Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2016, n. 42403
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Sentenza 22 settembre 2016

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Viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, nel rideterminare la pena a titolo di continuazione, pur diminuendola complessivamente, operi un diverso computo tenendo conto della contestata recidiva, nonostante la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2016, n. 42403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42403
    Data del deposito : 22 settembre 2016

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