Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2015, n. 19290
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Sentenza 15 gennaio 2015

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In caso di nuova elezione di domicilio, la notifica del decreto di citazione a giudizio erroneamente effettuata presso il domicilio precedentemente eletto a mani di persona convivente non può considerarsi inesistente e quindi equiparabile a notifica omessa, ma va ritenuta affetta da nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., come tale sanabile, quando é comunque idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Non può eccepire la nullità della notifica effettuata in sede di rinnovazione, per avere concorso a darvi causa con il proprio comportamento, il difensore di fiducia, che, consapevole della correttezza della prima notifica, omette di evidenziare al giudice l'erronea valutazione in cui è incorso nel ritenere l'invalidità di questa. (Fattispecie in cui la prima notifica era stata effettuata presso lo studio del difensore di fiducia che in quel momento era il luogo eletto come domicilio dall'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2015, n. 19290
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19290
    Data del deposito : 15 gennaio 2015

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