CASS
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA CC HA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 533 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 05/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/01/2024, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 08/10/2021 dal Tribunale di Gorizia, assolveva CC HA - imputato per il reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 5 d.lgs 74/2000, perché quale legale rappresentante della SITROPIL d.o.o., società di diritto sloveno, con sede dichiarata in Partizanska Cesta n. 37/a ma con direzione effettiva in Gorizia via G. D'Annunzio n. 04, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare le relative dichiarazioni fiscali per le annualità dal 2013 al 2014 - per i fatti di evasione IRES per l'annualità 2013 perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena in anni 1 mesi 9 e giorni 20 di reclusione e confermava nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CC HA, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per omessa valutazione e travisamento delle prove con riferimento alla esterovestizione della Sitropil d.o.o. Argomenta che il Tribunale prima e la Corte di appello poi, avevano travisato le risultanze probatorie, ignorando le prove del complesso istruttorio, e ritenuta dimostrata la esterovestizione della società Sitropil d.o.o.; risultava, quindi, del tutto apodittica la conclusione che la predetta società avesse fittiziamente localizzato la propria residenza fiscale in Slovenia. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in punto di accertamento del reddito di impresa e dell'imposta IRES evasa. Argomenta che la Corte di appello aveva omesso completamente di motivare in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione dell'imposta evasa, limitandosi a fare un generico riferimento ai bilanci esteri depositati dalla società, bilanci peraltro, non tenuti in considerazione dalla Guardia di Finanza nel calcolo dell'imposta evasa. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione del d.P.R. n. 633/1972 e del d.lgs 74/2000 in relazione all'ammontare dell'IVA evasa. Argomenta che con riferimento alla determinazione dell'Iva evasa sia il Tribunale che la Corte di appello avevano applicato automaticamente l'aliquota del 22% senza verificare la possibilità di applicare quella agevolata del 10% prevista per i lavori di edilizia, attività di cui si occupava anche la Sitropil d.o.o; l'imposta evasa per l'anno 2013 era, comunque, al di sotto della soglia di punib.ilità. 2 Con il quarto motivo deduce inosservanza dell'art. 5 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione in relazione alla individuazione del dolo specifico di evasione, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto provato il dolo di evasione sulla base di deduzioni logiche e non sulla base di elementi obiettivi, ritenendo, quindi sussistente un dolo in re ipsa;
nonostante specifico motivo di appello la Corte di appello nulla aveva argomentato in merito. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. e omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando che, nonostante specifico motivo di appello, il Tribunale aveva ritenuto sussistente la recidiva specifica reiterata con motivazione non adeguata facendo riferimento al dato formale del certificato del casellario giudiziale, che dava atto di precedenti penali risalenti nel tempo e scarsamente significativi;
nonostante specifico motivo di appello la Corte di appello nulla aveva argomentato in merito. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché hanno ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Va ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella 3 forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del prímo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità 1 della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepíbile "íctu °culi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione ímpugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errorí dí applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché la dedotta violazione di legge non ha costituito oggetto di motivo di appello. Va richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissíbilità orígínaría dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso dí pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie 3. Sono, invece, fondati il quarto ed il quinto motivo di rícorso. La Corte territoriale, nonostante le questioni relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e della recidiva avessero formato oggetto di specifici motivi di appello (motivi anche riportati in sentenza nella parte relativa al riepilogo dei motivi di appello), nulla ha argomentato in ordine a tali punti. Deve, quindi, richiamarsi, il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque 4 fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di motivi di gravame che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza (Cass. Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102). 4. L'omissione motivazionale rilevata vizia sul punto la sentenza impugnata e ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Così deciso il 05/11/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 533 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 05/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/01/2024, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 08/10/2021 dal Tribunale di Gorizia, assolveva CC HA - imputato per il reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 5 d.lgs 74/2000, perché quale legale rappresentante della SITROPIL d.o.o., società di diritto sloveno, con sede dichiarata in Partizanska Cesta n. 37/a ma con direzione effettiva in Gorizia via G. D'Annunzio n. 04, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare le relative dichiarazioni fiscali per le annualità dal 2013 al 2014 - per i fatti di evasione IRES per l'annualità 2013 perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena in anni 1 mesi 9 e giorni 20 di reclusione e confermava nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CC HA, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per omessa valutazione e travisamento delle prove con riferimento alla esterovestizione della Sitropil d.o.o. Argomenta che il Tribunale prima e la Corte di appello poi, avevano travisato le risultanze probatorie, ignorando le prove del complesso istruttorio, e ritenuta dimostrata la esterovestizione della società Sitropil d.o.o.; risultava, quindi, del tutto apodittica la conclusione che la predetta società avesse fittiziamente localizzato la propria residenza fiscale in Slovenia. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in punto di accertamento del reddito di impresa e dell'imposta IRES evasa. Argomenta che la Corte di appello aveva omesso completamente di motivare in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione dell'imposta evasa, limitandosi a fare un generico riferimento ai bilanci esteri depositati dalla società, bilanci peraltro, non tenuti in considerazione dalla Guardia di Finanza nel calcolo dell'imposta evasa. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione del d.P.R. n. 633/1972 e del d.lgs 74/2000 in relazione all'ammontare dell'IVA evasa. Argomenta che con riferimento alla determinazione dell'Iva evasa sia il Tribunale che la Corte di appello avevano applicato automaticamente l'aliquota del 22% senza verificare la possibilità di applicare quella agevolata del 10% prevista per i lavori di edilizia, attività di cui si occupava anche la Sitropil d.o.o; l'imposta evasa per l'anno 2013 era, comunque, al di sotto della soglia di punib.ilità. 2 Con il quarto motivo deduce inosservanza dell'art. 5 d.lgs 74/2000 e vizio di motivazione in relazione alla individuazione del dolo specifico di evasione, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto provato il dolo di evasione sulla base di deduzioni logiche e non sulla base di elementi obiettivi, ritenendo, quindi sussistente un dolo in re ipsa;
nonostante specifico motivo di appello la Corte di appello nulla aveva argomentato in merito. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. e omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando che, nonostante specifico motivo di appello, il Tribunale aveva ritenuto sussistente la recidiva specifica reiterata con motivazione non adeguata facendo riferimento al dato formale del certificato del casellario giudiziale, che dava atto di precedenti penali risalenti nel tempo e scarsamente significativi;
nonostante specifico motivo di appello la Corte di appello nulla aveva argomentato in merito. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché hanno ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Va ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella 3 forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del prímo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità 1 della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepíbile "íctu °culi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione ímpugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errorí dí applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché la dedotta violazione di legge non ha costituito oggetto di motivo di appello. Va richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissíbilità orígínaría dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso dí pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie 3. Sono, invece, fondati il quarto ed il quinto motivo di rícorso. La Corte territoriale, nonostante le questioni relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e della recidiva avessero formato oggetto di specifici motivi di appello (motivi anche riportati in sentenza nella parte relativa al riepilogo dei motivi di appello), nulla ha argomentato in ordine a tali punti. Deve, quindi, richiamarsi, il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque 4 fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di motivi di gravame che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza (Cass. Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102). 4. L'omissione motivazionale rilevata vizia sul punto la sentenza impugnata e ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Così deciso il 05/11/2024