Sentenza 7 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2020, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2020 |
Testo completo
00800-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - VINCENZO SIANI Sent. n. sez. 2420/2020 CC 07/10/2020- PALMA TALERICO R.G.N. 3816/2020 Relatore DANIELE CAPPUCCIO ALESDR CENTONZE CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ DR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 novembre 2019 la Corte di appello di Milano ha ritenuto, in accoglimento dell'istanza proposta da DR TI, la continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con sentenze rese, rispettivamente, dalla Corte di appello di Milano il 24 luglio 2018 (nell'ambito del processo c.d. «Mare Ionio») e dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 18 aprile 2016 (nell'ambito del processo c.d. Revolution») e rideterminato la pena complessiva in tredici anni e quattro mesi di reclusione e sessantaduemila euro di multa.
2. DR TI propone, con l'assistenza dell'avv. Luca Cianferoni, ricorso per cassazione con due separati atti, con il primo dei quali articola quattro motivi, cui se ne aggiunge uno ulteriore, dedotto con il secondo libello. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione ingiustificatamente applicato, a titolo di aumento per la continuazione per i reati accertati dalla Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza del 18 aprile 2016, la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione, largamente superiore a quella, di appena un anno e quattro mesi di reclusione, inflitta, allo stesso titolo ma in sede di cognizione, al coimputato AR AN MO, versante in posizione analoga e, per di più, recidivo specifico (mentre egli, al tempo, era, invece, incensurato). Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione determinato la sanzione irrogata a titolo di continuazione senza assicurargli parità di trattamento rispetto a MO e pervenendo ad un computo per lui eccessivamente penalizzante, a tal fine non potendosi valorizzare il solo fatto che MO, a differenza sua, non ha riportato condanna per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo E) della rubrica del procedimento c.d. «Mare Ionio». Con il terzo motivo, deduce violazione di legge per avere la Corte di appello di Milano quantificato gli aumenti per la continuazione in relazione ai reati ascrittigli ai capi F), H), I), J), V) e W) del processo c.d. «Revolution» omettendo di specificare in quale misura la pena sia stata aumentata per ciascuno di essi, cioè in maniera paritaria ed indiscriminata, e senza tenere conto del fatto che, in grado di appello, il reato sub ]) è stato derubricato nella fattispecie sanzionata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. ottobre 1990, n. 309, in tal modo pervenendosi ad una modifica in peius del trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice della cognizione. 2 Con il quarto motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione determinato in tre anni di reclusione l'incremento di pena a titolo di continuazione per reato di cui al capo G) del processo c.d. «Revolution'> sulla base di un iter argomentativo incongruo perché riferibile anche agli altri reati contestatigli nell'ambito del medesimo procedimento, per i quali l'aumento è stato invece quantificato, pur al cospetto di presupposti pressoché identici, in misura largamente inferiore. Con il motivo enunciato nel più recente atto difensivo, deduce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione determinato in tre anni di reclusione l'incremento di pena a titolo di continuazione per il reato di cui al capo G) del processo c.d. Revolution» sulla base di un iter argomentativo incongruo perché riferibile anche ai reati di cui ai capi H), I) e S) del procedimento c.d. Mare Ionio»>, per i quali l'aumento è stato invece quantificato, pur al cospetto di presupposti pressoché analoghi, in misura largamente inferiore.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il 30 settembre 2020 il ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali ha ribadito le censure già svolte in ordine all'irrazionale esercizio, da parte del giudice dell'esecuzione, del potere discrezionale nella determinazione degli aumenti per la continuazione in relazione ai singoli reati satellite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono infondati. TI invoca parità di trattamento rispetto a AR AN MO, come lui imputato nel procedimento c.d. Revolution», al quale è stata applicata, a titolo di continuazione per i reati ivi accertati, pena largamente inferiore a quella stabilita nel provvedimento della cui legittimità qui si discute;
tanto, a dispetto dell'identità delle fattispecie contestate e del curriculum criminale di MO, recidivo specifico. Così facendo, il ricorrente trascura che, a prescindere dalla piena autonomia delle decisioni, adottate da giudici diversi in separati contesti processuali, le posizioni degli imputati non sono connotate dalla denunciata identità dei presupposti, atteso, da un canto, che, nel suo caso, la continuazione è stata riconosciuta, a differenza di quanto accaduto per MO, tra reati il più grave dei quali quello rubricato al capo E) del procedimento c.d. Mare Ionio>> - era - aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e, 3 dall'altro, che, per MO, la medesimezza del disegno criminoso è stata riconosciuta nella fase di cognizione e non, come accaduto all'odierno ricorrente, in quella esecutiva.
