Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2025, n. 32132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32132 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Composta da
IA CC PAOLA MASI EVA CA
TE GR
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IA NI RO ha pronunciato la seguente
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Relatore -
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
FE TI nato a [...] il [...] AM AR nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32132/2025 Roma, li, 26/09/2025
Sent. n. sez. 533/2025 UP - 12/09/2025 R.G.N. 12023/2025
FL CI nato a [...] il [...] TI LE nato a [...] il [...] NZ LO nato a [...] il [...] IL LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
udito il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per AM AR e FL CI e il rigetto il ricorso di FE TI, TI LE, NZ LO e IL LU;
sentito il difensore, avv. AN Rizzo, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso dei quali chiede l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha emesso, in esito a giudizio abbreviato, nei riguardi di TI FE, AR AM, CI FL, LE TI, LO NZ e LU
IL le statuizioni che seguono.
TI FE, LE TI, LO NZ e LU IL sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 4, 2 lett. a), 6 I. n. 895 del 1967 (capo 1) dell'imputazione, per avere detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno di fattura artigianale che facevano esplodere all'interno di un'autovettura, provocando la completa distruzione del mezzo, di altre cinque autovetture in sosta e dei vetri di alcune
abitazioni limitrofe.
Gli stessi FE, TI, NZ e IL, unitamente a AR AM e FL CI, sono stati ritenuti altresì responsabili del reato di cui agli artt. 112 cod. pen., 23 I. n. 110 del 1975, per avere detenuto - in concorso tra loro e con altre persone non identificate - una pistola Beretta calibro 9 mm avente matricola abrasa (capo 2); del reato di cui agli artt.
Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af503626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595! Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
112e 648 cod. pen., per avere - in concorso tra loro e con altri soggetti rimasti non identificati - acquistato, ricevuto o occultato l'arma di cui al capo precedente (capo 3); infine del reato del reato di cui agli artt. 112 cod. pen, 10 e 14 I. n. 497 del 1974, per avere detenuto in concorso tra loro, due pistole revolver (Mondial e Smith & Wesson), nonché oltre 160 cartucce calibro 9 mm (capo 4). FL CI è stato ritenuto, infine, responsabile anche del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 5). Tutti i reati sono stati ritenuti aggravati dall'art. 416-bis 1. cod. pen., contestato sotto il duplice profilo del metodo mafioso e della finalità di agevolare il clan di camorra di appartenenza denominato De LU SA;
i reati di cui ai capi 2), 3), 4) sono stati ritenuti aggravati dal numero, di cinque o più persone.
2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in preambolo, in parziale riforma di quella di primo grado, per ciò che qui interessa: - ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha riconosciuto ad AR AM le circostanze attenuati generiche, valutate equivalenti alle aggravanti, e rideterminato la pena inflitta in quattro anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
- ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha riconosciuto a CI FL le circostanze attenuati generiche, valutate equivalenti alle aggravanti, e rideterminato la pena inflitta in quattro anni, sei mesi di reclusione ed euro 6.400,00 di multa;
- ha sostituito ad AM e FL la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella per la durata di cinque anni;
- confermato la sentenza nei riguardi di FE, TI, NZ e IL.
3. Le sentenze indicate hanno ricostruito conformemente i fatti, primi tra tutti quelli occorsi nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2022, quando - successivamente al fermo disposto qualche giorno prima dal Pubblico ministero di alcuni esponenti del clan De LU-SA e in seguito al duplice omicidio di IT CA e Imperatore Antimo, per il quale è stato sottoposto a fermo PO AN, poi divenuto collaboratore di giustizia - si erano verificate tre esplosioni di ordigni, a brevissima distanza temporale: - la prima, alle ore 00.54 in via Virginia Wolf nei pressi dell'abitazione di CI AT, uomo di vertice del clan De CO. L'ordigno era stato collocato nell'auto di CO SC, moglie di CI, e aveva danneggiato altre cinque autovetture e le finestre degli immobili vicini;
- la seconda, intorno alle ore 02.00, sotto l'abitazione di TI FE, esponente di spicco del clan De LU SA;
- infine, la terza alle ore 03.00 in via Pacioli, zona di operatività e sotto il controllo del clan De CO. Le intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di FE e di AT (queste ultime nell'ambito di altro procedimento), unitamente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PO inducevano i Giudici di merito a ritenere dette esplosioni come reciproche azioni di fuoco da collocare nell'ambito della faida esistente tra i due clan rivali, ossia quello De LU - SA e quello De CC NO (quest'ultima famiglia nota anche come "XX").
3.1. Con particolare riferimento all'esplosione dell'ordigno in via Wolf, oggetto del presente procedimento e della contestazione di cui al capo 1), si è ritenuto accertato che, la sera del 22 luglio 2022, TI e altri affiliati avevano eseguito una "stesa" sul corso di Ponticelli nei confronti di alcuni esponenti del gruppo De CO, durante la quale questi ultimi, notata la presenza del giovane RA EO (cugino di NO EP,
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Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595! Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
sottoposto a fermo per la "stesa" del 2.7.22 nei confronti dei De CO) ritenuto che questi avesse fatto da "filatore", l'avevano aggredito. Informato immediatamente dell'accaduto, FE dava disposizione ai suoi di reagire, con la collocazione dell'ordigno nel veicolo di SC. La matrice di tale agguato era, peraltro, immediatamente intesa dai destinatari, appartenenti al gruppo familiare di CI AT, che commentavano in diretta l'accaduto. Che l'azione materiale sia stata da TI, IL e NZ, su mandato di FE è stato ritenuto provato dalla seguente provvista probatoria: i) le conversazioni ambientali presso l'abitazione di FE (dettagliatamente indicate nelle p. 31 e s. della sentenza di primo grado e richiamate, per sintesi, da quella di appello) che danno atto della confluenza in quel luogo, nella serata del 22 luglio, di NZ e IL, dal quale si allontanavano intorno a mezzanotte e nel quale nuovamente convergevano, unitamente a TI, subito dopo la deflagrazione. In tale ultima occasione, FE nel commentare l'atto intimidatorio appena realizzato, faceva espresso riferimento alla condotta di abuso da parte dei rivali ai danni di EO, a suo avviso inerme malcapitato ("azz davvero fai... l'abuso sui piccolini, sulla brava gente...