Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 8375
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Sentenza 19 giugno 1998

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Perché si configuri il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale, quali ne siano il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendo il sequestro realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontà di autodeterminarsi.

L'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente nel delitto di sequestro a scopo di estorsione si identifica in qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato. (Fattispecie in ipotesi di sequestro di un familiare al fine di indurre la madre a prostituirsi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/1998, n. 8375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8375
    Data del deposito : 19 giugno 1998

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