Articolo 628 del Codice di procedura civile
Articolo 489Articolo 492
Versione
21 aprile 1942
Art. 628.
(Sospensione del termine d'efficacia del pignoramento).

L'opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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