>>); ii) il tracciamento delle celle agganciate dal telefono cellulare di TI e le conversazioni intercorse con la compagna, Jessica CA, indicative delle ragioni e delle modalità dell'agguato. Dalle ammissioni di TI, risulta infatti che NZ, presente a casa di FE, lo aveva accompagnato unitamente a IL nel luogo dove doveva essere collocato l'ordigno esplosivo. In particolare, nella conversazione delle ore 1.04 del 23 luglio 2022, TI, nel giustificare alla compagna di non aver risposto al telefono, affermava di avere <arrevotato la Campania», con evidente riferimento all'esplosione dell'ordigno specificava. Precisava di aver agito in compagnia IL e NZ ("...sono andato a fare quel servizio... poi mi sono fermato un attimo che veniva LO con la macchina... ci ha prelevati e ci ha portati nelle case... io, CH (ndr soprannome di IL) ... perché ti devo dire sempre le stesse cose». TI dava altresì conto dell'aggressione di RA EO che egli aveva soccorso, poiché quella notte il giovane era stato aggredito da quelli del *Parco TO (con univoca allusione a luoghi gestiti dal clan De NO-De CO (*...quegli scemi nelle case di TO... perché noi siamo passati...il ragazzo logicamente ci conosce, sapeva e non si è mosso da là e loro se ne sono scappati... sono andati vicino a quello bungt bangt... tu li fili, non li fili». Secondo il dettagliato racconto di TI, EO era stato portato da FE TI che gli aveva consigliato di non uscire di casa "...sta da TI, l'hanno portato da TI... ha detto TI chiuditi alla via di sopra e non ti preoccupare». Quindi, insieme a IL e NZ, egli stesso era andato a collocare l'ordigno nell'autovettura di SC CO e AT CI e, successivamente, avevano fatto ritorno a casa di FE. Ulteriore conversazione di rilievo è stata indicata in quella del 24 luglio 2022 quando, nel coso di un litigio, CA testualmente diceva al fidanzato: «Tu una brutta fine, tu fai una brutta fine...le guardie lo sanno che sei stato tu a buttare le bombe sotto...», costringendo l'uomo a interrompere bruscamente la telefonata;
iii) le conversazioni captate in ambientale presso l'abitazione di CI AT, coeve alla deflagrazione (si vedano le p. 23 e ss. della sentenza di primo grado, richiamate nelle parti di rilievo dal Giudice di appello). Immediatamente dopo la prima deflagrazione (cui seguivano quelle derivanti dall'esplosione delle altre autovetture) i presenti (CO SC, KA AT, NT IN e, dalle ore 1,31, anche OE AT e suo fratello VA) commentavano con preoccupazione l'accaduto nei termini che seguono: - MO AT affermava di aver appreso da suo figlio VA che gli autori dell'attentato, prima di innescare l'ordigno, avevano effettuato una "stesa" sul corso di
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Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af50f3b26321- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
Ponticelli; - OE affermava che quelli di sopra le case» (ovvero gli appartenenti del Lotto O, come soprannominati gli appartenenti al clan De LU-SA, in base alla zona di pertinenza) prima di innescare l'ordigno sotto casa di AT, avevano "sparato" sul corso di Ponticelli (*...si...hai capito che quelli di sopra le case sono andati a sparare prima sul corso di Ponticelli e poi mi sono venuti a fare il bucchino qua sotto!!...'»), soggiungendo - a dispetto dell'invito di sua madre a "stare zitta - che FE, scarcerato di recente, era coinvolto nell'esplosione («devo parlare... devo parlare... TI FE... ora uscito e ci è venuto a fare il bucchino a noi.Devo parlare per forza! Nessuno parla?»; - l'ipotesi di OE trovava riscontro nelle affermazioni di VA AT che condannava il gesto e di MO che mostrava preoccupazione che suo nipote potesse essere costituire un bersaglio, in quanto solito frequentatore della zona di Ponticelli;
- KA AT riferiva di essere stata ella stessa bersaglio di atti intimidatori e di minacce di morte a opera di FE, raccontando che questi le aveva chiesto di riferire a suo padre che i De CO gli avevano ucciso due cugini (NI AN e D'FR IN) e che adesso toccava a loro e che avrebbero dovuto perdere due "sorelle" (OE e la stessa KA); - VA AT confermava di aver visto gli autori della "stesa" in quanto presente sul Corso Ponticelli al momento degli spari (*...sul corso hanno sparato.....i ho visti io... sul corso che hanno sparato.....i ho visti io... li ho visti io...»), circostanza confermata anche da SC che, a sua volta, sosteneva di averlo appreso da suo figlio;
iv) le conversazioni intercorso tra FE e i correi dopo l'esplosione, avvenuta alle ore 2:04, di alcuni colpi di arma da fuoco e la deflagrazione di un ordigno, sotto l'abitazione del primo. FE invitava i presenti (IL, TI, NZ e FL) a lasciare l'abitazione, affermando che gli autori erano stati «gli XX di là giù» (così indicando il clan De CC NO). Poco dopo, parlando al telefono con NZ, gli ordinava di procedere ("procedi là»), chiaramente alludendo a un'azione di risposta che, effettivamente, seguiva, alle ore 3:00, quando un ordigno artigianale esplodeva presso il Parco TO. In seguito all'ultima esplosione, FE-alla considerazione di sorpresa svolta dal cognato NI NE («un'altra ne hanno messa, vedi») - senza scomporsi replicava <a rispost' e, raggiunto dalla telefonata di FL che gli chiede cosa stia succedendo, commentava con disappunto le attenzioni da parte dei suoi affiliati che lo stavano tutti chiamando al telefono (*... un altro cretino è questo... tutti quantimi stanno chiamando»); v) il tenore dell'sms tra TI e Rapisano, nel quale il primo - a commento dell'agguato appena subito da FE - affermava che «Cristian gli farà mangiare il fegato con le stronzate che hanno fatto gli scemi quaggiÙ». La Corte territoriale ha ritenuto altresì sussistenti le aggravanti, così come contestate, dell'art. 416-bis 1. e dell'art. 112 cod. pen.
3.2. Quanto ai reati riguardanti le armi sequestrate il 9 agosto 2022, contestati ai capi 2), 3) e 4) dell'imputazione, la responsabilità di FE, TI, IL, NZ, AM e FL è, ancora una volta, provata dalle indagini tecniche. Vengono in rilievo le conversazioni intercettate sull'utenza in uso a TI e di quelle ambientali nell'abitazione di FE- riprodotte integralmente nella sentenza di primo grado alle p. 80 e s. e richiamate per sintesi nella sentenza impugnata - che danno contezza dei commenti "a caldo" dopo il sequestro delle armi a disposizione del gruppo, della preoccupazione di non avere più la dotazione necessaria per affrontare la contrapposizione sul territorio con il clan De CO e della conseguente spasmodica ricerca di altre armi, di cui si indicano anche i costi. I dialoghi danno atto della comune consapevolezza degli imputati che le armi, custodite da FL e TI, fossero a disposizione del gruppo criminale e della
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Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
convinzione che la responsabilità del loro ritrovamento fosse da ascrivere alla condotta superficiale di FL che, pur se più volte sollecitato a spostarle da quel luogo, situato nei pressi dell'abitazione di TI, non aveva dato seguito a tale sollecitazione. Inoltre, tutti gli imputati hanno reso confessione relativamente a tali reati.
4. Avverso la sentenza in preambolo ricorrono i suindicati imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, sviluppando, ciascuno, i motivi che si enunciano di seguito nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. TI FE ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Perone, e denuncia i seguenti cinque motivi di ricorso.
4.1.1.Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla confermata riferibilità dell'azione intimidatoria di cui al capo 1) a FE, in qualità di mandante. Il ricorrente denuncia come illogica e, comunque, insoddisfacente la motivazione del Giudice di appello sotto i seguenti profili: - l'erroneità della premessa logica posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, secondo la quale l'esplosione dell'ordigno era inserita nell'ambito della faida tra il clan De LU-SA e il clan De CC NO. Il ricorrente denuncia come siano state valutate parzialmente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PO, trascurato il dato della coeva deflagrazione di un ordigno presso l'abitazione del ricorrente e i commenti da questi fatti in proposito, sulla cui base era invece evidente che l'attentato per cui è processo dovesse ricondursi alla frangia De NO (gli XX), dunque da ascriversi a frizioni interne allo stesso clan De CC NO;
osserva che, ove l'attentato presso l'abitazione di CI AT, uomo appartenente a quest'ultimo clan, fosse stato opera di FE, la vittima non avrebbe avuto alcuna ragione a imputare agli "XX" e non a De CO l'attentato realzizzato nei suoi riguardi quella stessa sera;
- l'immotivata enfatizzazione di quanto captato in ambientale all'interno dell'abitazione di CI AT e, segnatamente, i dialoghi tra KA e OE AT, la cui genuinità e sincerità è stata ritenuta sulla base di argomentazioni del tutto assertive. Si censura come, in definitiva, il giudizio di colpevolezza di FE sia stato fondato su una mera responsabilità "da posizione", a causa del ruolo di vertice rivestito nel clan De LU-SA, senza la doverosa verifica sulla struttura e sulle dinamiche operative dell'associazione camorristica e senza alcuna verifica sulla possibilità di ricondurre il potere deliberativo dell'attentato al ricorrente, senza, dunque, indicare il quando e il quomodo del mandato omicidiario. Sotto tale espetto, si pone in rilievo l'inverosimiglianza cronologica della ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, dopo un primo agguato avvenuto su corso Ponticelli a opera di sodali di FE, sarebbe seguito come reazione - il pestaggio di RA EO, sicché il ricorrente, venuto a conoscenza di tanto, avrebbe ordinato ai suoi uomini di procedere con l'attentato nei pressi dell'abitazione di CI AT. Il tutto, nel breve volgere di mezz'ora e con l'obiettiva impossibilità che il ricorrente avesse potuto conferire il mandato all'esecuzione materiale, individuato in TI, come dimostrato dall'utenza di questi che, monitorata, non ha registrato chiamate in entrata in epoca antecedente prossima alla deflagrazione. Si censura altresì l'inconciliabilità logica della tesi che vorrebbe costui come autore materiale dell'attentato esplosivo e la circostanza che questi abbia raggiunto l'abitazione di FE appena pochi secondi dopo l'esplosione.
4.1.2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 416- bis 1. cod.
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Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595! Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della aggravante mafiosa. La stessa è stata ritenuta senza alcuna motivazione, invece doverosa, sulla pretesa caratura mafiosa del gruppo del quale hanno fatto parte i soggetti agenti, del tutto trascurando la circostanza dell'avvenuta assoluzione di FE dal reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen., come dimostrato dal dispositivo della relativa sentenza allegato dalla difesa. Inoltre, l'aggravante in parola è stata configurata senza svolgere alcuna distinzione tra criminalità organizzata comune e di stampo mafioso, con la paradossale conseguenza che-stando al ragionamento esplicitato in sentenza - l'aggravante dovrebbe applicarsi indiscriminatamente a qualsiasi tipo di attentato, attraverso un illogico e pericoloso automatismo.
4.1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di confermata esclusione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente censura l'illogica valorizzazione dei precedenti penali (senza avere riguardo all'avvenuta assoluzione per il grave reato di partecipazione ad associazione mafiosa), l'eccessiva enfatizzazione della gravità del reato (senza considerare che l'ordigno era esploso in orario notturno, quindi in un momento di minore rischio per l'incolumità pubblica) e l'affermato carattere utilitaristico della confessione con riferimento alla detenzione delle armi.
4.1.4.Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 133 e il correlato vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio in concreto irrogato. A fronte di specifiche doglianze contenute nell'appello, la motivazione del Giudice di secondo grado - che ha richiamato per relationem quella di primo grado - risulta del tutto insoddisfacente, poiché lo scostamento dal minimo edittale è stato operato sulla base di argomentazioni congetturali, illogiche e in parte anche avulse dalle risultanze di prova, considerato il dato che l'esplosione, avvenuta a notte fonda, non aveva cagionato danni a persone.
4.1.5. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione con riferimento agli aumenti disposti a titolo di continuazione che secondo il ricorrente - sarebbero stati parametrati in violazione del dovere di motivazione imposto dalle Sezioni Unite Pizzone.
4.1.6. In data 24 luglio 2025 la difesa di FE ha depositato motivi aggiunti, limitatamente al primo motivo del ricorso principale. Segnatamente facendo seguito alle critiche mosse sin dalla fase di appello al "teorema d'accusa" secondo cui l'attentato sub iudice s'inserisse nella faida tra il clan De CO ed il clan De LU SA - NI -Casella e ribadendo la tesi alternativa che vedeva gli scissionisti De NO quali autori dell'attentato a CI AT e allo stesso FE - si segnalano a conforto di tale ultima prospettazione le dichiarazioni rese il 24 gennaio 2025 dal collaboratore VA CC (il cui verbale è stato allegato ai motivi aggiunti ai fini dell'autosufficienza del ricorso). Questi, intraneo al clan De NO, non solo ha confermato l'esistenza di frizioni all'interno del clan De CO tra costoro e la cordata legata alla famiglia De NO (XX), ma ha altresì spiegato la ragione dei contrasti e la causale che aveva condotto questi ultimi a colpire CI AT. Così, testualmente il dichiarante: MA De CO è stato libero per circa un anno per essere poi arrestato per l'omicidio del figlio di EP De LU SA. Di questo omicidio non so nulla. Dopo l'arresto di CO De CO, uscì dal carcere NO AN, cugino di DO AR. II
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Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
NO ebbe la reggenza del clan sino al suo arresto, avvenuto per un'estorsione fatta ad un suo parente. Per ordine di CO De CO, prese la reggenza del clan CI AT. Questa cosa, come ho detto, non andò bene ai De NO. Intanto, infatti, erano usciti De NO AN, prima, e poi De NO EP. Si pensava che il comando sarebbe stato dato a De NO EP, ma non fu così. Si trattava di un secondo smacco perché, già quando fu arrestato CO De CO, si pensava che avrebbe comandato De NO TO e invece venne scelto NO AN. Tutto questo portò all'agguato da parte di De NO
contro
CI AT. Su questo ho già riferito».
4.2. AR AMricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Perone, e- con l'unico motivo di ricorso - denuncia la violazione dell'art. 648 cod. pen. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 3), da inquadrarsi nella diversa fattispecie del favoreggiamento reale. Il ricorrente premette che, pur trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., il giudice di appello è comunque tenuto a controllare la corretta qualificazione giuridica del fatto, tanto al fine di evitare che lo strumento del c.d. concordato si trasformi da un accordo sulla pena a un accordo sui reati. Ciò premesso, lamenta la palese erroneità della contestazione del fatto come ricettazione che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, si distingue dal favoreggiamento reale per l'elemento soggettivo, in base alla finalità perseguita dal soggetto attivo, poiché nella ricettazione il reo agisce per procurare a sé o altri un profitto, laddove nel favoreggiamento reale il beneficiario del vantaggio è l'autore del reato. Sulla scorta di tali considerazioni, invoca l'annullamento della sentenza.
