo, ma ricorre il delitto di estorsione al- lorché (come nella specie) la coartazione sia preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto". Nel caso riportato in quel precedente giurisprudenziale del 2006, prosegue il ricorrente, c'è stata estorsione tentata perché era stato chie- sto il pagamento di una somma per esercitare un'attività illecita lucro-genetica, ma nel caso in esame tale richiesta di denaro per l'esercizio di un'attività illecita lucro-genetica non c'è stata. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, di contro, scriva, alle pagine 4 e 5 della motivazione della sentenza impugnata che: «Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento. L'appellante sostiene che l'assenza di una richiesta di denaro da parte stia non consentirebbe di identificare il profitto ingiusto, elemento costitutivo del delitto di tentata estorsione. Però, egli limita il profitto ad un van- taggio di natura economica, mentre, esso va individuato in qualunque vantaggio, anche di natura non economica, perseguito. Sul punto, si veda Cass. Sez. U, n.41570 del 23 maggio 2023, [...], Rv. 285145 01, seppure con riferimento al delitto di furto». Secondo la tesi difensiva sarebbe palese la doppia violazione di legge per er- ronea applicazione della legge penale perché il reato in esame oggi contestato al GN è certamente riqualificabile nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. lad- dove, nell'esaminare il primo motivo di appello, era stata la stessa Corte territo- riale ad affermare che: «La frase proferita è più aderente alla, volontà di colui il quale vuole allontanare un venditore, minacciandogli di togliergli "tutta quella che ha", per impedirgli di proseguire nell'attività non gradita...">>, andando a mostrare l'esistenza e la sussistenza dell'elemento materiale del reato di violenza privata, piuttosto che del reato di estorsione, indipendentemente dall'aspetto se si tratta di reato consumato o tentato. Per cui, mancando la condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 610 c.p., nei confronti del ricorrente dovrebbe dichiararsi il reato non procedibile. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia manifesta illogicità e contraddit- torietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'astratta confi- gurabilità e attribuibilità in capo a GN NI del reato di cui all'art. 110, 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1), terza parte cod. pen. con- testatogli in imputazione.
5
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Osserva il ricorrente che dal capo di imputazione sembrerebbe che tutta l'a- zione sia stata compiuta per tutelare una propria (del GN), piazza di spac- cio di sostanze stupefacenti. Ma sarebbe illogico e non supportato da coerenza ritenere un soggetto colpevole del reato di cui all'art 629 cod. pen., che sarebbe stato operato per avere campo libero nell'attività di cessione di stupefacenti, quando non è nemmeno contestata, all'odierno ricorrente, il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. •2.3. NO AR (Avv. Pietro Putignano) Con un unico motivo il ricorrente lamenta la palese violazione dell'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 125 cod. proc. pen., che dovrebbe comportare la conseguente nullità della sentenza impugnata, sul rilievo che il giudice di merito avrebbe dovuto innanzitutto argomentare in ordine all'esclusione della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, comun- que, indicare gli elementi di prova sulla base dei quali ha fondato l'irrogazione della pena detentiva. Ciò perché la sentenza che accoglie la richiesta di concorda- mento della pena ex art.599 bis cod. proc. pen. non si sottrae alle regole generali previste dal codice di rito. • 2.4. CA IM (Avv. Francesco Paolo Garzone) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza delle norme proces- suali di cui agli artt. 266, comma 2 e 2-bis, nonché 266-bis cod. proc. pen., sta- bilite a pena di inutilizzabilità prevista dall'art. 271 cod. proc. pen. Rileva che sia la sentenza di primo grado (alle pagg. 80, 81, 82) che quella d'appello (alle pagg. 8, 9 della motivazione) hanno dato atto che l'unica fonte di "prova" (decisiva) a carico dell'imputato è costituita dalle risultanze di intercetta- zioni di comunicazioni telematiche effettuate mediante captatore informatico. Si tratterebbe, tuttavia, di intercettazioni secondo il ricorrente inficiate da inu- tilizzabilità per la violazione degli artt. 266, comma 2 e 2-bis, e 266-bis cod. proc. pen. Si prende atto che per il giudice di secondo grado, ...come è stato affermato in arresti giurisprudenziali della Suprema Corte: "Sono legittime le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui all'art. 266-bis cod. proc. pen., effettuate mediante l'istallazione di un captatore informatico (c. d. "trojan horse")" (Sez. 5, n. 48370 del 30/05/2017, [...], Rv. 271412, principio ribadito da Sez. 1, n. 3591 del 071/01/2021, dep. 2022, Romeo, Rv. 282495 01). Infatti, si ritiene che l'art. 266, secondo comma, cod. proc. pen. nel prevedere la possibilità di utilizzo di un captatore informatico su un dispositivo elettronico non considera tale ipotesi come una situazione eccezionale, come una eccezione ad una regola generale valida in alcune ipotesi ben individuate, ma chiarisce che le operazioni di intercettazione possono essere eseguite "anche" mediante captatore informatico.
