Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
Integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di tentata violenza privata, la condotta di chi ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impedire l'apertura di un esercizio commerciale per preservare gli interessi di un proprio congiunto che eserciti una attività simile, poiché in tal caso la condotta è rivolta a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno economico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/12/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3214
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 14919/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Leone Fonte, quale difensore di OL CA (n. il 07/02/1986);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione penale, in data 06/12/2011;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor STABILE Carmine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito l'Avvocato Cesare Planica - in sostituzione dell'Avvocato Leone Fonte difensore dell'imputato - che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 31/03/2011, il G.U.P. del Tribunale di Locri dichiarò OL CA responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo in concorso, danneggiamento aggravato e sparo in luogo pubblico - riuniti ex art. 81 c.p. - e - con la diminuente per il rito - lo condannò alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 06/12/2011, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato eccependo l'inutilizzabilità della C.T.U. eseguita sulla base delle fotografie di un bossolo di arma da fuoco esploso, ma non sequestrato. Deduceva, poi, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sui risultati degli "stubs" (da tale attività non si rinvenivano, sull'autovettura dell'imputato, tracce che potessero univocamente essere ricondotte all'uso di arma da fuoco all'interno della predetta auto e compatibili con quelle presenti sugli altri bossoli rinvenuti e sequestrati) e sull'abrasione rinvenuta sulla serranda del negozio che è stata ritenuta provocata da colpo di arma da fuoco senza effettuare P.T.U.; gli stessi vizi motivazionali vengono proposti per la valutazione degli elementi probatori raccolti (ritenuti insufficienti per la condanna), per l'omessa motivazione sulla riqualificazione del fatto come tentata violenza privata e per il diniego delle attenuanti generiche.
Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza relativa all'inutilizzabilità della C.T.U. eseguita sulla base delle fotografie di un bossolo di arma da fuoco esploso, ma non sequestrato, è infondata. Si deve, infatti, rilevare che la Corte di appello ha ben evidenziato che l'esecuzione della perquisizione, implica e comprende per definizione l'attività di ispezione e di documentazione, e la fotografia, mezzo tecnico idoneo a fissare ed a prolungare la visione, altro non è che una modalità in cui può atteggiarsi la doverosa descrizione dei luoghi perquisiti (si veda Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 22/05/1997 Cc. - dep. 12/06/1997 - Rv. 208076). Nel caso di specie è pacifico che la P.G. nel perquisire l'autovettura dell'imputato vi ha rinvenuto un bossolo di pistola eguale per calibro e marca agli altri due bossoli e al proiettile inesploso trovati sul luogo del delitto. Purtroppo la P.G. non ha proceduto al sequestro del bossolo, ma lo ha fotografato e tali fotografie hanno consentito al C.T. di effettuare gli opportuni accertamenti. Tale attività è pienamente legittima in assoluto, ma per il caso di specie non si sarebbe comunque posto alcun problema in quanto si è proceduto al giudizio abbreviato condizionato proprio all'escussione del consulente tecnico che, nel contraddittorio delle parti, ha fornito tutti i chiarimenti necessari. D'altronde nel giudizio abbreviato ciò che rileva è solo l'inutilizzabilità patologica dell'accertamento (Sez. 3, Sentenza n. 23432 del 05/05/2010 Ud. - dep. 18/06/2010 - Rv. 247638). Il resto del ricorso è manifestamente infondato. Invero la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione - dopo aver richiamato la motivazione della condivisa sentenza di primo grado - evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume la piena responsabilità dell'imputato per i reati di cui sopra. A solo titolo di esempio, appare opportuno ricordare: le dichiarazioni dei testi;
le indagini e gli accertamenti della Polizia Giudiziaria;
gli accertamenti del C.T.; le dichiarazioni della P.O., ritenuta credibile con motivazione incensurabile. In particolare i Giudici di merito hanno evidenziato che da quanto sopra emerge: che contro la saracinesca della P.O. sono stati esplosi tre colpi di pistola e sul luogo del delitto sono stati ritrovati solo due bossoli e un proiettile inesploso;
quindi un bossolo manca all'appello (bossolo, poi, rinvenuto nell'auto del OL;
per quanto riguarda l'abrasione - o scalfitura - sulla saracinesca ritenuta, correttamente, la traccia del terzo colpo, si veda quanto ben osservato dai giudici di merito a pagine 4 e 5 della sentenza impugnata e alle pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado;
considerazioni condivise che chiaramente spiegano perché non è stata necessaria una P.T.); che dopo le dichiarazioni della P.O. che indicavano un possibile movente a compiere l'atto intimidatorio, desunto dal malcelato disappunto del gestore di un ristorante - sito vicino al posto di ristoro della P.O. che doveva aprire il giorno dopo quello dell'attentato - che riteneva pregiudizievole per la sua attività la concorrenza del Chiera, veniva effettuata una perquisizione al figlio del gestore (che era la madre) del predetto ristorante che lavorava nello stesso ristorante e che era l'unico, insieme alla madre, ad avere disertato l'inaugurazione del negozio del Chiera - inaugurazione che la P.O. aveva effettuato nonostante l'attentato perché spinto dalle rassicurazioni e incoraggiamenti del Mllo. dei C.C. -; nell'autovettura di questi - che è l'attuale imputato che, tra l'altro, era abituale frequentatore del pregiudicato Cavallaro Vittorio tratto in arresto nel 2007 per la detenzione, tra l'altro, di 40 cartucce cal. 7,65 marca NTW e cioè dello stesso tipo di quelle usate per l'attentato e di non facile reperimento sul mercato - veniva trovato un bossolo di cartuccia cal. 7,65 marca NTW che non fu, però, sequestrato;
che del rinvenimento di questo bossolo, nella sua autovettura, il OL non ha dato alcuna spiegazione;
che i Carabinieri dopo qualche giorno dal rinvenimento del bossolo di cui sopra tornarono dal OL chiedendogli la consegna dello steso bossolo del quale egli si era, però, disfatto;
che 9 giorni dopo il fatto e qualche giorno dopo il rinvenimento del bossolo di cui sopra il RIS effettuò nell'autovettura del OL i rilievi per poter accertare la presenza di eventuali residuati carboniosi;
che dagli accertamenti del C.T. - ben valutati - i giudici di merito ricavano in modo incensurabile che il bossolo rinvenuto nell'auto del OL sia il terzo bossolo mancante all'appello (si tratta di un bossolo della stessa rara marca di quelli usati nell'attentato e che presenta - sul fondello - gli stessi segni caratteristici sia dei due bossoli sia della cartuccia inesplosa rinvenuti sul luogo del delitto;
quindi tutti e tre i colpi e la cartuccia inesplosa sono stati percossi dallo stesso difettoso percussore della stessa pistola;
si veda in proposito quanto affermato dal C.T. riportato nella pag. 14 e seguenti sentenza di primo grado); che gli accertamenti effettuati per il rinvenimento di eventuali residuati carboniosi sono stati - correttamente - considerati un dato neutro perché il risultato non del tutto negativo - in realtà secondo il C.T. si è sparato sull'auto del OL, ma essendo stati rinvenuti solo due su i tre elementi caratteristici (bario, piombo e antimonio) non si può dire se si è sparato con la pistola o con altra arma o si è messa sulla macchina un'arma da fuoco appena usata, anche questi fatti, comunque, non sono stati giustificati dal OL - è frutto di attività effettuate ben 9 giorni dopo la commissione del fatto, ma soprattutto dopo che i Carabinieri avevano rinvenuto e non sequestrato il bossolo sulla macchina dell'imputato che si era subito disfatto del bossolo stesso (il C.T. parla "di quantomeno involontaria alterazione dell'ambiente e cioè dell'abitacolo dell'autovettura in uso al OL"; si veda pag. 27 sentenza primo grado e per tutto il punto di cui si tratta da pag. 24 a pag. 28 sentenza primo grado). Anche su quest'ultimo punto non si ravvisa, quindi, alcuna contraddizione o illogicità della motivazione. Sembra, invece, che il ricorrente confonda i due diversi accertamenti effettuati: il primo riguarda l'accertamento dei segni caratteristici rinvenibili sui bossoli o proiettili a seguito della percussione;
il secondo la ricerca di eventuali residui carboniosi sui vestiti, o sul corpo o, come nel caso di specie, sull'auto dell'imputato; residui che si possono trovare se si interviene tempestivamente e non sono poste in essere attività volontarie - è sufficiente un semplice lavaggio o aspirazione o spazzolamento - o involontarie di alterazione del luogo o della persona sottoposta all'accertamento. Da tutti questi indizi i giudici di merito hanno - correttamente - tratto la convinzione della penale responsabilità del ricorrente.
Per quanto riguarda, poi, la doglianza relativa alla valutazione degli indizi si osserva che la decisione impugnata si presenta sotto il profilo metodologico ineccepibile, avendo la Corte di appello, come già il Giudice di primo grado, fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla base del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, in tema di processo indiziario. Secondo tali principi il giudice del merito è chiamato ad una duplice operazione: deve prima valutare gli elementi di carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presentino il fondamentale requisito della certezza insito in quello della precisione (nel senso che devono possedere una base di fatto realmente esistente, e non solo verosimile o supposta, da collegare attraverso le massime di comune esperienza al thema probandum) e per saggiarne la intrinseca valenza indicativa che di norma è di portata solo possibilistica, e deve quindi passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato possa in una visione unitaria risolversi così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che, tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale. Tale percorso è stato dalla Corte di appello seguito con analitico apparato argomentativo, immune da vizi di logicità e strettamente aderente alle risultanze processuali cui è fatto costante riferimento, in cui è stata data puntuale risposta a tutte le obbiezioni, riserve e critiche che la difesa con i motivi di appello aveva avanzato su ogni aspetto rilevante della vicenda. Quanto sopra in perfetta linea con la condivisa giurisprudenza di questa Corte Suprema correttamente richiamata dai Giudici di merito (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. - dep. 20/09/2005 - Rv. 231678;
Sez. 1, Sentenza n. 16548 del 14/03/2010 Cc. - dep. 29/04/2010 - Rv. 246935; Sez. 1, Sentenza n. 30448 del 09/06/2010 Ud. - dep. 30/07/2010 - Rv. 248384).
Si deve in proposito ricordare che questa Suprema Corte ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati. Proprio per quanto sopra evidenziato risulta chiaro perché anche tale doglianza è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, poiché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia - come nel caso di specie - compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il motivo di ricorso sul punto è inammissibile anche per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché la doglianza (già affrontata dalla Corte
di appello) è priva del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Dati fattuali - quelli sopra evidenziati - che i Giudici di merito hanno correttamente letto. Orbene a fronte di quanto sopra esposto, la difesa dell'imputato propone, come si è già detto, soltanto una diversa e non consentita lettura -avanti a questa Corte di legittimità - degli atti di causa, contrapponendo, tra l'altro, solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello.
In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Infine, si deve osservare che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. sez. 2, n. 24847 del 5 maggio 2009, Polimeni). Dunque, non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio;
laddove le diverse osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio, non sono proponibili in questa sede.
Entrambi i giudici di merito hanno ben evidenziato perché nel caso di specie sia ravvisabile il tentativo di estorsione e non già il tentativo di violenza privata, invocata nel ricorso con affermazione apodittica contenuta in poco più di una riga. Infatti, l'imputato ha agito per preservare gli interessi commerciali del ristorante - gestito dalla madre e nel quale lavorava egli stesso - che riteneva compromessi dall'apertura di un'attività simile da parte del Chiera (si veda pagina 34 sentenza primo grado). Quindi l'attentato aveva lo specifico scopo di costringere la P.O. a non aprire l'attività che avrebbe potuto danneggiare economicamente quella della madre, pertanto con l'intento di procurarsi, così, un ingiusto profitto con danno economico per il Chiera. Questa Suprema Corte ha affermato in proposito che è ravvisabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata allorquando l'agente fa uso della violenza o della minaccia per realizzare un ingiusto profitto e con la consapevolezza di usare la violenza o la minaccia per costringere, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa. Pertanto deve ravvisarsi il delitto di estorsione aggravata nel caso di più persone che, usando violenza o minaccia, costringono altri a non svolgere la propria attività, cagionando alle vittime un danno economico per un fine ingiusto (Sez. 2, Sentenza n. 10398 del 10/05/1983 Ud. - dep. 03/12/1983 - Rv. 161528). A tal proposito questa Suprema Corte ha, più volte, affermato il principio - condiviso dal Collegio - che la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c), rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate. (Sez. 4, Sentenza n. 36757 del 04/06/2004 Ud. - dep. 17/09/2004 - Rv. 229688). Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche al OL la motivazione è esaustiva e il Giudice di merito valuta, correttamente, i vari elementi fissati dall'art. 133 del c.p. per la concessione delle stesse attenuanti generiche.
Questa suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (nel caso di specie: l'assenza di elementi utili ai fini del riconoscimento di tali attenuanti e la gravità del fatto;
si veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 -Rv. 196880). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013