4.3. CI FL, ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Del Vecchio, e denuncia i seguenti due motivi di ricorso.
4.3.1.Con il primo deduce la violazione dell'art. 112 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità della circostanza aggravante delle più persone riunite relativamente ai reati contestati ai capi 2), 3) e 4). L'aggravante è stata ritenuta in virtù di un ragionamento logico errato, dandosi per provato che la stessa potesse essere estesa anche ai correi non presenti al momento della commissione del fatto fossero, ma consapevoli che il reato sarebbe stato consumato con quelle modalità. Sotto altro profilo, si denuncia la violazione del principio del nebis in idem, poiché lo stesso fatto (costituito dalla presenza di più persone riunite) sarebbe stato considerato sia ai fini dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., sia ai fini di quella di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., relativamente alle finalità e al metodo mafioso. Inoltre, avverte il ricorrente, l'aggravante de qua non può essere applicata al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, trovando applicazione unicamente in relazione ai reati realizzati dalla partecipazione di due persone e non ai reati plurisoggettivi, nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale all'essenza della fattispecie. L'errore, secondo la tesi del ricorrente, si sarebbe riverberato sull'entità della pena e, come tale, tale vizio può costituire oggetto di ricorso per cassazione anche ove - come nel caso di specie - l'imputato abbia concordato la pena ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen.
4.3.2. Il secondo motivo si appunta sulla violazione dell'art. 10 legge n. 497 del 1974 e sul correlato vizio di motivazione con riferimento al capo 2) dell'imputazione. È errato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale che, nel riprendere sul punto la
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Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che la detenzione dell'arma clandestina potesse concorrere con il reato del possesso dell'arma comune da sparo. Tale errore si sarebbe riverberato sulla dosimetria della pena, avendo inciso sull'individuazione della "base" da cui partire per il calcolo posto a fondamento del concordato.
4.4. LE TI e LO NZ, per il tramite del comune difensore di fiducia, avv. Del Vecchio, denunciano i seguenti sette motivi.
4.4.1. Con il primo, lamentano il vizio di motivazione in punto di confermata responsabilità per il reato di cui al capo 1), con particolare riferimento all'omessa adeguata valutazione del contributo dichiarativo del collaboratore di giustizia PO. In particolare, i ricorrenti lamentano l'omesso confronto del Giudice di appello con le obiezioni sollevate a proposito: i) della genuinità delle dichiarazioni del collaboratore, non presente al summit in merito al quale ha riferito e che aveva un interesse personale stringente a rendere dichiarazioni, ossia quello di sfuggire alla sentenza di morte emessa nei suoi riguardi;
ii) dell'apoditticità e illogicità dell'affermazione secondo cui per l'attentato era stato utilizzato materiale esplosivo e che lo stesso era stato posizionato e innescato dai due ricorrenti.
4.4.2.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 648 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadita configurabilità del reato di ricettazione, ritenuto sussistente alla sola stregua della condotta di detenzione del bene, senza alcun accertamento sulle modalità con cui il bene era entrato nella disponibilità degli imputati.
4.4.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 678 cod. pen. e vizio di motivazione, relativamente all'errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1). I ricorrenti riprendono le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso e avversano la qualificazione giuridica del fatto, erroneamente inferita in via esclusiva dai danni provocati dalla deflagrazione.
4.4.4.11 quarto motivo si appunta sulla motivazione riguardante l'aggravante c.d. mafiosa della quale la Corte territoriale ha ribadito la sussistenza con una motivazione "di stile, senza alcuna indagine sulla componente volitiva richiesta dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie l'assenza di certezza, oltre il ragionevole dubbio, riguardo alla paternità degli eventi in contestazione e l'assenza di una vera e propria faida tra famiglie, rendono evidente il vizio motivazionale da cui la sentenza impugnata è affetta.
4.4.5.Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. pen. e vizi di motivazione. L'aggravante è stata ritenuta in virtù di un ragionamento logico errato, dandosi per provato che la stessa potesse essere estesa anche ai correi non presenti al momento della commissione del fatto fossero, ma ritenuti consapevoli che lo stesso sarebbe stato consumato con quelle modalità. Sotto altro profilo, si denuncia la violazione del principio del ne bis in idem, poiché lo stesso fatto (costituito dalla presenza di più persone riunite) sarebbe stato considerato sia ai fini dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., sia ai fini di quella di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., relativamente alle finalità e al metodo mafioso. Inoltre, avverte il ricorrente, l'aggravante de qua non può essere applicata al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, trovando applicazione unicamente in relazione ai reati realizzati dalla partecipazione di due persone e non ai reati plurisoggettivi, nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale all'essenza della fattispecie.
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4.4.6.Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell'art. 6 legge n. 895 del 1967 e dell'art. 10 legge n. 497 del 1974 e vizio di motivazione. Tali reati, mai contestati, sono stati illogicamente ritenuti sussistenti e hanno inciso sugli aumenti di pena operati a titolo di continuazione. La Corte di appello, in particolare, quanto al capo 1), ha erroneamente ritenuto che il riferimento all'art. 6 legge n. 895 del 1967, abrogato, contenuto nella sentenza appellata integrasse una mera svista, emendabile attraverso la valorizzazione del percorso logico giuridico dello stesso Giudice di primo grado. Al contrario la lettura della motivazione del Giudice di primo grado rende ragione del fatto che i ricorrenti sono stati condannati per un reato abrogato e ritenuto mai contestato. Del pari errata la motivazione del Giudice di primo grado (p. 96) laddove, quanto al capo 2), ritiene sussistente oltre all'art. 23 I. n. 110 del 1975 anche il reato di cui all'art. 10 I n. 497 del 1974, non potendo le fattispecie concorrere se si tratta della stessa arma.
4.4.7.Con l'ultimo motivo si deducono più vizi di motivazione in punto di ribadita esclusione delle circostanze attenuanti generiche e in punto di dosimetria della pena, anche sotto il profilo degli aumenti per continuazione.
