Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2000, n. 1380
CASS
Sentenza 25 febbraio 2000

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Atteso il disposto di cui all'art.166 c.p.p., secondo il quale, nel caso di imputato interdetto, le notificazioni vanno effettuate, oltre che a lui, nelle forme previste dagli articoli precedenti, anche presso il tutore, l'omissione anche di uno solo di tali adempimenti (nella specie, il secondo)dà luogo, quando l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile (come, nel caso in questione, il decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza), ad una nullità di ordine assoluto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

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    Rilevato che: 1. Domenico S. proponeva opposizione contro quattro ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse (l'8 marzo 2016) dal Prefetto di Padova all'esito di distinti ricorsi proposti dal trasgressore in via amministrativa avverso altrettanti verbali di accertamento di infrazioni al c.d.s., elevati dalla Polizia municipale di Padova in relazione alla violazione, in quattro diverse occasioni, dell'art. 142, commi 7 e 8, c.d.s., per superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di autovelox, sostenendo di non essere responsabile di alcuna delle stesse; 2. il Giudice di Pace di Padova, con sentenza n. 1018/2016, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva al minimo le sanzioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2000, n. 1380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1380
Data del deposito : 25 febbraio 2000

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