Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/1999, n. 4739
CASS
Sentenza 23 marzo 1999

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In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'elemento oggettivo è costituito dal distacco -con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga- del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente possibilità di depauperazione patrimoniale nei confronti dei creditori. Anche il recupero o la possibilità di recupero del bene è ininfluente sulla sussistenza del detto elemento materiale, in quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius", equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto.

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  • 1“Il leasehold che fa preferenza”: quando il credito del socio diventa bancarotta preferenziale (Cass. Pen. n. 5040/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 febbraio 2025

    1. La Corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata il giorno 11 luglio 2017, confermava quella emessa in data 25 maggio 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Sc.An. e De.Li. per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso da La.Gi., quale socio illimitatamente responsabile di una società di fatto, e li aveva condannati, rispettivamente, alla pena di anni due ed anni uno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Ba.Sa. da liquidarsi con separato giudizio. 1.1. Il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/1999, n. 4739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4739
Data del deposito : 23 marzo 1999

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