Sentenza 17 maggio 2017
Massime • 1
In tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell' "extraneus" è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società.
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- 1. L’art. 512 bis c.p. tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalitàAvv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Introduzione – 2. Caratteristiche della fattispecie e classificazioni giurisprudenziali – 3. L'ipotesi del concorso eventuale ex art. 110 c.p. – 4. La dubbia costituzionalità della fattispecie delittuosa per difetto di sufficiente determinatezza – 5. Considerazioni finali 1. Introduzione All'indomani del periodo stragista concretizzatosi nella più grave manifestazione nell'anno 1992, il titolo della legge in commento, laddove faceva riferimento alla «criminalità mafiosa», lascia intendere le scelte di politica criminale dell'epoca, ove il contrasto rigoroso al fenomeno mafioso, imponeva di bersagliarne in maniera risoluta il risultato finale, consistente oggi come allora …
Leggi di più… - 2. Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolentahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2017, n. 54291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54291 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2017 |
Testo completo
542 9 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1413 Maria Vessichelli - Presidente - Umberto Luigi Scotti UP 17/05/2017 Eduardo de Gregorio R.G. N. 37275/2016 Paolo Micheli - Relatore - Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RA AL, nato a [...] 1'08/06/1965 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 26/04/2016 visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Luca Ciaglia, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO Il difensore di AL RA ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 19/12/2012, nei confronti del suo assistito, dal Tribunale di Milano;
l'imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, in ordine al fallimento della PEBA s.r.l., dichiarato nell'aprile 2008. Secondo l'ipotesi accusatoria, egli avrebbeDW J unitamente a CA IZ, amministratore della fallita - distratto, occultato, o dissipato in tutto o in parte i beni sociali, trasferendo il valore dell'azienda alla C.S.C. s.c. a r.l., della quale era legale rappresentante: il trasferimento era stato formalmente previsto dietro obbligo di pagamento di un corrispettivo (pari a 194.350,00 euro), rimasto non onorato. La difesa deduce: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in punto di valutazione dell'apporto concorsuale del ricorrente alla condotta tipica dell'amministratore Il RA, si legge nel ricorso, deve intendersi un extraneus rispetto al delitto di bancarotta di cui alla rubrica (reato proprio, ascrivibile perciò ad un amministratore, vuoi di diritto vuoi di fatto, od alle altre categorie di soggetti indicate negli artt. 216 e 223 legge fall.): egli, secondo l'assunto accusatorio, si sarebbe limitato ad utilizzare alcuni macchinari della società per pochi mesi, in prossimità della dichiarazione di fallimento, ma risulta pacifico che interruppe i rapporti con il soggetto cui la PEBA faceva capo il suddetto IZ, separatamente giudicato - appena emerse la - non chiara situazione sociale. E' dunque evidente che il ricorrente nulla ebbe a che vedere con le pregresse vicende della PEBA, né in punto di tenuta della contabilità, né di nomina di presunte teste di legno o di individuazione di sedi fittizie: come detto, il RA (attraverso la C.S.C.) si dispose ad effettuare attività nei locali della fallita, ma la cosa non ebbe alcun seguito. Appare fisiologico, in tale contesto, che l'imputato intrattenne rapporti con lo IZ in vista di quelle iniziative, come pure che effettuò controlli sull'andamento delle commesse (particolari confermati dalla teste Brunetta, dipendente della PEBA, cui i giudici di merito attribuiscono particolare rilievo): ma ciò non prova affatto che egli fosse consapevole del dissesto, provocato da chi aveva gestito la società, né dell'esistenza di istanze di fallimento. A riguardo, la difesa del ricorrente richiama plurimi riferimenti giurisprudenziali circa la necessità, per l'extraneus cui si addebiti una ipotesi di concorso in bancarotta, di dimostrare la sua conoscenza dello stato di decozione dell'impresa: necessità che invece, nel caso in esame, viene esclusa dalla Corte territoriale. Se poi è vero che, stando a un diverso indirizzo interpretativo, la prova della consapevolezza della condizione di insolvenza non sarebbe indispensabile, tale più