Sentenza 28 novembre 2019
Massime • 2
Costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali.
Integra il reato di bancarotta preferenziale la cessione di crediti, "pro solvendo", "pro soluto" o a scopo di garanzia, essendo irrilevante che il credito venga effettivamente riscosso, in quanto l'effetto traslativo si determina all'atto dell'accordo tra cedente e cessionario con conseguente depauperamento del patrimonio della società fallita e sottrazione del credito alla garanzia dei creditori.
Commentario • 1
- 1. Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolentahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2019, n. 12456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12456 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2019 |
Testo completo
CORTE DEPOS EMIA REPUBBLICA ITALIANA 12456-20 2.0 APR 2020 In nome del Popolo Italiano IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 3540/2019 MARIA VESSICHELLI UP 28/11/2019- FRANCESCA MORELLI R.G.N. 9393/2019 IN IN PAOLA BORRELLI MATILDE BRANCACCIO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR TU nato a [...] il [...] UC UR nato a [...] il [...] DI SE OL nato a [...] il [...] DI CA DO nato a [...] il [...] TO AC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria;
l'inammissibilità per l'imputato RT GI;
il rigetto per gli altri. uditi i difensori: l'avvocato SE PANTALEONE, anche quale sostituto processuale dell'avvocato 2008 Rago Micili chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per AT MA. L'avvocato SALVINO MONDELLO si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso will interesse d' AT. L'avvocato EMILIO SIVIERO insiste per l'accoglimento del ricorso fessed. RT. L'avvocato MADDALENA DE GREGORIO si associa alle considerazioni dell'avvocato Emilio Siverio ed insiste per l'accoglimento del ricorso. сеев RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti il 19.1.2016 nei confronti degli appellanti RO PO, MA AT, CO Di IU, AN Di CA e GI RT, ed ha assolto quest'ultimo e AT, per insussistenza del fatto, da una parte della contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e precisamente, - quella relativa al contratto di locazione dell'immobile adibito a stabilimento produttivo ed uffici, intercorso tra la società fallita e la Teknosider s.r.l. e contestato nell'ultima parte del capo a, n. 1 concedendo a PO e Di CA le circostanze attenuanti - generiche equivalenti all'aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta, nonché escludendo detta aggravante nei confronti di AT. In conseguenza di tale riforma, ha rideterminato la pena nei confronti di PO, Di CA e AT in anni tre di reclusione e quella nei confronti di RT in anni quattro di reclusione, modificando, altresì, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nei suoi confronti (da quella perpetua a quella pari ad una durata di anni cinque); nei confronti di Di IU è stata confermata, invece, la dosimetria sanzionatoria, attestata in primo grado nella misura di anni tre di reclusione. La Corte d'Appello ha, nel resto, confermato la condanna degli imputati per la bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa in concorso tra loro, ciascuno per la parte di condotta contestatagli, in relazione al fallimento della società ESSEDIEMME s.r.l., fallita con sentenza del 5.6.2008 e della quale sono stati amministratori di diritto RT, fino al 2.5.2008, quest'ultimo poi amministratore di fatto sino al fallimento, e PO, dal 2.5.2008 al fallimento. RT e PO sono stati condannati anche per il reato ascrittogli al capo a, n. 5, di bancarotta fraudolenta documentale. RT è stato assolto, altresì, già in primo grado in relazione ai reati di cui al capo D, avente ad oggetto l'omessa dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, per non aver commesso il fatto;
quanto all'anno 2006, il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La sentenza d'appello ha, altresì, confermato le disposizioni accessorie di primo grado, fatte salve quelle rimodulate nei sensi già indicati sopra, e, in particolare, si evidenzia che risultano confermate nei confronti di tutti gli imputati le pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa disposte per anni dieci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216, I. fall., oggi dichiarato incostituzionale per effetto della sentenza n. 222 del 5.12.2018 Corte cost. 2 сез I giudici di merito hanno sostanzialmente ricostruito la vicenda individuando in GI RT la mente che aveva creato una rete di società strumentali al depauperamento della fallita, con la complicità degli altri coimputati, i quali, amministratori delle aziende utilizzate per far defluire le risorse della ESSEDIEMME, si sono chiaramente prestati a costituire le società di comodo in prossimità dei tempi nei quali sono state poi realizzate le operazioni fraudolente.
2. Avverso il provvedimento della Corte d'Appello di L'Aquila propongono ricorso tutti gli imputati.
3. RO PO (amministratore di diritto della fallita dal 2.5.2008 sino alla dichiarazione di fallimento) impugna in sede di legittimità la decisione predetta tramite il difensore, avv. Alfredo Testa, avanzando un'unica censura con cui deduce manifesta illogicità della sentenza e mancata assunzione di prove decisive, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Si evidenzia che il ricorrente ha rivestito la carica di amministratore della fallita per un periodo brevissimo di circa un mese, senza che gli si possa per tale ragione addebitare la fraudolenta operazione distrattiva di cessione del credito e la sottrazione o distruzione delle scritture contabili, attività delittuosa di cui non sono stati accertati i tempi di realizzazione. Sarebbe stato violato, altresì, il dettato dell'art. 192 cod. proc. pen., sui criteri di valutazione della prova, non essendo stati accertati, nei confronti dell'imputato, indizi gravi, precisi e concordanti della sua reità.
4. GI RT (amministratore di diritto della fallita sino al 2.5.2008 e, successivamente amministratore di fatto sino al fallimento) propone ricorso mediante i difensori, avv. Emilio Siviero e Maddalena de Gregorio, muovendo due censure al provvedimento impugnato.
