Sentenza 13 gennaio 2016
Massime • 1
Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata la condotta dell'agente si identifica in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato o per il terzo nel cui interesse egli abbia agito, rimanendo irrilevante, nel caso di concorso di persone nel reato, che lo scopo perseguito, ancorché comunque tipico, non sia identico per tutti i correi.
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- 1. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE: concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di G. B., S. B e S. S., con ordinanza dell'8 settembre 2020, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'8 settembre 2020 (reg. ord. n. 158 del 2020) la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del «fatto di lieve entità» - introdotta dalla sentenza n. …
Leggi di più… - 3. Fatto di lieve entità: illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza della circostanza attenuante sulla circostanza aggravante della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 agosto 2021
È costituzionalmente illegittimo l'art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il fatto All'esame della Corte di Cassazione vi era un ricorso avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Bari, che, in un contesto processuale più ampio (di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), aveva in particolare accertato la penale responsabilità di cinque imputati, per aver concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai sensi dell'art. 630 …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 8 luglio 2021
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'8 settembre 2020 (reg. ord. n. 158 del 2020) la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del «fatto di lieve entità» - introdotta dalla sentenza n. …
Leggi di più… - 5. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2016, n. 8352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8352 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2016 |
Testo completo
8 35 2/ 1 6 52 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 70 Dott. Aniello NAPPI - Presidente- UP 13/1/2016- Dott. Silvana de BERARDINIS Consigliere - R.G.N. 28042/2015 Dott. Rossella CATENA - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI SI, nato in [...], l'[...]; TA NO, nato a [...], il [...]; IL AB, nato in [...], il [...]; AN VI, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 16/2/2015 della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del IL e limitatamente al reato di cui all'art. 630 c.p. e per il rigetto nel resto del ricorso del medesimo, nonché dei ricorsi dello TA e dell'HA e per l'inammissibilità di quello del AN;
A udito per le parti civili l'avv. Silvia Rossi e l'avv. ND Corradino, che hanno concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito per gli imputati gli avv.ti Francesca Aricò, Francesca Angelicchio, Giovanna Daniele, Pasquale Tonani, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna pronunziata in giudizio abbreviato di LI SI, TA NO, IL AB e AN VI per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di estorsione commessi ai danni di LE ND e della madre OD DR in concorso con DE PI LU e TA LO nei confronti dei quali si è proceduto separatamente. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece assolto il AN dai reati di ricettazione e detenzione di arma comune da sparo per non aver commesso il fatto e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso, del IL e dello TA per quello di violazione di domicilio rilevando il difetto della necessaria querela.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti i sunnominati imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del IL articola due motivi. Con il primo deduce il mancato riconoscimento della desistenza volontaria ai sensi del terzo comma dell'art. 56 c.p., rilevando l'erroneità dell'interpretazione di tale disposizione accolta dalla Corte territoriale per cui l'imputato avrebbe potuto beneficiare dell'esimente solo se avesse annullato gli effetti del contributo prestato alla consumazione dei reati contestatigli prima dell'intervenuta desistenza e avesse denunziato la perpetrazione di quello di sequestro di persona a scopo di estorsione. Non di meno la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria nell'affermazione dell'effettiva causalità dell'apporto concorsuale del IL, il cui compito nella pianificazione ed esecuzione dei crimini contestati non sarebbe possibile chiarire per stessa ammissione dei giudici dell'appello. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ulteriore errata applicazione della legge penale in relazione alla disposta espulsione dell'imputato ai sensi dell'art. 235 c.p. in difetto del presupposto della sua pericolosità, ritenuta senza procedere alla valutazione del comportamento tenuto dal IL successivamente alla consumazione dei reati.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del AN articola quattro motivi.
2.2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito al ritenuto concorso anomalo dell'imputato nei reati di rapina e di sequestro della madre del LE di cui al capo A). In proposito rileva il ricorrente come la decisione dei giudici di merito sia fondata su argomentazioni solo asseritamente logiche, ma prive in realtà di alcuna base fattuale e che sarebbero anzi contraddette dalle risultanze processuali, convergenti nel rivelare come il piano programmato anche dal AN prevedesse esclusivamente il sequestro del menzionato LE. Sequestro che doveva essere eseguito all'esterno dell'abitazione, come rivelano le concordi dichiarazioni dei coimputati IL e TA e le stesse modalità dei pregressi tentativi effettuati e poi abortiti, talchè la scelta di entrare nella casa dove vennero per l'appunto consumati i reati di cui al capo A) - dopo aver già immobilizzato la vittima sarebbe all'evidenza da imputarsi ad una scelta estemporanea degli esecutori materiali, come del resto comprovato dalla confusa e rischiosa dinamica di tale ultima azione. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe individuato il contributo causale apportato dall'imputato ai reati di cui si tratta, mentre, a riscontro della versione fornita dal ricorrente, verrebbero in soccorso le dichiarazioni dello stesso AL, il quale ha testimoniato sulle continue richieste dell'imputato di sapere cosa fosse stato rubato nella casa, nonchè quelle dello TA. Per converso, alcuna smentita giungerebbe dall'intercettazione ambientale menzionata dalla sentenza, che, in definitiva, avrebbe fatto mal governo del principio di frazionabilità delle dichiarazioni provenienti dai coimputati.
2.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 114 comma 3 c.p., rilevando in proposito come le condizioni di assoggettamento cui fa riferimento la previsione normativa in questione possono discendere da qualsiasi tipo di relazione e come la Corte territoriale abbia trascurato le risultanze processuali convergenti nell'evidenziare lo stato di soggezione psicologica dell'imputato nei confronti del nonno (il coimputato DE). Inconferenti sarebbero poi le argomentazioni dispiegate dai giudici dell'appello per giustificare il diniego dell'attenuante, giacchè l'eventuale autonomia manifestata dal AN peraltro di - nascosto dal DE - nell'espletare il suo compito di "carceriere" dell'ostaggio nulla avrebbe a che vedere con la configurabilità della citata attenuante, la quale attiene alla determinazione del concorrente a commettere il reato e dunque alla fase dell'eziogenesi della sua condotta.
2.2.3 Con il terzo motivo ulteriori vizi della motivazione vengono denunziati in merito alla modulazione in misura inferiore al massimo edittale della diminuzione della pena in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche, profilo sollevato con il gravame di merito e non affrontato dalla sentenza impugnata, nonostante la stessa abbia provveduto ad assolvere o prosciogliere l'imputato per alcuni dei reati per cui aveva riportato condanna in primo grado.
2.2.4 Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce infine errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla disposta confisca ex art. 12-sexies I. n. 356/1992. Con i motivi d'appello la difesa aveva sul punto lamentato l'apoditticità della giustificazione con la quale in prime cure era stata sostenuta tale decisione, rilievo al quale la Corte territoriale si sarebbe limitata ad opporre l'obbligatorietà della misura ablativa senza dimostrare né la sproporzione del valore dei beni confiscati rispetto alla situazione reddituale del DE, né la fittizietà dell'intestazione dei medesimi all'imputato.
2.3 Il ricorso proposto nell'interesse dello TA articola due motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'imputato del dolo specifico tipico del reato di cui all'art. 630 c.p., prospettando dunque l'errata qualificazione giuridica del fatto. In proposito il ricorrente evidenzia come le risultanze processuali (e segnatamente le dichiarazioni dello stesso TA, nonché quelle dei coimputati IL e AN) convergano nell'evidenziare come l'imputato non fosse a conoscenza del disegno del DE di chiedere un riscatto per la liberazione del LE, ma avesse sequestrato quest'ultimo per accompagnarlo dallo stesso DE perché doveva "fargli firmare un foglio". Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo, con il quale sostanzialmente si lamenta il difetto di motivazione sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p. articolata con il gravame di merito.