rigoroso orientamento richiede pur sempre che la condotta dell'extraneus rifletta 2 un chiaro apporto a quella dell'amministratore, e dunque la volontà di produrre un depauperamento del patrimonio sociale. Tutto ciò non sarebbe riscontrabile nella vicenda in esame, giacché il RA esaurì la propria collaborazione con la fallita nel giro di tre mesi, non aveva avuto con la stessa precedenti rapporti né poteva sapere dell'esistenza di creditori, di uno sfratto per morosità o di un iter prefallimentare in atto inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 114 cod. pen. I giudici di merito risultano avere inflitto al ricorrente la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, per un addebito coincidente con quello già contestato allo IZ nel secondo dei capi di imputazione che lo riguardavano;
tuttavia, nei confronti di quest'ultimo è stato ritenuto più grave il diverso delitto di bancarotta documentale, per il quale gli è stata irrogata l'identica pena di anni 3 e mesi 2 (al netto della diminuente prevista per il rito abbreviato), mentre il fatto comune al RA è stato valutato come mero reato satellite, comportando così per lo IZ un aumento di mesi 4 di reclusione rispetto al trattamento sanzionatorio posto a base del computo. Ne deriva che, ove fosse stata valutata autonomamente, la condotta di bancarotta per distrazione avrebbe dovuto meritare per l'originario coimputato una pena senz'altro inferiore rispetto a quella determinata per il RA, emergendo così una evidente e non giustificata disparità di trattamento (ancor più rilevante, ove si tenga conto che già il Tribunale di Milano aveva definito di "relativamente modesta gravità" l'operato dell'odierno ricorrente, tanto da giustificare semmai l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.). Va peraltro considerato che il coinvolgimento dello IZ nei fatti ascritti ad entrambi appariva chiaramente assai più significativo, trattandosi dell'effettivo amministratore e dominus della società fallita, nonché del presunto ideatore ed autore in concreto delle condotte distrattive violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. - Nell'interesse del RA si rappresenta che lo IZ, del quale era stata sollecitata l'audizione nelle forme previste dalla legge, si era avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al Tribunale, come consentitogli dall'art. 210 del codice di rito, non essendo ancora intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza emessa a suo carico. Una volta divenuta irrevocabile la detta pronuncia, la difesa del ricorrente aveva richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere ad una nuova escussione dello stesso IZ, ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. (senza dunque che egli potesse più invocare il diritto di astenersi dal 3 deporre): appare perciò fuorviante ed illogica la motivazione assunta dalla Corte territoriale, limitatasi a segnalare che l'evenienza che lo IZ non rendesse la propria testimonianza era certamente ben nota alla difesa del RA nel momento del deposito della propria lista ex art. 468, non emergendo dunque gli estremi di una prova sopravvenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla difesa del ricorrente a sostegno delle proprie tesi, «è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa» (Cass., Sez. V, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv 250409; v. anche Cass., Sez. V, n. 41333 del 27/10/2006, Tisi). Più diffusamente, nella motivazione di una pronuncia dell'anno successivo massimata sotto altro profilo (Cass., Sez. V, n. 16000 del 10/02/2012, Daccò, Rv 252309), si legge che «se è di massima legittimo ipotizzare il concorso del terzo percipiente nel reato dell'imprenditore fallito, occorre, tuttavia, che non sia posta in dubbio la sua conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene [...]. Invero, il tratto saliente della nozione di "distrazione fraudolenta" in sé comporta la consapevole ed ingiustificata esposizione a repentaglio delle ragioni dei creditori. La configurazione dell'elemento psicologico è agevole se riferita alla posizione dell'imprenditore: per costui è del tutto logico supporre la conoscenza della consistenza dei proprio patrimonio: dunque, anche dei meccanismi produttivi di profitto nonché dei possibili benefici che l'impiego di denaro può procurare alle sorti dell'impresa, nonché del limite oltre il quale l'uscita di ricchezza rappresenta un serio rischio di insolvenza. Per questo versante è corretto ritenere completa la rappresentazione della propria realtà economica e sufficiente ad integrare la