Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7198
CASS
Sentenza 9 luglio 1999

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Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, senza modificare i fatti posti a fondamento della domanda, proceda alla qualificazione giuridica della stessa pervenendo ad una qualificazione diversa da quella prospettata dalla parte; in particolare non ricorre violazione di quel principio allorquando il giudice, proposta dalla curatela del fallimento domanda di annullamento di un contratto concluso dal fallito, dichiari inefficace nei confronti della massa il contratto medesimo basandosi su elementi desumibili dalla citazione quali la data dell'atto e del fallimento, la "scientia decotionis", l'espresso riferimento alla "revocatoria" dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7198
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7198
    Data del deposito : 9 luglio 1999

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