Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
Viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, nel rideterminare la pena a titolo di continuazione, pur diminuendola complessivamente, operi un diverso computo tenendo conto della contestata recidiva, nonostante la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2016, n. 42403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42403 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
ACR 42403 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da 2319Sent. ni sez. Giovanni Diotallevi - Presidente - Luciano Imperiali UP - 22/09/2016 Stefano Filippini R.G.N. 36142/2015 Giuseppe Sgadari Cosimo D'Arrigo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OT FR NL NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/04/2015 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 27 aprile 2015, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Belluno dell'11 ottobre 2013, ha rideterminato la pena inflitta a FR NL NI OT in anni uno di reclusione per i delitti di ricettazione, falso, sostituzione di persona e truffa. Contro tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione osservando anzitutto che la Corte d'appello, pur riducendo la pena inflitta in primo grado, ha applicato др un aumento per la recidiva, sebbene la stessa fosse stata implicitamente esclusa dal Tribunale e tale punto, in assenza di appello del P.M., era coperto da giudicato. In secondo luogo, contesta l'applicazione della recidiva anche sotto il profilo della incompatibilità fra la stessa e la disciplina del reato continuato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono. Al OT è stata contestata la recidiva specifica. In sede di determinazione della pena, il Tribunale di Belluno si limita ad osservare: «va quindi affermata la responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, che possono essere posti in continuazione con quelli giudicati a Lugo in quanto del tutto analoghi. Il reato di ricettazione può ritenersi di lieve entità, essendo attinente ai moduli degli assegni, e pertanto il reato più grave è il falso del capo B). Riuniti tutti i reati, pena comunque in continuazione si ritiene quella di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali». Dunque, il giudice di primo grado (a) ha ritenuto la continuazione fra i fatti contestati e quelli già giudicati dal Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Lugo;
(b) ha determinato, di conseguenza, la pena a titolo di continuazione con quella già precedentemente inflitta al OT;
(c) non ha fatto alcun riferimento, nella quantificazione di tale aumento, alla recidiva;
(d) ha, invece, applicato al delitto di ricettazione la circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen.; (e) non ha operato alcun bilanciamento fra la menzionata circostanza attenuante e la recidiva. Deve quindi concludersi che il Tribunale ha implicitamente escluso la rilevanza della recidiva e la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione. La Corte d'appello, invece, nel rideterminare la pena (sempre a titolo di continuazione), osserva: «non per questo la pena può essere determinata nel minimo, avuto riguardo alla pluralità dei reati commessi, al carattere seriale dell'attività delittuosa, alla contestazione della recidiva specifica, ai precedenti dell'imputato, numerosi e specifici». La recidiva specifica non costituisce parametro di commisurazione della pena base entro i limiti edittali, bensì circostanza aggravante che confluisce nel giudizio di bilanciamento. Pertanto la decisione della Corte d'appello va interpretata nel senso che, pur senza indicare esattamente la misura dell'aumento, la recidiva ha inciso nel senso di determinare la quantificazione finale della pena da applicare in continuazione in misura maggiore a quella che si sarebbe altrimenti ritenuta congrua. 2 Tale decisione determina la lesione del divieto di reformatio in peius. Infatti, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 - William Morales, Rv. 232066). In assenza di appello del pubblico ministero, la Corte d'appello ha quindi illegittimamente ritenuto la sussistenza della recidiva specifica, invece esclusa (sebbene solo implicitamente) dal giudice di primo grado. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla corte territoriale per la rideterminazione della pena, alla luce del principio di diritto sopra esposto. Tale decisione assorbe l'ulteriore doglianza dedotta dal ricorrente, concernente la pretesa incompatibilità fra recidiva e continuazione. Di conseguenza deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti di OT FR NL NI per i reati contestati. Così deciso il 22/09/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Diptallevi Cosimo D'Arrigo Ba OllarDarPhoto DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 6 OTT. 2016 N Cancelle IL CANCELLIERE Daniele Colapinto o 3