penale responsabilità, pertanto, con la dimostrazione di un dolo generico. Ma così non può dirsi per chi, non disponendo di una completa valutazione di questo compendio informativo, non necessariamente ricavi dal dato di uscita del denaro un giudizio di concreto e serio repentaglio agli interessi creditori, tanto più se il versamento sia finalizzato ad un (fondatamente) sperato e perseguito incremento della produttività e di 4 இ தி profitto (esito che, se raggiunto, elide il danno da reato). Dunque, per la corretta valutazione della posizione dell'extraneus, il giudice deve giovarsi di una rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore». Un diverso e più rigoroso orientamento, già affermatosi in precedenza e ribadito in seguito, insegna invece che «in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società» (Cass., Sez. V, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv 246879; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. V, nn. 1706/2014 del 12/11/2013, Barbaro, e 12414 del 26/01/2016, Morosi). La maggior parte delle decisioni di questa Sezione si ispira a quest'ultimo approccio ermeneutico, segnatamente nella giurisprudenza più recente. Talora si è posto l'accento sulle peculiarità di specifici casi concreti, affermandosi ad esempio che «integra l'ipotesi di concorso dell'extraneus nel reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., la condotta del socio e procuratore speciale della società fallita che abbia contribuito alla cessione, materialmente posta in essere dall'amministratore, del patrimonio immobiliare della società in decozione ad altra società della quale egli stesso era socio-amministratore, senza che sia stato poi effettivamente pagato il prezzo pattuito» (Cass., Sez. V, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv 268022; la vicenda era caratterizzata, come si legge nella motivazione della sentenza appena richiamata, da un connotato di manifesta e intrinseca fraudolenza, valutabile ex ante» e certamente percepibile dal soggetto cui si addebitava il concorso nella veste di extraneus, trattandosi del figlio dell'amministratore della società fallita). In altre occasioni, però, la conferma dell'interpretazione accennata appare fondata da una compiuta 5 disamina delle previsioni incriminatrici, alla luce di principi da considerare di portata generale. Ci si riferisce all'analisi sviluppata con una ulteriore sentenza massimata con riguardo a differenti questioni giuridiche (Cass., Sez. V, n. 14045 del 22/03/2016, De Cuppis, Rv 266646), dove si legge che «va [...] ribadito come questa Corte abbia costantemente escluso la prospettiva del dissesto dall'oggetto del dolo dei reati di bancarotta, individuando quest'ultimo come limitato, quanto in particolare al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla consapevolezza di dare a beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell'impresa, privando quest'ultima di risorse e di garanzie per i creditori (...). Non significativo in senso contrario è il richiamo da parte di Sez. V, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta e altri, Rv 253493 a talune pronunce [...] per le quali il dolo del reato di bancarotta per distrazione si risolve nella consapevolezza di sottrarre beni all'esecuzione concorsuale e di determinare un depauperamento del patrimonio in danno dei creditori. Tale assunto corrisponde infatti, puntualmente, alla descritta natura dell'atto introduttivo della procedura concorsuale, quale elemento orientativo dell'offesa di pericolo, tipica del reato di bancarotta fraudolenta, verso il possibile pregiudizio per le ragioni dei creditori nell'eventualità che tale procedura venga instaurata;
e, ben lungi dall'introdurre il dissesto nell'oggetto del dolo, ne mantiene il contenuto nei limiti del distacco dei beni distratti dal patrimonio dell'imprenditore e della previsione delle conseguenze pregiudizievoli ad esso strettamente inerenti nella prospettiva dell'ipotetico concorso dei creditori [...]