CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma.
Commentario • 1
- 1. Narcotraffico organizzato: facta concludentia, ruoli stabili e telefoni dedicati bastano a provare il sodalizio (Cass. 16974/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2023, n. 12551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12551 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
1255 1 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da: GIULIO SARNO Presidente- Sent. n. sez. 325/2023 - UP 14/02/2023 EA TI R.G.N. 33058/2022 TO DI SI ALESSIO LA Relatore - AN CO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di: PA AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO LA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Teresa Discenza, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. де RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 7.07.2022, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza GUP/tribunale di Campobasso 1.02.2022, appellata da PA AL, ribadito il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., così riqualificato giuridicamente il reato ascrittogli, con le già ricono- sciute circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuente di rito, ha ride- terminato la pena in 1 anno ed 8 mesi di reclusione ed euro 2.667,00 di multa, con il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163, c.p., confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di illecita deten- zione di sostanza stupefacente del tipo eroina, da cui erano ricavabili 344 d.m.s., in relazione a fatto accertato in data 5.05.2021. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il Procura- tore Generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione, dedu- cendo un unico, articolato, motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge per l'erro- nea riqualificazione giuridica del reato ascritto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup. In sintesi, richiamata in fatto la vicenda, sostiene il PG ricorrente che il valore ponderale della sostanza drogante, proprio in applicazione dei principi giu- risprudenziali richiamati nella sentenza, documenterebbe che non si è in presenza di un piccolo spaccio, ma, diversamente, che l'imputato trattava eroina per ragioni di profitto essendo il valore economico dello stupefacente sul mercato al minuto corrispondente a svariate migliaia di euro. La detenzione di un consistente numero di dosi di eroina, peraltro, dimostrerebbe che l'imputato operava in contiguità con ambienti delinquenziali in grado di disporre di quantitativi tutt'altro che trascurabili di stupefacente e che questi fosse ben inserito nel mercato dello spaccio al detta- glio dello stupefacente, come avvalorato dal rinvenimento dello strumentario ti- pico. Non sarebbe peraltro imposto, come invece parrebbe dalla lettura della sen- tenza impugnata, che la fattispecie dell'ipotesi lieve debba ravvisarsi ogni volta in cui non emerga alcun collegamento a più vaste organizzazioni criminose, come, allo stesso modo, non può giustificarsi il riconoscimento dell'ipotesi lieve per la mancanza di un rilevante allarme sociale, parametri, questi, non ricompresi nel perimetro di apprezzamento del giudice, che sostituirebbe ai parametri normativi dei parametri frutto del proprio personale apprezzamento. 2 fee 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 23.01.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. In sintesi, rileva come il P.G. ricorrente avrebbe correttamente messo in rilievo che, con la sentenza, è stata data al fatto un'erronea qualificazione giuri- dica. Ed infatti, sia avuto riguardo al dato ponderale che alla natura, qualità e purezza dell'eroina sequestrata e, non ultimo, la strumentazione rinvenuta nell'abitazione del prevenuto, sono tutti indicatori di una attività di narcotraffico sicuramente non riconducibile alla disposizione ritenuta in sentenza. La Procura Generale presso questa Corte, fa proprio, pertanto, il ricorso del P.G. ricorrente e allo stesso si riporta, chiedendo alla Corte di Cassazione l'integrale suo accogli- mento.
