Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2005, n. 44295
CASS
Sentenza 17 novembre 2005

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Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso", quale prevista dall'art. 3, comma primo, del D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205, non può considerarsi sufficiente una semplice motivazione interiore dell'azione, ma occorre che questa, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto nel quale si colloca, si presenti come intenzionalmente diretta e almeno potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri il suddetto sentimento di odio o comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, dovendosi inoltre escludere che possa automaticamente ricondursi alla nozione di "odio" ogni e qualsiasi sentimento o manifestazione di generica antipatia, insofferenza o rifiuto, pur se riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità, all'etnia o alla religione, e dovendosi altresì considerare, quanto alla "discriminazione", che la relativa nozione non può essere intesa come riferibile a qualsivoglia condotta che sia o possa apparire contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione, non solo nei diritti ma anche nella pratica dei rapporti quotidiani, tra soggetti di diversa razza, etnia, nazionalità o religione, ma deve essere tratta esclusivamente dalla definizione contenuta nell'art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654/1975, secondo cui (nel testo italiano), essa "sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica". (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito con la quale era stato ritenuta la sussistenza dell'aggravante in questione relativamente al reato di ingiurie addebitato all'imputato per avere questi, in occasione di una rissa - per la quale l'aggravante non risultava contestata - rivolto ad alcune straniere di origine colombiana l'espressione "sporche negre, cosa fanno queste negre qua").

Commentari2

  • 1Basta stranieri: non è reato (Cass. 36906/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2018

    "Basta stranieri" scritto su un volantino elettorale non pare propagandare l'odio razziale, avuto riguardo alle modalità grafiche del documento in questione: gli stranieri non sono infatti stati additati come persone da discriminare in quanto meramente appartenenti ad un'altra razza, ma solo nella misura in cui essi ponevano in essere una serie di delitti. Il razzismo è una forma particolare di discriminazione perchè indica la razza come fattore determinante per lo sviluppo della società e, di conseguenza, presuppone l'esistenza di razze superiori ed inferiori: le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione. il bene giuridico protetto dalle nrome incriminatrici della …

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  • 2Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 12 febbraio - 17 aprile 2014, n. 17004
    https://www.asgi.it/ · 16 aprile 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2005, n. 44295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44295
Data del deposito : 17 novembre 2005

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