. Una volta chiarita l'estraneità del dissesto, in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato, non vi sono ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all'amministratore della società. Ed in tal senso è una reiterata affermazione giurisprudenziale [...], per la quale il dolo dell'extraneus si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, così come dall'imprenditore con il quale lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l'effettività di tale garanzia nell'eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza». Sottoponendo poi a verifica critica gli assunti delle pronunce che, anni prima, sembravano avere affermato principi in antitesi, la sentenza De Cuppis giunge a AH J 6 evidenziare che, in realtà, ad alcune affermazioni ivi contenute si era data una lettura non pienamente coerente alle argomentazioni che vi erano sottese: la motivazione, infatti, prosegue dando atto che «la conformità di tale indirizzo interpretativo alla individuazione della reale natura del dissesto nell'ambito della fattispecie incriminatrice dei reati di bancarotta, ed ai principi in tema di oggetto del dolo nei concorrenti nel reato, consentirebbe di per sé di disattendere anche le presunte note dissonanti che si pretenderebbe di rinvenire da alcuni in alcune pronunce di questa stessa Sezione. Tuttavia, ad un'analisi accurata, tali pronunce (quando addirittura esse non riguardano l'affatto diversa questione del dolo dell'extraneus concorrente nella bancarotta da operazioni dolose, reato nel quale il dissesto assume ben altra rilevanza) si rivelano in effetti non contrastanti con l'interpretazione precedentemente esposta. Talune di esse [...] si limitano infatti a richiamare una precedente decisione (Sez. V, n. 23675 del 22/04/2004, Bertuccio, Rv 228905), la cui motivazione individuava anch'essa, in realtà, il dolo dell'extraneus nella consapevolezza del possibile pregiudizio derivante dalla distrazione per la garanzia dei creditori;
riservando in tale prospettiva alla conoscenza del dissesto una funzione meramente probatoria, quale elemento che come altri, e quindi in funzione non necessaria, può risultare in concreto utile ai fini della dimostrazione del dolo come sopra delimitato. Altra pronuncia (Cass., Sez. V, n. 41333 del 27/10/2006, Tisi, Rv 235766), ad un esame completo della motivazione, risulta incentrare il dolo del concorrente estraneo nella consapevolezza non dell'insolvenza, ma del «rischio di insolvenza»; esplicando tale nozione in termini descrittivi come pregiudizio per la garanzia dei creditori, in una dimensione che ancora una volta corrisponde a quella che si è visto essere l'offesa di pericolo propria del reato, nella prospettiva dell'eventuale apertura di procedure concorsuali, non dissimile dall'oggetto del dolo del soggetto intraneo all'impresa. Non è infine possibile trarre indicazioni contrarie all'orientamento qui seguito da una decisione (Cass., Sez. V, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv 250409) che identifica il contenuto del dolo del concorrente esterno nella «consapevolezza e volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa», ove al riferimento al dissesto non è attribuito l'inequivoco significato dell'indicazione di una componente dell'oggetto del dolo, piuttosto che di un'espressione meramente descrittiva della posizione del concorrente interno [...]. D'altra parte, risulterebbe assai singolare pretendere che la configurabilità del concorso dell'extraneus in un reato alla cui struttura lo stato di dissesto al momento della consumazione della condotta è estraneo, dipenda dalla sua consapevolezza dello stesso. Ciò equivarrebbe infatti a sostenere che il concorso esterno nella bancarotta patrimoniale potrebbe sussistere esclusivamente A 7 nell'ipotesi in cui il dissesto dell'impresa è già conclamato, ma si tratterebbe di affermazione che non ha alcuna coerenza con i dati normativi di riferimento [...]. E' indiscutibile che, qualora l'impresa depauperata dalla distrazione versi in stato di decozione, la consapevolezza di tale stato costituisca un indice inequivocabile del dolo del concorrente che a tale distrazione abbia prestato il proprio contributo, giacché tale consapevolezza contiene inevitabilmente (e senza necessità di prova ulteriore) la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. Ciò peraltro non significa che, in situazioni in cui il dissesto o anche il solo disequilibrio economico dell'impresa non si sia ancora palesato, le circostanze del fatto cui il soggetto concorre non possano rivelarne la natura effettivamente distrattiva nel senso illustrato in precedenza. In tal senso, la preoccupazione che ha mosso questa Corte nelle pronunzie citate ad evocare la fin troppo enfatizzata nella massimazione - conoscenza dello stato - di decozione è il timore dell'innesco di automatismi interpretativi che sfocino nell'affermazione della responsabilità a mero titolo di dell'extraneus responsabilità oggettiva nelle ipotesi in cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore cui in qualche modo il concorrente contribuisce - non possa apparire di per sé sintomatico della sua intrinseca pericolosità».
