Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'elemento oggettivo è costituito dal distacco -con qualsiasi forma e con qualsiasi modalità esso avvenga- del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente possibilità di depauperazione patrimoniale nei confronti dei creditori. Anche il recupero o la possibilità di recupero del bene è ininfluente sulla sussistenza del detto elemento materiale, in quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius", equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto.
Commentario • 1
- 1. “Il leasehold che fa preferenza”: quando il credito del socio diventa bancarotta preferenziale (Cass. Pen. n. 5040/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 febbraio 2025
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata il giorno 11 luglio 2017, confermava quella emessa in data 25 maggio 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Sc.An. e De.Li. per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso da La.Gi., quale socio illimitatamente responsabile di una società di fatto, e li aveva condannati, rispettivamente, alla pena di anni due ed anni uno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Ba.Sa. da liquidarsi con separato giudizio. 1.1. Il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/1999, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza Pubblica
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 23/3/1999
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Providenti Consigliere N.599
3. Dott. UAle Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere N.22948/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell'Aquila
avverso la sentenza emessa il 20/3/98 della Corte di Appello dell'Aquila nei confronti di RI UA CH, nata in data [...] a [...], Spatocco AN, nata il [...] a [...], PA CH, nato in data [...] a [...]
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. UAle Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Giovanni Galati che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vasto pronunciò sentenza di proscioglimento nei confronti di RI UA, PA AN e PA CH, imputati del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver donato, in concorso tra loro, con atto pubblico, beni appartenenti alla società "Dolce Forno", dichiarata fallita il 2 giugno 1992. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello, sull'assunto che a norma dell'art. 64 Legge fallimentare, gli atti a titolo gratuito, compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, sono privi di efficacia, con la conseguenza che il reato contestato "è impossibile, dal momento che nessuna diminuzione del patrimonio si è in sostanza verificato avendo il curatore tutte le possibilità di recupero a tutela degli interessi dei creditori". La Procura Generale ricorre e denunzia la violazione della legge penale, sostenendo che l'inefficacia dell'atto non ne esclude l'esistenza fino a quando il curatore non ne fa valere l'inopponibilità e che il recupero del bene non ha rilevanza sul reato, ormai consumato, e che è "errato il riferimento al delitto impossibile, rilevante solamente nel delitto tentato". MOTIVI DELL DECISIONE
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'elemento oggettivo del reato è costituito, nelle plurime fattispecie previste dall'art.216 Legge fallimentare, in sostanza, dal distacco, in qualsiasi forma e con qualunque modalità, del bene dal patrimonio dell'imprenditore, con conseguente depauperamento o possibilità di depauperamento patrimoniale in danno dei creditori. Sull'elemento oggettivo e su quello soggettivo non ha incidenza ne' la natura dell'atto formale, con il quale il distacco viene operato - atto pubblico, scrittura privata, a titolo gratuito o oneroso, cessione, traditio - ne' il recupero o la possibilità di recupero del bene, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto oggettivo del distacco, nella quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ingiustificato atto, non destinato alla realizzazione delle finalità dell'impresa. La norma di cui all'art.2740 c.c. impone all'imprenditore limiti alla libertà di disposizione dei propri beni che, a garanzia della integrità del patrimonio sul quale deve aprirsi il concorso dei creditori, sono destinati, ex lege, all'adempimento delle obbligazioni. La fattispecie si perfeziona, quindi, al momento del distacco del bene dal patrimonio, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, che non è l'evento del reato, e prescinde dalla validità, opponibilità e dagli effetti civili del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l'acquisizione del bene. Il recupero della res, reale o soltanto potenziale, è un "posterius" che non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta ed è equiparabile alla restituzione della refurtiva operata dalla polizia nei reati contro il patrimonio. Di conseguenza, gli artt. 64 - 67 della legge fallimentare, che indicano il limite del biennio anteriore al fallimento per far valere la inefficacia di tutti gli atti a titolo gratuito e di molti atti a titolo oneroso compiuti dal fallito, riguardano soltanto la tutela accordata, sul piano privatistico, da una parte, alla massa dei creditori e, dall'altra parte, ai terzi che abbiano avuto, in buona fede, rapporti giuridici con l'imprenditore commerciale. Queste norme, non essendo richiamate, nè espressamente ne' implicitamente da quelle incriminatrici, non possono essere invocate sul piano penalistico per escludere o attenuare il reato. Gli atti di disposizione dei beni, di per sè non illeciti, infatti, sono suscettibili di apprezzamento penale, dopo il fallimento, in qualsiasi momento siano stati compiuti. La sentenza di proscioglimento deve essere annullata, quindi il giudice del rinvio deve adeguarsi ai principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 23 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999