Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, senza modificare i fatti posti a fondamento della domanda, proceda alla qualificazione giuridica della stessa pervenendo ad una qualificazione diversa da quella prospettata dalla parte; in particolare non ricorre violazione di quel principio allorquando il giudice, proposta dalla curatela del fallimento domanda di annullamento di un contratto concluso dal fallito, dichiari inefficace nei confronti della massa il contratto medesimo basandosi su elementi desumibili dalla citazione quali la data dell'atto e del fallimento, la "scientia decotionis", l'espresso riferimento alla "revocatoria" dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7198 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso l'avvocato MAGNANO DI SAN LIO G., rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA SCUDERI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GA SA, GA TA, GA TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 495/96 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 21/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 7.2.1989, il curatore del fallimento della s.n.c. VA, ET e CR GA e del fallimento personale dei soci, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Caltagirone LO UR chiedendo l'annullamento dell'atto di compravendita, rogato dal notaio Boscarino in data 8.8.1987, con cui il convenuto aveva acquistato dal fallito VA GA un vano terrano, sito in Caltagirone viale Milazzo, per il prezzo convenuto di L. 100.000.000, interamente corrisposto dall'acquirente prima della stipula dell'atto.
Deduceva il fallimento che l'atto di compravendita era stato rogato entro l'anno dalla pronunzia della sentenza dichiarativa di fallimento dell'alienante e che l'acquirente era a conoscenza dello stato di decozione di VA GA, in quanto legale rappresentante della s.n.c. Ital Carni di LO UR, a sua volta titolare di un'ipoteca, per L. 50.000.000, iscritta sull'immobile compravenduto e cancellata contestualmente alla formazione dell'atto pubblico di compravendita.
Costituitosi in giudizio il convenuto assumeva che l'immobile era stato acquistato al prezzo pattuito e pagato di L. 100.000.000 talché non sussisteva squilibrio fra le prestazioni e quindi danno per il fallito.
Negava di essere a conoscenza dello stato di decozione di VA GA e rilevava comunque che diversa era la sua posizione giuridico patrimoniale rispetto a quella della s.n.c. Ital Carni.
Il Tribunale di Caltagirone con sentenza in data 26.6/13.8.1993 respingeva la domanda.
Appellava la sentenza del Tribunale di Caltagirone la curatela del fallimento assumendo, con unico motivo, che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che non fossero stati depositati in giudizio i documenti necessari per la decisione della controversia.
Riproponeva pertanto alla Corte di Appello di Catania le stesse domande avanzate in primo grado, chiedendo specificamente l'esame della documentazione non considerata dal primo giudice. Resisteva anche in grado di appello UR LO.
Con sentenza in data 21.6.1996 la Corte di Appello di Catania accoglieva l'appello e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di compravendita per atto notaio Boscarino del giorno 8.8.1987.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, UR LO. Non svolge attività la curatela fallimentare.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello di Catania, in relazione all'art. 360 nn 3, 4 e 5 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., dei principi in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunziato e per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che il giudice di secondo grado ha errato nel pronunziare l'inefficacia, per la massa dei creditori, ex art. 67 II comma L.F., dell'atto di compravendita intervenuto fra VA GA e UR LO, senza che tale domanda fosse stata proposta dalla parte.
Il motivo testè indicato è infondato e va pertanto respinto. Al riguardo si osserva che non viola il principio della corrispondenza fra il richiesto ed il pronunziato il giudice che, senza modificare i fatti posti dalla parte a fondamento della domanda, proceda alla qualificazione giuridica della domanda stessa pervenendo ad una qualificazione diversa da quella prospettata dalla parte.(Cass. civ. II sez., 2.3.1998 n 2262). Nel caso in esame la Corte di Appello di Catania si è attenuta scrupolosamente al principio su enunciato, essendosi limitata a qualificare la domanda proposta dalla curatela basandosi esclusivamente sui fatti e sulle prospettazioni posti dalla parte a fondamento della richiesta.
La Corte di Appello infatti ha fondato la sua decisione sui seguenti elementi desunti dalla citazione:
1) data dell'atto di compravendita;
2) data della sentenza dichiarativa di fallimento della società di fatto di cui era socio VA GA;
3) conoscenza da parte dell'acquirente dello stato di decozione dell'alienante;
4) espressioni contenute nell'atto di citazione con particolare riferimento all'espressione "revocatoria dell'atto rogato dal notaio Boscarino l'8.8.1987".
La Corte territoriale quindi ha dato ampia e puntuale motivazione delle considerazioni e dell'iter logico seguito per pervenire alla esatta qualificazione dell'atto, accertando, come era suo compito, l'effettivo petitum perseguito dell'attore. Con il secondo motivo UR LO censura l'impugnata sentenza, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 67 R.D. 16.3.1942 n 267 e per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Al riguardo rileva il ricorrente che nel corso del giudizio di merito il curatore non aveva fornito la prova che esso acquirente fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del venditore per cui mancavano i presupposti richiesti dall'art. 67 II comma R.D.16.3.1942 n 267 per una pronunzia di inefficacia dell'atto di compravendita.
Anche il secondo motivo è infondato.
Va al riguardo precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, in tema di revocatoria fallimentare, tenuta presente la presunzione contenuta nell'art. 67 II comma R.D.n 267/42, non è onere della curatela fallimentare fornire la prova della "scientia decotionis" da parte dell'acquirente ma è onere di questi dimostrare che all'atto dell'acquisto del bene non sussistessero situazioni e circostanze rivelatrici di uno stato di anomalia patrimoniale dell'alienante.(Cass. civ. I sezione, 9.1.1998 n 119). Ciò premesso si osserva che nella specie la Corte di merito ha rettamente utilizzato, come era suo compito, le risultanze processuali, pervenendo all'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza dell'alienante da parte del LO, in base ad una serie di circostanze fra loro connesse.
Ha infatti accertato la Corte di Appello di Catania che UR LO era il legale rappresentante della Italcarni di LO UR e C s.n.c., che tale società aveva effettuato una fornitura di carni per L. 50.000.000 in favore della società di fatto di cui faceva parte VA GA, che, a garanzia del pagamento di tale fornitura, l'GA aveva rilasciato in favore della Italcarni un'ipoteca sul bene compravenduto, che il credito non era stato pagato dalla società di fatto e che l'ipoteca accesa sull'immobile compravenduto era stata estinta, contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita.
In base a tali circostanze la Corte territoriale ha quindi correttamente ritenuto, dandone esauriente motivazione, che il LO fosse a conoscenza effettiva dello stato di insolvenza dell'alienante, insolvenza evidenziata in particolare dal mancato pagamento della fornitura di carni e dalla concessione dell'ipoteca a garanzia del debito non onorato.
Con il terzo motivo il ricorrente infine denunzia, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., la violazione dell'art. 91 c.p.c. avendo il giudice di merito posto a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudizio svolti.
In base alle argomentazioni che precedono infondato deve ritenersi anche il motivo in esame posto che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 91 c.p.c., essendo il LO rimasto soccombente in relazione all'esito finale del giudizio di merito.
Il ricorso pertanto va totalmente respinto.
Nulla per le spese non avendo i resistenti svolto attività nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 9 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999