Sentenza 25 febbraio 2000
Massime • 1
Atteso il disposto di cui all'art.166 c.p.p., secondo il quale, nel caso di imputato interdetto, le notificazioni vanno effettuate, oltre che a lui, nelle forme previste dagli articoli precedenti, anche presso il tutore, l'omissione anche di uno solo di tali adempimenti (nella specie, il secondo)dà luogo, quando l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile (come, nel caso in questione, il decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza), ad una nullità di ordine assoluto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
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Rilevato che: 1. Domenico S. proponeva opposizione contro quattro ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse (l'8 marzo 2016) dal Prefetto di Padova all'esito di distinti ricorsi proposti dal trasgressore in via amministrativa avverso altrettanti verbali di accertamento di infrazioni al c.d.s., elevati dalla Polizia municipale di Padova in relazione alla violazione, in quattro diverse occasioni, dell'art. 142, commi 7 e 8, c.d.s., per superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di autovelox, sostenendo di non essere responsabile di alcuna delle stesse; 2. il Giudice di Pace di Padova, con sentenza n. 1018/2016, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva al minimo le sanzioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2000, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 25/2/2000
1. Dott. Stefano CAMPO Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco RIGGIO " N. 1380
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Pietro UB " N. 27519/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE RI, n. 24/9/23
avverso l'ordinanza emessa il 20/4/99 dal Tribunale di sorveglianza di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Osserva:
con ordinanza in data 20/4/99 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza presentata da DE RI onde ottenere il differimento per gravi motivi di salute dell'esecuzione di espiande pene cumulate ai sensi dell'art.147 comma 1 n.2 C.P.; ed ha contestualmente dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla revoca della detenzione domiciliare, mai eseguita per irreperibilità del predetto, che gli era stata concessa con ordinanza 4/2/97 del Tribunale di sorveglianza di Firenze. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità del la notifica all'interessato dell'avviso della data dell'udienza di trattazione, prescritto dal combinato disposto degli artt.666 comma 3 e 678 comma 1 C.P.P. che era stata sollevata ai sensi dell'art. 166 C.P.P. per non essere detta notifica stata effettuata anche presso il tutore, pur trattandosi di persona interdetta, rilevando che non vi era prova si cura dell'attualità di questa sua condizione e che la produzione da parte del difensore della sentenza di interdizione datata 30/6/53 e del decreto di nomina del tutore datato 16/4/85 si doveva ritenere tardiva.
L'eccezione è stata nuovamente sollevata in via preliminare nel ricorso per cassazione proposto dal difensore del DE avverso la pronuncia, reiettiva dell'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena.
La doglianza è fondata e l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano - tranne che per le, parte in cui viene disposta la trasmissione degli atti per competenza al Tribunale di sorveglianza, di Firenze in relazione alla revoca della detenzione domiciliare, trattandosi di distinto, anche se contestualmente emesso, provvedimento non impugnabile di carattere ordinatorio - deve pertanto essere annullava con rinvio.
L'art.166 C.P.P. pervade invero per la persona interdetta un particolare sistema di messa a conoscenza degli atti consistente in una duplice notifica da eseguirsi, secondo le regole generali, sia presso il tutore che direttamente nei confronti dell'incapace (non potendosi escludere a priori che lo st6s so sia in grado di rendersi conto della natura e del contenuto di ciò che gli viene notificato). Ne consegue che l'omissione anche di una sola delle due notifiche prescritte dalla legge dà luogo, quando l'atto notificato (nel caso di specie al tutore) sia il decreto di fissazione dell'udienza camerale che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario, a una nullità assoluta, inquadrabile nella previsione degli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 C.P.P., rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Non poteva pertanto il Tribunale di sorveglianza, in sede di accertamento della esistenza e regolarità delle notifiche che l'autorità giudiziaria ha il compito di assicurare, opporre la tardività della, produzione dai documenti con cui è stata dal difensore offerta in udienza la prova dello stato di interdizione del DE ed era suo onere controllarne, se lo riteneva necessario, l'attualità.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitamente al diniego del rinvio dell'esecuzione delle pena e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale, di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2000