4.5. Infine, LU IL, per mezzo del difensore avv. Spina, deduce i seguenti quattro motivi.
4.5.1.Il primo motivo riguarda la contraddittorietà, l'illogicità e, comunque, la carenza di motivazione in punto di affermata responsabilità del ricorrente per il reato contestato al capo 1). Si avversa la ricostruzione dei Giudici di merito secondo i quali l'attentato si sarebbe sviluppato nella cornice di una contrapposizione tra famiglie o gruppi organizzati sul territorio e avrebbe come antecedenti logici la "stesa" su corso Ponticelli e l'aggressione ai danni di RA EO. Si denunciano come del tutto assertive e illogiche le motivazioni con le quali la Corte territoriale ha superato la segnalata discrasia tra l'orario della deflagrazione e quello dell'intercettazione ambientale che colloca il ricorrente a casa di FE dopo poco più di un minuto dall'attentato, a dispetto del tempo di percorrenza di quel tragitto stimato in circa tre minuti, ove percorso a velocità sostenuta. Secondo il ricorrente, dunque, l'orario dell'esplosione (00.54.44) e la distanza percorribile in tre minuti a velocità sostenuta sono assolutamente incompatibili con l'arrivo di IL alle 00.56.15 presso l'abitazione di FE, attestato dalla conversazione ambientale captata nell'abitazione di quest'ultimo. Si denuncia, inoltre, come illogica l'interpretazione delle conversazioni tra presenti all'interno dell'abitazione di CI AT in occasione delle quali il gruppo di FE è genericamente indicato come «quelli di sopra le case» e, soprattutto, il ricorrente non è in alcun modo menzionato tra i presunti autori dell'azione. I giudici di merito hanno ritenuto erroneamente esistenti episodi, quali l'incursione su Corso Ponticelli e il pestaggio di EO, non riscontrati obiettivamente né nelle intercettazioni ambientali, né nelle indagini di polizia giudiziaria. È del tutto immotivatamente enfatizzata la conversazione, successiva all'esplosione, tra TI e la compagna, nella quale non si fa in alcun modo riferimento al ricorrente che, pertanto, potrebbe essere stato prelevato successivamente ai fatti e, inconsapevolmente, portato a casa di FE. Da ultimo, si deduce che la tesi dell'utilizzo di un ordigno artigianale con miccia a lenta combustione non è suffragata da alcun accertamento scientifico, sicché finisce per essere del tutto assertiva.
4.5.2.Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta
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aggravante ai sensi dell'articolo 416-bis 1. cod. pen. Il Giudice di appello ha trascurato la produzione da parte della difesa di FE del dispositivo della sentenza di assoluzione di questi dalla condotta di partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso e, sebbene per pacifica giurisprudenza non occorra che il soggetto agente sia partecipe del sodalizio mafioso, nel caso di specie non risulta provato che il ricorrente avesse agito al fine di agevolare il clan De LU-SA.
4.5.3.Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta conferma della qualificazione del fatto contestato sub 1). Stante l'assenza di prove scientifiche circa la composizione dell'ordigno, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata in quella di cui all'art. 678 cod. pen., con conseguente adeguamento della pena.
4.5.4.Con l'ultimo motivo si lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadita dosimetria della pena ed esclusione delle circostanze attenuanti generiche. I Giudice di merito hanno eluso il dovere rafforzato di motivazione e superato le censure difensive con mere formule di stile, senza tenere conto con specifico riferimento alle circostanze attenuanti generiche del comportamento processuale serbato dal ricorrente che ha ammesso le sue responsabilità riguardo alla detenzione delle armi.
5. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di AM e FL ed il rigetto di dei ricorsi dei restanti ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di AR AM e di CI FL non superano il vaglio di ammissibilità, mentre i ricorsi di TI FE, LE TI, LO NZ e LU IL - che deducono censure in parte infondate e in parte inammissibili - vanno complessivamente rigettati.
1. I motivi del ricorso di FE sono privi di pregio per le ragioni che si indicano di seguito.
1.1. Il primo è motivo non consentito in quanto generico e reiterativo.
1.1.1. Le censure del ricorrente muovono da una lettura parcellizzata delle fonti di prova e coincidono con quelle contenute nel primo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha dedicato diffusa motivazione nelle p. da 54 e s. della sentenza, fornendo risposte aderenti alla provvista probatoria e scevre da fratture logiche su ciascuna delle questioni prospettate dalla difesa, ivi comprese quelle riguardanti l'asserita assenza di prova del presupposto della "stesa" di corso Ponticelli e dell'aggressione a EO, l'attendibilità delle affermazioni captate in ambientale, infine l'impossibilità della presenza presso l'abitazione di FE degli autori materiali a pochi minuti dalla deflagrazione. Segnatamente, i Giudici di merito hanno ritenuto FE il mandante dell'agguato sulla scorta di una serie di elementi fortemente indiziari: i) la collocazione dell'esplosione nella cornice di una vera e propria faida tra gruppi criminali mafiosi, uno dei quali (SA-De LU) nel quale FE occupa una posizione di vertice;
ii) la riunione presso l'abitazione di FE prima dell'esplosione, quindi la convergenza nello stesso luogo degli esecutori materiali;
iii) la presenza di RA EO presso l'abitazione di FE e i commenti sull'aggressione da questi subita;
iv) le dichiarazioni captate tra i destinatari dell'agguato, i componenti del gruppo familiare di CI AT, unanimemente convinti che l'agguato provenisse da FE (espressamente nominato) e dal suo gruppo. Tali dichiarazioni,
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diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, non costituiscono mere ipotesi, perché VA AT afferma di avere visto coloro i quali avevano appena fatto la "stesa" su corso Ponticelli e KA AT rievoca le minacce personalmente ricevute da FE;
iv) il commento svolto da FE dopo la terza esplosione, anch'essa da lui autorizzata, che afferma trattarsi della risposta», così legando inscindibilmente le tre deflagrazioni succedutesi nella notte tra il 22 e 23 luglio 2022. La Corte ha dunque indicato gli elementi fattuali dai quali ha fatto discendere la prova che l'imputato fosse il mandante dell'attentato, con motivazione che fa buon governo dell'insegnamento secondo cui «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà" (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 01; Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310-01). Le doglianze difensive sul punto appaiono dunque inammissibili perché, esclusivamente in fatto, si risolvono in un'improponibile sollecitazione a svolgere rivalutazioni squisitamente di merito, precluse in questa sede.
1.1.2. L'inammissibilità del motivo principale riverbera i suoi effetti sul motivo aggiunto. L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale, cui si colleghi un motivo aggiunto, travolge infatti, quest'ultimo anche nel caso in cui il ricorso principale contenga altri motivi fondati e comunque non inammissibili (vedi, da ultimo, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi Sherif, Rv. 287482 - 03). In ogni caso, osserva il Collegio che il motivo nuovo riposa sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VA CC, mai ascoltato nel corso dei giudizi di merito e dunque che non possono essere prese in considerazione alcuna. Nel giudizio di legittimità non è, infatti, consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 1, n. 15764 del 22/04/2025, B., Rv. 287883- 01; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609-01); circostanze, queste ultime, non riscontrabili nel caso in esame.