-
6
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Se, allora, gli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. rappresentano l'archetipo delle in- tercettazioni di comunicazioni e di conversazioni, ne consegue che nulla osta af- finché il captatore informatico sia utilizzabile anche per intercettare flussi di co- municazioni (art. 266 bis cod. proc. pen.), perché la regola generale consente la possibilità di utilizzare ordinariamente tale strumento». (sentenza di primo grado, p. 8 della motivazione, in atti). Per il ricorrente, tuttavia, tale motivazione non convince e la questione di diritto appare meritevole di maggiore riflessione, alla luce del dictum di Sez. 4 n. 25401/2024 secondo cui: «Il captatore informatico è un programma informatico intrusivo (c. d. "malware") che si installa su dispositivi mobili (cellulare, computer e tablet), dotato di diverse funzionalità: esso infatti consente la intercettazione di chiamate vocali, di chat e di messaggi istantanei;
consente inoltre l'ascolto di con- versazioni tra presenti, permettendo di intercettare le conversazioni che si svol- gano tra più persone che si trovino nelle vicinanze del dispositivo». Nulla quaestio, si sostiene, in quanto espressamente prevista, sull'utilizzabi- lità del trojan per l'ascolto di conversazioni fra presenti. Ma, secondo il ricorrente nessuna norma, invece, consente l'impiego dell'intrusivo strumento anche per le intercettazioni di chiamate vocali, chat e messaggi istantanei- Il ricorrente dichiara di non ignorare tenendolo, anzi, in debita considera- zione, senza rinunciare tuttavia a proporne una rimeditazione alla stregua della successiva evoluzione normativa che Sez. 5 n. 48370 del 20/10/2017 ha statuito che: *Il supremo organo nomofilattico non ha escluso la legittimità dell'uso di tale strumento captativo per le intercettazioni tra presenti nei luoghi di privata dimora dove si stia svolgendo l'attività criminosa, ma soprattutto, ed è ciò che qui rileva, non l'ha esclusa per le ulteriori forme di intercettazione, tra cui quelle telematiche ex articolo 266-bis cod. proc. pen.». E che il medesimo principio è stato implici- tamente ribadito, anche più recentemente, da Sez. 4 n. 25401/2024 secondo cui: *In tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate con captatore informatico per reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autoriz- zativo, la previsione di cui all'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accertamento dei delitti indicati nell'art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen., è riferita alle sole intercettazioni tra presenti. Non così per le conversazioni che non si svolgano tra presenti, realizzate anche mediante cap- tatore, rispetto alle quali vale la clausola di salvezza contenuta nell' incipit dell'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen.». Medio tempore, tuttavia, non pare che la questione sia stata esplicitamente proposta e diversamente decisa. E si tratta, a parere del ricorrente, di principi che,
7
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
incidentalmente espressi dalla giurisprudenza, necessitano di un più prudente ri- pensamento. Ciò perché l'arresto della Suprema Corte del 20 ottobre 2017 e stato seguito da diversi interventi legislativi, che tutti - hanno modificato la disciplina del codice di procedura penale, introducendo un'espressa cornice normativa per le intercet- tazioni mediante captatore informatico. Si tratta, nell'ordine del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 e. del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28. Per effetto di tali, reiterate, novelle legislative, le norme codicistiche che con- cernono le intercettazioni mediante captatore informatico attualmente sono: l'art. 266, comma 2 e 2-bis, l'art. 267, commi 1 e 2-bis, l'art. 268, comma 3-bis, l'art. 270, comma 1-bis, e l'art. 271, comma 1-bis, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che, a differenza di quanto motivato nella sentenza impu- gnata, tutte queste disposizioni regolano l'impiego del captatore informatico con esclusivo riferimento alle intercettazioni fra presenti (non "anche" con riferimento a queste ultime). Nessuna disposizione, invece, riguarda l'uso del captatore infor- matico per le intercettazioni di corrispondenza, vocale o scritta, telefonica o tele- matica. Il succedersi in breve tempo (dal 2017 al 2020) di ben quattro fonti normative che hanno introdotto un'esplicita disciplina dello strumento-captatore informatico senza, tuttavia, prevederne l'impiego per le intercettazioni diverse da quelle am- bientali autorizzerebbe allora l'interprete secondo la tesi proposta in ricorso - a ritenere che non si tratti di una semplice "svista" del legislatore bensì di una scelta consapevole, con la conseguenza che: 1) il captatore informatico possa es- sere impiegato esclusivamente per le intercettazioni tra presenti;
2) i risultati delle altre intercettazioni: compiute mediante trojan (come nel caso spe- cifico) non possano essere utilizzati poiché eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 271 cod. proc. pen.). Significativo, in tal senso, apparirebbe anche il rilievo che l'art. 266 bis cod. proc. pen. non preveda l'impiego di trojan per le intercettazioni (quali quelle eseguite nel caso specifico) di comunicazioni informa- tiche o telematiche. La questione di diritto, in questi termini rappresentata, non pare esser stata decisa, se non incidenter tantum, dalla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente propone l'auspicio che possa essere rimeditata funditus da questa Corte. Con il secondo motivo si lamenta l'inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 267, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilita a pena di inutilizzabilità prevista dall'art. 271 cod. proc. pen. in quanto, differentemente dal caso specifico, le in- tercettazioni mediante captatore informatico non possono proprio disporsi "d'ur- genza" da parte del P.M., se non per i delitti di criminalità organizzata, con finalità
8
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da:
TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
terroristiche o eversive e dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione. Ci si duole che la Corte d'Appello abbia ritenuto "non condivisibile" "la que- stione relativa alla ritualità del decreto emesso dal PM in via d'urgenza" poiché <la norma invocata dall'appellante, quella di cui all'art. 267, comma 2-bis, cod. proc. pen., fa riferimento alle intercettazioni tra presenti, ma, nel caso di cui si tratta, le intercettazioni hanno avuto ad oggetto i messaggi di chat "Whatsapp" e "Tele- gram", che sono pacificamente considerate come intercettazioni di un flusso di comunicazioni. Ne consegue, che, al caso di cui si tratta, va applicata la disciplina generale di cui all'art. 267, secondo comma, cod. proc. pen., e non quella, ecce- zionale, di cui al successivo comma 2-bis> (così la sentenza impugnata a pag. 8 della motivazione). Tale motivazione, tuttavia, rivelerebbe un evidente errore di applicazione della norma processuale penale, in quanto le intercettazioni compiute - come nel caso di specie - mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico (peraltro consentite soltanto quando "tra presenti") non sono disciplinate dal comma 2 bensì dal comma 2-bis dell'art. 267 cod. proc. pen. Con il terzo motivo si lamentano inosservanza degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. pen. stabilita a pena di nullità prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Si evidenzia che, alle pagina 9 della motivazione della sentenza impugnata si legge che: <<Non risulta, né dagli atti del processo, né dalle conclusioni formulate dal difensore dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado, né dall'atto di appello, che il GIP si sia mai pronunciato espressamente sulla domanda di messa alla prova, essendosi limitato ad ammettere solo il rito abbreviato. Tutte le mas- sime riportate dall'appellante nel suo atto di appello, alla pag. 10, fanno riferi- mento ad un espresso rigetto dell'istanza, ma un conto è un rigetto, la cui moti- vazione può essere fatta valere attraverso il rimedio di cui all'art. 586 cod. proc. pen., un conto è l'omessa pronuncia, la quale viola il diritto di difesa dell'imputato, non consentendogli di confrontarsi, di capire le ragioni per le quali una sua istanza è stata disattesa e di apprestare le opportune argomentazioni. Dunque, mentre, a fronte di una decisione di rigetto, l'imputato è chiamato a confrontarsi con il me- rito, in caso di un'omessa pronuncia non può essere contestato il merito, ma il metodo. Se, allora, l'omessa pronuncia su una richiesta di rito alternativo integra una violazione dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., quest'ultima si è manifestata prima del giudizio, perché è stata propedeutica allo stesso. Ne con- segue che essa andava fatta valere fino alla deliberazione della sentenza che ha definito il giudizio abbreviato in primo grado. Nel caso di specie, però, l'imputato, sia nelle conclusioni depositate il 12.2.2024, sia al termine della sua discussione
9
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
dinanzi al GIP, non ha eccepito la nullità conseguente all'omessa pronuncia e, dunque, dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, ma si è limitato a chie- dere, nuovamente ma tardivamente, di essere messo alla prova».
-
Per il ricorrente l'ordito motivazionale appena richiamato e letteralmente tra- scritto dimostrerebbe il travisamento del fatto processuale in cui è incorso il giu- dice di seconde cure. A differenza di quanto motivato dalla Corte di Appello, infatti, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato era espressamente decisa per essere dichiarata inammissibile - dal giudice di primo grado nella relativa sentenza: «In ultimo appare doveroso evidenziare - si legge nella sentenza del G.U.P. - come la richiesta di applicazione dell'istituto della messa alla prova, formulata nell'interesse del CA dal suo difensore, nonché procuratore speciale, all'udienza del 19.4.2024 (allorquando ha rassegnato le sue conclusioni), deve considerarsi tardiva ex art. 464-bis comma 2 cod. proc. pen. in quanto doveva essere effettuata entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato ed essendo stata già preceduta dalla tempestiva richiesta di rito abbreviato, a cui l'imputato è stato ammesso sin dalla precedente udienza del 19.2.2024» (sentenza. di primo grado, p. 82). La declaratoria d'inammissibilità per l'assenta tardività dell'istanza ex art. 168-bis c.p. contenuta nella sentenza di condanna di primo grado era, tuttavia, in tesi difensiva, obbiettivamente illegittima. Articolando specifico motivo d'appello (contraddistinto dal n. "3" e denominato "Illegittimità esclusione dalla applicazione dell'istituto della messa alla prova") se ne eccepiva, pertanto, la nullità. Della tempestività e ritualità dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, d'altronde, prosegue il ricorrente, si dà atto nella stessa sen- tenza d'appello, ove finalmente si ammette che: «L'imputato, personalmente, aveva presentato al GIP, il 21.9.2023, istanza di messa alla prova, dal giudice trasmesso al PM per il parere» (pag. 9). Il ricorrente ritiene che dal rilievo (l'illegittima declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nella sentenza del G.U.P.) il giudice di secondo grado avrebbe dovuto far conseguire la nullità della sentenza di I grado, deducibile ed espressamente dedotta - mediante l'ap- pello. Per consolidata giurisprudenza, infatti: "In tema di riti speciali, la celebra- zione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova" (il richiamo è ai dicta di Sez. 5 n. 4259/2022; Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, [...], Rv. 279849; Sez. 4, n. 30983 del 20/02/2019, [...], Rv. 276793; Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019, [...], Rv. 277681; Sez. 3 n.
10
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR
QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698
Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
29622 del 15/02/2018, Capogrossi, Rv. 273174; Sez. 4 n. 44888 del 18/09/2018 Rhamani, Rv. 274269; contra: Sez. 6, n. 22545 del 28/03/2017, [...], Rv. 269770; Sez. 4, n. 42469 del 03/07/2018, [...]). Avrebbe, viceversa, tra- visato la vicenda processuale, escludendo che il GIP si sia mai pronunciato espressamente sulla domanda di messa alla prova» (pag. 9). Né l'argomentazione subordinatamente sostenuta dalla Corte d'Appello alla pagina 10 potrebbe secondo il ricorrente valere ad escludere la nullità della sentenza impugnata: a fronte dell'il- legittima declaratoria d'inammissibilità per l'assenta tardività dell'istanza proposta ex art. 168 bis cod. pen.. era, infatti, diritto dell'imputato - per non essere abusi- vamente spogliato di un grado di giudizio ottenere la remissione del processo al giudice di primo grado affinché questi si pronunciasse "finalmente" nel merito della domanda con una pronuncia che, ove relettiva, sarebbe stata ulteriormente va- gliabile (sempre nel merito) da un giudice di seconde cure.