2.4 Il ricorso proposto nell'interesse dell'HA articola quattro motivi.
2.4.1 Con il primo deduce violazione di legge in ordine alla valutazione del compendio probatorio di riferimento, lamentando sostanzialmente l'ingiustificata svalutazione delle dichiarazioni rese da TA IL e TA LO, nonostante l'indubbio valore di prove a discarico delle medesime. In maniera illogica poi la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il giro in macchina del 9 dicembre - cui pure partecipò l'HA - fosse un sopralluogo, atteso che a quelli effettivamente qualificati come tali dagli stessi imputati ed effettuati nei giorni successivi il ricorrente non prese parte. Ancora la sentenza attribuisce all'imputato un ruolo direttivo nel corso della rapina che, non solo non trova riscontro oggettivo negli atti processuali, ma che è altresì smentito dalle non considerate dichiarazioni della persona offesa. Parimenti illogico sarebbe poi trarre argomenti sul punto dal fatto che l'HA, nella fuga, avesse preso posto sul sedile anteriore della vettura. Infine mero valore indiziario assume il contatto telefonico tra l'imputato e il DE registrato nei tabulati il 14 dicembre, atteso che si tratta di comunicazione assai breve e di cui non è noto il contenuto.
2.4.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi della motivazione in ordine alla svalutazione a p. 14 della sentenza del contributo collaborativo offerto nel processo, posto che in precedenza gli stessi giudici dell'appello avevano invece contraddittoriamente riconosciuto come proprio grazie alle dichiarazioni dell'HA fosse stato possibile identificare lo TA LO come uno degli esecutori materiali della rapina e del sequestro. Con il terzo motivo vengono proposte le medesime doglianze in merito alla sussistenza del dolo specifico del reato di cui all'art. 630 c.p. già esaminate trattando del primo motivo del ricorso dello TA, mentre con il quarto il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e per certi versi inammissibili.
2. Pregiudiziale è l'esame del primo motivo del ricorso dello TA e del terzo di quello dell'HA, che sono peraltro inammissibili.
2.1 La Corte territoriale non si è infatti limitata a sostenere che sin dall'inizio i due imputati fossero consapevoli dell'intenzione del DE di chiedere un riscatto in danaro per la liberazione dell'ostaggio, ma ha altresì evidenziato che, anche qualora volesse escludersi tale eventualità, comunque essi dovrebbero rispondere del concorso nel reato di cui all'art. 630 c.p., posto che, come rivendicato anche nei ricorsi, essi avevano sequestrato il LE su indicazione del coimputato al fine di consentirgli di ottenere dalla vittima "la firma su un foglio".
2.2 Va allora ricordato come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della sussistenza del reato contestato, l'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente può identificarsi in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato o per il terzo nel cui interesse egli abbia agito (ex multis e tra le più recenti Sez. 5, n. 21579 del 8 aprile 2015, B. e altri, Rv. 263678; Sez. 2, n. 20032 del 5 maggio 2015, Mastrodonato, Rv. 263536). E' dunque indiscutibile che, anche accedendo alla prospettazione difensiva, la condotta ascrivibile agli imputati integra comunque il delitto ascritto, avendo gli stessi in ogni caso agito con il dolo specifico richiesto per la sua configurabilità, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto che lo scopo perseguito, ancorchè comunque tipico, non fosse eventualmente lo stesso per tutti i correi.
2.3 Irrilevanti risultano conseguentemente le obiezioni dei ricorrenti sulla tenuta della motivazione dispiegata dai giudici dell'appello per sostenere altresì la tesi della consapevolezza da parte degli imputati della vera natura del riscatto che il DE era intenzionato a richiedere per la liberazione dell'ostaggio, giacchè anche laddove fondate comunque non sarebbero sufficienti a minare la tenuta argomentativa della sentenza. Ed anzi in tal senso i motivi di ricorso di cui si tratta si rivelano generici nella misura in cui non si confrontano compiutamente con il suddetto impianto argomentativo. Va infatti ricordato come sia inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, come nel caso di specie (ex multis Sez. 3, n. 30021 del 14 luglio 2011, F., Rv. 250972).
2.4 Manifestamente infondate sono a questo punto le censure avanzate dagli stessi ricorrenti in merito alla configurabilità del concorso anomalo e al riconoscimento dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p. Ed infatti la corretta qualificazione delle rispettive condotte come concorso ordinario esclude inevitabilmente la configurabilità di quello anomalo, né sul punto era necessario che la Corte territoriale affrontasse espressamente le obiezioni difensive, di per sé incompatibili con la soluzione fondatamente adottata.