4. In data 8.02.2023, l'Avv. Teresa Discenza, in replica alla requisitoria del PG, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inam- missibile o rigettato. In particolare, la difesa sostiene che il ricorso proposto è inammissibile, in quanto mira esclusivamente all'accoglimento della prospettazione accusatoria in ordine ad una ritenuta erronea valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte di appello di Campobasso, avendo la Corte Suprema, da sempre, ne- gato che possa rientrare tra i poteri del giudice di legittimità, "quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico ap- parato argomentativo sui vari punti della decisione". Non vi sarebbe dubbio che ricorso proposto dal Procuratore Generale verta su circostanze di fatto, quali il dato ponderale - considerato dal P.G. al lordo e non in base al principio attivo e supposte "ragioni di profitto" che avrebbero determinato il LE a detenere stupefacente ai fini di spaccio. In ogni caso, nel merito, la sentenza impugnata si rivelerebbe equilibrata e correttamente motivata. La Corte di Appello di Campobasso, pur respingendo la tesi difensiva della mancata prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto dal LE (ri- levava la difesa che nemmeno un episodio di spaccio era stato provato in capo al LE, né lo stesso era stato trovato in possesso di somme di denaro, inoltre lo stupefacente rinvenuto non era frazionato in dosi), aveva ritenuto che, in base all'esito complessivo delle indagini svolte, che non avevano rivelato alcun collega- mento del LE con ambienti criminali, ed in base alla valutazione della perso- nalità dell'imputato - incensurato - il fatto contestato non fosse di particolare al- larme sociale, e che quindi fosse accoglibile l'istanza difensiva di riqualificazione 3 del fatto contestato ex art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90 in quello di cui all'art. 73 comma 5. La decisione appare certamente non suscettibile di censura, anche perché incanalata e supportata da pronunce che anche secondo il PG ricorrente sono "con- divisibili" (il riferimento è a Cass. n. 26582/2016). La Corte di merito di Campo- basso, in punto di fatto, ha valorizzato tutti gli elementi a propria disposizione, ed ha correttamente motivato la propria decisione. Ad esempio, è emerso dalle inda- gini di P.G. che la detenzione di stupefacente da parte del LE fosse del tutto occasionale, e non vi fosse alcun collegamento dello stesso con organizzazioni de- dite allo spaccio. Si aggiunge che il LE era eroinomane, ragion per cui si spiega la tipologia dello stupefacente detenuto. È emerso altresì che lo stesso era un padre di famiglia alle prese con situazioni esistenziali serie (separazione, affi- damento dei figli, disoccupazione, ecc.) che certo non denotano una personalità criminale. Molto probabilmente, ove non fosse stato arrestato, avrebbe utilizzato lo stupefacente per uso personale o non lo avrebbe utilizzato affatto. Il PG impu- gnante, per contro, ritiene che debba essere valorizzato solo il numero di dosi astrattamente ricavabili dal quantitativo detenuto dal LE, e di inferire la ca- pacità criminale di quest'ultimo solo ed esclusivamente da questo valore. L'avviso del Procuratore sarebbe erroneo. Questa Corte non avrebbe mai valorizzato questo parametro, perché lo stesso non è indicativo. Nel caso di specie, peraltro, nessuna dose era stata mai confezionata, per cui non era nemmeno pos- sibile dedurre la "grandezza" della dose destinata alla vendita, e quindi il numero, delle dosi ricavabili da una data quantità. Anche con riferimento al dato ponderale, il caso che ci occupa rientrerebbe per la difesa perfettamente in quella minima offensività penale che consente il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R 309/90. Si richiama, sul punto, una recentissima sentenza (Cass. n. 45061/2022), con cui la Sesta sezione penale di questa Corte ha provato a fissare i limiti ponderali per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73 c. 5 Dpr n. 309/1990 avvalendosi di un recentissimo studio condotto dall'Ufficio per il Processo presso la medesima Sezione. Secondo la difesa, della statistica eviden- ziata da tale sentenza (in cui risulterebbe concedibile l'ipotesi lieve quando il limite massimo detenuto di eroina è pari a 107,71 gr.), in assenza di ulteriori elementi che da soli siano sufficienti ad assorbire negativamente tutti gli altri, il dato pon- derale di 72 grammi di eroina (pari, a 8,6 gr. di principio attivo) detenuto dal LE SS rientrerebbe pacificamente nella fattispecie di lieve entità. CONSIDERATO IN DIRITTO оч 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato.
2. Ed invero, coglie nel segno la doglianza del Procuratore Generale ten- dente a censurare il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, che ha riconosciuto l'ipotesi lieve sostanzialmente valorizzando due elementi, costituiti, da un lato, dalla mancata emersione nella specie di alcun collegamento a più vaste organizzazioni criminose, e, dall'altro, dalla mancanza di un rilevante allarme so- ciale. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il più recente ed autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076) è nel senso che la valuta- zione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere com- plessiva, così abbandonando l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giu- dice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo significa anche che tali indici non devono tutti indi- stintamente avere segno positivo o negativo. Come affermano le Sezioni Unite Murolo, all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Ed è parimenti necessario pro- seguono le Sezioni Unite - che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta pre- valenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più con- tenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolar- mente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottoli- neare, prosegue la decisione in esame, come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, 5 fr come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantita- tivo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre cir- costanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rile- vanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione.
3. Se queste sono le coordinate ermeneutiche fissate dalla più recente ed autorevole giurisprudenza, deve ritenersi obiettivamente fondata la doglianza po- sta dal Procuratore Generale che - nell'evidenziare non solo il consistente dato ponderale dello stupefacente del tipo eroina (da cui erano ricavabili 344 dosi), elemento idoneo a denotare che l'imputato trattava eroina per ragioni di profitto essendo il valore economico dello stupefacente sul mercato al minuto corrispon- dente a svariate migliaia di euro, ma anche che il predetto quantitativo era dimo- strativo del fatto che l'imputato operava in contiguità con ambienti delinquenziali in grado di disporre di quantitativi tutt'altro che trascurabili di stupefacente e che questi fosse ben inserito nel mercato dello spaccio al dettaglio dello stupefacente, come avvalorato dal rinvenimento di ben tre bilancini di precisione oltre che dello strumentario tipico dello spacciatore non occasionale censura la qualificazione in termini di ipotesi lieve operata dai giudici di appello. Detta qualificazione, invero, risulta sostanzialmente fondata sull'esistenza del fenomeno dello spaccio da strada, valorizzando indici (la mancata emersione nella specie di alcun collegamento a più vaste organizzazioni criminose;
la man- canza di un rilevante allarme sociale), che, a fronte del consistente dato ponderale dello stupefacente, apparivano in realtà recessivi in quanto frutto di personali ap- prezzamenti privi di un substrato concreto, in difetto di elementi probatori a so- stegno della reale assenza di collegamento ad organizzazioni criminali più vaste (anzi, dovendosi ritenere che proprio tale consistente quantitativo denotasse, con- trariamente a quanto affermato in sentenza, la capacità dell'imputato di approv- vigionarsi da fornitori non certo di modesta caratura), e, inoltre, richiamando un elemento quello della mancanza di un rilevante allarme sociale - che è contrad- - detto da quanto emergente nel caso concreto, essendosi peraltro affermato in 6 for giurisprudenza che è sufficiente a escludere l'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73, Tu Stup. il carattere di allarme sociale desumibile anche da uno solo dei dati da considerarsi, come nella specie avvenuto valorizzando quello della "quantità" dello stupefacente detenuto (Sez. 6, n. 1183 del 05/01/1999 dep. 28/01/1999, Rv. 213321 01).
4. Dunque, correttamente il PG ha evidenziato che qualora il dato ponderale dello stupefacente superi il limite rappresentato da una soglia ragionevole di valore economico (apprezzamento questo riservato al giudice di merito) ogni altra pur favorevole circostanza risulta priva di rilevanza (Sez. 6, n. 10122 del 07/07/1994 - dep. 24/09/1994, Rv. 199563), potendosi pertanto concludere per la lieve entità solo quando, a seguito della detta valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma, il fatto appaia tale da determinare soltanto modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità (Sez. 4, n. 508 del 16/04/1993 - dep. 20/05/1993, Rv. 194183): e tale certamente non può ritenersi la detenzione di un quantitativo di stupefacente finalizzato ad essere ceduto a plurimi soggetti, come il numero delle dosi medie singole ricavabili rende autoevidente.
5. Peraltro, e conclusivamente, non può certamente assumere alcun rilievo quanto affermato da un'isolata pronuncia, ancorché recente, di questa Corte che ha operato uno studio su un campione statistico, peraltro non significativo perché relativo a decisioni emesse da questa Corte solo nel triennio 2020/2022, indivi- duando i limiti massimi e minimi nei quali è stata riconosciuta l'ipotesi della lieve entità (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022 - dep. 25/11/2022). Ora in disparte la - considerazione che, contrariamente a quanto sostiene la difesa in sede di conclu- sioni scritte, vi sarebbe una prevalenza di sentenze che ritengono il fatto lieve, per un quantitativo di eroina (28,4 g.), assai distante da quello di cui si discute nel caso in esame (73 g.), ciò che porterebbe dunque a maggior ragione a ritenere corretto quanto sostenuto dal PG nel caso in esame -, trattasi, invero, di decisione, quella adottata dalla Sezione sesta, che, pur apprezzabile nell'intento di "quantifi- care" i casi in cui sarebbe ravvisabile l'ipotesi lieve, collide con quanto affermato dalla stessa Sezione, laddove ha puntualizzato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno ricono- sciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019 - dep. 25/02/2020, Rv. 278615 - 01). 7 Trattasi di principio che questo Collegio assolutamente condivide, non mo- dificando i termini della questione la circostanza che il dato statistico, nel caso della richiamata sentenza n. 45061/2022, sia costituito dalle pronunce rese da questa Corte, ufficio giudiziario a giurisdizione nazionale, ciò, non solo perché il campione non può considerarsi indicativo (sia perché riferentesi ad un intervallo temporale non apprezzabile perché assai ridotto, sia perché si basa sul presuppo- sto, indimostrato, che alla Suprema Corte pervengano le impugnazioni di tutte le decisioni emesse da tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, il che non risponde ad oggettività, non potendosi tener conto di tutte le sentenze irrevocabili ma non ricorse in questa sede di legittimità), ma anche, e soprattutto, perché - come correttamente la sentenza n. 7464/2020 ha affermato - per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama, come del resto le richiamate Sezioni Unite Murolo hanno avuto modo di specificare.
6. L'impugnata sentenza dev'essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio, che tenga conto dei principi dianzi affermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'ap- pello di Salerno. Così deciso, il 14 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IO CE IU RN صوا [DOPOTATA IN CANCELLENA 27 MAR 2023 IL FUCIONARN CIUDIZIARIO AN XN 8
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO LA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. Teresa Discenza, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. де RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 7.07.2022, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza GUP/tribunale di Campobasso 1.02.2022, appellata da PA AL, ribadito il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup., così riqualificato giuridicamente il reato ascrittogli, con le già ricono- sciute circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuente di rito, ha ride- terminato la pena in 1 anno ed 8 mesi di reclusione ed euro 2.667,00 di multa, con il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163, c.p., confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di illecita deten- zione di sostanza stupefacente del tipo eroina, da cui erano ricavabili 344 d.m.s., in relazione a fatto accertato in data 5.05.2021. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il Procura- tore Generale presso la Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione, dedu- cendo un unico, articolato, motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge per l'erro- nea riqualificazione giuridica del reato ascritto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup. In sintesi, richiamata in fatto la vicenda, sostiene il PG ricorrente che il valore ponderale della sostanza drogante, proprio in applicazione dei principi giu- risprudenziali richiamati nella sentenza, documenterebbe che non si è in presenza di un piccolo spaccio, ma, diversamente, che l'imputato trattava eroina per ragioni di profitto essendo il valore economico dello stupefacente sul mercato al minuto corrispondente a svariate migliaia di euro. La detenzione di un consistente numero di dosi di eroina, peraltro, dimostrerebbe che l'imputato operava in contiguità con ambienti delinquenziali in grado di disporre di quantitativi tutt'altro che trascurabili di stupefacente e che questi fosse ben inserito nel mercato dello spaccio al detta- glio dello stupefacente, come avvalorato dal rinvenimento dello strumentario ti- pico. Non sarebbe peraltro imposto, come invece parrebbe dalla lettura della sen- tenza impugnata, che la fattispecie dell'ipotesi lieve debba ravvisarsi ogni volta in cui non emerga alcun collegamento a più vaste organizzazioni criminose, come, allo stesso modo, non può giustificarsi il riconoscimento dell'ipotesi lieve per la mancanza di un rilevante allarme sociale, parametri, questi, non ricompresi nel perimetro di apprezzamento del giudice, che sostituirebbe ai parametri normativi dei parametri frutto del proprio personale apprezzamento. 2 fee 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 23.01.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. In sintesi, rileva come il P.G. ricorrente avrebbe correttamente messo in rilievo che, con la sentenza, è stata data al fatto un'erronea qualificazione giuri- dica. Ed infatti, sia avuto riguardo al dato ponderale che alla natura, qualità e purezza dell'eroina sequestrata e, non ultimo, la strumentazione rinvenuta nell'abitazione del prevenuto, sono tutti indicatori di una attività di narcotraffico sicuramente non riconducibile alla disposizione ritenuta in sentenza. La Procura Generale presso questa Corte, fa proprio, pertanto, il ricorso del P.G. ricorrente e allo stesso si riporta, chiedendo alla Corte di Cassazione l'integrale suo accogli- mento.
4. In data 8.02.2023, l'Avv. Teresa Discenza, in replica alla requisitoria del PG, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inam- missibile o rigettato. In particolare, la difesa sostiene che il ricorso proposto è inammissibile, in quanto mira esclusivamente all'accoglimento della prospettazione accusatoria in ordine ad una ritenuta erronea valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte di appello di Campobasso, avendo la Corte Suprema, da sempre, ne- gato che possa rientrare tra i poteri del giudice di legittimità, "quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico ap- parato argomentativo sui vari punti della decisione". Non vi sarebbe dubbio che ricorso proposto dal Procuratore Generale verta su circostanze di fatto, quali il dato ponderale - considerato dal P.G. al lordo e non in base al principio attivo e supposte "ragioni di profitto" che avrebbero determinato il LE a detenere stupefacente ai fini di spaccio. In ogni caso, nel merito, la sentenza impugnata si rivelerebbe equilibrata e correttamente motivata. La Corte di Appello di Campobasso, pur respingendo la tesi difensiva della mancata prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto dal LE (ri- levava la difesa che nemmeno un episodio di spaccio era stato provato in capo al LE, né lo stesso era stato trovato in possesso di somme di denaro, inoltre lo stupefacente rinvenuto non era frazionato in dosi), aveva ritenuto che, in base all'esito complessivo delle indagini svolte, che non avevano rivelato alcun collega- mento del LE con ambienti criminali, ed in base alla valutazione della perso- nalità dell'imputato - incensurato - il fatto contestato non fosse di particolare al- larme sociale, e che quindi fosse accoglibile l'istanza difensiva di riqualificazione 3 del fatto contestato ex art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90 in quello di cui all'art. 73 comma 5. La decisione appare certamente non suscettibile di censura, anche perché incanalata e supportata da pronunce che anche secondo il PG ricorrente sono "con- divisibili" (il riferimento è a Cass. n. 26582/2016). La Corte di merito di Campo- basso, in punto di fatto, ha valorizzato tutti gli elementi a propria disposizione, ed ha correttamente motivato la propria decisione. Ad esempio, è emerso dalle inda- gini di P.G. che la detenzione di stupefacente da parte del LE fosse del tutto occasionale, e non vi fosse alcun collegamento dello stesso con organizzazioni de- dite allo spaccio. Si aggiunge che il LE era eroinomane, ragion per cui si spiega la tipologia dello stupefacente detenuto. È emerso altresì che lo stesso era un padre di famiglia alle prese con situazioni esistenziali serie (separazione, affi- damento dei figli, disoccupazione, ecc.) che certo non denotano una personalità criminale. Molto probabilmente, ove non fosse stato arrestato, avrebbe utilizzato lo stupefacente per uso personale o non lo avrebbe utilizzato affatto. Il PG impu- gnante, per contro, ritiene che debba essere valorizzato solo il numero di dosi astrattamente ricavabili dal quantitativo detenuto dal LE, e di inferire la ca- pacità criminale di quest'ultimo solo ed esclusivamente da questo valore. L'avviso del Procuratore sarebbe erroneo. Questa Corte non avrebbe mai valorizzato questo parametro, perché lo stesso non è indicativo. Nel caso di specie, peraltro, nessuna dose era stata mai confezionata, per cui non era nemmeno pos- sibile dedurre la "grandezza" della dose destinata alla vendita, e quindi il numero, delle dosi ricavabili da una data quantità. Anche con riferimento al dato ponderale, il caso che ci occupa rientrerebbe per la difesa perfettamente in quella minima offensività penale che consente il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R 309/90. Si richiama, sul punto, una recentissima sentenza (Cass. n. 45061/2022), con cui la Sesta sezione penale di questa Corte ha provato a fissare i limiti ponderali per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73 c. 5 Dpr n. 309/1990 avvalendosi di un recentissimo studio condotto dall'Ufficio per il Processo presso la medesima Sezione. Secondo la difesa, della statistica eviden- ziata da tale sentenza (in cui risulterebbe concedibile l'ipotesi lieve quando il limite massimo detenuto di eroina è pari a 107,71 gr.), in assenza di ulteriori elementi che da soli siano sufficienti ad assorbire negativamente tutti gli altri, il dato pon- derale di 72 grammi di eroina (pari, a 8,6 gr. di principio attivo) detenuto dal LE SS rientrerebbe pacificamente nella fattispecie di lieve entità. CONSIDERATO IN DIRITTO оч 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato.
2. Ed invero, coglie nel segno la doglianza del Procuratore Generale ten- dente a censurare il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, che ha riconosciuto l'ipotesi lieve sostanzialmente valorizzando due elementi, costituiti, da un lato, dalla mancata emersione nella specie di alcun collegamento a più vaste organizzazioni criminose, e, dall'altro, dalla mancanza di un rilevante allarme so- ciale. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il più recente ed autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 - dep. 09/11/2018, Murolo, Rv. 274076) è nel senso che la valuta- zione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 deve essere com- plessiva, così abbandonando l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giu- dice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo significa anche che tali indici non devono tutti indi- stintamente avere segno positivo o negativo. Come affermano le Sezioni Unite Murolo, all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Ed è parimenti necessario pro- seguono le Sezioni Unite - che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta pre- valenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più con- tenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolar- mente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottoli- neare, prosegue la decisione in esame, come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, 5 fr come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantita- tivo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre cir- costanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rile- vanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione.
3. Se queste sono le coordinate ermeneutiche fissate dalla più recente ed autorevole giurisprudenza, deve ritenersi obiettivamente fondata la doglianza po- sta dal Procuratore Generale che - nell'evidenziare non solo il consistente dato ponderale dello stupefacente del tipo eroina (da cui erano ricavabili 344 dosi), elemento idoneo a denotare che l'imputato trattava eroina per ragioni di profitto essendo il valore economico dello stupefacente sul mercato al minuto corrispon- dente a svariate migliaia di euro, ma anche che il predetto quantitativo era dimo- strativo del fatto che l'imputato operava in contiguità con ambienti delinquenziali in grado di disporre di quantitativi tutt'altro che trascurabili di stupefacente e che questi fosse ben inserito nel mercato dello spaccio al dettaglio dello stupefacente, come avvalorato dal rinvenimento di ben tre bilancini di precisione oltre che dello strumentario tipico dello spacciatore non occasionale censura la qualificazione in termini di ipotesi lieve operata dai giudici di appello. Detta qualificazione, invero, risulta sostanzialmente fondata sull'esistenza del fenomeno dello spaccio da strada, valorizzando indici (la mancata emersione nella specie di alcun collegamento a più vaste organizzazioni criminose;
la man- canza di un rilevante allarme sociale), che, a fronte del consistente dato ponderale dello stupefacente, apparivano in realtà recessivi in quanto frutto di personali ap- prezzamenti privi di un substrato concreto, in difetto di elementi probatori a so- stegno della reale assenza di collegamento ad organizzazioni criminali più vaste (anzi, dovendosi ritenere che proprio tale consistente quantitativo denotasse, con- trariamente a quanto affermato in sentenza, la capacità dell'imputato di approv- vigionarsi da fornitori non certo di modesta caratura), e, inoltre, richiamando un elemento quello della mancanza di un rilevante allarme sociale - che è contrad- - detto da quanto emergente nel caso concreto, essendosi peraltro affermato in 6 for giurisprudenza che è sufficiente a escludere l'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73, Tu Stup. il carattere di allarme sociale desumibile anche da uno solo dei dati da considerarsi, come nella specie avvenuto valorizzando quello della "quantità" dello stupefacente detenuto (Sez. 6, n. 1183 del 05/01/1999 dep. 28/01/1999, Rv. 213321 01).
4. Dunque, correttamente il PG ha evidenziato che qualora il dato ponderale dello stupefacente superi il limite rappresentato da una soglia ragionevole di valore economico (apprezzamento questo riservato al giudice di merito) ogni altra pur favorevole circostanza risulta priva di rilevanza (Sez. 6, n. 10122 del 07/07/1994 - dep. 24/09/1994, Rv. 199563), potendosi pertanto concludere per la lieve entità solo quando, a seguito della detta valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma, il fatto appaia tale da determinare soltanto modeste reazioni e preoccupazioni nella comunità (Sez. 4, n. 508 del 16/04/1993 - dep. 20/05/1993, Rv. 194183): e tale certamente non può ritenersi la detenzione di un quantitativo di stupefacente finalizzato ad essere ceduto a plurimi soggetti, come il numero delle dosi medie singole ricavabili rende autoevidente.
5. Peraltro, e conclusivamente, non può certamente assumere alcun rilievo quanto affermato da un'isolata pronuncia, ancorché recente, di questa Corte che ha operato uno studio su un campione statistico, peraltro non significativo perché relativo a decisioni emesse da questa Corte solo nel triennio 2020/2022, indivi- duando i limiti massimi e minimi nei quali è stata riconosciuta l'ipotesi della lieve entità (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022 - dep. 25/11/2022). Ora in disparte la - considerazione che, contrariamente a quanto sostiene la difesa in sede di conclu- sioni scritte, vi sarebbe una prevalenza di sentenze che ritengono il fatto lieve, per un quantitativo di eroina (28,4 g.), assai distante da quello di cui si discute nel caso in esame (73 g.), ciò che porterebbe dunque a maggior ragione a ritenere corretto quanto sostenuto dal PG nel caso in esame -, trattasi, invero, di decisione, quella adottata dalla Sezione sesta, che, pur apprezzabile nell'intento di "quantifi- care" i casi in cui sarebbe ravvisabile l'ipotesi lieve, collide con quanto affermato dalla stessa Sezione, laddove ha puntualizzato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno ricono- sciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019 - dep. 25/02/2020, Rv. 278615 - 01). 7 Trattasi di principio che questo Collegio assolutamente condivide, non mo- dificando i termini della questione la circostanza che il dato statistico, nel caso della richiamata sentenza n. 45061/2022, sia costituito dalle pronunce rese da questa Corte, ufficio giudiziario a giurisdizione nazionale, ciò, non solo perché il campione non può considerarsi indicativo (sia perché riferentesi ad un intervallo temporale non apprezzabile perché assai ridotto, sia perché si basa sul presuppo- sto, indimostrato, che alla Suprema Corte pervengano le impugnazioni di tutte le decisioni emesse da tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, il che non risponde ad oggettività, non potendosi tener conto di tutte le sentenze irrevocabili ma non ricorse in questa sede di legittimità), ma anche, e soprattutto, perché - come correttamente la sentenza n. 7464/2020 ha affermato - per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama, come del resto le richiamate Sezioni Unite Murolo hanno avuto modo di specificare.
6. L'impugnata sentenza dev'essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio, che tenga conto dei principi dianzi affermati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'ap- pello di Salerno. Così deciso, il 14 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IO CE IU RN صوا [DOPOTATA IN CANCELLENA 27 MAR 2023 IL FUCIONARN CIUDIZIARIO AN XN 8