Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
Integra il delitto d estorsione, in relazione all'ingiusto profitto derivante da una pretesa penalmente e civilisticamente illecita, la minaccia posta in essere per ottenere il pagamento di un credito di natura usuraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2014, n. 49604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49604 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 30/09/2014
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 1253
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 24784/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO TI N. IL 28/10/1965;
avverso l'ordinanza n. 2153/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 19/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. PINELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza confermata dal Tribunale del riesame della medesima città, ha applicato a CA TI la misura cautelare della custodia in carcere per reati di usura ed estorsione, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, commessi in danno di CA OC.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, di intercettazioni ambientali e telefoniche e sulla scorta degli accertamenti di polizia, da cui sarebbe risultato che CA, per essersi indebitato verso Di BE TI per Euro 2.000 nel mese di dicembre 2011, fu costretto a pagare interessi mensili di Euro 300 (e talvolta anche di Euro 600) a favore di CA TI, a cui il credito era stato ceduto nel mese di febbraio 2012. Per ottenere il pagamento del debito e degli interessi, chiaramente usurari, il CA si era rivolto a MA OF e SI AV, appartenenti all'associazione mafiosa Santapoala- Ercolano, che si presentarono al CA col falso nome di CO ed LE ed esercitarono pressioni nemmeno troppe velate per ottenere l'indebito.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Giorgio Antoci, avvalendosi di cinque motivi.
2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen., per essere state utilizzate contro l'indagato intercettazioni ambientali - avviate con decreto del 21/1/2012 - captate sull'autovettura in uso a MA OF in base a decreti di proroga privi di motivazione (il ricorrente fa riferimento specifico ai decreti di proroga del 18/3/2012 e del 17/5/2012).
2.2. Col secondo si duole della erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., in quanto, sostiene, è stata ravvisata l'estorsione senza la prova della violenza o della minaccia, oltre che dell'ingiusto profitto. Lamenta che lo stesso Tribunale ammette l'inesistenza di azioni violente, laddove riconosce che, nonostante il mandato di CA fosse stato quello di usare la mano pesante
contro
CA, tale sollecitazione non venne accolta dagli esecutori materiali (MA e SI), versandosi, quindi, in una ipotesi di istigazione non accolta (art. 115 cod. pen.). La presenza di assegni rilasciati dal CA escludeva, poi la volontà di realizzare un ingiusto profitto, per cui potrebbe al massimo ritenersi integrato il delitto di violenza privata, ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2.3. Col terzo lamenta una illogicità della motivazione con riguardo alla prova della partecipazione di CA nel reato di usura, affermata dal Tribunale sulla scorta delle sole dichiarazioni della persona offesa, senza che dalle intercettazioni emergano elementi di conferma alle dichiarazioni di quest'ultima; anzi, aggiunge, le intercettazioni offrono la smentita di quanto sostenuto dal CA (il ricorrente riporta il contenuto dell'intercettazione del 17/9/2012, ore 16,02, effettuata nella Panda di MA OF, e sostiene che il debito reale di CA ammontava a 20 mila Euro).
2.4. Col quarto si duole della erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 in quanto l'ordinanza impugnata non rende conto dei motivi per cui ha ritenuto ricorrere il "metodo mafioso", ovvero l'intenzione di favorire un'associazione mafiosa, lasciando intendere che la contestazione sia fondata esclusivamente sulla presunta adesione al sodalizio mafioso da parte dei correi. Manca, a dire del ricorrente, la prova del "dolo specifico" di favorire l'associazione mafiosa e non è specificato, nel provvedimento, in cosa consista il "metodo mafioso" posto in essere dell'indagato.
2.5. Col quinto lamenta la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari.
Deduce che non è stata specificata quale delle esigenze contemplate dall'art. 274 cod. proc. pen. l'ordinanza ha inteso soddisfare e che è stata applicata la custodia in carcere con un automatismo non più consentito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 29/3/2013. Rileva che altri elementi - quali l'incensuratezza e l'episodicità del fatto, accompagnati dalla intenzione di recuperare un proprio credito - avrebbero dovuto indurre i giudici ad escludere l'applicazione di misure, ovvero a fare ricorso ad una misura meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento limitatamente al quarto motivo;
è infondato nel resto.
1. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente non ha allegato al ricorso alcuno dei decreti di proroga delle intercettazioni che assume viziati, ne' ha fornito indicazioni sulla loro collocazione nel fascicolo processuale, impedendo in tal modo a questa Corte di effettuare la necessaria verifica sulla congruenza della motivazione dei decreti di cui si lamenta. Peraltro, i decreti suddetti non sono nemmeno presenti nel fascicolo trasmesso a questa Corte. Invero, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti una insufficienza di motivazione relativa ad un atto di ricerca della prova, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Cass., n. 25315 del 20/3/2012, in un caso in cui era dedotta la omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Non è affatto vero che nell'ordinanza impugnata venga escluso l'esercizio della minaccia nei confronti della vittima. A pag. 5 dell'ordinanza viene riportato il racconto di CA OC, il quale ha riferito di aver incontrato MA TO presso la sala giochi gestita da quest'ultimo e che nell'occasione fu minacciato da SI AV;
inoltre, la stessa ordinanza riporta stralci di intercettazioni da cui si evince lo stato di timore in cui CA è stato sospinto dai due esattori, sia attraverso minacce allusive (allorché gli veniva consigliato di "non ficcarsi in situazioni da cui non sarebbe più potuto uscire"), sia attraverso la pressione psicologica esercitata su di lui coll'esigere perentoriamente il pagamento di somme liberamente determinate, tanto da indurre il CA a "regalare" al MA un tablet del valore di 700 Euro, nella speranza di allentare la pressione. D'altra parte, quale fosse la condizione psicologica di CA nei confronti degli esattori è stato desunto anche dalle conversazioni successive al 12/9/2012, allorché, invocando proroghe per il pagamento e ricordando all'interlocutore (MA) del "dono" a lui fatto, mostrava chiaramente di sapere quale fosse l'alternativa, per lui, al pagamento preteso: "sennò ti dicevo non ho, niente, non ti do niente, ammazzami, hai capito?" (pag. 4 dell'ordinanza). Quanto alla qualificazione del reato, è sufficiente la considerazione - fatta nell'ordinanza impugnata - che il CA fu costretto a pagare, con la minaccia, a mani di soggetti - il cui intervento era stato richiesto dal prevenuto - estranei al rapporto obbligatorio. Tale comportamento integra pacificamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie dell'estorsione - di cui deve rispondere anche il mandante a titolo di concorso morale -, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricava l'intermediario e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (Cass., n. 5193 del 27/2/1998; Cass., n. 12982 del 16/2/2006; Cass., n. 22003 del 7/3/2013). A ciò va aggiunto che integra il delitto di estorsione, in relazione all'ingiusto profitto derivante da una pretesa penalmente e civilisticamente illecita, la minaccia posta in essere per ottenere il pagamento di un credito di natura usuraria (Cass., n. n. 41481 del 29/9/2009). Tale orientamento, espresso in relazione ad una situazione in cui era stato prospettato il ricorso a mezzi astrattamente consentiti dalla legge, vale, a maggior ragione, per il caso in cui venga fatto ricorso - come nella specie - a mezzi illeciti, stante la maggiore offensività del mezzo adoperato e rimanendo identica l'ingiustizia del profitto.
3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, essendo solo assertiva la deduzione che CA era obbligato per 20.000 Euro ed essendo compiutamente illustrato nell'ordinanza - con l'esame delle dichiarazioni di CA e col corredo di inequivocabili intercettazioni - l'importo del debito di quest'ultimo, che ascendeva alla modesta somma di Euro 2.000, a fronte del quale fu costretto ad esborsi mensili di Euro 300 (o anche di Euro 600) a titolo di interessi. La suddetta ricostruzione dell'evoluzione della situazione debitoria di CA è compiutamente esposta alle pagg. 5 e segg. dell'ordinanza e su di essa non occorre indugiare, anche perché nel ricorso non sono illustrati elementi di sorta per provare, o solo supporre, una diversa realtà fattuale. L'intercettazione del 17/9/2012, ore 16,02, citata dal ricorrente, non è affatto probante, invero, a favore della tesi difensiva, non avendo partecipato ad essa il CA (ma MA e tale UC) e non essendo affatto detto che il primo raccontasse la verità al secondo. Oltretutto, la telefonata suddetta - come interpretata dal ricorrente - è smentita dal contenute di altre telefonate, puntualmente riportate in ordinanza, su cui il difensore non ha nemmeno inteso confrontarsi.
4. È fondato, invece, il quarto motivo di ricorso, attinente alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. È stato invero precisato che il "metodo mafioso" riceve definizione normativa "attraverso il riferimento all'impiego "delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.", vale a dire dell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
il che, evidentemente, evoca, non il modo di atteggiarsi del fatto-reato in sè e per sè considerato, e la cui realizzazione, in forme anche particolarmente eclatanti, risulta - sul piano della struttura della aggravante in questione - elemento del tutto neutro, quanto la particolare efficacia intimidatrice che deriva dalla esistenza - concreta e percepibile - di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall'art. 416-bis cod. pen., e la relativa condizione di assoggettamento ed omertà che la presenza territoriale di quella associazione è in grado di generare: elementi, questi, dei quali gli autori del fatto devono avvalersi, per rendere il reato aggravato a norma del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Questa Corte, d'altra parte, non ha mancato di sottolineare che ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante in parola, non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la "caratura mafiosa" degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso" (Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011 - dep. 14/07/2011, Barbieri e altri, Rv. 250357. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non configurabile l'aggravante in un'ipotesi di tentata estorsione nell'ambito della quale gli indagati avevano fatto generico riferimento ad un non identificato "gruppo napoletano", senza evocare uno specifico intervento di questo gruppo nell'attività intimidatoria ne' indurre la persona offesa a credere che essi fossero sostenuti da un gruppo criminale di spessore mafioso). Da ciò si deve desumere che, per la configurabilità dell'aggravante a carico dell'autore di un reato, l'intervento di un'associazione mafiosa indipendentemente dalla sua esistenza e indipendentemente dalla effettiva operatività di un'associazione avente le caratteristiche dell'art. 416/bis nel territorio interessato dall'attività criminosa - deve essere quantomeno evocato dall'agente, in modo da influire concretamente - attraverso il rimando ad un sodalizio dalla particolare efferatezza criminale - sulla capacità di resistenza della vittima. Non si evince, però, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, se ciò sia, nella specie, avvenuto, in quanto per motivare la sussistenza dell'aggravante in questione, si fa riferimento, nell'ordinanza, all'appartenenza mafiosa degli esattori (MA e SI) e "all'implicita minaccia" da essi promanante (pag. 7). Non è chiarito, però, se CA era effettivamente a conoscenza della caratura mafiosa dei due (e non solo della loro attitudine criminale) e se, e in che modo, l'appartenenza all'associazione dei due abbia avuto influenza sulle determinazioni della vittima. Tale indagine si rendeva tanto più necessaria in quanto, come è stato sottolineato dai giudici di merito, i due si erano presentati alla vittima sotto falso nome ("CO" e "LE"), per cui c'è da supporre che CA fosse all'oscuro sulla loro reale identità e sulla loro reale collocazione criminale. A maggior ragione appare sprovvista di dimostrazione l'affermazione che CA agì con "la finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Santapaola-Ercolano, gruppo della stazione, cui era infatti destinato il denaro". Non è dato comprendere, infatti, donde derivi tale affermazione, una volta accertato che CA agì per il recupero di un credito usurario.
Per questo motivo si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. La decisione che verrà assunta in ordine all'aggravante in questione influenza, ovviamente, il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari, di cui al quinto motivo di ricorso (dal cui esame questa Corte è, pertanto, esonerata).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania limitatamente alla sussistenza dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 per nuovo esame;
rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014