Sentenza 18 luglio 2014
Massime • 1
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio derivante dall'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2014, n. 41729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41729 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO AN - Presidente - del 18/07/2014
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1994
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 15598/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
AR ME, nato a [...] il [...];
AC OL, nato a [...] l'[...];
AC AN TO, nato a [...] il [...];
La LA RA, nato a [...] il [...];
NE ZO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, in data 17 ottobre 2013, di riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, in data 4 ottobre 2012;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di AR ME e di AC OL e per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati;
Udito, per la parte civile, l'avv. Fronte Giovanna, che ha depositato conclusioni e nota spese;
Uditi i difensori, avv.ti Branda Diego AN, per AR ME, AF CO e AP RA, per AC OL, ON RA, per NE ZO, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 17 ottobre 2013, riformando la condanna pronunciata il 4 ottobre 2012 dal Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di AR ME, AC OL, AC AN TO, La LA RA e NE ZO, dichiarati colpevoli del delitto di usura aggravata ai danni di SI ME, e NE e AR anche del delitto di estorsione e AC anche del delitto di tentata estorsione, riduceva le pene nei confronti di AR ad anni sei mesi otto di reclusione ed Euro 1.100 di multa, di AC ad anni tre mesi otto di reclusione ed Euro 7.000 di multa, di AC e di La LA ad anni due mesi due di reclusione ed Euro 5.000 di multa, di NE ad anni sei mesi sei di reclusione ed Euro 1.100 di multa. Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di AR ME deduce i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 190 e 190 bis c.p.p., inutilizzabilità dei verbali di udienza e delle dichiarazioni testimoniali nei contenuti resi dal 4 maggio 2011 al 14.12.2011, nonché inutilizzabilità dell'esito delle indagini bancarie eseguite dal teste di P.G. Casella ed acquisite su accordo delle parti del procedimento recante il n. 757/10 all'udienza del 13.7.2011.
Il ricorrente rileva che la posizione del AR, il cui procedimento recava il n. 1367/2011, era stato riunita al procedimento n. 757/10 all'udienza del 31.1.2012, nella quale, con la partecipazione della difesa, aveva luogo l'esame e il controesame del perito trascrittore e dei testi già escussi nell'altro procedimento;
lamenta, quindi, che la Corte di appello non abbia deciso in merito alla eccezione di inutilizzabilità avanzata in sede di discussione, poiché da per ammesso che il Tribunale abbia utilizzato solo le dichiarazioni regolarmente reiterate in contraddittorio con la difesa del AR all'udienza del 31.1.2012, mentre, in realtà, il Tribunale avrebbe utilizzato le produzioni documentali e le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del dibattimento di cui al procedimento n. 757/10. Il ricorrente afferma, inoltre, che ritenuta la eccepita inutilizzabilità, le sole intercettazioni telefoniche non sarebbe sufficienti a fondare la responsabilità del AR. 2) erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo a) della contestazione (usura).
Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto dimostrato il superamento del tasso soglia in tutte le operazioni di mutuo sulla scorta del narrato della parte civile, posto che la documentazione bancaria (ove utilizzabile) dimostrerebbe i soli esborsi e non anche il superamento del tasso soglia in sede di pattuizione o restituzione.
Il ricorrente esamina, poi, la motivazione del Tribunale sui quindici prestiti al fine di censurarne la illogicità o la genericità, rilevando anche l'inaffidabilità dimostrativa del narrato della parte civile.
3) erronea applicazione della legge penale, nonché illogicità della motivazione in relazione alla con figurabilità del delitto di cui al capo B) (estorsione) con dolo eventuale.
Il ricorrente si duole che l'affermazione di responsabilità ruoti attorno alle dichiarazioni della parte civile, che non troverebbero sostegno nelle conversazioni telefoniche intercettate;
rileva, peraltro, che nel racconto dell'SI il AR appare spettatore passivo, essendosi limitato ad accompagnare la persona offesa a casa del NE, il quale ha posto in essere la condotta minacciosa, che il AR non avrebbe potuto ipotizzare. 4) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4.
La sentenza impugnata sul punto sarebbe illogica per avere ritenuto sussistente l'aggravante dall'ottobre 2008, senza spiegare le ragioni per le quali, in data successiva, l'imputato avesse consapevolezza che l'SI fosse imprenditore commerciale.
5) carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, concesse invece ad altri imputati. I difensori di AC OL deducono i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione. I difensori ricorrenti censurano la valenza attribuita alla deposizione testimoniale della persona offesa, che sarebbe caratterizzata da genericità, contraddittorietà e illogicità;
posto che la persona offesa ha ricostruito il rapporto usurario con AR ME, lamentano, in particolare, che la responsabilità del AC sarebbe stata affermata sulla base della sola dichiarazione dell'SI, il quale riferisce che il AR gli avrebbe detto che i soldi erano del AC, ma tale circostanza non sarebbe riscontrata da alcun atto di indagine, ne' vi sarebbe traccia documentale di passaggio di somme di denaro riconducibili al AC. Privo di riscontro sarebbe anche l'episodio riferito dall'SI di una visita di AC e AR presso l'abitazione di EL RI, fidanzata dell'SI, con l'intento di condurre quest'ultimo in una stradina di campagna dove sarebbe stato minacciato. I difensori ricorrenti, non solo contestano la valutazione delle conversazioni intercettate, affermando che da esse non si trae riscontro alle dichiarazioni dell'SI, ma denunciano che non vi è certezza nella identificazione del AC, che si baserebbe su valutazioni personali del Maresciallo Casella, che ha ritenuto di riconoscere la voce del AC.
2) violazione degli artt. 644 e 56, 629 c.p. Con riferimento al contestato delitto di usura, il coinvolgimento del AC si baserebbe su congetture e supposizioni e le dichiarazioni del AC, non sarebbero supportate o sarebbero addirittura smentite dalle conversazioni intercettate. Con riferimento al contestato delitto di tentata estorsione, difetterebbe l'elemento della minaccia sotto il duplice profilo del male ingiusto e della idoneità della condotta ad incutere timore alla persona offesa.
3) violazione dell'art. 125 c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata riporterebbe semplicemente il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, senza un'analisi approfondita delle emergenze processuali.
4) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e alle attenuanti generiche. Il difensore di La LA RA e di AC AN, con unico atto di ricorso deduce i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 644 c.p. e art. 192 c.p.p., nonché vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta che non siano state valutate le censure difensive in merito alla valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, alla inconcludenza dei dati documentali, con l'apodittica attribuzione al Labella della sigla WFR" apposta sulle matrici di alcuni assegni bancari dell'SI, alla falsità delle dichiarazioni della compagna dell'SI circa la presenza degli imputati in occasione della minacce che avrebbe ricevuto tale Nando. Lo stesso ricorrente, infine, sostiene che sarebbe assente, in ogni caso, la prova circa la natura usuraria del prestito. Il difensore di NE ZO deduce i seguenti motivi:
1) motivazione illogica e apparente, nonché travisamento del fatto e violazione degli artt. 24 e 111 Cost.. Il ricorrente ripropone l'eccezione, già rigettata dalla Corte di Appello, di nullità della sentenza per non essere stato concesso alla difesa ex art. 507 c.p.p. l'accesso al server della Procura, al fine di verificare la corrispondenza tra le captazioni originali ivi residenti e quelle scaricate dalla P.G. su supporto informatico, con conseguente nullità e/o inutilizzabilità degli esiti intercettivi. Il ricorrente rileva che il perito trascrittore ha effettuato la perizia sulla copia fornitagli dall'ufficio di Procura delle conversazioni intercettate e ha dato atto che mancava la traccia fonica di diversi progressivi, pertanto, illegittimamente sarebbe stato negato l'accesso al server della Procura, al fine di verificare l'esatta corrispondenza tra i file originali conservati su quel server e quelli scaricati su CD.
2) nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore.