3. Ad avviso del collegio, che ritiene di prestare piena adesione ai principi affermati nella motivazione della sentenza De Cuppis, facendone proprie le relative argomentazioni, non ha dunque fondamento la tesi secondo cui il concorrente extraneus dovrebbe rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale solo laddove sia consapevole dello stato di dissesto in cui versa la società (consapevolezza che, paradossalmente, non si richiederebbe invece all'amministratore intraneo). Ergo, per ascrivere all'odierno imputato il reato a lui contestato in rubrica è sufficiente prendere atto di un suo apporto causale e volontario ad una condotta comunque depauperativa del patrimonio della PEBA s.r.l. Nella fattispecie in esame, peraltro, i giudici di merito hanno adeguatamente chiarito come il RA si fosse di certo reso ben conto delle condizioni in cui versava la società suddetta, malgrado la difesa insista nel rappresentare elementi già disattesi e, in ogni caso, afferenti il merito della vicenda. Nell'interesse del ricorrente si sostiene, in definitiva, che l'imputato (attraverso altra società a lui riferibile) utilizzò i beni aziendali solo per un periodo limitato, senza che sia emersa la prova di un suo fattivo concorso nella successiva distrazione, realizzatasi in prossimità della dichiarazione di fallimento e dunque dopo che egli si era defilato: tuttavia, già la sentenza di primo grado (v. pagg. 6 e 7) aveva spiegato come il RA avesse realizzato una condotta di AT 8 acquisizione formale e sostanziale dell'intera azienda della fallita alla propria società», nonché la «effettiva apprensione dei beni e del ricavato dell'attività svolta attraverso di essi per i primi mesi del 2008», il tutto in un contesto di perfetta conoscenza dello stato decrescente delle commesse e della volontà dello IZ [...] di disfarsi di una società non più produttiva, nell'ambito di una più ampia disponibilità di cooperative capaci di generare reddito attraverso l'occupazione di forza lavoro>>, Con il risultato di dover considerare comunque del tutto inconsistente [...] la tesi difensiva secondo la quale l'azienda non sarebbe mai passata nella proprietà della C.S.C. e quindi del RA, in assenza del pagamento del corrispettivo. Tale tesi, peraltro destituita di ogni fondamento giuridico attesi gli immediati effetti obbligatori scaturenti dall'incontro delle volontà e dalla formazione del consenso tra le parti, non giustifica in ogni caso la materiale apprensione dei ricavi da parte della C.S.C., legati alle lavorazioni pur poste in essere utilizzando i macchinari della PEBA e grazie alla clientela di essa, né si concilia con la commistione di personale operante all'interno dei locali della PEBA (in parte riferibile alla C.S.C., come dichiarato dalla teste Brunetta, in parte riferibile ancora alla PEBA o più in generale allo IZ). In ogni caso, proprio la prossimità temporale tra l'abbandono dell'attività della C.S.C. presso la PEBA e la sparizione dei macchinari (il tutto si concentra in pochi giorni del mese di aprile 2008) rende evidente come il contributo del RA alla condotta posta in essere dallo IZ, di appropriazione e sottrazione dei beni aziendali, sia stato significativo in un'ottica ragionevolmente concordata anche nell'interesse del RA, che incassò ricavi dalle lavorazioni senza corrispondere alcun compenso alla PEBA per l'utilizzo dei macchinari ed anche del personale dipendente ivi presente - di distacco formale dei beni dalla fallita, di modo che gli stessi non potessero più formare oggetto del patrimonio della PEBA e quindi costituire garanzia patrimoniale per i creditori della società (garanzia peraltro unica, non avendo la società neppure la proprietà dei locali aziendali)».