1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, concernente l'aggravante di cui all'art. 416- bis 1. cod. pen., lo stesso va rigettato. Non è superfluo ricordare che l'aggravante, ritenuta sussistente dal Giudice di primo grado sotto il duplice profilo del metodo e dell'agevolazione (p. 51 e s.), è stata motivata dalla Corte territoriale (p. 60), coerentemente con il motivo di gravame, limitatamente all'agevolazione. Sicché anche ove si aderisse alla tesi del ricorrente in punto d'insussistenza del
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profilo dell'agevolazione del gruppo mafioso - l'aggravante residuerebbe sotto quello del metodo mafioso. In ogni caso, la Corte di appello e, prima di essa, il Giudice di primo grado,hanno reso una motivazione coerente con le risultanze processuali in merito alla sicura cornice nella quale inserire le condotte oggetto del procedimento, ovverosia la contrapposizione tra le due famiglie di camorra, il clan De LU- SA e il clan De CC NO, in lotta per il controllo del territorio e, segnatamente, del quartiere di Ponticelli, teatro da lungo tempo di frequenti azioni di fuoco, omicidi e attentati dinamitardi, a tal fine richiamando a sostegno più provvedimenti giudiziari e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PO. Per tale via, si è ritenuto che la gravità dell'atto dimostrativo, la micidialità dell'ordigno, il luogo in cui è avvenuto l'attentato, la causale dello stesso fossero tutti elementi convergenti nella dimostrazione che gli imputati avessero agito col consapevole intento di agevolare il clan di appartenenza, al fine di affermarne il predominio sul territorio, con un'azione dalla chiara valenza intimidatoria nei riguardi dell'opposto gruppo criminale. Se dunque è ben vero - come afferma il ricorrente che la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (ex multis Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv. 284471-01), è altrettanto evidente che le sentenze di merito hanno dato conto sia della natura mafiosa del gruppo di appartenenza dei soggetti agenti, sia della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, facendosi altresì carico di spiegare le ragioni per le quali si è ritenuta, in assenza delle motivazioni della sentenza, del tutto ininfluente la produzione del mero dispositivo della sentenza, emessa in altro procedimento, riguardante l'assoluzione di FE dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
1.3. Il terzo motivo, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. La Corte territoriale, riprendendo la motivazione della sentenza di primo grado, ha correttamente posto l'accento sulla gravità dei fatti, sui precedenti penali e sulla parzialità e strumentalità della confessione. Tale motivazione è rispettosa del principio espresso da questa Corte secondo cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex multis, di recente, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693-01). Inoltre, quanto alla doglianza del ricorrente sulla valorizzazione della strumentalità e parzialità della confessione, pertinente si reputa l'arresto secondo cui, invece, «È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a scagionare taluni concorrenti) (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, LUioli, Rv. 271454 - 01; si veda anche Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108-01).
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1.4. Non meritano considerazione il quarto e quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni prospettate. Sfugge in primo luogo a censura il ragionamento svolto dai Giudici di merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). Ugualmente privo di pregio il motivo con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in punto di eccessività dell'aumento, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., per i reati- satellite. La difesa, pur senza indicarlo espressamente, invoca il principio espresso da Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. E, tuttavia, se è vero che il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216), è altrettanto innegabile- come precisato nella sentenza Sez. U. Pizzone, citata che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». Ciò che non è accaduto nel caso che ci occupa;
anzi, il Giudice di appello ha motivatamente posto in risalto (p. 61) la congruità degli aumenti così come apprezzati dal Giudice di primo grado, valorizzando l'obiettiva gravità dei fatti.
2. L'unico motivo di ricorso denunciato da AM è inammissibile sotto più profili. Va, in primo luogo premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del
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precedente strumento deflattivo)» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196- 01). La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche e il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, Abbattista, Rv. 285702 - 03). Dunque, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale. Osserva, dunque, il Collegio che AM - nel censurare la qualificazione giuridica del fatto - denuncia una censura non consentita, oltre che del tutto aspecifica perché si limita a citare ampia giurisprudenza di legittimità in tema di differenza tra la ricettazione e il favoreggiamento reale, senza tuttavia chiarire per quale motivo, nel caso specifico, il reato dovrebbe essere diversamente qualificato.
3. Analoghe considerazioni in punto di inammissibilità dei motivi del ricorso di FL, anch'essi estranei a quelli consentiti avverso una sentenza di cd. concordato. Come appena chiarito, la rinuncia a tutti i motivi di appello, a esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche e il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, Abbattista, Rv. 285702 - 03, cit.).
4. I ricorsi di TI e NZ vanno rigettati.
4.1. Non coglie nel segno il primo motivo.
Quanto alle propalazioni di PO, le sentenze di merito (si veda p. 47 di quella appello e p. 18 di quella di primo grado) hanno posto in risalto la genuinità delle stesse, evidenziando che il collaboratore si era accusato di condotte delittuose per le quali non era stato sino a quel momento indagato, sottolineando altresì l'assenza di elementi alla stregua dei quali ritenerle ispirate da intendimenti calunniatori, non senza evidenziare che le stesse avevano trovato ampio riscontro nell'attività tecnica. È, dunque, manifestamente infondata la censura che addebita alla sentenza impugnata il mancato ossequio dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore. In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di diritto secondo cui «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145). Tale arresto giurisprudenziale, nel solco di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, afferma che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante (desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa
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nei confronti del chiamato); dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata oggetto di vaglio (fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità); dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465). Si è, tuttavia, evidenziato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente, essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). Ciò premesso, in questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale - quale quella posta in essere dai ricorrenti - tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni del chiamante in reità escusso, dev'essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le propalazioni di tale soggetto, eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato devono essere superate, vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.). Né può valere la critica mossa nel ricorso sull'esistenza di un interesse del dichiarante a collaborare (del quale era stata decretata la condanna a morte), poiché - com'è noto - neppure il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia, come nel caso in esame, doverosamente sottoposte a vaglio critico (Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Patanè, Rv. 274921 - 01; Sez. 3, n. 8161 del 26/11/2009, dep. 2010, La Delfa, Rv. 246210 - 01; Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, Belforte, Rv. 229106-01).
4.2. Inammissibilmente dedotto è il secondo motivo di ricorso, con il quale si dubita della sussistenza del reato di ricettazione. In considerazione di quanto esposto al § 3.2. della premessa della presente sentenza, è provato che tutte le armi e le munizioni sequestrate appartenevano ed erano a disposizione del clan De LU-SA, a tal fine custodite da TI e FL, quest'ultimo unanimemente ritenuto il responsabile del sequestro, non avendo provveduto, nonostante i ripetuti solleciti, a spostarle in altro luogo. Ciò premesso, è indubitabile la correttezza della qualificazione giuridica ritenuta dai Giudici di merito che hanno dato concordemente atto della circostanza che il verbale di sequestro indicava che si tratta di arma avente la matricola abrasa, dunque clandestina. A tale proposito è appena il caso di ricordare che il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, in quanto la mancanza dei contrassegni identificativi dell'arma di cui all'art. 11 L. 110/75 o la loro abrasione, dimostra - in mancanza di elementi contrari - il proposito di occultamento del possessore e la sua consapevolezza della provenienza illecita della stessa (ex multis, Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868-01).
4.3. Del tutto infondatamente e genericamente il ricorrente dubita della micidialità del congegno che i Giudici di merito hanno inferito dall'entità dei danni riscontrati e, segnatamente, dalla completa distruzione del veicolo ove l'ordigno era allocato, dal
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danneggiamento di altre cinque autovetture in sosta nelle vicinanze e dall'effrazione degli infissi di alcune abitazioni limitrofe. Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art. 678 cod. pen. è limitato oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi a oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità". Quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva(Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Salvi, Rv. 280857 - 01. Fattispecie relativa alla detenzione, da parte dell'indagato, di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, di uno dei quali, a seguito di prova di accensione, gli artificieri avevano accertato la micidialità, avendo provocato la creazione di un cratere di 11 centimetri;
vedi anche Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, Lucenti, Rv. 208255- 01).