4.1. La prima eccezione attiene al vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 180, 181 e 415-bis cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione alla nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, omessa nei confronti dell'avv. Siviero;
nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con cui è stata rigettata l'analoga censura processuale proposta in appello. Dopo una prima dichiarazione di nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., anche il successivo avviso, emesso il 6.6.2013, veniva notificato solo all'avv. de Gregorio ed all'imputato, presso il suo domicilio in Ortona, via Bonanni 1, piuttosto che anche all'avv. Siviero, nominato di fiducia con atto depositato del 10.1.2013, nel corso dell'udienza preliminare precedente alla dichiarazione di nullità dell'avviso. La nullità, eccepita alla prima udienza preliminare effettivamente tenutasi, il 3.7.2014, successiva ad altre udienze preliminari di mero rinvio, veniva giudicata tardiva dal GUP 3 con decisione che il ricorrente ritiene erronea, dal momento che, prima della citata udienza, non erano mai state costituite le parti, sicchè, sia che si ritenga la nullità di ordine relativo, sia che la si reputi a regime intermedio, l'eccezione sarebbe tempestiva poiché proposta entro i termini dell'art. 491 cod. proc. pen., prima che il giudice desse la parola alle parti per le conclusioni. La motivazione della Corte d'Appello è incoerente rispetto all'eccezione proposta, poiché verte sulla necessità che l'altro difensore, regolarmente avvisato, avesse l'onere di depositare memoria nei 20 giorni previsti dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per eccepire la nullità riferita all'omessa notifica al codifensore, onere del tutto insussistente.
4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione agli artt. 180, 181 e 429 cod. proc. pen. per inosservanza della disciplina sulle nullità quanto all'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio al domicilio eletto dall'imputato presso il difensore, avv. Siviero, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d'Appello ha rigettato l'omologa eccezione proposta in primo grado. Il ricorrente lamenta di aver ricevuto la notifica del decreto che dispone il giudizio al proprio indirizzo, a mani della moglie e non proprie, mentre aveva indicato quale domicilio eletto lo studio del difensore avv. Siviero. La Corte d'Appello ha ritenuto che si sia verificato un mero vizio di notifica irregolare, che comunque non ha impedito all'interessato di avere conoscenza dell'atto, sicchè ha qualificato la nullità a regime intermedio, sanata dalla mancata deduzione nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen., mentre in realtà si è determinata un'omessa notifica, da cui deriva una nullità assoluta inerente al difetto di vocatio in ius dell'imputato.
5. AN Di CA (amministratore unico della IC IPC s.r.l.) propone ricorso tramite il difensore, avv. IU Pantaleone, denunciando tre distinti motivi.
5.1. La prima eccezione deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 217 I. fall., rappresentando sia la mancanza di prova della colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sia la mancata derubricazione della sua condotta in bancarotta semplice. Il contratto di locazione dei beni aziendali stipulato dalla fallita aveva come obiettivo quello di salvare i livelli di occupazione dell'impresa in grave crisi, ma lo scopo non è stato raggiunto a causa del mancato decollo economico della IC IPC. Anche il preliminare di vendita di beni immobiliari e strumentali dalla IC alla Teknosider s.r.l. aveva lo stesso scopo e non intenti fraudolenti di depauperamento della fallita, tanto che, una volta non stipulata la vendita, veniva stilata una nota di credito di importo corrispondente a quello del valore stimato dei beni. 4 In aggiunta, la difesa del ricorrente evidenzia come i beni della fallita non siano stati oggetto di effettiva distrazione poiché non sono mai usciti dall'opificio della società in decozione sito in Ortona. Il dissesto in sé della ESSEDIEMME, infine, è ascrivibile a importanti commesse non andate a buon fine, come riferito dal curatore fallimentare, e in ogni caso la condotta del ricorrente non sarebbe stata dolosa, sicchè al più avrebbe dovuto essere riqualificata come bancarotta semplice.
5.2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto violazione di legge in relazione al difetto macroscopico di motivazione che caratterizzerebbe la sentenza d'appello e la renderebbe carente sotto tale profilo. Non sono stati indicati gli elementi costitutivi del reato realizzatisi nel caso di specie, né si è fatto riferimento ad eventuali prove documentali, dimenticando anche le ragioni individuate dal curatore alla base del dissesto e costituite esclusivamente da commesse di forniture di appalti non andate a buon fine.
5.3. La terza censura difensiva deduce il vizio di motivazione mancante ○ manifestamente illogica, poiché i giudici d'appello hanno irragionevolmente dato credito alla tesi d'accusa, sostenibile seguendo il filo solo di alcune testimonianze, pretermettendo l'analisi di altre (quelle portate in giudizio dalla difesa) e i risultati degli accertamenti del curatore. Inoltre, non si sarebbe data adeguata risposta ai motivi d'appello, dando luogo ad una motivazione apodittica, sganciata dalle obiettive risultanze probatorie. Si rivela, altresì, un travisamento dei fatti da parte dei giudici di merito, poiché si danno per certi fatti manifestamente esclusi dalle risultanze probatorie e si negano elementi invece accertati, non spiegando quale sia il nesso causale tra le condotte contestate agli imputati ed il dissesto della fallita.
6. MA AT (amministratore unico della Teknosider s.r.l. e amministratore di fatto della MANI s.r.l.) ha proposto ricorso tramite il difensore, avv. IU Pantaleone, deducendo tre motivi distinti.