Il ricorrente contesta l'assunto del giudice di appello secondo il quale tale questione andava eccepita al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, poiché, trattandosi di nullità a regime intermedio essa non può essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e, nel caso di specie, essa è stata eccepita prima della suddetta deliberazione. 3) vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di riapertura ex art. 603 c.p.p. volta all'acquisizione del verbale di sommarie informazioni rese da SI ME in altro procedimento. Da tale verbale si desumerebbe la mancanza di credibilità del dichiarato della persona offesa e, quindi, esso avrebbe consentito una ricostruzione alternativa rispetto a quelle recepita nella sentenza di primo grado, anche alla luce delle molteplici censure formulate dalla difesa in ordine alla credibilità dell'SI e alla contraddittorietà delle sue dichiarazioni.
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova dichiarativa. Con riferimento al contestato delitto di usura, il ricorrente lamenta che la attribuzione al NE del ruolo di finanziatore tramite il AR sarebbe illogica, che difetterebbe la prova del tasso usurario, che non sarebbe stata valutata la sussistenza dell'elemento soggettivo, che non si sarebbe tenuto conto del contenuto di una conversazione tra la persona offesa e la sorella, dalla quale emergerebbe la vera personalità dell'SI, che sarebbero state utilizzate illegittimamente le dichiarazioni de relato di LL, carabiniere, cognato dell'SI. Con riferimento al contestato delitto di estorsione, il ricorrente afferma che mancherebbe la prova della minaccia posta in essere dal NE e dell'ingiusto profitto, essendo state utilizzate solo dichiarazioni de relato, mentre dalle conversazione intercettate emergerebbe un rapporto amicale con l'SI.
5) esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, poiché non emergerebbero elementi univocamente conducenti idonei a sostenerne la configurabilità in applicazione dei principi formulati in materia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi dei ricorsi sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.
Il motivo di ricorso con il quale AR MA eccepisce la violazione degli artt. 190 e 190 bis c.p.p., deve ritenersi, in primo luogo, manifestamente infondato, alla luce delle precisazioni fornite dalla sentenza impugnata, la quale ha chiarito che sono state utilizzate le prove "regolarmente reiterate in contraddittorio con la difesa del Monaco all'udienza del 31.1.2012", ma, in secondo luogo, anche del tutto generico, poiché le censure contenute in ricorso, con le quali si afferma, invece, che siano state utilizzate prove non assunte in contraddittorio con la difesa del AR, non sono sostenute da specifiche allegazioni di atti e verbali, che consentano a questa Corte di legittimità di verificare sia la fondatezza delle asserzioni difensive, sia la loro rilevanza in applicazione della ed, "prova di resistenza".
Il motivo di ricorso con il quale la difesa del AR si duole della erronea applicazione della legge penale e della manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di usura, oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito nel giudizio di legittimità.
Occorre ribadire che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi giuridici o da manifesti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, in primo luogo, dando atto della credibilità della persona offesa e della attendibilità delle sue dichiarazioni "corroborate dalla documentazione bancaria in atti e dalle intercettazioni utilizzate ai fini della decisione" (pag. 17), precisando, altresì, che, per alcuni segmenti temporali, la valenza probatoria delle intercettazioni "va oltre l'offerta di semplici elementi di riscontro ma può apprezzarsi come pienamente e autonomamente dimostrativa dei fatti di causa" (pag. 19). Anche il motivo di ricorso concernente il contestato reato di estorsione, oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito nel giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, basa l'affermazione di responsabilità del AR, quale concorrente del NE, con riferimento al suddetto reato, su una ricostruzione dei fatti, ampia, analitica e non manifestamente illogica (da pag. 55 a pag. 57), basata non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche sulle prove intercettative, le quali evidenziano come l'imputato non si sia limitato ad una mera presenza, ma abbia tenuto una condotta chiaramente preordinata a rafforzare nella parte offesa il timore per le minacce subite e lo stato di intimidazione ed assoggettamento che ne sono conseguiti, anche soltanto nella forma del dolo eventuale (sulla cui configurabilità nel reato concorsuale: Sez. 2, n. 12463 del 21/05/1986, Mariani, Rv. 174228).
Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso con il quale si lamenta che la sentenza impugnata non abbia spiegato le ragioni per le quali l'imputato avesse consapevolezza che l'SI fosse imprenditore commerciale, ai fini dell'applicazione della relativa aggravante, poiché, al contrario, il giudice di appello ha chiarito che il AR ben conosceva l'attività commerciale della vittima "considerato che la stessa veniva esercitata in un piccolo paese" (pag. 57).
Premesso che al AR è stato rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, ugualmente manifestamente infondata è la censura di carenza di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, poiché la sentenza impugnata fa specifico riferimento alla gravità dei fatti, alla capacità a delinquere, alle "allarmanti modalità di intimidazione usate nei confronti della vittima tipiche di contesti di criminalità di rilevante spessore" (pag. 66).
Anche i motivi di ricorso di AC OL sono manifestamente infondati oltre che non consentiti nel giudizio di legittimità, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati sui limiti di cognizione della Corte di cassazione. Della valenza attribuita dalla sentenza impugnata alla deposizione testimoniale della persona offesa già si è detto, mentre, con particolare riguardo al AC deve rilevarsi che a suo carico la sentenza impugnata ha ravvisato un'"imponente coacervo probatorio emergente non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, ma vieppiù dal compendio intercettativo" (pag. 65). Per quanto concerne l'identificazione del AC nelle conversazioni intercettate, la Corte di Appello esclude qualsiasi dubbio non solo sulla base della identificazione operata dagli inquirenti "essendo pacifico che l'utenza intercettata fosse in uso" al AC, ma anche perché "tale dato, valutato unitamente al riconoscimento della voce da parte del Casella, alla coincidenza con il nome di battesimo ed ai contenuti dell'intercettazione non lascia dubbi in ordine all'identificazione" (pagg. 65-66). Per quanto riguarda l'interpretazione del contenuto della conversazioni intercettate occorre ribadire il principio di diritto secondo il quale si tratta di una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (da ultimo: Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).
Premesso che al AC è stato rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, ugualmente manifestamente infondata è la censura di carenza di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, poiché la sentenza impugnata fa specifico riferimento alla gravità dei fatti, alla capacità a delinquere, alle "allarmanti modalità di intimidazione usate nei confronti della vittima tipiche di contesti di criminalità di rilevante spessore" (pag. 66).
Anche i motivi di ricorso di La LA RA e di AC AN sono manifestamente infondati oltre che non consentiti nel giudizio di legittimità, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati sui limiti di cognizione della Corte di cassazione. Della valenza attribuita dalla sentenza impugnata alla deposizione testimoniale della persona offesa già si è detto, mentre, con particolare riguardo ai suddetti imputati deve rilevarsi che l'affermazione della loro responsabilità si basa su un ampio compendio intercettativo esaminato analiticamente dai giudici di merito (pagg. 75 ss. sentenza di primo grado e pagg. 62 ss. sentenza di appello), tanto che alla luce di tale compendio sono state valutate anche alcune testimonianze ritenute parzialmente non attendibili, ma "su circostanze per sè irrilevanti agli effetti del giudizio" (pag. 63).
Anche i motivi di ricorso di NE ZO sono manifestamente infondati oltre che non consentiti nel giudizio di legittimità, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati sui limiti di cognizione della Corte di cassazione. È manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per non essere stato concesso alla difesa ex art. 507 c.p.p. l'accesso al server della Procura. Occorre, in primo luogo, osservare che la richiesta respinta dalla Corte territoriale è quella di una perizia informatica (v. pag. 14 della sentenza impugnata), sicché il relativo provvedimento di diniego, adeguatamente e non illogicamente motivato, come nel caso di specie, rientra nelle valutazioni discrezionali del giudice di merito, non sindacabili dal giudice di legittimità. Inoltre, esattamente la stessa Corte ha osservato che "la parte che ha sollevato l'eccezione ben avrebbe potuto dimostrare l'assunta difformità, azionando ben prima della fase dibattimentale delle richieste ex art. 507 c.p.p. la propria facoltà di ascolto della registrazione originale ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 6, e dunque indicando ai giudici del dibattimento le eventuali incongruenze riscontrate".
La eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi per omessa notifica dell'avviso di conclusione della indagini al difensore è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata chiarisce che l'omessa notifica ha riguardato uno solo dei due difensori dell'imputato, sicché, correttamente dal punto di vista giuridico, la stessa sentenza ha argomentato, sulla base del principio formulato dalle Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188, che la relativa eccezione dovesse essere eccepita dall'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari. Sul punto può richiamarsi anche la sentenza delle Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 - dep. 01/06/2011, Scibè, la quale osserva: "non può trascurarsi l'esistenza di un dovere di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento, muovendo anche dal presupposto di vincoli di solidarietà fra i codifensori. (Sez. 6, n. 1671 del 06/05/1998, imp. Crocianelli;
Sez. 4, n. 37471 del 09/07/2003, imp. Massari).... tra i difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell'esercizio della difesa (Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009, imp. Guardascione, Rv. 245502; Sez. 2, n. 44363 del 26/11/2010, imp. D'Aria, in motivazione). Queste affermazioni trovano conforto anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha avuto modo di occuparsi del necessario rapporto informativo che deve intercorrere all'interno della posizione difensiva ... (Grande Camera, 18/10/2006, Hermi
contro
Italia;
nonché 28/02/2008, Demebukov
contro
Bulgaria) ... L'esistenza di un collegamento informativo tra difensori costituenti la medesima "parte" deve essere apprezzata con riferimento anche a dati normativi di natura deontologica che caratterizzano l'esercizio della professione forense".
Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.. Rilevato che il giudice di appello si è motivatamente espresso sulla suddetta richiesta, affermando, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, che "i primi giudici hanno compiutamente analizzato i molteplici elementi in atti idonei al vaglio di attendibilità della persona offesa", devono ribadirsi sul punto i seguenti principi di diritto:
la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è istituto del tutto eccezionale, vigendo il principio processuale che la indagine istruttoria, nel sistema accusatorio, trova la sua naturale collocazione soltanto nel dibattimento di primo grado, nel regolare contraddittorio formatosi e nel rispetto delle preclusioni probatorie. Ne consegue che soltanto la rilevanza e la decisività dei fatti, non potuti provare in primo grado, nelle ipotesi di legge e nel concorso delle richieste condizioni, possono consentire la rinnovazione del dibattimento. Per tali ragioni l'art. 603 cod. proc. pen. considera ipotesi eccezionale la rinnovazione del dibattimento e la condiziona alla rigorosa ipotesi che il giudice di appello, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, ritenga di non essere in grado di decidere allo stato dei fatti (Sez. 1, n. 3622 del 11/01/1995, Fodde, Rv. 201493); in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Cozzetto, Rv. 258236).
Il dedotto vizio motivazionale con riferimento alla valutazione della prova dichiarativa è manifestamente infondato, oltre che non consentito nel giudizio di legittimità, per le ragioni e in applicazione dei principi di diritto sopra indicati. La sentenza impugnata ha basato il suo giudizio su "elementi di fatto emergenti non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, ma anche dalla documentazione in atti e dal compendio intercettativo" (pag. 58); in particolare, osserva la sentenza impugnata - "non può condividersi l'assunto della parte appellante per cui la prova della responsabilità risiederebbe su testimonianze de relato (SI, EL, LL) non riscontrate e pertanto inutilizzabili atteso che al contrario le predette dichiarazioni si corroborano le une con le altre contribuendo alla formazione del giudizio finale di colpevolezza (pag. 58 e 59).
Per quanto concerne la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, il relativo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto sia il giudice di primo grado (pagg. 123 e 124) che quello di appello (pag. 59), danno atto della simultanea presenza al momento e nel luogo del delitto di più persone tra quelle concorrenti nel reato e ciò è sufficiente per ritenere sussistente l'aggravante medesima a carico di tutti i concorrenti, trattandosi di aggravante che, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (Sez. 1, n. 48726 del 19/05/2011, Semeraro e altri, Rv. 252044). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi, ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Le spese in favore della parte civile SI ME AN devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile SI ME AN delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014