4.4. Non coglie nel segno il motivo che si appunta sulla ribadita sussistenza dell'aggravante mafiosa che il ricorrente collega all'asserita assenza di certezza oltre il ragionevole dubbio riguardo alla paternità degli eventi in contestazione e alla esistenza di una vera e propria faida tra i due gruppi criminali. Valgono sul punto le considerazioni svolte al § 2.1. del considerato in diritto della presente sentenza a proposito dell'omologa censura svolta da FE. È qui appena il caso di aggiungere come - con riferimento alla posizione processuale dei ricorrenti TI e NZ - la Corte di appello abbia posto in rilievo che la piena consapevolezza dei due di agire per consolidare il prestigio criminale del gruppo sul territorio emergesse dalle conversazioni nelle quali i due, unitamente a IL, convenivano sulla necessità di colpire CI AT suo cognato, AS GN, così perpetuando quella rivalità tra fazioni criminali sulla cui evidenza il ricorrente aspecificamentepone dei dubbi. 4.5. È inammissibilmente prospettato, siccome reiterativo, il motivo sulla ribadita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. La Corte territoriale, a fronte del pedissequo motivo di appello, ha ben chiarito che - sulla base delle risultanze di prova che si sono indicate in premessa - le armi sequestrate erano a disposizione del clan e necessarie per assicurarsi e difendere il predominio sul territorio. Sono altresì evidenziati i contenuti di conversazioni che coinvolgono tutti e sei i ricorrenti, sicché non si comprende sulla base di quali elementi si dubiti della possibilità di ritenere l'aggravante del numero delle persone di cinque o più nei riguardi dei ricorrenti. D'altro canto, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (Sez. 4, Sentenza n. 27523 del 10/05/2017, Giliberto, Rv. 271126 01;Sez. 1, Sentenza n. 48726 del 19/05/2011,
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Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
Semeraro, Rv. 252044-01)
È poi errata in diritto la tesi secondo la quale i Giudici di merito sarebbero incorsi nella violazione del principio del ne bis in idem e non è pertinente la giurisprudenza che esclude l'applicabilità al reato associativo, perché qui i reati cui l'aggravante si riferisce non sono necessariamente plurisoggettivi. L'aggravante del numero delle persone è compatibile con i reati commessi in concorso, anche quelli a concorso necessario, e non si applica esclusivamente all'ipotesi specifica - che non viene qui in rilievo - prevista dall'art. 416-bis cod. pen., in quanto l'associazione per delinquere di stampo mafioso presuppone, per sua natura, un portato soggettivo di tipo partecipativo di assoluto rilievo (Sez. F, n. 36755 del 30/08/2022, Gaiatto, Rv. 283735-01; Sez. 6, n. 39923 del 16/07/2014, Covelli, Rv. 260709- 01).
4.6. Il sesto motivo, nelle sue distinte censure, non può essere accolto.
4.6.1. Sotto un primo profilo, i ricorrenti lamentano di essere stati condannati per un reato- quello di cui all'art. 6 legge n. 895 del 1967- mai contestato e, per giunta, abrogato e che tale errore avrebbe inciso, quale ingiustificato aumento della relativa porzione di pena applicata ai sensi dell'art. 81 cod. pen., sul trattamento sanzionatorio. Osserva preliminarmente il Collegio sul punto che - sebbene a formulazione del capo 1) contenga un errore materiale sulla norma di legge richiamata per l'aggravante delle più persone - la piana lettura dell'imputazione rende evidente che la contestazione riguarda la detenzione (art. 2 I. n. 895 del 1967) e il porto in luogo pubblico (art. 4 I. n. 895 del 1967), aggravati dalle più persone riunite (art. 4 let. a) I. n. 895 del 1967 e non come indicato nell'imputazione art 2, let. a) I. n. 895 del 1967) di un ordigno esplosivo, nonché di averlo fatto esplodere (art. 6 legge 895 del 1967). E, del resto, il Giudice di primo grado (p. 51) - dopo avere correttamente chiarito le ragioni per le quali, nel caso in esame, doveva riconoscersi il concorso tra i reati di detenzione e porto degli esplosivi, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto, quando non vi sia la prova della contemporaneità delle due condotte (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668-01), specificando che proprio la natura dell'oggetto materiale dei reati imponeva di ritenere che l'ordigno esplosivo fosse stato dapprima custodito in un luogo sicuro e poi trasportato nel luogo individuato per compiere l'attentato - ha condannato gli imputati anche per il reato previsto dall'art. 6 legge n. 895 del 1967, avendo ritenuto acclarato che gli imputati avevano fatto esplodere un ordigno al fine di incutere pubblico timore, nel contesto della violenta contrapposizione di cui si è detto e in modo sicuramente consapevole e volontario. Deve convenirsi con i ricorrenti che la Corte territoriale, nell'avversare il motivo di appello con cui s'invocava la derubricazione di tale condotta in quella di cui all'art. 703 cod. pen., ha reso (p. 65) una motivazione non aderente a quanto statuito dal primo Giudice, erroneamente affermando che il reato di cui all'art. 6 I n. 896 del 1967 era stato abrogato con legge del 13 novembre 2023 n. 159 (in vigore dal 15 novembre 2023) e che, pertanto, il Giudice di primo grado, avvedutosi dell'errore di contestazione, l'avrebbe emendato ritendo contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 4 I. n. 896 del 1967 citata. Tale motivazione della Corte territoriale è certamente errata, sia perché - come appena detto il Giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente il reato, sia perché il reato è stato abrogato, ma la stessa legge di abrogazione ha introdotto l'art. 421-bis cod. pen, rubricato Pubblica intimidazione con uso di armi» (c.d. "stesa"), che punisce la condotta di chi, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine
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Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti". Osserva ancora il Collegio che la nuova ipotesi introdotta dall'art. 4, comma 2-quater del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, è stata inserita trai delitti contro l'ordine pubblico e richiede il fine specifico di *<incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica». Com'è evidente, le due disposizioni normative sono identiche quanto alla condotta materiale e alla finalità e divergono esclusivamente per l'innalzamento del minimo della pena (da un anno a tre anni di reclusione), sicché attualmente il reato è punito con la pena della reclusione da tre a otto anni. Tra le due disposizioni vi è, pertanto, certamente continuità normativa e si è realizzata un'ipotesi di cd abrogatio sine abolitione. Invero, il problema dell'individuazione della norma incriminatrice - nel caso di successive modifiche legislative - dev'essere risolto alla stregua delle regole fondamentali del diritto intertemporale dettate dall'art. 2 c.p., che, ispirandosi al principio del favor rei, differenza le ipotesi della vera e propria abolitio criminis (comma 2) da quella della successione di leggi penali incriminatrici (comma 3). Ai fini dell'opzione interpretativa tra le due ipotesi, non è sufficiente il mero rilievo dell'uso, da parte del legislatore, di un'espressa formula abrogativa, giacché, in tanto può dirsi che si sia realizzata una vera e propria abolizione del reato in quanto per l'oggettiva perdita di disvalore del fatto il legislatore sia pervenuto ad una valutazione di totale inoffensività e di piena liceità della condotta originariamente incriminata;
deve invece riconoscersi un fenomeno successorio, con conseguente applicazione dell'art. 2 comma 3 c.p., quando, all'esito della comparazione tra gli elementi strutturali del fattispecie incriminatrici, persiste, anche se mutato, il giudizio di disvalore astratto per effetto di un nesso di continuità ed omogeneità delle rispettive previsioni normative e la valenza lesiva del fatto storico risulti tuttora penalmente rilevante, nonostante l'intervento legislativo che, benché formalmente abrogativo, di fatto modifica l'ambito di applicabilità della previgente, e diversa, norma incriminatrice. Ed è ciò che è avvenuto nel caso in esame, laddove l'espressa abrogazione di una disposizione (art. 6 I. n. 895 del 1967) è stata accompagnata con la simultanea introduzione da parte del legislatore di un'altra disposizione (quella di cui all'art. 421-bis cod. pen.), che ricomprende esattamente le tipologie di fatti prima punibili attraverso la disposizione eliminata. Tutto ciò premesso, in disparte l'errata risposta del Giudice di appello alla richiesta di diversa qualificazione del fatto, la censura dei ricorrenti che lamentano l'omessa eliminazione della porzione di pena per un reato non contestato e abrogato - è del tutto priva di fondamento perché la condotta consistita nell'esplosione dell'ordigno, pacificamente ritenuta sussistente dal primo Giudice (la cui sentenza è, peraltro, anteriore alla legge n. 159 del 2023) è tuttora reato ed è, conseguentemente, corretto il relativo aumento di pena per esso irrogato.