6.1. La prima censura lamenta vizio di motivazione carente per non avere i giudici d'appello esaminato i motivi difensivi d'impugnazione, ricalcando la sentenza di primo grado pedissequamente, senza fornire ragioni autonome di condivisione. Vi sarebbe contraddittorietà motivazionale tra la decisione di assoluzione per la distrazione riferita al contratto di locazione dell'immobile sede della fallita e la pronuncia di condanna, invece, in relazione alla cessione delle attrezzature aziendali, ritenuta fittizia. Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che i macchinari ed i beni strumentali della fallita, oggetto della compravendita distrattiva, non sono in realtà mai stati spostati dall'opificio dell'azienda e, pertanto, non sono mai effettivamente usciti dalla disponibilità della fallita. 5 ееез 6.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e travisamento del fatto, poiché la mera cessione d'azienda non costituisce di per sé un fatto distrattivo, dovendosi sempre dimostrare che tale cessione sia avvenuta a fronte di un corrispettivo economico inadeguato o senza corrispettivo. Nel caso di specie, il ricorrente ha riconsegnato spontaneamente tutte le attrezzature alla curatela e, inoltre, esse non sono mai state in concreto distolte dalla disponibilità della fallita, essendo rimaste sempre nel capannone sede della ESSEDIEMME. Il ricorrente, dunque, ha agito con un obiettivo di rilancio dell'attività aziendale della fallita, che non è riuscito a portare a termine solo perché i tempi ristretti intercorsi tra il precipitare della crisi di decozione ed il suo intervento non l'hanno consentito, non essendosi potute portare a termine neppure le verifiche in due-diligence propedeutiche all'acquisto definitivo e, dunque, al pagamento dei beni strumentali ceduti. Di ciò costituisce riprova anche la circostanza che le attrezzature aziendali erano gravate da vincoli ipotecari con la "I.G. Sviluppo Nuova Imprenditorialità Giovanile nel Mezzogiorno", per un debito che avrebbe dovuto pagare in seguito al contratto di - cessione-proprio la parte acquirente. I giudici di merito non hanno, in conclusione, esplorato le clausole e le condizioni contrattuali che avrebbero condotto a chiarire come il mancato pagamento del prezzo delle attrezzature fosse conseguenza del mancato svincolo delle stesse dalle ipoteche e, dunque, dovesse essere ricollegato alle inadempienze della parte venditrice.
6.3. Il terzo argomento di censura deduce erronea applicazione di legge in relazione alla mancata prova di un nesso di causalità tra le condotte distrattive e la situazione di dissesto provocata e voluta dall'imprenditore cui sia conseguito, poi, il fallimento, tenendo conto del dato che il ricorrente si pone come extraneus rispetto al reato degli amministratori della fallita, sicchè nei suoi confronti andava dimostrato l'elemento psicologico del concorso delittuoso. Sarebbe, invece, evidente dalle prove in atti che il ricorrente non avesse intenzione di distrarre alcunché dal patrimonio aziendale e, anzi, appare manifesta l'intenzione di mantenere saldi gli stessi livelli occupazionali, di seguito all'acquisto, come espressamente indicato nella scrittura privata del 31.3.2008 con cui si stipulava la cessione.
6.4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 13.11.2019, tramite il proprio difensore, avv. Salvino Mondello, che insiste nell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo all'insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed alla violazione dell'art. 216 I. fall. Si sottolinea in proposito che i macchinari oggetto dell'imputazione riferita alla cessione fittizia dei beni strumentali della fallita alla Teknosider s.r.l, di cui era amministratore di fatto il ricorrente, erano gravati da vincoli ipotecari in favore della "I.G. Sviluppo Nuova 6 соед Imprenditorialità Giovanile nel Mezzogiorno", sicchè non potevano essere liberamente acquistati prima dello svincolo ipotecario. Si deduce, altresì, che il mancato pagamento del prezzo dei beni aziendali da parte della Teknosider è stato conseguenza dell'inadempimento contrattuale per l'impossibilità di espletare la preventiva due diligence, prevista dalla scrittura privata di compravendita, prima del fallimento, sopraggiunto in tempi troppo ristretti. Infine, si evidenzia la restituzione spontanea dei beni strumentali attuata dal ricorrente a soli tre mesi di distanza dalla dichiarazione di fallimento, risolvendo di fatto i contratti di affitto d'azienda e cessione di beni ritenuti fraudolenti. Nessun depauperamento e nessuna sottrazione di beni della fallita sono stati, pertanto, posti in essere dal ricorrente e la motivazione si rivela contraddittoria là dove ritiene non fittizio il contratto di locazione dell'immobile adibito a stabilimento produttivo e, invece, fraudolento quello di cessione dei beni strumentali, mai usciti in realtà dal patrimonio della fallita e utilizzati dalla Teknosider per proseguire l'attività nella sede predetta.
7. CO di IU (amministratore unico della MANI s.r.l.) impugna la sentenza d'appello tramite ricorso del difensore, avv. Nicola Rago, deducendo due motivi distinti.
7.1. La prima censura attiene all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., all'art. 1260 cod. civ. ed all'art. 216 I. fall. La cessione di crediti "pro soluto" non risulta in alcun modo essersi concretizzata, mentre il giudizio di colpevolezza del ricorrente è fondato solo su presunzioni, senza che siano state prese in esame le testimonianze assunte in dibattimento, dalle quali risulterebbe evidente l'esclusione di qualsiasi coinvolgimento del ricorrente nel reato, non essendo stata provata alcuna sua condotta finalizzata al depauperamento del patrimonio della società fallita, né sotto il profilo oggettivo né quanto all'elemento soggettivo.
7.2. Il secondo motivo di ricorso deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Le argomentazioni della Corte d'Appello sono superficiali e sommarie;
i richiami agli elementi di prova sono del tutto generici e non danno conto delle ragioni che hanno determinato i giudici nel loro convincimento, limitandosi ad una mera conferma delle ragioni della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di GI RT è complessivamente infondato e deve essere rigettato. I ricorsi degli altri imputati sono invece tutti inammissibili, in parte perché generici ed in fatto ed in parte perchè manifestamente infondati. 7 1.1. Deve anzitutto premettersi che le due pronunce conformi di merito, rinsaldate, nel loro impianto motivazionale dalla coincidenza degli approdi decisori e dalla ricostruzione univoca della piattaforma probatoria, hanno accertato, con motivazione scevra da incongruenze o aporie logiche, che la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale è consistita principalmente nella distrazione dei beni immobili e strumentali della società, attraverso la stipula di un contratto simulato d'affitto di ramo d'azienda con la società IC IPC, amministrata da Di CA sino al 2.5.2008 e, successivamente da PO, per il canone annuo di euro 60.000 mai riscosso. Tale società vendeva di lì a poco le attrezzature e gli impianti della fallita ad altra società, la Teknosider s.r.l., di cui era amministratore unico MA AT, al prezzo di euro 200.000, egualmente mai riscosso, società con cui la fallita stipulava, altresì, un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto l'immobile adibito a stabilimento della fallita, per il canone annuo di euro 48.000, in relazione al quale si è detto che la Corte d'Appello ha pronunciato sentenza di assoluzione, alla luce del fatto che fu versato un deposito cauzionale di 8.000 euro e fu pagato il primo canone mensile, cui seguì, subito dopo, il fallimento (capo a, n. 1). La bancarotta è stata realizzata, altresì, secondo la ricostruzione di merito, mediante la sottrazione di crediti della fallita per l'importo complessivo di euro 780.000, attuata con cessione pro-soluto senza corrispettivo di tali crediti alla società MA.NI s.r.l., società sostanzialmente operante come "scatola vuota", di cui era amministratore di diritto l'imputato (capo a, n. 2); la distrazione diretta di 198.200 euro dai conti correnti della società (capo a, n. 3); la distrazione della somma di euro 42.000, trasferita mediante bonifico alla società MAGA Immobiliare s.r.l., amministrata da RT e, successivamente, da PO che rimaneva, dopo varie cessioni di quote, socio unico della predetta società (capo a, n. 4). Infine, si rammenta che nei confronti di PO e di RT è stata ritenuta provata anche la condotta di bancarotta fraudolenta documentale, mediante la sottrazione o distrazione di tutti i libri e delle scritture contabili della società fallita, al fine di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari (capo a, n. 5). In particolare, i provvedimenti di merito hanno sottolineato come la prova costituita dalle attività della curatela, entrata a far parte del patrimonio processuale, abbia accertato che i corrispettivi dei contratti di affitto di ramo di azienda e della cessione delle attrezzature e della locazione dell'immobile aziendale non risultavano pagati;
le scritture contabili egualmente non erano state ritrovate, neppure su supporto informatico. Era stato accertato, altresì, il prelievo senza causa, in contanti, dai conti della fallita, di somme di denaro pari a 198.200 euro. 8 யாது 2. Il ricorso di RO PO è formulato completamente in fatto, nonostante apparentemente deduca manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e violazione di legge. Inoltre, vengono sostanzialmente riproposte le ragioni d'appello senza confronto reale con le argomentazioni di rigetto all'impugnazione di parte addotte dalla sentenza dei giudici di secondo grado. -Nel contesto ricostruttivo già poc'anzi descritto, la posizione di PO afferma il provvedimento impugnato coerentemente con la pronuncia del Tribunale di Chieti - non è quella di un mera "testa di legno", inconsapevole degli affari sociali, ed inoltre la fraudolenza dell'operazione di cessione dei crediti, effettuata nel corso della sua direzione dell'azienda, era immediatamente percepibile, alla luce dell'assenza di un corrispettivo in contropartita. Anche l'irreperibilità del ricorrente al momento del fallimento, sicchè egli non ha adempiuto ai suoi doveri di amministratore di diritto in carica, è stata ritenuta in maniera non illogica un elemento che non depone per la sua estraneità alla vicenda, ma anzi per un suo pieno coinvolgimento, nella consapevolezza dello stato di decozione irreversibile ed imminente, che gli ha "consigliato" di rifugiarsi in Francia temendo le conseguenze di quanto sarebbe potuto accadere. D'altra parte, gli elementi che la difesa ritiene significativi di un esclusione del reato sono stati valutati dalla Corte d'Appello indicativi di un minor grado di suo coinvolgimento nei fatti delittuosi. Con tali argomentazioni la difesa sembra non confrontarsi affatto, impegnandosi a riproporre insussistenti violazioni di legge, sotto il profilo di una generica deduzione di mancato rispetto dei criteri di valutazione della prova, e lamentando la mancata assunzione di una prova decisiva che non si è neppure chiarito quale sia. La censura relativa al periodo minimo di gestione demandato al ricorrente, mutuata pedissequamente dai motivi d'appello, ha già trovato soluzione nelle motivazioni dei provvedimenti di merito, risolvendosi logicamente soltanto in una diversa valutazione del grado di coinvolgimento nel delitto e, pertanto, incidendo sulla dosimetria sanzionatoria e sulla ritenuta meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso di GI RT è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
3.1. Quanto all'eccezione processuale relativa all'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis al difensore, avv. Siviero, essa è infondata, per un duplice ordine di ragioni.
3.2. Anzitutto, la dedotta tempestività della censura, giudicata invece diversamente dalla Corte d'Appello, non centra la questione formale che rende l'eccezione priva di pregio proprio perché malposta. E' utile tracciare il percorso processuale che segna le fasi di snodo della proposizione dell'eccezione. 9 сид Si evidenzia, così, che alla prima udienza utile, e cioè quella del 29.1.2014, per come risulta dal verbale allegato al ricorso dallo stesso imputato, a rappresentare la difesa del ricorrente erano presenti sia l'avv. Maddalena di Gregorio che l'avv. Siviero stesso, sostituito espressamente dall'avv. Cavallo con delega, ed è stata proposta eccezione unicamente in relazione al mancato rispetto dei termini a comparire, sicchè, aderendo a tale eccezione, il GUP ha rinviato il processo ad una successiva udienza tenutasi il 26.3.2014. Peraltro, il 4.2.2014, è stata disposta notifica dell'avviso proprio al difensore Siviero, presso il suo studio, sito in Roma, alla via Guido Reni n.
2. All'udienza di rinvio del 26.3.2014, ancora una volta presenti entrambi i difensori nominati predetti (l'avv. Siviero, in quest'occasione, presente di persona), neppure è stata formulata alcuna eccezione quanto all'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. al difensore Siviero, pur essendo, invece, stata proposta - con dovizia di articolazione difensiva una richiesta di ricusazione del giudice, poi astenutosi e, - quindi, sostituito (come risulta dal verbale della successiva udienza del 29.5.2014). Soltanto all'udienza del 3.7.2014 (in cui, mutato il giudice, è stato disposto il rinvio a giudizio) si è proposta eccezione di nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non notificato, eccezione rigettata dal nuovo giudice, appunto, perché tardiva. L'eccezione, infine, non è stata riproposta successivamente alla fase dell'udienza preliminare, nel giudizio dinanzi al Tribunale ma è stata nuovamente sollevata solo con l'atto di appello. Tanto premesso, la difesa adduce la tempestività dell'eccezione, sia che la si ritenga relativa ovvero intermedia. Tuttavia, a ben vedere, qualunque sia la tesi cui si ritenga di aderire sulla natura della nullità derivata dal "vulnus" al diritto di difesa generato dall'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, è evidente che la giurisprudenza ne ha affermato la deducibilità sino alla sentenza di primo grado (tesi della nullità a regime intermedio: cfr. Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013, F., Rv. 257807; Sez. 5, n. 21875 del 20/3/2014, Di Giovanni, Rv. 262821; Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025; Sez. 2, n. 46763 del 27/9/2018, Esposito, Rv. 274475) ovvero fino al compimento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (tesi della nullità relativa: cfr. Sez. 3, n. 25223 del 17/4/2008, Giglio, Rv. 240255; Sez. 5, n. 34515 del 4/7/2014, Grujio, Rv. 264272), pur sempre avuto riguardo ad ipotesi di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, prima del quale sia stata omessa la notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (cfr. per tutte Sez. 2, n. 46763 del 2018, cit.). In altre parole, le opzioni giurisprudenziali in campo -sia quelle che predicano la nullità intermedia che quelle che insistono per la natura relativa della nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari -nascono in 10 сед relazione ai tempi di eccezione inseriti nel giudizio dinanzi al Tribunale nel processo di primo grado. Ciò perché il punto di riferimento della deduzione di violazione del diritto di difesa diviene non già la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in quanto tale ma dell'atto di vocatio in ius da esso disceso (decreto di citazione a giudizio o decreto che dispone il giudizio, a seconda della tipologia di reati e della necessità o meno di dar luogo ad udienza preliminare); di quell'atto, cioè, che segue la fase dell'avviso di chiusura delle indagini ed apre la successiva, diversa fase del giudizio di primo grado, rispetto a quella dell'udienza preliminare. Pare, allora, delinearsi un problema interpretativo preliminare ed essenziale per rispondere all'eccezione difensiva, che ne rimodula la lettura sotto il profilo della tempestività: se, una volta eccepita tempestivamente dinanzi al GUP la nullità per omessa notifica avuto riguardo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, tale eccezione "sopravviva" sino alla sentenza di primo grado nei suoi effetti, senza che vi sia necessità di riproporla dinanzi al giudice competente per la fase del giudizio di primo grado e senza che essa sia proposta in relazione alla nullità "indotta", afferente all'atto di vocatio in ius, seguito all'avviso di conclusione delle indagini affetto da nullità. Il Collegio ritiene che la risposta da dare alla suddetta questione sia negativa. L'eccezione riferita alla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per omessa notifica al difensore nominato, pur se eccepita nei termini dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, deve essere riproposta formalmente alla valutazione del giudice di primo grado, deducendo più propriamente la nullità dell'atto di vocatio in ius derivato dall'avviso ex art. 415-bis del codice di rito nullo, pena, altrimenti, l'acquiescenza alla nullità (relativa o intermedia che la si ritenga), a prescindere dalla sua tempestiva mozione nella fase dell'udienza preliminare. Nel caso di specie, l'imputato non ha più dedotto alcunché al riguardo sino all'atto di appello, e pretende oggi di lucrare gli effetti di una nullità cui ha sostanzialmente dato acquiescenza non eccependola nella fase successiva, quanto all'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ed in relazione alla quale egli non ha dedotto correttamente le conseguenze di nullità derivate nelle successive fasi ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen. Il ricorrente, cioè, non fa questione come avrebbe invece dovuto, di nullità del decreto che ha disposto il giudizio o della richiesta di rinvio a giudizio in relazione all'omesso avviso ex art. 415-bis, bensìi pretende di mutuare gli effetti dall'eccezione proposta in una diversa fase di giudizio dinanzi ad un diverso giudice (il GUP) relativamente a tale avviso, "trasportandone" indebitamente e implicitamente gli effetti sino all'appello, senza mai dedurre nel giudizio "intermedio" di primo grado la nullità "derivata", 11 ееед necessaria conseguenza di quella che si è fatta valere nella precedente fase procedimentale. L'eccezione di tempestività, pertanto, è infondata alla luce della sua manifesta infondatezza, non avendo il ricorrente formulato la censura processuale nelle forme dovute e nei tempi necessari del processo di primo grado.
3.2. L'erronea modalità di censura dell'eccezione processuale determina, inoltre, come anticipato, l'acquiescenza alla nullità, non dedotta nella sede propria del giudizio di primo grado e con riferimento all'atto di citazione in giudizio derivato da quello affetto da nullità. Ripercorrendo soltanto alcune tra le innumerevoli pronunce che provano la correttezza dell'impostazione ermeneutica cui aderisce il Collegio, valga ricordare Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 253843, secondo cui la nullità conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari come fissate all'art. 415-bis cod. proc. pen. - va catalogata tra quelle cd. a - regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, sicché essa va eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado;
la sentenza si riferisce pacificamente ad un caso in cui il ricorrente aveva correttamente eccepito la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, fondato su un avviso ex art. 415-bis la cui notifica era stata omessa al tutore dell'imputato interdetto. Ma ripercorrendo tutte le pronunce massimate ed in contrasto sul tema della natura della nullità (relativa o intermedia) che sono state poc'anzi richiamate al par. 3.1. - è ben visibile come le sentenze siano in ogni caso riferite a fattispecie in cui è stata eccepita la nullità dell'atto di vocatio in ius e non già quella direttamente dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
né mai si tratta di ipotesi in cui l'eccezione sia stata formulata solo in sede di giudizio d'appello, inserendola tra i motivi d'impugnazione senza mai averla veicolata in primo grado attraverso il passaggio, invece obbligato, di eccepire la nullità derivata dell'atto di citazione in giudizio (vedi, da ultimo Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025, nonché Sez. 2, n. 41729 del 18/7/2014, Monardo, Rv. 260685). Da tale constatazione deriva che qualora la parte si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso era preordinato (ad esempio recandosi ugualmente in cancelleria per visionare gli atti ed estrarne copia), la nullità risulta sanata: Sez. 3, n. 47578 del 23/10/2003, Casentini, Rv. 226675; argomenta in senso analogo, benché in fattispecie parzialmente differente, Sez. U, n. 39060 del 16/7/2009, Aprea, Rv. 244188 secondo cui la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni 12 соед qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione. In motivazione le Sezioni Unite hanno ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha portato avanti l'intero giudizio di primo grado senza avvalersi della nullità e l'ha riproposta soltanto nei motivi d'appello.
3.3. Il ricorrente eccepisce anche la nullità del decreto che dispone il giudizio, per la mancata notifica al domicilio eletto dall'imputato presso il difensore, avv. Siviero, e la consegna avvenuta, invece, al domicilio di residenza a mani della moglie convivente. La censura è manifestamente infondata. Il ricorrente ritiene che si tratti di nullità assoluta, per difetto di vocatio in ius, ma le Sezioni Unite di questa Corte già da tempo hanno chiarito che la notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Nella fattispecie decisa dalle Sezioni Unite, il massimo collegio nomofilattico ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata con le modalità anzidette e seguita da una richiesta di rinvio dell'udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell'imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione "omessa" ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta dinanzi alla Cassazione. Dopo tale pronuncia, è stato possibile leggere sempre più chiaramente, in dottrina ed in giurisprudenza, una linea di tendenza interpretativa volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un criterio di pregiudizio effettivo» e si è delineato sempre più chiaramente un principio di cd. offensività processuale secondo cui, per valutare se un error in 13 сед procedendo si sia effettivamente consumato e sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Le Sezioni Unite, in una recente sentenza Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 hanno ribadito tale criterio di orientamento generale con riferimento all'omessa notifica dell'avviso di udienza preliminare all'imputato, ritenendo quest'ultimo un atto di vocatio in ius vero e proprio, ed hanno tracciato, contemporaneamente, il suo percorso di emersione nella giurisprudenza del massimo collegio di legittimità, a partire dalla sentenza Palumbo del 2005. La sentenza Amato, pertanto, ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia nel tempo elaborato orientamenti interpretativi i quali pur rispettosi del - principio di tassatività laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata dalla norma in funzione «dissuasiva» rispetto all'inosservanza di determinate forme rituali inscrivono l'invalidità in una prospettiva meno formalistica, collegandola alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è direttamente dipendente dal risultato o scopo della prescrizione violata. In tale solco si inseriscono, secondo le Sezioni Unite Amato: - la sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, cit.; la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, - secondo la quale - fermo il sistema tassativo e immanente delle nullità nella circostanza di mancata realizzazione dello schema legale di un atto è anche vero che lo stesso - sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, quando non vi sia stato un "danno" difensivo misurabile e quando non sia stato aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi;
- la sentenza Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, che ha ribadito i principi di Sez. U Palumbo in relazione alla nullità della notifica all'imputato eseguita a norma dell'art. 157, comma 7-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato o eletto;
- la sentenza Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in cui si è affermato che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad una reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione. 14 сев Le Sezioni Unite Amato, pertanto, hanno affermato che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. Alla luce del principio da ultimo ribadito e della linea giurisprudenziale evidenziata sinora, appare corretta, pertanto, la risposta all'eccezione formulata in appello dai giudici di secondo grado: la mancata deduzione della nullità entro i termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen. ha determinato la sua sanatoria, per la natura intermedia e non assoluta della nullità stessa, in assenza di qualsiasi eccezione circa l'inidoneità in concreto della notifica effettuata nelle mani della moglie convivente a determinare la conoscenza effettiva dell'atto (vedi anche, tra le sentenze più recenti che hanno confermato l'orientamento delle Sezioni Unite, Sez. 2, n. 19290 del 15/1/2015, Hosu, Rv. 263829; Sez. 6, n. 19546 del 3/4/2012, Chiochia, Rv. 252784). Deve, peraltro, darsi atto che il ricorrente non ha dedotto alcunché in merito ai tempi dell'eccezione di nullità, nè ha opposto inesattezze alla ricostruzione processuale della Corte d'Appello, limitandosi soltanto a far rilevare la presunta natura assoluta della nullità, piuttosto che quella intermedia, esatta invece alla luce dei dicta delle Sezioni Unite;
il motivo, pertanto, risulta generico anche sotto questo profilo, oltre che avuto riguardo alla mancata deduzione di inidoneità in concreto della notifica ritenuta nulla a determinare conoscenza dell'atto (cfr., per una fattispecie analoga, Sez. 5, n. 48916 del 1/10/2018, O., Rv. 274183). In generale, il Collegio ribadisce la linea interpretativa delle Sezioni Unite Palumbo e della giurisprudenza successiva delle Sezioni semplici della Suprema Corte, riaffermando che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 1668 del 9/9/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 24741 del 4/1/2018, Micci, Rv. 273101).
4. Il ricorso di AN Di CA è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti, oltre che per essere questi ultimi stati formulati sostanzialmente in fatto. 15 сад 4.1. Il primo motivo è chiaramente rivolto ad ottenere dal Collegio una diversa ricostruzione della piattaforma probatoria, preclusa alla Corte di cassazione, e, in ultima analisi, tende ad esiti decisori più favorevoli, non deducendo vizi di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato né tantomeno sue carenze argomentative. E' noto, invero, che l'orizzonte della verifica del giudice di legittimità è circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l'interpretazione delle norme applicate. Pertanto, costituisce giurisprudenza consolidata quella che afferma l'insindacabilità da parte di questa Corte di profili ricostruttivi della prova e della versione dei fatti articolata dai giudici di merito, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione ovvero di profili di travisamento della prova (cfr. ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965).
4.2. Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, si è già dato atto della ricostruzione ineccepibile e logica fornita dal provvedimento impugnato e da quello di primo grado circa la responsabilità dei ricorrenti tutti per i reati avuto riguardo ai quali è stata emessa sentenza di condanna. Dunque, del tutto destituito di fondamento è il dedotto vizio di mancanza di motivazione del provvedimento di secondo grado, che, come già ricordato al par. 1.1., è invece ampiamente argomentato come l'affitto di ramo di azienda dalla fallita alla società IC IPC, amministrata da Di CA, e, quindi, la successiva vendita dei beni strumentali ed impianti da quest'ultima alla Teknosider, società costituita poco prima dell'acquisto dei beni, fossero operazioni volte a sottrarre i beni aziendali alla garanzia dei creditori ed a far sì che l'attività continuasse con altre società. Ed è lo stesso Di CA ad avere ammesso lo snodarsi della vicenda in tali termini. La ricostruzione della Corte di merito appare tanto più fondata se si pensa che i giudici d'appello hanno anche riconosciuto la fondatezza dell'eccezione difensiva, riferita al fatto che non poteva dirsi simulato il contratto di locazione dell'immobile intercorso tra la fallita e Teknosider, dato che vi è stato deposito cauzionale di 8.000 euro e 16 из pagamento del primo canone di locazione pari a 4.800 euro, assolvendo per questa parte gli imputati AT e RT perché il fatto non sussiste.
5. Il ricorso di MA AT è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, anch'essi, come per il ricorso di Di CA, prevalentemente formulati in fatto e rivolti a chiedere al Collegio una non consentita rivalutazione nel merito della piattaforma probatoria delineatasi nel corso dei giudizi di primo e secondo grado.
5.1. Il primo ed il secondo motivo eccepiti sono macroscopicamente infondati. La motivazione del provvedimento impugnato è solida, come più volte rammentato, ed ha risposto in maniera anche ordinata e specifica all'atto di impugnazione del ricorrente. Nessuna incoerenza tra l'assoluzione per la parte di contestazione riferita alla mancata simulazione del contratto di locazione d'azienda e la cessione dei beni e delle attrezzature aziendali, ritenuti invece oggetto di distrazione fraudolenta;
né ha rilievo la circostanza che le attrezzature siano state spontaneamente riconsegnate alla curatela o distolte dalla disponibilità della fallita, poiché rimaste sempre nel capannone sede della fallita e oggetto del contratto di locazione di immobile. Ed infatti, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela. Ne consegue che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e, ancor più, la sostanziale privazione di beni strumentali della fallita, rimasti inservibili in un capannone ceduto in locazione ad altra azienda (cfr. sul tema, Sez. 5, n. 44891 del 9/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830). In altre parole, il recupero o la possibilità di recupero del bene è ininfluente sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e materiale del reato, in quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio, anche se il delitto viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius", equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto (Sez. 5, n. 4739 del 23/3/1999, Olivieri, Rv. 213120; Sez. 5, n. 39635 del 23/9/2010, Calderini, Rv. 248658). Nessun rilievo, infine, possono avere le iniziative che il ricorrente indica siano state poste in essere con l'obiettivo di rilancio dell'attività aziendale della fallita né la circostanza che esistesse un'ipoteca sulle attrezzature aziendali della IG Sviluppo 17 сав Nuova Imprenditoria Giovanile nel Mezzogiorno che ne impediva la vendita e, dunque, la percezione di un corrispettivo per la cessione alla Teknosider. L'argomento, peraltro, per quanto addotto anche con memoria aggiuntiva che ha in realtà reiterato le ragioni di ricorso, difetta di specificità nella ricostruzione giuridica.
5.2. Il terzo motivo di censura è anch'esso manifestamente infondato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, deve rammentarsi come, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 16579 del 24/3/2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5, n. 12414 del 26/1/2016, Morosi, Rv. 267059; Sez. 5, n. 38731 del 17/5/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/5/2017, Bratomi, Rv. 271837). Nel caso del ricorrente, la sua consapevolezza dello stato di difficoltà economica estrema in cui si trovava la fallita è stata addirittura ammessa da lui stesso, salvo poi proporre che le sue azioni fossero tutte rivolte a garantire la sopravvivenza della società in decozione. Inoltre, deve ricordarsi che è stato ben precisato come, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cd. "zona di rischio penale", ossia il parametro spazio- temporale entro il quale l'apprezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo, può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l'azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/2/2018, Lapis, Rv. 273073). Quanto all'elemento oggettivo del reato, la sua sussistenza in capo al ricorrente è stata ampiamente motivata, come detto, dal provvedimento impugnato e le rimodulazioni richieste nel ricorso e nella memoria aggiuntiva si risolvono in un'inammissibile richiesta di sindacato merito sul quadro di prova già acquisito. Peraltro, come noto, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (per tutte, cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804 che, in motivazione, ha chiarito che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione 18 сез di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza). E ovviamente tale principio si applica sia nei riguardi della condotta posta in essere dall'intraneo che nei riguardi di quella realizzata dall'extraneus come concorrente nel reato.
6. Infine, anche il ricorso di CO di IU è inammissibile.
6.1. I motivi formulati sono entrambi inammissibili perché, pur se apparentemente sembrano proporre questioni interpretative e vizi di violazione di legge, sono invece prevalentemente formulati in fatto e rivolti a chiedere al Collegio una non consentita rivalutazione nel merito della piattaforma probatoria delineatasi nel corso dei giudizi di primo e secondo grado. Il secondo motivo di censura è anche genericamente formulato poiché non si confronta con la motivazione complessiva della Corte d'Appello, che si fonde con le ragioni del giudice di primo grado, ed invece, apoditticamente, lamenta che il provvedimento impugnato si sarebbe soltanto giovato delle argomentazioni di quello del GUP, mutuandole. La sentenza impugnata, invero, ha adeguatamente spiegato il meccanismo fraudolento di cessione dei crediti, segnalando, altresì, che l'art. 1260 cod. civ. prescrive che la cessione del credito abbia effetto anche senza il consenso del debitore ceduto, sicché dalla mancanza di corrispettivo di un contratto per il resto valido si è determinato il depauperamento del cedente. Del resto, è stato già affermato che integra il reato di bancarotta preferenziale la cessione di crediti, pro solvendo, pro soluto o a scopo di garanzia, essendo irrilevante che il credito venga effettivamente riscosso, in quanto l'effetto traslativo si determina all'atto dell'accordo tra cedente e cessionario con conseguente depauperamento del patrimonio della società fallita e sottrazione del credito alla garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 16983 del 5/3/2014, Liori, Rv. 262902; Sez. 5, n. 24105 del 21/4/2004, Rondelli, Rv. 228103).
7. Il provvedimento impugnato deve essere, tuttavia, annullato d'ufficio nei confronti di tutti gli imputati quanto alle pene accessorie, coerentemente a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018, che ha dichiarato l'incostituzionalità della durata fissa delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, prevista ex lege in dieci anni dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. in relazione alle ipotesi di condanna relativa ai reati di bancarotta fraudolenta ed ha rimodulato, con la suddetta sentenza manipolativa sostitutiva, la formula normativa con il disposto "fino a dieci anni". 19 сез Il Collegio ritiene che debba essere rilevata, sia pur d'ufficio, l'illegalità della pena, anche di quella accessoria, inflitta sulla base di un dettato normativo divenuto incostituzionale pur in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nell'ipotesi di ricorso tardivo (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207) ed è certamente illegale la pena che sia stata determinata sulla base di limiti edittali dichiarati incostituzionali (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264205). L'annullamento deve essere operato con rinvio, spettando al giudice di merito la valutazione dei parametri fattuali ai quali ancorare la determinazione della misura della sanzione accessoria, commisurandola ai criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., in ossequio alle indicazioni delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, proprio in relazione al caso delle pene accessorie decennali previste per i reati di bancarotta fraudolenta dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 222 del 2018 Corte cost., hanno così disposto, risolvendo la questione del se la rimodulazione conseguente alla pronuncia di incostituzionalità dovesse comportare la commisurazione delle pene accessorie fisse illegali già disposte alla pena principale applicata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., ovvero la rideterminazione dovesse essere operata dal giudice, nell'ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. In generale, infatti, con un principio che travalica la materia dei soli reati fallimentari, le Sezioni Unite hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Del resto, la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 aveva tracciato il solco per un'interpretazione che conducesse all'applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della misura oramai non più fissa delle pene accessorie della bancarotta fraudolenta.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fall., con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia. Nel resto, rigetta il ricorso di RT e dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati. Così deciso il 28 novembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Marja Vessichelli Alfhilde franceso 2 020