Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10275 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02 75/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CO TE Oggetto NIZIONE TERZA CIVILE Risarcimento del danno derivato da nota di in- formazioni. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 21933/00 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 27877 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 2040 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Ud. 14/12/01 Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. $35 per diritu il_16 LUG. 2002 IZ IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE SAN GODENZO 59, presso 10 studio dell'avvocato CIEIU AIELLO, che lo difende, giusta delega in Richiesta copia studio dal Sig. Amari atti;
per diritti € 10. 1. 17/7/02
- ricorrente -
it CANCELLIERE
contro
CIE RESCINITI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio dal Sig. AGI presso lo studio dell'avvocatoVIA CICERONE 491 per diritti €2.70 il 17/7/or ANTONIO BERNARDINI, che 10 difende insieme IL CANCELLIERE all'avvocato MARIA ODETTE DITTA, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2001 atti;
UFFICIO COPIE executive 2173 Rilasciata copia gale al Big. BERNARDINI per diritti € 8,26 × 2v. il 19-5-03. IL CANCELLIERE controricorrente
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 139/00 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, sezione civile, emessa il 21/6/2000 depositata il 14/07/00; RG.42/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato ANTONIO BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 5 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione da considerarsi notificato il 6 e 7.6.1996 EP RI conveniva dinanzi al Tribunale di Caltanissetta CO TI ed il Ministero della Difesa, esponendo: - che aveva presentato istanza al Presidente del Tribunale di Gela per essere inserito nell'albo dei consulenti di quel Tribunale quale perito grafologo;
che l'istanza era stata rigettata il 23.3.1996 sulla base di una nota di - informazioni redatta dai Carabinieri di Gela e sottoscritta dal convenuto TI;
che in tale scritto venivano riportate in maniere distorta, parziale e fuorviante una serie di notizie afferenti precedenti giudiziari e di polizia dell'attore, tutti peraltro sempre conclusi con il più ampio proscioglimento dello stesso;
che, pertanto, tale nota aveva prodotto all'attore danni patrimoniali quantificati in £ 70.000.000, nonché non patrimoniali quantificati in £ 30.000.000. Pertanto, il RI chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno in £ 100.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, ed oltre alle spese di lite. Resistevano in giudizio i convenuti. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 24/27.12.1997, respingeva la domanda e condannava il RI al rimborso delle spese processuali nei confronti delle controparti. EP RI proponeva appello. Resistevano in giudizio CO TI, nonché il Ministero della Difesa. Con sentenza 21.6 14.7.00 la Corte di Appello di Caltanissetta respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata;
condannava EP RI a rimborsare a CO TI ed al Ministero della Difesa le spese processuali del grado, che liquidava, per il primo, in complessive £ 4.960.000, di cui £ 120.000 per esborsi, £ 1.400.000 per diritti di procuratore, £ 3.000.000 per onorari di avvocato e £ 440.000 per rimborso forfettario di spese generali, oltre c.a.p. ed i.v.a. nella misura di legge, e, per il secondo, in complessive £ 4.400.000, di cui £ 1.400.000 per diritti di procuratore e £ 3.000.000 per onorari di avvocato, oltre cap ed iva secondo legge. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione EP RI. Hanno resistito con controricorso TI CO ed il Ministero della Difesa. EP RI ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo EP RI denuncia "OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, SOTTO IL PROFILO DELL'OMESSO ESAME DI UN DOCUMENTO (ART. 360 N. 5 C.P.C.)" esponendo le seguenti doglianze. Secondo l'impugnata sentenza il ricorrente non avrebbe assolto l'onere della prova dell' elemento soggettivo, attraverso la dimostrazione documentale della discordanza tra il contenuto della nota e le informazioni presenti presso la Caserma dei Carabinieri. E' erroneo intanto il presupposto di fatto da cui muovono i Giudici di merito secondo cui "vi sarebbero delle informazioni presenti presso la Stazione dei Carabinieri”: il convincimento in questione è completamente fuori dal sistema, in quante parte da un concetto "fisico" dell'informazione, come se potessero esistere informazioni "custodite" presso i Carabinieri, altre presso la Guardia di Finanza ed altre ancora al Commissariato. Il legislatore, con la L.