4.6.2. La parte del sesto motivo che attinge la motivazione del Giudice di primo grado che, con riferimento all'arma di cui al capo 2), avrebbe ritenuto sussistente sia l'art. 23 I. n. 110 del 1975, sia quello di cui all'art. 10 I. n. 497 del 1974 - quest'ultimo, invece non ravvisabile trattandosi della stessa arma - è inammissibile perché non devoluto con l'atto di appello e, comunque, per difetto d'interesse. Come segnalato dal ricorrente, il Giudice di primo grado, nel corpo della motivazione
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Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
relativa al capo 2) ha fatto erroneo riferimento alla possibilità che il reato di detenzione di arma clandestina possa concorrere con quello di detenzione illegale della stessa arma, possibilità che è invece esclusa da Sez. U n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902 a meno che non si tratti di pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, ipotesi quest'ultima non sussistente nel caso in esame. Tuttavia, va osservato per un verso che il reato di cui all'art. 10 l.n. 497 del 1974 non è stato formalmente contestato e, per altro verso, che lo stesso Giudice di primo grado non ha svolto alcun aumento autonomo per il reato di detenzione illegale di arma, sicché - diversamente da quanto lamentato nel ricorso - non vi è alcuna condanna per un reato non contestato né l'irrogazione di una porzione di pena illegittima. Sotto altro dirimente profilo, tale motivo non era stato devoluto al Giudice di appello e la sua ammissibilità è preclusa dal disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In tema di ricorso per cassazione, infatti, la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577-01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). In tal senso, il limite desumibile dalla disciplina indicata, in ordine alla non deducibilità con il ricorso per cassazione di questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame, è posto per evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per il solo fatto che lo stesso sia stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01), salvo che la proposizione delle questioni non sollevate prima non costituisca l'effetto della diretta controdeduzione agli argomenti nuovi, enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, tali questioni rientrino tra quelle non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come tali oggetto di ammissibile delibazione dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852-01); situazioni che non vengono in rilievo nel caso in esame.
4.7. Sono manifestamente infondate le censure dedotte con l'ultimo motivo, riguardanti la ribadita esclusione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, anche sotto il profilo degli aumenti per continuazione. Vanno qui richiamate le stesse considerazioni in punto di diritto svolte nel § 1.4. a proposito della trattazione del ricorso di FE. Ribadito che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.
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Firmato Da: IA CC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595! Firmato Da: EVA CA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 792535018c7815db
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti (p. 66) mediante il puntuale riferimento alla spregiudicatezza criminale dei due ricorrenti nella gestione dell'attentato e nell'affectio mostrata nei riguardi del vertice del gruppo, FE. Analogamente, si sottrae alle doglianze dei ricorrenti il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio - che ha valorizzato, ai fini della congruità dello stesso la gravità dei reati, le modalità di esecuzione e l'allarmante contesto criminale in cui sono maturati - poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché - come nel caso di specie sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);
5. Quanto al ricorso di IL, è interamente versato in fatto e reiterativo il primo motivo di ricorso che addebita alla sentenza impugnata una carenza motivazionale in punto di affermata responsabilità del ricorrente per il reato contestato al capo 1). Sulla scorta di quanto già chiarito nel § 3.1. del considerato in diritto della presente sentenza, risulta del tutto aderente alle risultanze di prova e logicamente coerente la motivazione con la quale i Giudici di merito hanno ricostruito gli spostamenti dell'imputato e dei complici in occasione dell'attentato esplosione dell'ordigno. Segnatamente - quanto all'asserita impossibilità che IL, unitamente a TI e NZ, si fosse recato sul luogo della deflagrazione per collocare l'ordigno - la Corte di appello ha ripreso la motivazione del Giudice di primo grado, ancorata ad una analitica valutazione delle celle agganciate dal telefono di TI e alla affermazione di questi di avere "arrevotato la Campania» insieme al ricorrente. I Giudici di merito si sono fatti altresì carico di replicare all'obiezione difensiva riguardante l'illogicità della tempistica, richiamando quanto risultante dalle investigazioni ossia la circostanza che fosse prassi per ordigni artigianali di potenza tale quale quello utilizzato per l'attentato a Ciri AT era quella di utilizzare una miccia pirotecnica a lenta combustione;
ciò che aveva dato la possibilità agli autori materiali di allontanarsi rapidamente dopo l'innesco e di recarsi presso l'abitazione di FE, pacificamente raggiungibile in appena tre minuti. Contrariamente a quanto censurato nel ricorso, tale motivazione è tutt'altro che illogica e sprovvista di aggancio scientifico, poiché riposa sui risultati investigativi, pacificamente utilizzabili per il rito prescelto, non realmente avversati dalla difesa.
5.2. Quanto al motivo riguardante la ribadita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. devono richiamarsi le considerazioni già svolte al § 1.2 e 4.4. del considerato in diritto della presente sentenza, in occasione della trattazione degli analoghi motivi di ricorso svolti rispettivamente da FE e da TI e NZ, cui si rinvia.
5.3. La censura di cui all'ultimo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente lamenta la conferma, da parte del Giudice di appello, del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico. La Corte territoriale - a fronte della richiesta dell'appellante del beneficio in parola al
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solo fine di adeguare la pena al fatto concreto - ha confermato la valutazione del Giudice di primo grado valorizzando la gravità della condotta, l'affectio mostrata nei riguardi del reggente FE e la parzialità della confessione. Tale motivazione resiste, alla stregua della giurisprudenza di legittimità che si è già richiamata, alle censure aspecifiche del ricorrente.
6. Tutti i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali;
AM e FL - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - vanno altresì condannati al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AM AR e di FL CI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di FE TI, TI LE, NZ LO e IL LU e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 12/09/2025
Il Consigliere estensore EVA CA
Il Presidente IA CC
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