2.5 Esauriti i motivi del ricorso dello TA, per quanto riguarda quelli residui proposti nell'interesse dell'HA deve rilevarsene ancora una volta l'inammissibilità. Il secondo è palesemente generico nella misura in cui denunzia una incongruenza della motivazione della sentenza impugnata senza precisarne il rilievo, omettendo di specificare quale parte della decisione verrebbe compromessa dalla contraddizione dedotta. Quanto al primo, invece, le censure del ricorrente rimangono assorbite nella evidenziata configurabilità del reato di cui all'art. 630 c.p. a prescindere dalla consapevolezza dell'effettivo disegno criminoso ordito dal DE, posto che pacificamente l'imputato ha partecipato al prelievo dell'ostaggio sapendo che questi doveva essere consegnato al mandante dell'azione cui ha partecipato.
3. Venendo agli altri due ricorsi, infondato e per certi versi inammissibile deve ritenersi quello del IL.
3.1 In particolare infondate in diritto sono le obiezioni svolte con il primo motivo di ricorso relativamente alle condizioni necessarie per il riconoscimento della desistenza del concorrente nel reato. La Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato principio per cui, per beneficiare della desistenza volontaria, questi non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un quid pluris consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (ex multis Sez. 1, n. 9284 del 10 gennaio 2014, Losurdo e altri, Rv. 259250). Principio che deve essere ribadito, atteso che la mancata elisione del contributo realizzato dal concorrente alla commissione del reato ne lascia intatta l'efficienza causale impedendo il perfezionamento della fattispecie prevista dal terzo comma dell'art. 56 c.p., la quale collega l'effetto esimente all'interruzione della consumazione del fatto illecito, talchè questa non può ritenersi avvenuta qualora il reato venga consumato dagli altri concorrenti avvalendosi però anche dell'originario apporto prestato da quello rinunziante. Interpretazione che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, risulta perfettamente in linea con il principio di personalità della responsabilità penale, atteso che omettendo di rimuovere gli effetti della propria volontaria collaborazione, l'aspirante desistente continua ad essere, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, collegato al fatto illecito, la cui consumazione è, dunque, anche frutto di tale collaborazione.
3.2 In realtà i giudici dell'appello, pur richiamando i menzionati principi, hanno altresì escluso possa ritenersi sotto il profilo fattuale che il IL abbia effettivamente desistito dall'azione criminosa, evidenziando i numerosi elementi convergenti nel dimostrare la sua costante adesione al progetto criminoso anche successivamente al sequestro del LE. In tal senso i rilievi del ricorrente finiscono per rivelare un evidente difetto di specificità, nella misura in cui non si confrontano in maniera compiuta con lo sviluppo del discorso giustificativo della decisione. E non meno generiche sono le ulteriori censure relative alla presunta indeterminatezza dell'apporto concorsuale dell'imputato, atteso che la Corte distrettuale ha ampiamente chiarito come il IL abbia avuto un ruolo di primo piano nella fase preparatoria del sequestro, non certo annullato dal fatto che successivamente il suo ruolo, sotto il profilo della gestione materiale dell'ostaggio, abbia assunto caratteri più indefiniti, come per l'appunto evidenziato dalla sentenza.
3.3 Manifestamente infondate sono infine le censure mosse con il secondo motivo in relazione alla disposta espulsione dell'imputato ai sensi dell'art. 235 c.p. Ed infatti la Corte territoriale ha ampiamente motivato sulla pericolosità dell'imputato facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti nel caso di specie. Né la tenuta dell'apparato giustificativo sul punto può ritenersi compromessa dalla mancata considerazione delle circostanze indicate dall'orientamento giurisprudenziale evocato dal ricorrente, che si riferisce all'ipotesi ovviamente non ricorrente nel caso di specie - in cui il soggetto espulso abbia già espiato in tutto o in parte la pena e dunque sia necessario valutare anche l'eventuale risocializzazione del medesimo ai fini dell'affermazione dell'attualità della sua pericolosità. Valutazione questa che dovrà all'occorrenza essere effettuata al momento in cui la misura di sicurezza verrà effettivamente eseguita.