1.4.81 n. 121, ha istituito, presso il Ministero dell'Interno, un centro elaborazione dati (CED), nel quale vengono inseriti tutti i dati e le informazioni risultanti, da sentenze e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e da atti concernenti l'istruzione penale, anche non irrevocabili. Non esistono, dunque, negli Uffici, dei fascicoli personali, tranne che si tratti di archivi locali, complementari e secondari 4 rispetto a quello esistente presso il Ministero dell'Interno. Quando l'Autorità Giudiziaria, pertanto, chiede alle Forze dell'Ordine la compilazione della nota informativa sulla condotta del soggetto, il funzionario deve, o dovrebbe, collegarsi al CED e stampare o trascrivere la videata corrispondente alle generalità impostate. Nel fascicolo dell'attore era presente un documento da cui si ricava la conoscenza e le partecipazione del Ministero dell'Interno al provvedimento del Presidente della Repubblica del 15.9.83 [come si evince dalla sesta facciata del ricorso, il rilievo si riferisce ad un provvedimento di diffida relativamente al quale nella nota si era affermata la revoca mentre invece era intervenuto l'annullamento con decreto del Presidente della Repubblica]. Recita, infatti, il Decreto del Presidente della Repubblica, versato in atti, "Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato Sez. 1°, nell'adunanza del 21 gennaio 1983, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
sulla proposta del Ministro dell'Interno, decreta: il ricorso di cui alla premessa è accolto. Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto". Il motivo è inammissibile per tre ragioni (ciascuna delle quali già di per sé sufficiente): -1) in quanto, come questa Corte Suprema ha già più volte rilevato (v. tra le altre Cass. n. 724 del 18/01/2001) "Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita', al fine di evitare una statuizione di inammissibilita', per novita' della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qual atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa."; e nella specie (nella 5 quale, con riferimento alle argomentazioni concernenti il CED, si è certamente di fronte ad una questione giuridica che implica anche un accertamento di fatto) invece la parte ricorrente non ha fornito dette indicazioni;
- B) in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non viene riportato il testo completo (con il sopra citato parere allegato ) del predetto decreto (V. tra le altre Cass. n. 10484 del giorno 1/8/2001: "Stante la previsione di cui all'art. 366, numero 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresi' a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante trascrizione integrale del documento che si denunci non o male valutato, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative". E' opportuno aggiungere che certamente nella specie non è invocabile il principio "iura novit curia" trattandosi di provvedimento amministrativo); -C) in quanto la parte ricorrente dà per scontato che il TI aveva in concreto (a prescindere dalla mera situazione normativa) la possibilità di consultare il CED ai fini in questione, senza precisare ritualmente nel ricorso le risultanze che dovrebbero provare l'esattezza di detta tesi;
risultanze di cui inoltre, in base al predetto principio di autosufficienza avrebbe dovuto essere esposto anche il contenuto;
ed infine avrebbe dovuto trattarsi di risultanze a disposizione del Giudice di secondo grado e da questi non valutate o valutate in modo viziato (è opportuno aggiungere che sul punto deve certamente ritenersi irrilevante ed irrituale ogni deduzione contenuta nella memoria della parte ricorrente circa l'asserita individuabilità della prove in questione nelle tesi difensive esposte dalle controparti nel presente giudizio di cassazione, in quanto esposta successivamente al ricorso;
ed 6 inoltre in quanto la valutazione di risultanze processuali concernenti il fatto per stabilire se possano validamente provare la tesi in fatto di una delle parti integra un giudizio (di merito) che non può essere richiesto a questa Corte;
ed infine in quanto comunque dette tesi difensive, contrariamente a quanto asserito dal RI nella memoria datata 27.11.2001 (che riporta i brani in questione), tendono semplicemente a negare - palesemente in diritto l'obbligo di un Ufficio di fornire ulteriori notizie oltre a quelle che risultano dai propri atti;
e non contengono invece tesi in fatto). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 360 N. 3 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 2697 C.C.) esponendo la seguente "..censura di legittimità, chiaramente di portata logica subordinata...". Con la produzione del decreto del Presidente della Repubblica del 15.9.83 il RI ha provato la discordanza della nota informativa rispetto al dato reale. A questo punto la difesa del TI eccepisce in sostanza che la discordanza tra la nota ed il dato reale non è imputabile allo stesso, in quanto nessuna notizia aveva del D.P.R. cit. Trattandosi di eccezione l'onere probatorio incombeva sul TI. Trattasi di doglianze che non possono essere accolte in quanto la motivazione è immune dai vizi denunciati. In particolare il motivo deve ritenersi privo di pregio per due ragioni ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -A) in quanto in realtà, secondo la vera tesi (immune da vizi logici o giuridici) della Corte, sarebbe stata rilevante non la discordanza tra la nota ed il "...dato reale...", ma la discordanza tra "...il contenuto della nota..." e "...le notizie eventualmente presenti in ufficio..." (e cioè le notizie concretamente conoscibili dal TI); la sostenibilità della tesi del raggiungimento della prova di quest'ultima "discordanza" presuppone però l'accoglimento di doglianze esposte nel primo motivo di ricorso;
ed il mancato accoglimento di detto motivo priva quindi di base il secondo motivo in esame;
- B) in quanto non si è comunque di fronte ad una eccezioni ma a circostanze concernenti fatti costitutivi dell'asserito diritto della parte attrice (sulla quale incombe interamente l'onere di provare la colpa delle controparti). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (ART. 360 N. 5 C.P.C.) esponendo le seguenti doglianze. Del tutto arbitraria è quella specie di compensazione operata tra le parti diverse della stessa nota. In parole povere, sostiene la Corte, all'inizio la nota afferma che il ricorrente è un cattivo, alla fine dice, invece, che è buono, le due parti si annullano, ergo la nota non lede l'immagine del consulente. Non è possibile procedere alla compensazione dato che le due frasi si riferiscono a momenti storici diversi;
e le due parti non possono elidersi tra loro attenendo a due aspetti della condotta del soggetto 3 diversi e disomogenei (la "dubbia condotta" è rapportata all'elencazione dei "precedenti di polizia” mentre la parte finale esamina la parte comportamentale del soggetto nell'ottica familiare e genericamente sociale). Quindi l'inciso "risulta di dubbia condotta in genere" è un giudizio sintetico globale. Inoltre la Corte, con riferimento all'episodio della diffida, sostiene da un lato che la prova, non fornita, della presenza della notizia sull'annullamento della diffida stessa avrebbe portato al riconoscimento dell'elemento soggettivo ed all'accoglimento della domanda;
dall'altro invece che revoca ed annullamento della diffida sono la stessa cosa (mentre sono diverse ed hanno effetti distinti), ragion per cui il mancato inserimento dell'informazione sull'annullamento della diffida nella nota è irrilevante: si tratta di argomentazioni in insanabile contrasto. Il motivo è privo di pregio in quanto la motivazione è immune dai vizi denunciati. In particolare va rilevato che : A) secondo la tesi di detto Giudice, la frase "risulta di dubbia condotta in genere" è inidonea a suffragare validamente la tesi del RI in quanto "inidonea a produrre in chi legge una deteriore impressione"; e ciò in considerazione del fatto che i Carabinieri “... intendevano rappresentare all'autorità richiedente le risultanze dell'ufficio...", che l'espressione usata costituiva ...mera 66 introduzione dei sottoelencati precedenti di polizia...", che era "...ampiamente bilanciata ed elisa dalle considerazioni finali...; e che la nota era diretta ad un 66 uditorio particolarmente qualificato ad interpretare i dati giudiziari forniti...". In altri termini, secondo la tesi (in parte implicita) in questione, l'espressione predetta intendeva essere una mera sintesi ("introduzione") di precedenti di polizia (che costituivano "...fatti storici da citare..."; anche da tale espressione emerge come dato evidente che la Corte ha - conformemente alla normativa in questione considerato come dato fondamentale che ci si trova di fonte ad un atto dovuto), comunque non poteva