•2.5. IL IV (Avv. Cristiano Rizzi)
Il ricorrente, con un primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applica- zione della legge penale e vizio motivazionale quanto alla ritenuta penale respon- sabilità in relazione alla condotta di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 di cui ai capi sub Y) e Z) dell'editto di accusa. In particolare ci si duole che la Corte territoriale, con motivazione manifestamente illogica, contraddittoria ed inadeguata, abbia rite- nuto infondata la censura mossa con i motivi di gravame relativamente all'insus- sistenza dell'elemento della condotta di spaccio posto che, pur prendendo atto della insussistenza di intercettazioni telefoniche direttamente riconducibile all'im- putato che ne documenti l'assenta attività illecita, fonda la colpevolezza su assenti fatti pregressi in ordine ai quali non vi sarebbe in atti alcun materiale probatorio se non il certificato penale dell'imputato: «si lascia chiaramente intendere che, in passato, colui il quale aveva venduto la stessa merce era stato proprio il IL». Ed ancora: *ha fatto altri affari simili in passato» (pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata). Per il ricorrente tale censura, in aderenza alla pacifica giurisprudenza di legit- timità per i casi di "doppia conforme", lungi dal voler costituire una rivalutazione del materiale probatorio in atti, deve intendersi quale specifica deduzione volta ad evidenziare il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale fondando un giudizio di responsabilità sulla scorta di assenti fatti illeciti estranei al presente procedimento penale ed oggetto di mere conversazioni fra terzi. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto al mancato inquadramento delle condotte di cui ai capi sub Y) e Z) dell'editto di accusa nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
11
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Si sostiene, con riferimento alla contestata condotta di spaccio nei confronti di RO LU, così come emersa dalla captazione dei dialoghi in chat fra il predetto RO e BR IA, la Corte di appello avrebbe dovuto concludere per la sus- sistenza di una condotta costituita da plurime cessioni di un limitato quantitativo di sostanza stupefacente, come riscontrato dall'esiguità del debito maturato e, quindi, riqualificarla nell'ambito del paradigma del "fatto lieve". E ciò, tenuto anche conto della mancanza di riscontri pertinenti ed individualizzanti - ed in particolar modo l'assenza di sequestri che non permette di escludere che le cessioni di sostanza stupefacente avessero ad oggetto quantitativi minimi non essendo stato accertato nemmeno il principio attivo della stessa. Sul punto, il ragionamento della Corte territoriale non coglierebbe nel segno atteso che, limitandosi ad argomentare in ordine ad una assenta capacità dell'im- putato di cedere quantità rilevanti di sostanza stupefacente, per come emerso in altro e diverso procedimento penale, perviene ad una motivazione da un lato ca- rente e dall'altro illogica per due ordini di ragione: a. in primis, perché secondo un consolidato insegnamento di legittimità, la configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle so- stanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razio- nale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (il ri- chiamo è al dictum di Sez. 6 n. 1428/2018); b. inoltre, risulterebbe illogica allor- quando pretende di fondare il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità sulla circostanza secondo cui si tratterebbe di "una stabile e ben organizzata atti- vità" capace di assicurare una costante fornitura di sostanza stupefacente, lad- dove, secondo un orientamento esegetico costante, la fattispecie di lieve entità non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefa- centi non occasionale, ma inserita in un'attività criminale organizzata o professio- nale (così Sez. 6, n. 28251/2017). Sicché, per come stabilito dalle più recenti pronunzie della Suprema Corte (il richiamo è a Sez. 3 n. 541/2025), dovendosi procedere necessariamente ad una valutazione complessiva dei fatti contestati che, per quanto emerge dagli atti si riducono ad un debito per droga di appena novecento euro, in assenza di sequestri e di ulteriori elementi che possano dare contezza del dato ponderale, deve conclu- dersi per la sussistenza della ipotesi attenuata del "fatto lieve" non emergendo altri elementi di segno contrario. Con memoria difensiva a firma dell'Avv. Nicola Lerario si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 2, la rettifica della quantità della pena per l'errore di computo contenuto nella sentenza impugnata.
12
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Si sostiene che la pena complessiva è stata erroneamente quantificata dalla Corte di appello in anni 5 mesi 8 di reclusione ed euro 25.000 di multa in luogo di quella che, correttamente, sarebbe risultata ove l'aumento in continuazione avesse preceduto la decurtazione di 1/3 per il rito.
Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il PG e i difensori hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe per l'udienza pubblica senza discussione orale, non richiesta da alcuna delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti nell'interesse di CA IM sono infondati e, pertanto, il ricorso proposto dallo stesso va rigettato. Le doglianze proposte nell'interesse di BR IA, GN NI, NO AR e IL IV sono invece inammissibili o manifestamente infondate, come si specificherà meglio in seguito, e pertanto i ricorsi degli stessi vanno dichiarati inammissibili.
2. In primis va rilevato che i ricorsi proposti nell'interesse di NO AR e di BR IA, ovvero degli imputati che hanno definito le loro posizioni con un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono palese- mente inammissibili, Ed invero, quanto al NO lo stesso lamenta omessa motivazione quanto alla possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma costituisce ormai ius receptum che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Quanto a BR IA, che propone quale unico motivo il vizio di motiva- zione in ordine al trattamento sanzionatorio, va aggiunto che, in tema di "patteg- giamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma
13
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da:
TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
56, I. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in rela- zione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale libera- mente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena con- cordata (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, [...], Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275234). E non è il caso che ci occupa.
3. Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso proposti nell'inte- resse di GN NI che, come visto in premessa, lamenta omessa riqua- lificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 610 cod. pen. Ciò per la necessità che nel reato di estorsione l'ingiusto profitto sia immediato e derivi di- rettamente dalla presunta persona offesa. E in ogni caso vizio di motivazione con riferimento all'astratta configurabilità del reato ex artt. 110, 56 e 629 cod. proc. pen. e manifesta illogicità dell'accusa di estorsione nonostante non sia mai stato contestato al IA il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Va premesso che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annun- ziata, Rv. 286656-01 hanno chiarito che, in tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale. La questione di diritto la cui soluzione era stata rimessa alle Sezioni Unite era se nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. rientrasse la perdita dell'a- spettativa di conseguire un vantaggio economico. Il tema, dunque, era quello di individuare la nozione di danno prevista dall'art. 629 cod. pen. e del rilievo che ad essa deve attribuirsi quale elemento tipico della relativa fattispecie incriminatrice. Nel reato di estorsione, infatti, il danno costituisce il perno dell'offesa criminale su cui è costruita l'intera fattispecie ed esprime la lesività materiale tipica dell'inte- resse tutelato, distinguendosi antologicamente dal danno civile risarcibile previsto dall'art. 185, secondo comma, cod. pen. L'accertamento di tale elemento costitutivo del reato come rilevato dalle S.U. - deve essere svolto secondo i canoni probatori del diritto penale e non può essere affidato a meccanismi di tipo presuntivo, trattandosi di un delitto commesso mediante violenza o minaccia, il cui evento pregiudizievole per il patrimonio della vittima caratterizza l'intera dimensione offensiva del fatto. La definizione della nozione di danno, pertanto, secondo le Sezioni Unite, deve essere determinata in correlazione funzionale a quella di patrimonio, che ne costi- tuisce il presupposto logico-giuridico necessario al fine di individuare il momento
14
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
effettuale del risultato pregiudizievole della condotta costrittiva (vedasi, per l'ela- borazione dottrinale e giurisprudenziale de concetto penalistico di patrimonio e di patrimonialità del danno le pagg. 18 ess di Sez. U. n. 30016/2024). Del resto, il riferimento ad una interpretazione ampia del patrimonio era stato già affermato dalle Sezioni Unite anche in relazione al tema della individuazione del dolo specifico nel delitto di furto, ricollegandovi una definizione assai ampia del fine di profitto, inteso come qualunque vantaggio, non solo di natura patrimoniale, perseguito dall'autore del reato (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, [...], Rv. 285145). Il Supremo Collegio nel 2024 ha risposto affermativamente al quesito postogli affermando il principio di diritto sopra ricordato. Costante e risalente nel tempo, peraltro, è l'insegnamento della giurispru- denza di legittimità secondo cui il profitto, ai fini del delitto di estorsione, può consistere in qualsiasi utilità ed è ingiusto se l'utilità che l'agente si propone di conseguire non è dovuta ma è la conseguenza della violenza o della minaccia usata dall'agente medesimo per costringere il soggetto passivo a dare, fare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 29414 del 15/07/2021, L'Abbate, non massimata;
Sez. 1, n. 8375 del 19/06/1998, [...], Rv. 211145; Sez. 2, n. 6300 del 11/04/1973, [...]). È stato anche affermato che l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuri- dico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Sez. 2, n. 16658 del 31/03/2008, [...], Rv. 239780, in fattispecie in cui l'imputato inten- deva impedire alla vittima di procedere giudizialmente nei suoi confronti con un'a- zione ritenuta ingiusta;
vedasi anche Sez. 5, n. 49604 del 30/09/2014, [...], Rv. 261335, secondo cui integra il delitto di estorsione, in relazione all'ingiusto profitto derivante da una pretesa penalmente e civilisticamente illecita, la minaccia posta in essere per ottenere il pagamento di un credito di natura usuraria). Si è precisato che l'ingiusto profitto può consistere in un'utilità anche di natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato o per il terzo nel cui interesse egli abbia agito (Sez. 5, n. 8352 del 13/01/2016, [...], Rv. 266066; Sez. 5, n. 21579 del 08/04/2015, [...], Rv. 263678; pronunzie entrambe in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione). A proposito della possibile riconducibilità dei fatti ascritti al ricorrente al meno grave reato di cui all'art. 610 cod. pen. evocata in ricorso, va anche ricordato che, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che, con minacce, pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo, quando la
15
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR
QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698
Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
coartazione è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Sez. 2, n. 20671 del 09/03/2017, [...], non massimata, inerente a fattispecie di ri- chiesta per ottenere il versamento di una somma di danaro per l'esercizio di atti- vità di spaccio in una determinata piazza;
Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Gal- dieri, Rv. 261800; Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, [...], Rv. 259065; Sez. 2, n. 3371 del 18/12/2012, [...], Rv. 254781). Le sentenze della Corte di legittimità appena citate concernono ipotesi in cui la differenza tra la tentata estorsione e la violenza minaccia riguardava un van- taggio economico costituito dal danaro, ma, come sopra riportato, il profitto può consistere in un'utilità anche di natura non patrimoniale. Gli elementi differenziali tra i due delitti sono costituiti esclusivamente dal profitto ingiusto e dal danno patrimoniale altrui. Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, la Corte territoriale ha cor- rettamente individuato l'ingiusto profitto nel conseguimento di un vantaggio pa- trimoniale illecito, derivante dall'allargamento o dalla riespansione dell'illecita at- tività di gestione di una determinata piazza di spaccio mediante l'allontanamento di un altro venditore dedito alla medesima attività nella zona, pretesa del tutto priva di fondamento giuridico. La condotta violenta ed intimidatoria era sicuramente idonea a produrre un corrispondente danno economico per la vittima, operante nella stessa zona e che il GN intendeva estromettere. Dal contenuto delle conversazioni intercettate i giudici di merito hanno rico- struito in dettaglio le modalità della condotta estorsiva. NO IT e BR IA avevano appreso che il GN ed un altro soggetto non identificato avevano malmenato DO NG, cugino di quest'ultimo, al fine di estrometterlo da una piazza di spaccio di hashish situata in Palagianello nonché di subentrare al suo posto;
il BR raccontava anche al LA che il GN aveva minacciato il cugino di sottrargli "tutte le cose", a conferma dell'intento di quest'ultimo di sostituirlo nella gestione del traffico di droga nella zona;
successivamente, il BR informava la NO di aver effettuato unita- mente ad altri soggetti, un pestaggio del GN, non tollerandone l'intromis- sione nei loro affari illeciti, affinché non interferisse più. L'omessa contestazione del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 al Cara- gnano non contraddice la ricostruzione della vicenda sopra descritta, ben potendo essere dovuta all'estrema genericità delle notizie sui quantitativi di droga trattati, sulle cessioni effettuate, sull'epoca delle medesime, ecc. Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità si è occupata più volte del reato di estorsione "nel circuito della droga", per lo più in relazione a pretese del corrispettivo della cessione, ritenendo configurabile il reato in questione quando
16
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
lo spacciatore, con minacce, costringe l'acquirente (o chi per lui) a consegnare somme come "prezzo" della droga, soprattutto quando non esiste un titolo giuri- dico tutelabile e la pretesa è intrinsecamente ingiusta. In questa linea si collocano casi in cui la droga è ceduta "a credito" o "in conto vendita" e la riscossione avviene con intimidazioni (vedasi anche Sez. 3, n. 8603/2021 del 3/3/2021 in un caso di droga ceduta ma mai pagata in cui è stato condannato per estorsione lo spaccia- tore che pretende il denaro pattuito", nonché Sez. 4, n. 2746 del 01/10/2024, dep. 2025, [...], non mass. in un caso di minacce per ottenere somme a corrispettivo di droga ceduta "in conto vendita"). In ragione del concetto di profitto di cui ai sopra ricordati, costanti, arresti giurisprudenziali e di quello di danno-perdita di chance individuato dalle S.U. n. 30016/2024 va, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui: "Nel caso di contesa tra spacciatori per la gestione di una piazza di spaccio colui che con vio- lenza o minaccia costringe l'altro ad abbandonare un determinato luogo rivendi- cando la gestione esclusiva di quello spazio per i suoi fini illeciti commette il reato di estorsione, tentata o consumata a seconda che ottenga il fine perseguito dell'al- lontanamento, potendo il profitto, ai fini del delitto di estorsione, consistere in un'utilità anche di natura non patrimoniale (che sarà ingiuste se l'utilità che l'a- gente si propone di conseguire non è dovuta ma è la conseguenza della violenza o della minaccia usata dall'agente medesimo per costringere il soggetto passivo a dare, fare od omettere qualche cosa) ed essendo il danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto individuabile per lo spacciatore allontanato nella perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire per il futuro un bene o un risultato economicamente valutabile, a nulla rilevando che si tratti di attività illecita". Quando l'azione intimidatoria è finalizzata a "contendersi" una piazza di spac- cio, il profitto può consistere: (a) nell'imporre al concorrente di cessare l'attività in zona (vantaggio economico futuro); (b) nel farsi consegnare somme per "auto- rizzazione" a spacciare o per "protezione"; (c) nel sottrarre clientela/turni/luoghi tramite minaccia. In tali ipotesi, l'ingiusto profitto e l'altrui danno possono essere letti anche come perdita di chance economica. Il caso che rileva in questa sede è quello sub a), ma avrebbero integrato il delitto di estorsione anche quelli sub b. e sub. c. Quanto alla "piazza di spaccio", la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato la nozione di gestione seriale/stabile della piazza come indice di radicamento e organizzazione. Né è un esempio Sez. 3, n. 14961 del 24/01/2022, [...], non mass., che, pur non essendo una sentenza relativa al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è utile per descrivere il contesto fattuale tipico della "piazza" e la sua dimen- sione economica, avendo in quel caso *valorizzato il ruolo assunto dall'imputato
17
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da:
TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
in una piazza di spaccio "seriale" all'interno della quale è stato per lungo tempo il costante riferimento di molteplici acquirenti;
le plurime condotte di cessione;
l'in- gente quantitativo di stupefacente smerciato;
l'accertata capacità di approvvigio- namento continuativo e sistematico di eroina e cocaina» (pag. 3) per concludere che <<non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spacciò', ancorché i singoli episodi di cessione siano di modica quan- tità, giacché anche tale condotta, in quanto posta in essere nell'ambito di un'arti- colata organizzazione di supporto, è indice di una comprovata capacità dell'autore di assicurare uno stabile commercio di sostanza stupefacente» (pag. 4).
4. Infondati sono tutti i motivi di ricorso proposti nell'interesse di CA IM. È tale il primo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 266, commi 2 e 2- bis, e 266-bis cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni e delle comunicazioni telematiche, in relazione ad un asserito non consentito uso del trojan per le intercettazioni di chiamate vocali, chat e messaggi istantanei. Al riguardo, sotto il profilo tecnico, va osservato che l'impossessamento oc- culto del sistema informatico altrui realizzato mediante il trojan consente at- tività molteplici, come quella di attivarne la telecamera o il microfono per realizzare intercettazioni audio o videoriprese tra presenti, ma anche di accertare tutto ciò che il sistema operativo ha fatto nel passato, di monitorare in tempo reale tutte le azioni che vengono svolte, di attivare operazioni nuove in assenza del comando del titolare reale dell'apparecchio. La piena disponibilità permette anche di procu- rarsi tutto ciò che il sistema contiene, nonché tutto ciò che conterrà man mano verrà inserito. Similmente ad un'attività di osservazione, il trojan "osserva" cosa fa l'utente nell'apparecchio: quali documenti scrive, che foto scatta e/o archivia, cosa cancella, che programmi istalla, che documenti salva e dove li salva. Sez. 4, n. 25401 del 20/06/2024, D'Elia, Rv. 286472-01 dà atto in motiva- zione (pag. 7) che «il captatore informatico è un programma informatico intrusivo (c. d. "malware") che si installa su dispositivi mobili (cellulare, computer e tablet), dotato di diverse funzionalità: esso infatti consente la intercettazione di chiamate vocali, di chat e di messaggi istantanei;
consente inoltre l'ascolto di conversazioni tra presenti, permettendo di intercettare le conversazioni che si svolgano tra più persone che si trovino nelle vicinanze del dispositivo». La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la captazione di flussi di dati in fieri, cristallizzati nel momento stesso della loro formazione, pur non costi- tuendo una "comunicazione" in senso stretto costituisce certamente un comporta- mento cd. comunicativo, del quale è ammessa la captazione - previo provvedi-
18
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
mento autorizzativo dell'autorità giudiziaria - trattandosi di attività di mera "con- statazione" dei dati informatici in corso di realizzazione (Sez. 1, n. 3591 del 07/10/2021, dep. 2022, [...]; vedi anche Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, [...], non massimata sul punto, quest'ultima pronunzia emessa anteriormente all'entrata in vigore della normativa vigente). Stante il significato omnicomprensivo della nozione di comunicazione, per- tanto, la captazione informatica deve essere ritenuta ammissibile anche in rela- zione alle intercettazioni di chiamate vocali, di chat e di messaggi istantanei. Ciò perché, se il legislatore avesse avuto intenzione di delimitare l'uso del trojan solo alle conversazioni tra presenti, trattandosi di apparecchio per sua na- tura idoneo a svolgere una molteplicità di funzioni, avrebbe dovuto espressamente precisarlo. Ne consegue la legittimità dell'uso del captatore informatico in relazione a chiamate vocali, chat e messaggi istantanei. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Cas- sano, con cui si lamenta la violazione dell'art. 267-bis cod. proc. pen. stabilita a pena di inutilizzabilità. Con riguardo al caso analogo dell'acquisizione di messaggi WhatsApp e sms conservati nella memoria di un telefono cellulare, è stato precisato che i messaggi in parola integrano una mera documentazione di detti flussi (Sez. 3, Ord n. 47798 del 03/11/2023, Gjuzi, non massimata;
Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278124; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272319), costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che consentono l'intelli- gibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, [...], non massimata sul punto;
vedi anche Sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, [...], non massimata sul punto). Si tratta, quindi, in altri termini, di attività non rientrante propriamente nella nozione tecnica di attività di intercettazione, perché non riguardante la captazione e la registrazione di dati comunicativi in itinere dal mittente al destinatario. Alla luce della suesposta valutazione della messaggistica di Whatsapp e dell'analogo sistema di Telegram, la Corte distrettuale ha correttamente escluso l'applicabilità della disciplina eccezionale di cui all'art. 267, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione a tali ipotesi di captazioni. Ciò nel solco del dictum della sopra già ricordata Sez. 4, n. 25401 del 20/06/2024, D'Elia, Rv. 286472-01 secondo cui, in tema di utilizzazione dei ri- sultati di intercettazioni effettuate con captatore informatico per delitti diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto autorizzativo, il disposto dell'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accerta-
19
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
mento dei delitti indicati all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferito esclu- sivamente alla captazione di conversazioni intercorse tra presenti, mentre per quelle che non si svolgono tra presenti opera la clausola di salvezza contenuta nell'incipit" del medesimo art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 di tale disposizione. Già in precedenza, come ricordato dal ricorrente Sez. 5 n. 48370 del 20/10/2017, [...], ma con un dictum che rimane attuale, non ha escluso la legittimità dell'uso del trojan per le intercettazioni tra presenti nei luoghi di privata dimora dove si stia svolgendo l'attività criminosa, ma soprattutto, ed è ciò che qui rileva, non l'ha esclusa per le ulteriori forme di intercettazione, tra cui quelle telematiche ex articolo 266-bis cod. proc. pen. Priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, pertanto, è il decisum del provvedimento impugnato che a pag. 8 ha ritenuto <<non condivisibile la questione relativa alla ritualità del decreto emesso dal PM in via d'urgenza" poiché "la norma invocata dall'appellante, quella di cui all'art. 267, comma 2-bis, cod. proc. pen., fa riferimento alle intercettazioni tra presenti, ma, nel caso di cui si tratta, le in- tercettazioni hanno avuto ad oggetto i messaggi di chat "Whatsapp" e "Telegram", che sono pacificamente considerate come intercettazioni di un flusso di comunica- zioni. Ne consegue, che, al caso di cui si tratta, va applicata la disciplina generale di cui all'art. 267, secondo comma, cod. proc. pen., e non quella, eccezionale, di cui al successivo comma 2-bis». Dunque, a fronte dell'utilizzo del trojan, la qualificazione giuridica cambia a seconda del momento e della modalità di acquisizione: (a) la captazione in tempo reale di un flusso comunicativo equivale ad intercettazione;
(b) l'acquisizione di contenuti già memorizzati (chat pregresse, note vocali salvate, email archiviate) equivale all'acquisizione di un documento informatico e comporta l'applicazione delle regole del sequestro di tali dati.
sano.
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Cas-
Secondo un orientamento decisamente maggioritario, che il Collegio condi- vide, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova: tanto perché gli istituti hanno percorsi e finalità differenti, configurandosi la richiesta di messa alla prova quale causa di estinzione del reato, laddove la scelta del giudizio abbreviato è una mera opzione in relazione al rito con cui si celebra il processo (Sez. 5 n. 4259 del 06/12/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282739; Sez. 3, n. 29622 del 15/02/2018, [...], Rv.
20
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
273174; Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, [...], Rv. 279849; Sez. 4 n. 30983 del 20/02/2019, [...], Rv. 276793). Non convincono gli arresti giurisprudenziali di segno opposto, rimasti peraltro isolati, secondo cui, in tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 4, n. 42469 del 03/07/2018, [...], Rv. 273930, in cui, in motivazione, la Corte ha osservato che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168 bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio;
Sez. 5, n. 9398 del 21/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272570). È stato comunque recentemente precisato che, a prescindere dalla soluzione prescelta, qualora la Corte di appello abbia congruamente motivato nel merito le ragioni del rigetto della richiesta di sospensione del processo per messa alla prova, non si determina il regresso del procedimento al primo grado, ai fini della decisione sulla relativa istanza di ammissione (Sez. 5, n. 8221 del 24/11/2025, dep. 2026, [...]). Tanto premesso, nel caso in esame, conformemente a quanto dedotto dalla difesa, effettivamente il G.U.P. aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione del procedimento per tardività della medesima e, a sua volta, la Corte di appello aveva erroneamente affermato che il G.U.P. non si era pronunziato sull'istanza in questione. Deve, tuttavia, rilevarsi che i giudici del gravame del merito, sebbene in via subordinata, hanno comunque offerto una congrua motivazione in punto di diniego escludendo nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza, in ragione della pendenza di due procedimenti per detenzione e cessione di stupefacenti (il primo episodio inerente all'arresto del 24 maggio 2023; il secondo risalente al 16 aprile 2024, in concorso con minorenni), per cui doveva escludersi l'avvio da parte dell'imputato di un percorso di risocializzazione. A ciò va aggiunto che la difesa, nel reiterare l'istanza in oggetto, non ha contestato i suddetti elementi, indicativi di una persistente pericolosità sociale dell'imputato e della non serietà del proposito di reinserimento. Pertanto, alla luce del recente precedente della Corte di legittimità da ultimo citato, deve escludersi che i vizi decisionali denunciati rendano inevitabile il regresso al grado di giudizio precedente.
21
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da:
TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
5. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso proposti nell'interesse di IL IV. In premessa, va rilevato che non appare scrutinabile il motivo proposto dall'Avv. Lerario con la richiamata memoria conclusiva afferente alla non corretta determinazione del calcolo della pena e alle modalità di riduzione della stessa per il rito. Diversamente da quanto opina il ricorrente, non si tratta di un errore ma- teriale, ma di un motivo che avrebbe dovuto essere e non lo è stato - proposto con il ricorso per cassazione. Costituisce, infatti, ius receptum che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferi- mento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente for- malizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [...], Rv. 280294-01; conf. Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, [...], Plata- mone, Rv. 254301 01; Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, [...], Rv. 230281). L'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe, infatti, una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare (Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259740 - 01 Quanto al primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, si tratta di un motivo generico con cui il ricorrente si limita a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della moti- vazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito, derivan- done da ciò l'inammissibilità (cfr. ex multis Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, [...], Rv. 264441). Va ricordato, in proposito, che la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, [...], Rv. 278716; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275853 -02; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, [...], Rv. 259704).
22
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Il ricorrente si limita a formulare una generica doglianza sull'apparato argomentativo della sentenza impugnata, senza articolarla in termini sufficientemente dettagliati. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso del IL, con il quale ci si duole dell'omessa riqualificazione dei reati contestati nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione: a, di cessioni riguardanti quantitativi limitati di stupefacenti, come riscontrato dall'esiguo debito maturato;
b. del mancato accertamento del principio attivo;
c. dell'impossibilità di escludere l'ipotesi di lieve entità sulla base di singoli parametri;
d. della compatibilità tra la fattispecie di lieve entità e l'attività di stupefacenti non occasionale. Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - la Corte salentina ha escluso l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 cit., sulla base dei seguenti elementi: a) la capacità del IL di immettere in modo non episodico né occasionale quantità rilevanti di stupefacenti nella piazza di spaccio del Comune di residenza (Castellaneta); b) la diversa tipologia delle sostanze oggetto delle cessioni;
c) le strutturate relazioni con il mercato di riferimento;
d) la sua affidabilità e serietà nel soddisfare le richieste degli acquirenti. Per tali ragioni nella sentenza impugnata i reati in questione (vedasi il capo di imputazione comprendente le plurime cessioni di droga ad un numero elevatissimo di acquirenti) sono stati logicamente considerati espressione di un'attività organizzata in modo professionale e non rudimentale, connotata di gravità e non occasionale, di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito ha svolto, un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità e correttamente non limitandosi a valutare l'esiguo quantitativo oggetto della maggior parte delle singole cessioni. Dall'esauriente apparato argomentativo, pertanto, emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare i reati fine di minima offensività. La difesa reitera alcuni rilievi prospettati con l'atto di appello, non confrontandosi con l'ampio ed articolato percorso motivazionale della sentenza impugnata. La sentenza impugnata, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del
23
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR
QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698
Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, [...], Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, [...], Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, [...], Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, [...], Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti;
conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). Va anche ricordato che la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una com- plessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comun- que, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, [...], Rv. 284149 - 02, relativa a fattispecie caratterizzata dalla mancata emersione del nu- mero degli assuntori che si rivolgevano all'imputato, nonché della capacità di que- sti in termini di contatti con i fornitori all'ingrosso e di disponibilità economica - di procurarsi sostanza stupefacente stabilmente ed in quantitativi apprezzabili) e che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, [...], Rv. 263068). E, in ultimo, va evidenziato che, seppure è stata in talune occasioni ricono- sciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame,
24
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezza- mento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319-01).
6. Al rigetto del ricorso di CA IM consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. Essendo ii ricorsi di BR IA, GN NI, NO AR e IL IV inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di CA IM e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di GN NI, NO AR, IL IV e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Il Presidente in data 11/05/2026 rilevata la svista materiale con riferimento al ricorrente BR IA dispone la integrazione del dispositivo nel senso che dopo le parole "IL IV" sia inserito BR IA.
Così deciso il 08/05/2026
Il Consigliere estensore Vincenzo Pezzella
25
La Presidente
NA RA
Firmato Da: DO FERRANTI Emesso Da:
TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: CE ZE Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253