4. In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello si esprime per la congruità della pena inflitta in primo grado al RA sulla base di alcuni, pur sintetici rilievi: la presa d'atto che la dosimetria risultava orientata verso i minimi edittali (3 anni e mesi di reclusione, a fronte di una forbice da 3 a 10 anni) e l'impossibilità di concedere eventuali attenuanti a causa di plurimi e non modesti precedenti penali, oltre che per l'assenza di gesti sintomatici di resipiscenza o ravvedimento. Si tratta di una motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità, dovendosi ricordare che «la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, 9 così come per fissare pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia, Rv 238851). E' necessario segnalare, altresì, che la questione della presunta disparità di trattamento rispetto allo IZ, avuto riguardo alla pena inflitta a quest'ultimo nel separato giudizio celebratosi a suo carico, non era stata prospettata dalla difesa dell'odierno ricorrente con i motivi di gravame avverso la decisione di primo grado.
5. Sulla dedotta violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha sostenuto che non sussistono i presupposti per l'operatività della norma (in particolare, con riferimento al comma secondo) «qualora si verifichi la sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di teste il coimputato successivamente assolto, in quanto sarebbe stato possibile provocare, in sede di esame, le sue dichiarazioni favorevoli al richiedente la rinnovazione del dibattimento, con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., non può ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, e ciò anche nel caso in cui le posizioni del coimputato siano state separate in virtù dell'ammissione al giudizio abbreviato» (Cass., Sez. V, n. 3701/2012 del 04/10/2011, Di Fiore, Rv 252941). A ben guardare, il principio ora ricordato risulta affermato per l'ipotesi che l'interessato non abbia chiesto ex art. 210 cod. proc. pen. l'esame di un soggetto che poi per l'evoluzione della vicenda processuale a lui relativa, ovvero a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei suoi confronti divenga un potenziale testimone da escutere senza riconoscergli il diritto di astenersi dal deporre. Nel caso oggi in esame, invece, la difesa del RA chiese che lo IZ rendesse la propria versione dell'accaduto, pur sapendo che egli non sarebbe stato obbligato a farlo (ed infatti non lo fece); occorre dunque chiedersi se l'elemento di novità afferente l'esame di un soggetto già imputato di reato connesso l'impossibilità di astenersi possa far intendere la prova in - - questione come "sopravvenuta" ai sensi del citato art. 603, non già ex se bensì quanto alle mutate forme della relativa acquisizione. La questione, che la Corte territoriale non sembra cogliere nel senso appena illustrato, era stata però prospettata in termini generici nei motivi di gravame. Infatti, con il terzo motivo di appello, la difesa aveva ricordato come, secondo la ricostruzione compiuta dal Tribunale, lo IZ si fosse avvalso della facoltà di non rispondere al momento dell'esame reso ex art. 210 cod. proc. H 7 10 pen., senza dunque offrire alcun contributo all'accertamento dei fatti;
quindi aveva sollecitato i giudici di secondo grado a procedere ad una nuova audizione dell'originario coimputato limitandosi soltanto a segnalare che lo IZ aveva definito la sua posizione con il giudizio abbreviato». Ergo, non veniva dedotto né documentato che la sentenza riguardante lo IZ fosse divenuta effettivamente irrevocabile.
6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo MicheliPenar Maria VesşichelliMubul DEPOCITATA CO 01 11