4. Infondato e per certi versi inammissibile è anche il ricorso del DO.
4.1 Infondato è in particolare il primo motivo. Nei confronti dell'imputato è stato infatti ritenuto il concorso anomalo nei reati contestati al capo A). Compito del giudice di merito non era tanto quello di stabilire se la rapina e il conseguente sequestro della - OD funzionale alla sua esecuzione fosse o meno stata oggetto del piano - originariamente concordato tra i concorrenti, quanto piuttosto se la sua consumazione potesse o meno ritenersi sviluppo prevedibile dello stesso anche per coloro, come il DO, che non hanno partecipato materialmente alla fase esecutiva del rapimento del LE. In tal senso deve allora osservarsi come la Corte territoriale ha sì ritenuto provato che la rapina rientrasse nel piano originale - peraltro con argomentazioni non manifestamente illogiche che contengono l'implicita confutazione delle doglianze difensive avanzate con il gravame di merito ma ha altresì comunque richiamato la -> pronunzia di primo grado, la cui motivazione sul punto si salda a quella della sentenza impugnata in ordine all'annotazione - che non è stata oggetto di contestazione con i motivi d'appello - relativa alle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente circa il fatto che l'ipotesi di entrare nell'abitazione del LE e della madre per sottrarre i valori fosse stata oggetto di discussione in sede di progettazione del sequestro, talchè correttamente è stata ritenuta prevedibile in concreto la possibilità che gli esecutori materiali potessero determinarsi a compiere l'azione criminosa in questione.
4.2 Infondato al limite dell'inammissibilità è invece il secondo motivo di ricorso. E' corretta l'osservazione del ricorrente per cui l'attenuante attiene al momento genetico del coinvolgimento del concorrente nel fatto criminoso, ma rimane indubbio che la stessa presuppone una soggezione effettiva dello stesso all'agente primario, richiedendosi cioè una situazione che abbia consentito la realizzazione di specifici reati, attenuando in concreto, pur senza annullarle, le facoltà di reazione del soggetto "determinato" (coactus tamen volui) da parte di quello "determinante". La Corte territoriale, pur non mettendo in discussione che il DE esercitasse una certa influenza sul nipote, ha ritenuto che la stessa non corrisponda alla situazione tipica presupposta dal combinato disposto degli artt. 112 e 114 c.p., argomentando anche dal comportamento tenuto dal DO nel corso dell'esecuzione del reato, ritenuto in maniera tutt'altro che illogica sintomatico dell'effettivo grado di intensità dell'ascendente del DE sull'imputato. Per il resto le doglianze del ricorrente risultano generiche nell'evocazione di risultanze processuali asseritamente non considerate dai giudici del merito e comunque devono ritenersi versate in fatto nella misura in cui propongono una autonoma valutazione soggettivamente orientata del loro significato.
4.3 Infondato al limite dell'inammissibilità è anche il terzo motivo, atteso che l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato per alcuni dei reati posti in continuazione con quello ritenuto più grave in relazione alle cui aggravanti quale è stato effettuato il giudizio di comparazione, non imponeva necessariamente al giudice dell'appello alcuna revisione di tale giudizio, motivatamente confermato dalla sentenza impugnata una volta proceduto all'eliminazione degli aumenti di pena originariamente irrogati per i suddetti reati. -in entrambi i gradi di4.4 Inammissibile è infine il quarto motivo. I giudici del merito giudizio hanno motivatamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'intervento ablativo sulla base della rilevata (e non contestata) situazione reddituale dell'imputato, motivatamente ritenuta incompatibile con quella patrimoniale. Le obiezioni del ricorrente si fondano sulla asserita provenienza della provvista necessaria all'acquisto dei beni confiscati dal DE, circostanza che solo genericamente viene prospettata senza la necessaria indicazione degli atti processuali che ne comproverebbero l'effettività e che sarebbero stati trascurati dal provvedimento impugnato.
5. I ricorsi vanno in definitiva rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili OD e LE, che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi euro 2.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti alle spese processuali, nonché al rimborso delle spese in favore delle parti civili, liquidate in complessivi euro 2.000 per ciascuna oltre accessori di legge. Così deciso il 13/1/2016 Il Presidente Il Consigliere estenso Luca Bistorelli Aniello Nappi DESOMTATA IN CANCELLERIA add MÁR 2016 Qu case IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela