Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 2
In caso di nuova elezione di domicilio, la notifica del decreto di citazione a giudizio erroneamente effettuata presso il domicilio precedentemente eletto a mani di persona convivente non può considerarsi inesistente e quindi equiparabile a notifica omessa, ma va ritenuta affetta da nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., come tale sanabile, quando é comunque idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
Non può eccepire la nullità della notifica effettuata in sede di rinnovazione, per avere concorso a darvi causa con il proprio comportamento, il difensore di fiducia, che, consapevole della correttezza della prima notifica, omette di evidenziare al giudice l'erronea valutazione in cui è incorso nel ritenere l'invalidità di questa. (Fattispecie in cui la prima notifica era stata effettuata presso lo studio del difensore di fiducia che in quel momento era il luogo eletto come domicilio dall'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2015, n. 19290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19290 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 15/01/2015
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 79
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 24155/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS PA SE nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24.10.2013 che confermava la sentenza del Tribunale di Macerata del 18.10.2010 con la quale veniva condannato ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.500 di multa per i reati a lui ascritti per il capo sub C) ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7; sub D) ex art. 629 c.p.; sub E) ex artt. 56 e 629 c.p.; sub F) ex art. 628 c.p. e art. 61 c.p., n.
2. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi.
Udite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Carmine Stabile che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L'imputato OS PA SE ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24.10.2013 che confermava la sentenza del Tribunale di Macerata del 18.10.2010 con la quale veniva condannato ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.500 di multa per i reati A lui ascritti per il capo sub C) ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7; sub D) ex art. 629 c.p.; sub E) ex artt. 56 e 629 c.p.; sub F)
ex art. 628 c.p. e art. 61 c.p., n.
2. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, deduce:
A) Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 161 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p. La difesa rileva che la seconda notifica del decreto di citazione in giudizio, la cui rinnovazione è stata disposta dal Giudice dopo aver ravvisato la nullità della prima, è stata effettuata in via S. D'Acquisto 8 ovvero presso il primo indirizzo in cui l'imputato aveva eletto domicilio. Posto che al momento della scarcerazione l'imputato aveva provveduto ad eleggere un domicilio diverso, la notifica effettuata a quello vecchio configurerebbe un'ipotesi di omessa citazione per nullità della notificazione con un conseguente nocumento sul diritto di intervento dell'imputato e declaratoria di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.. B) Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) l'istante lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo c) della rubrica. La difesa sostiene che, trattandosi di un reato commesso nel 2001 la Corte avrebbe dovuto dichiarare la decorrenza del termine prescrizionale, già decorso al momento di emissione della sentenza di appello impugnata (24.10.2013).
C) Ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) il ricorrente si duole dell'erronea applicazione delle regole di giudizio interne circa la valutazione delle prove, nonché la manifesta illogicità della motivazione in merito alle argomentazioni svolte nei motivi di appello in relazione ai capi D) ed E) della rubrica. Più in particolare, la difesa si duole del fatto che le dichiarazioni che le persone offese hanno reso, per ben due volte in modo difforme a quanto dichiarato in sede di incidente probatorio, avrebbero dovuto far propendere i Giudici di merito a ritenere la loro inattendibilità. Nello stesso senso, la difesa si duole dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alle dichiarazioni rese dal Carrere che, in sede d'incidente probatorio ha reso dichiarazioni difformi rispetto a quelle rese in precedenza, contraddicendo così quanto riferito dalle persone offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In merito al primo motivo di gravame si rileva che, a seguito della lettura degli atti processuali che questa Corte è abilitata a compiere - trattandosi di valutare la sussistenza di un error in procedendo - emerge che la prima notifica del decreto di citazione era avvenuta correttamente presso il nuovo domicilio eletto dall'imputato al momento della sua scarcerazione, come previsto dall'art. 161 c.p.p., comma 3. In seguito, all'udienza del 27.09.2005, il Giudice del Tribunale di Macerata incorreva in un primo errore nel ravvisare la nullità della suddetta notifica , ritenendo che la stessa dovesse essere effettuata presso il primo domicilio eletto presso il quale, errando, disponeva la rinnovazione della stessa (cioè presso l'indirizzo di residenza di CO NA MA SA in Via S. D'Aquisto 8, fidanzata dell'imputato presso la quale questi aveva appunto eletto, in tempi anteriori alla sua scarcerazione, il suo precedente domicilio, e che peraltro accettava la notifica dell'atto); la difesa di fiducia, presso cui l'imputato aveva eletto il nuovo domicilio al momento della scarcerazione, presente all'udienza e consapevole dunque, di una siffatta erronea valutazione del Giudice, non evidenziava l'erroneità della valutazione e la correttezza della notifica eseguita per la citazione a giudizio a seguito del nuovo domicilio eletto dal prevenuto al momento della scarcerazione.
Ritiene la Corte che i fatti, così come ricostruiti, rendano applicabile la disposizione dell'art. 182 c.p.p., comma 1, in base alla quale le nullità previste dagli artt. 180 e 181 c.p.p. non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa. Deve essere infatti ulteriormente evidenziato che nella successiva udienza del 02.05.2006, al momento di dichiarare la contumacia dell'imputato, la difesa non ha eccepito alcun vizio ne' tantomeno ha provveduto a dedurlo in sede di appello;
tale nullità, peraltro, si ritiene essere soggetta alla sanatoria speciale prevista dall'art. 184 c.p.p., comma 1. Infatti la natura di una siffatta nullità, essendo conseguente alla violazione delle norme disciplinanti i modelli di notificazione della citazione (nel domicilio reale invece che nel domicilio eletto, o viceversa;
alla parte ovvero al suo difensore;
nel domicilio eletto o nel luogo in cui è stata eseguita la prima notificazione) è di carattere intermedio, perché non da luogo ad una citazione "omessa", ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, bensì ad una citazione viziata che non impedisce - sempre e inequivocabilmente - la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Deve sottolinearsi, invero, che il regime delle nullità - riguardanti le notificazioni all'imputato - è diverso a seconda della gravità del vizio e delle conseguenze che da esso sono derivate. Questa Corte, con riguardo alla citazione in giudizio, ha già precisato, in precedenti arresti, che solo la mancanza della notificazione da luogo ad una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. In tutti gli altri casi il vizio che inficia la notificazione da luogo ad una nullità intermedia, che è priva di effetti se non dedotta o eccepita tempestivamente, proprio come avvenuto nel caso di specie.
È ben vero che si ritiene "mancante" non solo la notificazione totalmente omessa, ma anche quella che, oltre a discostarsi dal modello legale, non raggiunga comunque il suo scopo, perché alla nullità della notificazione si accompagna la mancata conoscenza della citazione da parte dell'imputato. Ma è stato altresì precisato che, quando, nonostante la sua idoneità in astratto, la notificazione effettuata in una forma diversa da quella prescritta non ha conseguito lo scopo di portare l'atto di citazione a conoscenza dell'imputato, questi, se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 c.p.p., comma 1, non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile (Sent. n. 2818 del 24.11.2014 - rv. 262590). Questo perché, in un processo basato sull'iniziativa delle parti, e dominato dal principio della concentrazione e della buona fede processuale, è normale che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice sia mediato dall'attività delle parti, o perché dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice e di procurarne l'acquisizione, o perché la parte può non avere interesse a far risultare l'anomalia della notificazione. In applicazione di tali principi è stata, quindi, ritenuta a regime intermedio e priva di effetti, se non dedotta tempestivamente, la nullità conseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto altrove domicilio per le notificazioni (SU, n. 19602/2008); la notificazione eseguita presso lo studio del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, invece che presso il domicilio eletto (Cass., n. 42755 del
24/9/2014); la notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il domicilio reale, invece che presso il difensore domiciliatario (SU, n. 119 del 2004). Si tratta, in quelli esaminati, di casi in cui non era stato rispettato il modello di notificazione imposto dalla scelta dell'imputato o dalla legge, e pur tuttavia la conseguente nullità non è stata ritenuta assoluta, in quanto non aveva impedito, in radice, la conoscibilità dell'atto da parte dell'imputato, sicché era onere di quest'ultimo far valere il vizio nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt. 180 e 182 c.p.p. e, ove non avesse avuto contezza dell'atto, quantomeno "rappresentare la mancata conoscenza" dello stesso in sede d'impugnazione, per consentire una verifica postuma degli effetti dello scostamento dal modello imposto (dalla legge o dalla volontà di parte). In realtà, dunque, anche nel caso in esame, anche laddove la difesa non avesse contribuito alla determinazione della nullità, questa avrebbe dovuto essere qualificata pur sempre di regime intermedio in quanto, la rinnovata notifica del decreto (avvenuto in data 30.10.2005) è stata effettuata a mani presso il domicilio della compagna dell'imputato, e di conseguenza, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che questa Corte condivide, la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente anziché presso il domicilio eletto non può considerarsi inesistente, e quindi equipararsi a notifica omessa, ma va ritenuta affetta da nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e come tale sanabile, quando sia comunque idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (ex multis. Sent. n. 19546 del 03.04.2012 - rv.252784).
3. In relazione al secondo motivo di gravame, la Corte osserva che non è ravvisabile alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato per quanto concerne il termine prescrizionale della tentata estorsione di cui al capo E) della rubrica, compiuta nell'agosto del 2001. Difatti, emerge ictu oculi dalla lettura del dispositivo che all'udienza del 04.05.2009 è stata contestata dal P.M. ( proprio in riferimento all'imputato) la recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99 c.p., comma 2. Pertanto, alla data di emissione del provvedimento impugnato (24.10.2013) non poteva essere dichiarato già maturato il suddetto termine.
4. In relazione al terzo motivo di doglianza, la Corte rileva che il Tribunale di Macerata ha già provveduto a motivare in modo pieno ed esaustivo, scevro da qualsivoglia vizio di logicità, coerente con le risultanze processuale ed i principi di diritto in ordine alla responsabilità del ricorrente.
Più precisamente, occorre ricordare la consolidata giurisprudenza, condivisa da questa Corte, secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio critico positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (ex multis sent. n. 29372 del 24.06.2010 - rv.248016; sent. n. 33162 del 03.06.2004 - rv. 229755) Le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone. (Sent. n. 11829 del 26.08.1999 - rv. 215247 nella quale la Corte ha precisato che, in tema di testimonianza della persona offesa, lo scrutinio del giudice di merito deve essere più accurato e approfondito, ma solo ai fini della credibilità oggettiva e soggettiva). Orbene, in modo perfettamente aderente al sopra esposto principio di diritto, il Giudice di merito ha validamente ritenuto di attribuire piena attendibilità alle dichiarazioni delle persone offese, motivando coerentemente anche in merito alle contraddittorie dichiarazioni rese dal Carere alla luce della natura particolarmente violenta e prepotente dell'imputato ( si veda pag. 7 della sentenza impugnata).
5. Alla luce delle suddette considerazioni va, dunque, rigettata l'impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 Gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2015