Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2016, n. 1668
CASS
Sentenza 9 settembre 2016

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E inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2016, n. 1668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1668
    Data del deposito : 9 settembre 2016

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