2. Tanto premesso, TI non solleva obiezione di sorta in ordine all'individuazione del più grave tra i reati legati dal vincolo della continuazione nel già citato delitto contestato al capo E) del procedimento c.d. Mare Ionio», nonché alla determinazione degli aumenti per i reati accertati nel medesimo contesto, oltre che per quello di cui al capo 26) del procedimento c.d. Dioniso>>, operata in perfetta coincidenza con la statuizione del giudice di merito che, fissata (al lordo della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato) in undici anni di reclusione e sessantamila euro di multa la sanzione per il reato più grave, ha applicato, per ognuno dei cinque reati- satellite, l'aumento di sei mesi di reclusione e tremila euro di multa, sì da giungere alla pena finale di tredici anni e sei mesi di reclusione e settantacinquemila euro di multa, ridotta ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., a nove anni di reclusione e cinquantamila euro di multa. DA 3. Le censure difensive afferiscono, invece, alla misura degli incrementi apportati per i reati accertati nell'ambito del procedimento c.d. Revolution» e fissati in tre anni di reclusione ed ottomila euro di multa per il reato sub G) e, cumulativamente, in tre anni e sei mesi di reclusione ed ottomila euro di multa per i residui capi F), H), I), J), V) e W). La decisione si palesa, in effetti, illegittima sotto una pluralità di concorrenti aspetti, perché adottata in spregio ai canoni ermeneutici che regolano la materia ed in forza di un apparato motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.
3.1. Al riguardo, il Collegio intende, in primo luogo, manifestare adesione al preferibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, formatosi proprio con riferimento a fattispecie, quale quella in esame, regolate dall'art. 671 cod. proc. pen., stando al quale «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. è tenuto a motivare, non solo in ordine - all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice 4 rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Discende dal principio testé enunciato che «Il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845»; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Sotto altro, connesso aspetto deve tenersi conto del vincolo eventualmente derivante dalle pregresse statuizioni del giudice di merito, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più autorevole, nell'affermare che «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735).
3.2. L'ordinanza resa dalla Corte di appello di Milano in relazione all'istanza presentata da DR TI appare, come anticipato, in più punti non rispettosa dei superiori criteri interpretativi. Il giudice dell'esecuzione ha, invero, proceduto ad aumentare la pena, unitariamente, di tre anni e sei mesi di reclusione ed ottomila euro di multa con riferimento a sei diverse fattispecie criminose, senza indicare in quale misura la sanzione debba essere imputata a ciascuna di esse. Né, per superare la descritta impasse, vale notare che la misura prescelta dalla Corte di appello coincide con quella applicata dal giudice della cognizione che, per i medesimi reati, quantificò, appunto, l'aumento in tre anni e sei mesi di reclusione ed ottomila euro di multa. A tal fine, va rimarcato che, una volta mutato, per effetto del riconoscimento della continuazione in executivis, il reato più grave divenuto ― quello di cui al capo E) del procedimento c.d. Mare Ionio» in luogo di quello di cui al capo G) del procedimento Revolution'> cambia, ovviamente, il rapporto proporzionale tra lo stesso e quelli satellite, sì da imporre una nuova ed autonoma valutazione degli incrementi da apportare per ciascuno di essi. 5 Sul punto, deve, ancora, sottolinearsi come il riferimento agli aumenti apportati per ciascuno dei reati considerati dal giudice della cognizione sei mesi di reclusione e mille euro di multa per i capi J), V) e W) ed un anno di reclusione e duemila euro di multa per i tre residui appare francamente irrazionale in considerazione, da un canto, della non corrispondenza tra i singoli addendi ed il totale (che, stando alle indicazioni di quel giudice, sarebbe pari a quattro anni e sei mesi di reclusione e novemila euro di multa) e, dall'altro, che la qualificazione del solo reato sub ]) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rende illogica la fissazione, a titolo di aumento, di un quantum di pena identico a quello indicato per fattispecie criminose di maggiore offensività. Ma vi è di più, giacché l'ordinanza impugnata presenta un ulteriore profilo di illegittimità nella parte in cui stabilisce, a titolo di aumento per la continuazione in relazione al reato contestato al capo G) del procedimento c.d. «Revolution'> (quello, cioè, che, da reato-base, è divenuto, per effetto del provvedimento della Corte milanese, reato-satellite), la pena di tre anni di reclusione ed ottomila euro di multa, largamente superiore a quella fissata per tutti gli altri reati accertati nel contesto dell'uno e dell'altro procedimento, con l'unica, ovvia eccezione del delitto, in assoluto più grave, di cui al capo E) del procedimento c.d. Mare Ionio». In tema, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato» (Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi. Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885). Il giudice dell'esecuzione asserisce, in motivazione, di avere, in proposito, considerato «il quantitativo dello stupefacente e la personalità dell'imputato, costantemente dedito al traffico illecito», incamminandosi, per tale via, lungo un percorso argomentativo tutt'altro che convincente. In argomento deve rilevarsi, per un verso, che l'aggancio al dato quantitativo, pur astrattamente pertinente, è privo di specifici riferimenti comparativi che, comunque, ben difficilmente avrebbero potuto giustificare, al cospetto di imputazioni non connotate dall'aggravante dell'ingente quantità, un divario tanto accentuato da giungere al rapporto di 1:6. 6 Del tutto incongruo si rivela, per altro verso, il riferimento al curriculum criminale di TI, con ogni evidenza mutuabile per tutte le ipotesi di reato e non idoneo, pertanto, a giustificare l'applicazione di aumenti diversificati.
4. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Milano, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo giudizio che, pur libero nell'esito, sia emendato dai vizi enucleati e si attenga agli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano relativamente agli aumenti di pena per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 18.04.2016. Così deciso il 07/10/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniele CappuccioDaniele Vincenzo Siani DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 GEN 2021 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 7