Sentenza 21 dicembre 2017
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato è alternativa all'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, sicchè una volta che la prima sia stata formulata, la seconda deve ritenersi tardiva se presentata al momento dell'udienza fissata per la discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2017, n. 9398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9398 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2017 |
Testo completo
09398 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 21/12/2017 Maurizio Fumo -Presidente - Sent. n. sez. 2946/2017 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Paolo Micheli REGISTRO GENERALE N.47058/2017 Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - Roberto Amatore Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LF OU, nato in [...] il [...] EL SA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO di Bologna Q visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EL YO e UK SA ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa il 05/07/2017 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Bologna il 31/01/2017, li ha condannati per il reato di tentato furto aggravato, per avere, in concorso tra loro e con FO FI, tentato di impossessarsi dei beni mobili custoditi all'interno dell'edificio scolastico De Vigri, in Bologna, forzandone le porte di it ingresso;
con le aggravanti del numero di tre persone, della violenza sulle cose, del fatto commesso in ora notturna, e all'interno di edificio destinato a pubblico servizio, e con la recidiva specifica infraquinquennale per EL. Deducono i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di legge in relazione alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, della quale si lamenta l'insussistenza.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., e della sospensione condizionale della pena, in quanto fondato su una motivazione apodittica.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 464 bis cod. proc. pen.: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il difensore non fosse munito di procura speciale, perché UK era presente in udienza;
quanto alla tardività, la richiesta poteva essere avanzata fino all'apertura del dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO C 1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Il primo motivo, relativo al solo EL, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata motivato l'applicazione della recidiva contestata (specifica ed infraquinquennale) sulla base dei plurimi precedenti penali, commessi in epoca prossima a quella dei fatti oggetto di giudizio, e ritenuto la ricaduta nel delitto con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità - espressione di un maggior grado di pericolosità sociale, per la pervicacia dimostrata, e la refrattarietà rispetto alle conseguenze penali ed al percorso rieducativo ad esse connesso.
1.2. Il secondo motivo, oltre ad essere del tutto generico, limitandosi ad una assertiva contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti invocate e della sospensione condizionale, è manifestamente infondato. Invero, le circostanze attenuanti generiche- riconosciute al UK - sono state negate ad EL sulla base dei plurimi precedenti penali dai quali risulta gravato l'imputato. La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è 0. stata negata sulla base della considerazione - immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità che gli imputati si erano introdotti all'interno di una scuola, e, oltre ad avere forzato la porta di accesso alla 2 se palestra e messo a soqquadro i locali, avevano già sottratto diversi beni (scarpe, indumenti, oggetti di cancelleria), accatastati per essere portati via;
sicché il reato, ove fosse stato consumato, avrebbe consentito l'impossessamento di un complesso di beni il cui valore avrebbe certamente superato la soglia della speciale tenuità (ex multis, Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241: "La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato"; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Infine, la sospensione condizionale della pena, richiesta dal difensore di UK con l'atto di appello, è stata negata sulla base della prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, formulata sulla base dei precedenti penali (per violenza sessuale) e delle pendenze giudiziarie (per le quali l'imputato, nonostante la giovane età, era in stato di detenzione al momento del giudizio), nell'esercizio della discrezionalità riservata al giudice del merito e, in quanto immune da censure di illogicità, insindacabile in sede di legittimità.
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è stata, infatti, proposta tardivamente, avendo gli imputati dapprima richiesto la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 452, comma 2, cod. proc. pen., e la celebrazione del giudizio direttissimo con le forme del giudizio abbreviato, e solo successivamente, all'udienza fissata per la discussione, richiesto la sospensione del procedimento. L'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen., nel definire i termini per la proposizione della richiesta di sospensione del procedimento, dispone che, in caso di giudizio immediato, la richiesta debba essere formulata entro il termine stabilito dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., ovvero medesimo termine di quindici giorni previsto per la richiesta di giudizio abbreviato;
in tal senso, la norma fonda, dunque, un regime di alternatività tra il giudizio abbreviato e la sospensione del procedimento con messa alla prova (Sez. 6, n. 22545 del 28/03/2017, Fawzi, Rv. 269770: "In tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere 休 3 ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio)").
2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente "2" myesuiz. Giuseppe Riccardi Maurizio Fumo Giuseppe Riccard Depositato in Cancelleria Y 1 MAR 2014 Roma, li 10 LLERE A 4