Sentenza 9 settembre 2016
Massime • 1
E inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2016, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2016 |
Testo completo
145 0 166 8-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Sent. n. sez.2212 Pubblica Udienza Del 09 settembre 2016 R.G.N. 17384/2015 composta da dott. Giacomo Fumu Presidente dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. Stefano Filippini dott. Ignazio Pardo dott. Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da BA IC nata il [...] avverso la sentenza n.361/14 della Corte d'appello di Potenza, del 19.06.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per l'imputata, l'avv. Fabio Di Santo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio. MOTIVI della DECISIONE M 1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Melfi, del 05.12.2012, di condanna ad anni sei e mesi tre di reclusione ed € 2200,00 di multa, a carico di BA IC per i reati di rapina pluriaggravata e di violazione degli obblighi di assistenza familiare, entrambi in danno del marito RO MI, ricorre l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo: a) La violazione dell'art.606 comma 1 lett.c) cod. proc.pen. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 157,161 comma 4, 601 cod.proc.pen. avendo la Corte notificato l'avviso dell'udienza e del deposito della sentenza,e dell'estratto contumaciale non al domicilio eletto dall'imputata ma presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. b) La violazione dell'art.606 comma 1 lett.c) cod. proc.pen. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,in relazione agli artt. 157,161 comma 4,548,568 cod.proc.pen. avendo la Corte omesso di notificare , all'imputata, il deposito della sentenza avvenuto fuori termine;
c) La violazione dell'art.606 comma 1 lett.b ed e) ) cod. proc.pen per vizio di motivazione in relazione all'art 192 cod. proc.pen. e travisamento della prova: la Corte ha attribuito lo stato confusionale in cui venne rinvenuta la p.o. RO MI alla somministrazione di un farmaco da parte dell'imputata anche se emerge dal certificato del pronto soccorso che l'RO dichiarò ai sanitari di quel presidio di essere caduto a causa dell'ebbrezza etilica indotta da tre o quattro bicchieri di vino bevuti. La Corte ha tralasciato di motivare in ordine a tale documento d) Violazione di legge e travisamento della prova avendo la Corte valutato precisa ed analitica la prova dichiarativa di RO , alla quale ha ancorato la motivazione della sentenza, nonostante le ripetute incertezze manifestate nel racconto dei fatti,dal testimone. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché basato o su motivi manifestamente infondati ovvero su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2.1 Sono manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso riguardanti le notifiche dell' avviso di fissazione dell'udienza e dell'avviso di deposito della sentenza, entrambe effettuate ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen.
2.2 Va, innanzitutto, premesso che nel caso della BA non può invocarsi la 2 notifica dell'estratto contumaciale: l'imputata, infatti, che aveva eletto domicilio ed al dibattimento era regolarmente assistita dal difensore di fiducia, è stata correttamente dichiarata assente e non contumace,tenuto conto che ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato (n. 12445 del 2015 rv 266368). 2.3 È stato inoltre già affermato da questa Corte che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.( n.34558 del 2012 rv 253276).Tanto più che, nel caso in esame, l'imputata ha potuto esercitare il diritto di impugnazione proponendo, regolarmente, ricorso.
2.4 Gli ulteriori motivi sono inammissibili perché si traducono in una inammissibile sollecitazione a rivalutare il materiale probatorio acquisito per pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti che sono alla base dell'accusa. Va puntualizzato che, ,diversamente da quanto si afferma in ricorso, la Corte di merito ha preso cognizione del documento del Pronto Soccorso (pag.5) dando rilievo alla certificazione, che la ha indotta a ritenere che lo stato confusionale e la presenza di varie contusioni sul corpo comprovassero la circostanza di fatto che l'RO era stato posto nelle condizioni di incapacità di intendere e volere attraverso la somministrazione del farmaco e non dell'abuso di alcool,del quale non si fa cenno nella predetta certificazione .Ed ancora, sempre a proposito del preteso abuso di alcool, subito dopo la Corte, con un ragionamento coerente e condivisibile, ha escluso tale circostanza anche sulla base delle dichiarazioni di RO che aveva precisato di bere mezzo bicchiere,al massimo un bicchiere ai pasti, per problemi legati alla pressione alta.
2.5 E', peraltro, noto che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito ( 47204/2015 rv .265482). Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi 3 dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente M.B.Taddei Fumu Пиши DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 GEN. 2017 IL * Cancelliere DACASSA CANCELLIERE Z Claudia Pianelli. I O Atn N 4