essere considerata e valutata che nel contesto dell'atto; ed in ogni caso 1""uditorio” era capace di formarsi una propria opinione sulla base degli elementi (anche di fatto) esposti, restando così inidonee ad influenzare detta opinione le valutazioni espresse dai CC. Insomma la Corte ha in sostanza negato la sussistenza di un nesso eziologico tra detta espressione e la mancata iscrizione nell'albo (oltre a negare implicitamente – la colpa); ed è pervenuta a tale conclusione seguendo un iter argomentativo immune dai vizi lamentati.;-B) quanto alla "...mancata indicazione anche dell'annullamento in sede di ricorso amministrativo..." (v. sent. a pag. 10) ed alla questione concernente la differenza tra revoca ed annullamento, come prima ratio decidendi la Corte espone che "...non vi è prova che l'omissione rilevata sia imputabile a colpa del TI..."; e dato che (anche) tale tesi è, come si è esposto sopra, immune da vizi, oltre che idonea a sorreggere da sola la decisione sul punto, deve ritenersi irrilevante e quindi inammissibile ogni doglianza concernente l'ulteriore tesi predetta (circa la rilevanza dell'inesattezza in questione;
e cioè la notizia della "revoca" invece che dell' "annullamento" della diffida) che deve considerarsi esposta ad abundantiam. Con il quarto motivo la parte ricorrente denuncia "OMESSA E INSUFFICIENTE SU UN PUNTO DECISIVO DELLAMOTIVAZIONE CONTROVERSIA (ART. 360 N. 5 C.P.C.)" esponendo le seguenti doglianze. Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale e, quindi, dell'astratta configurabilità dell'illecito penale, l'indagine non deve essere limitata all'elemento psicologico dell'agente al momento della redazione della nota informativa, ma all'elemento psicologico dell'agente al momento della diffusione della nota in questione. In questo secondo momento, che è un posterius rispetto alla redazione della nota, l'agente divulga una nota informativa, idonea ad arrecare un pregiudizio all'onore ed all'immagine del soggetto considerato, definito di "dubbia condotta” nella consapevolezza di un lavoro di ricerca negligentemente eseguito. Si tratta di dolo generico. La parte ricorrente cita poi a sostegno della sua tesi un'altra decisione presa dalla medesima Corte d'Appello in un caso di "...diffusione di notizie lesive del decoro del professionista...”. Anche tale motivo non può essere accolto, essendo l'impugnata decisione immune dai vizi denunciati anche sotto i profili sopra esposti;
e del resto, non essendo state accolte le doglianze precedenti (in particolare in tema di prova dell'elemento psicologico in questione) anche le doglianze ora in esame vengono a trovarsi prive di base. Va inoltre rilevato che deve ritenersi inammissibile qualsivoglia censura basata sul confronto tra l'impugnata sentenza ed altre sentenze della medesima Corte di merito. 10 Con quinto motivo di ricorso EP RI denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 360 N. 3 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 1226 C.C.)” esponendo doglianze in ordine all'esercizio dell'invocato potere di liquidazione del quantum ex art. 1226 cit. Il motivo non può essere accolto in quanto irrilevante dato il mancato accoglimento dei sopra citati motivi concernenti l'an. Non sembra inutile aggiungere ad ulteriore conferma di detta irrilevanza, che il punto in questione della motivazione dell'impugnata decisione è stato esposto dalla Corte di merito solo ad abundantiam. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo presente tra l'altro che il Ministero della Difesa non ha partecipato alla discussione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alle controparti controricorrenti CO Rasciniti e Ministero della Difesa le spese del giudizio di + ese frenotate & debito cassazione liquidate rispettivamente, per il primo in £ 239.425€ 123,65) oltre £ 5.000.000 (€ 2582,28) per onorario, e per il secondo in £ 37.600 (€ 19,42) voltre £ 4.000.000 (€ 2065,83) per onorario. Così deciso a Roma il 14.12.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Albuta 109T 129.11 ApE RE C1 Ajello 456T 20,99 Depositata in Cancelleria Oggi, 16.07.0 TOT 160, 10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERE C1 Re: 3182 24 SET. 2003 " Dott.ssa Maria Aiello Serie .4 160,10versate C.. al n. CENTOSESSANTA/10 (euro p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazie D PP) Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI)