Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2019, n. 12456
CASS
Sentenza 28 novembre 2019

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Massime2

Costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali.

Integra il reato di bancarotta preferenziale la cessione di crediti, "pro solvendo", "pro soluto" o a scopo di garanzia, essendo irrilevante che il credito venga effettivamente riscosso, in quanto l'effetto traslativo si determina all'atto dell'accordo tra cedente e cessionario con conseguente depauperamento del patrimonio della società fallita e sottrazione del credito alla garanzia dei creditori.

Commentario1

  • 1Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolenta
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2019, n. 12456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12456
Data del deposito : 28 novembre 2019

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