Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 15764
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Sentenza 22 aprile 2025

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In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità celebrato - a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento - nelle forme stabilite dal novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 15764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15764
    Data del deposito : 22 aprile 2025

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