Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
In tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio).
Commentari • 6
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 dicembre 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis» del codice penale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 22545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22545 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
22545-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/03/2017 Composta da: Sent. n. sez.511 GIACOMO PAOLONI -Presidente - REGISTRO GENERALE MASSIMO RICCIARELLI N.37383/2016 ORLANDO VILLONI - Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WZ BD AM ED ME nato il [...] avverso la sentenza del 13/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del AGNELLO ROSSI che ha concluso per il rigetto dil wearso Ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 aprile 2016 la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che all'esito di giudizio abbreviato condannava ZI BD MI ED alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, revocando la condanna inflittagli per il reato contravvenzionale [ex artt. 116, comma 13 e 18 d.lgs. n. 285/1992] di cui al capo sub B), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore, che ha dedotto due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova in grado d'appello, anche se già richiesto, ma non concesso, nei termini stabiliti dalla su indicata disposizione normativa. Si contesta, in particolare, il fatto che la Corte d'appello ha omesso di considerare il punto di gravame in ordine alla mancata concessione della sospensione per la messa alla prova da parte del G.i.p. presso il Tribunale di Monza, sulla base dell'errato presupposto della non applicabilità dell'istituto da parte del Giudice di secondo grado in sede di rivisitazione del provvedimento negativo oggetto di impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione sotto il profilo della mancata applicazione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte d'appello preso in considerazione gli elementi positivi dalla difesa evidenziati in favore dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, sia pure per ragioni diverse da quelle enunciate nella sentenza impugnata, ove si consideri che, contrariamente a quanto affermato circa la inapplicabilità dell'istituto in esame, con il conseguente diniego del vaglio delibativo sollecitato in merito alla fondatezza della relativa istanza, il Giudice d'appello, nell'esercizio del suo potere di controllo della decisione di primo grado, ben può intervenire sul punto dedotto in sede di gravame, in presenza della duplice condizione che la richiesta sia stata ritualmente presentata nei termini previsti dall'art. 464-bis cod. proc. pen. e che il provvedimento negativo del primo Giudice abbia formato oggetto di specifiche argomentazioni dedotte a sostegno dei correlati motivi d'impugnazione. Ли 1 Entro tale prospettiva, invero, questa Corte ha stabilito, nel suo massimo consesso, il principio secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ferma la possibilità per l'imputato di riproporla sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non è di per sé impugnabile, bensì appellabile soltanto unitamente alla sentenza di primo grado, in applicazione dell'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237; Sez. 3, n. 6046 del 27/09/2016, dep. 2017, Tortorelli, Rv. 268828). Giova altresì richiamare, sul punto, la linea interpretativa da questa Suprema Corte tracciata (Sez. 2, n. 11683 del 08/03/2016, I., Rv. 266352) riguardo all'affine istituto previsto dall'art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, secondo cui è inammissibile la richiesta, per la prima volta formulata nel giudizio di appello, di sospensione del processo per la valutazione della personalità del minorenne, secondo quanto previsto dalla su citata disposizione, potendo il giudice d'appello intervenire sul punto solo nell'esercizio del controllo della decisione appellata e, quindi, alla condizione che l'inerzia del giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi d'impugnazione, ossia nelle ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia erroneamente omesso l'indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui all'art. 9 d.P.R. cit. ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato (Sez. 5, n. 21181 del 09/05/2006, Rizzi, Rv. 234206).
2. Nel caso in esame, di contro, esercita un'incidenza oggettivamente dirimente l'analisi di un profilo affatto diverso della vicenda processuale, anche se strettamente connesso a quello poc'anzi considerato, dovendosi rilevare come l'imputato abbia chiesto il 9 aprile 2015, in sede di udienza preliminare, di essere ammesso alla prova, mantenendo in via subordinata l'istanza, in precedenza formulata, di ammissione al rito abbreviato condizionato: a seguito del motivato rigetto dell'istanza principale da parte del G.u.p. presso il Tribunale di Monza, la difesa dell'odierno ricorrente ha chiesto procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato ovvero, in subordine, incondizionato, che il G.u.p. in effetti ha disposto nella successiva udienza del 17 giugno 2015, respingendo al contempo l'istanza principale di rito condizionato.
3. L'istituto de quo, previsto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, si colloca, all'interno del codice di procedura penale, nell'alveo dei riti speciali, trattandosi di un procedimento alternativo rispetto al rito ordinario, instaurato per scelta dell'imputato (a differenza del processo minorile, nel quale si prescinde dal consenso dell'imputato); sul piano sostanziale, invece, esso è inquadrato 2 nell'ambito delle cause di estinzione del reato, effetto che si consegue con l'esito positivo della prova, quale contropartita offerta dall'ordinamento rispetto alla mancata celebrazione del processo. Il nuovo istituto, come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 novembre 2015, ha dunque effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio ordinario, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. L'art. 464-bis cod. proc. pen., in tal senso, stabilisce i termini entro i quali, a pena di decadenza, l'imputato può formulare la richiesta: sono termini diversi, articolati secondo la tipologia delle sequenze procedimentali dei vari riti speciali (procedimento con citazione diretta a giudizio o giudizio direttissimo;
giudizio immediato o procedimento per decreto). Pur in mancanza di una specifica disposizione di raccordo con il giudizio abbreviato, deve ritenersi che la connotazione di rito alternativo assegnata dal legislatore al nuovo istituto e la sostanziale analogia fra i termini finali di richiesta della sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta di rito abbreviato precludono, in assenza di un'espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio, secondo il principio "electa una via, non datur recursus ad alteram", già applicato dalla giurisprudenza al tema dei rapporti tra giudizio abbreviato e patteggiamento (Sez. 1, n. 15451 del 25/03/2010, Soldano, Rv. 246939; Sez. 3, n. 32234 del 11/07/2007, Lupo, Rv. 237023; Sez. 6, n. 1940 del 10/12/2009, Testa, Rv. 245705; da ultimo v. Sez. 3, n. 21456 del 29/01/2015, Dorre, Rv. 263747). L'alternatività dei su indicati modelli procedimentali presuppone la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili percorsi decisori, imponendogli un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento, dovendosi pertanto escludere che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, egli possa dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (arg. ex Sez. 3, n. 4184 del 19/10/2016, dep. 2017, Essahbi, Rv. 269067).
4. Inammissibile deve ritenersi, infine, il residuo motivo di ricorso (v., in narrativa, il par. 2.2.), in quanto la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche costituisce, come è noto, il frutto di un apprezzamento discrezionale rimesso al Giudice di merito ed è, come tale, sottratto al sindacato di legittimità ove come per l'appunto verificatosi nel caso di specie risulti - ли 3 corredato di una motivazione riconducibile ai canoni direttivi previsti dall'art. 133 cod. pen. e idonea a far emergere attraverso il riferimento ivi operato alle note modali della condotta delittuosa e alle caratteristiche della personalità mostrata dall'imputato le ragioni giustificative della scelta concretamente adottata.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende - non emergendo ragioni di esonero della somma ritenuta equa di euro 1.500,00 a - titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO PREMA CI Riera Esposito BIL J TE O COR N E 4