Art. 4.
Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti
1. All'articolo 4 della ((legge 18 aprile 1975)) , n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni» ((.)) ((1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:
a) da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale ;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica")) ((2. All' articolo 699 del codice penale , il secondo comma e' abrogato)) (( 2-bis. All' articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale , dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente:
"m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza, di cui all' articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ".
2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , dopo le parole: "nonche' per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all' articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e per quelli".
2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale , dopo l'articolo 421 e' inserito il seguente:
"Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni".
2-quinquies. L' articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 , e' abrogato.
2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all' articolo 421-bis del codice penale o")) 3. All'articolo 73, comma 5, ((del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'")) .
((3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse))
Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti
1. All'articolo 4 della ((legge 18 aprile 1975)) , n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni» ((.)) ((1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:
a) da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale ;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica")) ((2. All' articolo 699 del codice penale , il secondo comma e' abrogato)) (( 2-bis. All' articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale , dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente:
"m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza, di cui all' articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ".
2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , dopo le parole: "nonche' per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all' articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e per quelli".
2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale , dopo l'articolo 421 e' inserito il seguente:
"Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni".
2-quinquies. L' articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 , e' abrogato.
2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all' articolo 421-bis del codice penale o")) 3. All'articolo 73, comma 5, ((del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'")) .
((3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse))