Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. (numero delle persone) non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2017, n. 27523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27523 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
27523-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 964/2017 Patrizia PICCIALLI Presidente - UP 10/05/2017 Ugo BELLINI R.G.N. 8126/2017 Gabriella CAPPELLO Vincenzo PEZZELLA Antonio Leonardo TANGA Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TI IA, nato a [...] il [...], 2. LA RO RI, nato a [...] il [...], 3. LA RO DE, nato a [...] il [...], 4. IB ST NE, nato a [...] il [...], 5. HE TO EA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 3062/16 del giorno 19/10/2016, della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udite le richieste del difensore di RE IA, avv. Mariagrazia Ciaramitano, del Foro di Catania, in sostituzione dell'avv. AT Centorbi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ми RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 19/05/2016 il Tribunale di Catania, all'esito del giudizio abbreviato, condannava RE IA, La SA RI, La SA DE, GI ST NE e HE TO EA alla pena, diminuita per il rito, di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed € 11.000,00 di multa ciascuno in relazione al contestato reato di cui agli artt. 110 e 112, n. 1, c.p. e 73 e 80, comma 1, lett. B) e comma 2, D.P.R. n. 309/1990, perché, in concorso con il minorenne MO AT (nei confronti del quale procede l'A.G. competente) senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. cit., coltivavano, producevano e detenevano illecitamente a fini di spaccio 500 piante di marijuana di altezza variabile tra metri 1,50 e 2,50 (del peso complessivo di kg 615 circa contenenti una percentuale media di THC pari a circa 1'8,4% pari a kg. 53 circa dosi medie ottenibili 2.120.000) all'interno di un esteso appezzamento di terreno sito in contrada Edera di Belpasso, interamente recintato e chiuso con cancello e lucchetto ed inoltre detenevano ulteriori piante poste in essiccazione e numerose infiorescenze di marijuana pronte per essere pesate (del peso complessivo di kg 13,300 circa, contenenti una percentuale media di THC pari a circa il 14,76% pari a kg. 1,93 circa - dosi medie ottenibili 77.200). Con l'aggravante dell'essersi avvalsi nella consumazione del reato della collaborazione di MO AT, soggetto minorenne. Con l'aggravante dell'ingente quantità. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in sei persone riunite. Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per RE IA. Con la recidiva per La SA RI. In Belpasso sino al 22 settembre 2015 1.2. Con la sentenza n. 3062/16 del giorno 19/10/2016, la Corte di Appello di Catania, adita dagli imputati, in riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena in anni 2 e mesi 10 di reclusione di reclusione ed € 9.000,00 di multa ciascuno, confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza d'appello, propongono ricorso per RE IA, La SA RI, La SA DE, GI cassazione ST NE e HE TO EA, a mezzo dei rispettivi difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): -RE IA: гие I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ricorrenza dell'aggravante ex art 112 c.D. e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che, quanto all'aggravante, il Decidente ha giustificato l'applicazione della stessa ritenendola circostanza di natura oggettiva 2 e come tale da applicarsi a tutti i concorrenti indipendentemente dalla consapevolezza dell'altrui partecipazione ma ciò pare contrastare con il principio di colpevolezza, che anche in tema di circostanze aggravanti oggettive non può prescindere dal coefficiente soggettivo minimo di imputazione richiesto dalla legge. Afferma che, quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale si è limitata a ritenere la intervenuta confessione del RE IA non idonea a mutare il superiore giudizio essendo intervenuta a fronte di un quadro certo probatorio e inequivocabile, tralasciando le argomentazioni valorizzate nell'atto di gravame. LA SA RI e La SA DE: II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Deducono che la motivazione stringata ed uniforme, non tiene conto delle singole posizioni processuali ed è, perciò, da considerarsi inesistente, o comunque, apparente. GI ST NE III) vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Deduce che il Decidente trascura che a fronte della indiscussa gravità del fatto, il GI ha reso immediatamente dichiarazioni confessorie senza opporre alcuna resistenza nei confronti degli Agenti Verbalizzanti, ai quali si è praticamente consegnato. HE TO EA: IV) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla valutazione ex art. 133 c.p.. Deduce che le concrete modalità della condotta posta in essere, in uno alla valutazione di tutti i criteri enucleati dall'art. 133 c.p., avrebbero dovuto indurre la Corte ad adeguare la sanzione al fatto reato, con l'applicazione del minimo edittale della pena, viceversa, con l'applicazione della pena concretamente irrogata, la Corte ha di fatto neutralizzato i benefici connaturati al rito abbreviato, a cui ha fatto accesso l'imputato. Sostiene che, in ogni caso andavano concesse, nella loro massima estensione e con giudizio di prevalenza, le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. al fine di adeguare la sanzione all'entità dei fatti contestati con conseguente rideterminazione della pena. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
4. In replica al motivo del ricorso di RE IA basterà evidenziare che l'imputazione attiene all'aggravante di cui al comma 1, n. 1, dell'art. 112 c.p. (relativo al numero delle persone che sono concorse nel reato) e in tal guisa è stata interpretata e valutata dal giudicante del merito: «trattasi di circostanza oggettiva che si applica sulla base del numero dei concorrenti nel reato e si comunica a tutti senza che sia richiesta la consapevolezza dell'altrui partecipazione».
4.1. Correttamente la Corte territoriale ha applicato il principio secondo cui in tema di concorso di persone nel reato la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. (numero delle persone) non richiede un connotato soggettivo consistente nella consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa. Questa, infatti, ha natura oggettiva in quanto concerne le modalità dell'azione e pertanto si comunica a tutti i compartecipi a norma del combinato disposto degli artt. 70, n. 1, e 118 c.p.. 4.2. Del resto nel computo della pena, in motivazione, appare solo l'aumento per l'aggravante in parola e per quella prevista dall'art. 80 D.P.R. 309/90. 4.3. Quanto, poi, al censurato diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche varrà rammentare che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p.. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo "'affermata insussistenza. ΑΙ contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono 4 stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20//06/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, rv. 245241, e sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). Nella specie, inoltre, il giudice del merito ha pure esposto i motivi del diniego ritenendo ineccepibilmente in questa sede di legittimità- che «non appaiono ravvisabili elementi positivi nella condotta degli imputati al fine del riconoscimento delle richieste attenuanti, tenuto conto della negativa personalità degli agenti e della oggettività gravità del fatto».
4.4. Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nei rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).
5. In ordine ai motivi dei ricorsi di La SA RI e La SA DE varrà quanto già detto ai punti 4.3. e 4.4. che precedono.
6. Del pari è da dirsi per motivi dei ricorsi di GI ST NE e HE TO EA.
6.1. In particolare, mette conto evidenziare che la Corte etnea ha incensurabilmente ritenuto che «La intervenuta confessione, estremamente valorizzata nei gravami, non vale a mutare il superiore giudizio, essendo intervenuta a fronte di un quadro probatorio certo e inequivocabile».
7. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che i ricorsi, nel criticare la decisione di merito, pongono solo questioni che riguardano una diversa (e per i ricorrenti più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012). и ж 5 8. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di esclusione (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/05/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Pulli Antonio Leonardo Tanga Piccialli Depositata in Cancelleria 1 GIU, 2017 Oggi, A DI CA M S E R P Il Funzionario indiziario Patrizia Ciorra 6